I contributi del Decreto Sostegni non sono da iscrivere nel bilancio 2020
Dal 30 marzo 2021, si ricorda, le imprese ed i loro professionisti stanno predisponendo le istanze per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Dl 41/2021 (c.d. “Sostegni”).
Si tratta di un “ristoro” che si propone di sopperire ai mancati redditi 2020 conseguenti al calo di fatturato. Hanno infatti diritto a tale contributo i soggetti che rispettano due requisiti: ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 e ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (requisito quest’ultimo non richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019).
È quindi evidente come tale contributo sia riferibile all’andamento della gestione del 2020.
Tale considerazione induce a domandarsi se il contributo sia da iscrivere nel bilancio 2020.
Si tratta di un comportamento non in linea con quanto previsto dai principi contabili nazionali.
Il tema è trattato dal principio contabile nazionale Oic 29, nella parte che disciplina i fatti successivi alla data di riferimento dell’esercizio.
Il principio contabile, ai nostri fini, distingue tra:
- fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio: sono quei fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza
- fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio: sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo. Tali fatti, se rilevanti, sono illustrati nella Nota integrativa
A questo proposito, l’Oic già in passato fornì un chiarimento sulla corretta interpretazione del concetto di “recepimento in bilancio” dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio.
All’Oic fu chiesto se, in presenza di fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio, tale recepimento sia limitato alla sola modifica della stima di valori esistenti alla chiusura del bilancio (il “quantum”), oppure se il recepimento possa consistere nel riclassificare le poste di bilancio.
Si trattava dell’ipotesi della definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio. In caso di sconfitta in via definitiva, oltre all’eventuale esigenza di aggiornare la stima del fondo rischi ed oneri, si deve anche riclassificare tale fondo come debito?
L’Oic chiarì che il principio contabile nazionale Oic 29 indica quando, in conformità al postulato della competenza, è necessario modificare i valori delle attività e passività di bilancio. Secondo tale principio contabile, un fatto successivo “può solo portare ad un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività esistenti alla chiusura dell’esercizio tenuto conto delle condizioni in essere a tale data”.
Pertanto, un fatto successivo non può portare all’iscrizione in bilancio di un credito o di un debito non esistenti alla data di chiusura del bilancio, in quanto tale credito o tale debito sotto il profilo giuridico sorgono soltanto nell’esercizio successivo.
Riteniamo, quindi, che i contributi a fondo perduto richiesti nel 2021 non si possano iscrivere nel bilancio 2020.
Naturalmente, però, nel caso in cui l’istanza sia stata presentata prima della redazione del progetto di bilancio 2020, si potrà valutare, qualora si ritenga rilevante, di inserire una specifica informativa nella nota integrativa.
(MF/ms)