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Credito imposta locazioni: riconosciuto sulle mensilità 2020 anche se il pagamento avviene nel 2021

Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all’art. 28 del Dl 34/2020 può spettare, con riferimento ai mesi del 2020 per cui è previsto, anche se i canoni vengono corrisposti nel 2021, ma solo dopo il pagamento (in caso di cessione al locatore, dopo il pagamento parziale), purché siano presenti tutte le condizioni richieste dalla normativa.

Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 263, pubblicata il 19 aprile. 

Si rammenta che il credito d’imposta locazioni, di cui all’art. 28 del Dl 34/2020, riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ed è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati all’attività, ovvero al 30% in caso di affitto d’azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili (la misura sale al 50% per l’affitto d’azienda per le imprese turistico ricettive).

Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, nonché per agenzie di viaggio e tour operator, il credito d’imposta spetta a prescindere dai ricavi del periodo precedente.

Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta spetta nella misura del 20% (10% affitto d’azienda).

Per accedere al credito, i conduttori devono aver subito un calo del fatturato, nel mese di riferimento, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
La condizione del calo del fatturato non opera per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore al 31 gennaio 2020.

Il credito d’imposta riguarda ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (aprile, maggio, giugno e luglio 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale).

Il bonus spetta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente (ma in presenza del calo del fatturato):

  • per le imprese operanti nei settori riportati nell’allegato 1 al Dl 137/2020 “Ristori”;
  • per le imprese operanti nei settori riportati nell’allegato 2 al Dl 137/2020 convertito, nonché per le imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio o tour operator (codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12), aventi sede operativa in “zone rosse”.
Inoltre, la legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 602 della L. 178/2020) ha esteso il credito fino al 30 aprile 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, specificando, poi (art. 2-bis del Dl 172/2020, come conv. dalla L. 6/2021) che la condizione del calo del fatturato, per i mesi del 2021, va verificata confrontando i mesi di riferimento dell’anno 2021 con gli stessi mesi dell’anno 2019 (e non 2020).

Il credito può essere utilizzato:

  • in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6920”) successivamente all’avvenuto pagamento del canone;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • ceduto, anche parzialmente, ai sensi dell’art. 122 del Dl 34/2020 ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso (in quest’ultimo caso occorre pagare solo la differenza tra canone dovuto e credito d’imposta ex art. 28 comma 5-bis del Dl 34/2020 convertito; cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2020, § 5).
Nel caso di specie, il contribuente istante si domandava se potesse accedere al tax credit locazioni con riferimento ai mesi agevolati del 2020, pur non avendo ancora pagato tali canoni. In particolare, egli intenderebbe cedere il credito al locatore e corrispondere, quindi, nel 2021, al locatore solo il 40% dei canoni 2020 oggetto di agevolazione. 

L’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di accedere al credito locazioni per le mensilità 2020 anche ove il canone venga corrisposto nel 2021 (come già affermato nel corso di Telefisco 2021, superando il dato letterale del comma 5 dell’art. 28 del Dl 34/2021, che fa riferimento a quanto “versato nel periodo d’imposta 2020”). Tale soluzione, d’altronde, pare necessitata a seguito dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, che, per taluni soggetti, ha ammesso il credito anche per le prime 4 mensilità del 2021. 

Infine, l’Agenzia precisa, nuovamente, che il credito locazioni matura solo dopo il pagamento dei canoni e, quindi, in caso di cessione del credito al locatore, solo dopo il pagamento della quota del 40% del canone (per la locazione immobiliare), purché, peraltro, siano rispettate le prescrizioni in tema di efficacia della cessione del credito dettate dal provv. n. 250739/2020 e dai successivi provv. n. 378222/2020 e n. 43058/2021.

(MF/ms)




La passione è famiglia e donna

Il Giornale di Lecco del 19 aprile 2021, parla Silvia Corbetta Ceo della nostra associata Rosval di Nibionno (Lecco).




Valute estere marzo 2021

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di marzo 2021 (Provv. Agenzia delle Entrate del 09 aprile 2021)

Art. I
Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di marzo 2021 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 158.8529
Peso Argentino 108,269
Dollaro Australiano 1,5444
Real Brasiliano 6,7247
Dollaro Canadese 1,497
Corona Ceca 26,1781
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,7465
Corona Danese 7,4363
Yen Giapponese 129,3804
Rupia Indiana 86,655
Corona Norvegese 10,1469
Dollaro Neozelandese 1,6686
Zloty Polacco 4,5991
Lira Sterlina 0,85873
Leu Rumeno 4,8884
Rublo Russo 88,6326
Dollaro USA 1,1899
Rand Sud Africa 17,8284
Corona Svedese 10,1692
Franco Svizzero 1,1065
Dinaro Tunisino 3,2797
Hryvnia Ucraina 33,0802
Forint Ungherese 365,6117
 

 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di marzo sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Istat marzo 2021 variazioni

Comunichiamo che l’indice Istat di marzo 2021, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 0.7% (variazione annuale) e a + 0,8% (variazione biennale).

 

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,525% e + 0,6%.

 

(MP/bd)




Sostanze pericolose: obbligo di presentazione della “Scip Declaration”

Come già indicato nella precedente circolare Api n.20 del 14 gennaio 2021, si ricorda che i produttori e i rivenditori di articoli contenenti sostanze pericolose presenti nella Candidate-List, hanno l’obbligo della presentazione della notifica Scip. Tra le sostanze pericolose presenti in questa lista ricordiamo il piombo, componente di numerose leghe metalliche, tra cui la più comune è l’ottone.

Chi produce articoli immessi sul mercato dell’Ue che contengono sostanze pericolose dal 5 gennaio 2021 deve trasmettere all’Echa le informazioni su di essi, qualora le sostanze estremamente preoccupanti (Svhc) siano presenti in concentrazione superiore allo 0,1 % p/p.

I soggetti che devono fornire informazioni all’Echa sono:
• produttori ed assemblatori dell’Ue, importatori, distributori di articoli, altri attori della catena di approvvigionamento che immettono articoli sul mercato.
I dettaglianti e gli altri soggetti della catena che forniscono articoli direttamente ed esclusivamente ai consumatori, sono esentati dall’obbligo di presentare informazioni alla banca dati Scip.
 
Le notifiche all’Echa devono contenere le seguenti informazioni:
• dati che consentano l’identificazione dell’articolo;
• il nome, l’intervallo di concentrazione e l’ubicazione della/e sostanza/e pericolosa in quell’articolo;
• altre informazioni che consentano l’uso sicuro dell’articolo e ne garantiscano la corretta gestione quando diventa un rifiuto.

L’Echa ha stabilito che le informazioni da trasmettere al database Scip devono essere nel formato Iucid.

Api Lecco Sondrio ha predisposto un servizio di assistenza per le aziende che devono attivarsi per la notifica, se ne avete necessità potete contattare il servizio Ambiente e Sicurezza dell’associazione compilando il questionario di Google “Indagine per aziende interessate alla Scip”.

Altrimenti potete richiedere un incontro con Apitech, il servizio innovazione di Api Lecco Sondrio, se volete un supporto nella valutazione di alternative all’uso di materiali contenenti sostanze preoccupanti, presenti nella candidate list.

 
(SN/am)
 




Contributi a fondo perduto per progetti di economia circolare

Regione Lombardia ha approvato i criteri del bando per l’innovazione delle filiere di economia circolare in Lombardia – edizione 2021, con l’obiettivo di promuovere e riqualificare le filiere lombarde, la loro innovazione e il riposizionamento competitivo di interi comparti rispetto ai mercati in ottica di economia circolare attraverso il sostegno a:
  1. progetti che promuovano il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti o residui derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini e la riduzione della produzione di rifiuti
  2. Eco-design, progetti che tengano conto dell’intero ciclo di vita del prodotto secondo la metodologia Life Cycle Thinking
  3. progetti che intendano fornire una risposta alle nuove esigenze economiche, sanitarie e sociali, in particolare soluzioni riguardanti la prototipazione o lo sviluppo di nuovi materiali, dispositivi e/o componenti in ambito medicale o per la sicurezza sul lavoro
Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese, con sede operativa in Lombardia, in forma singola o in aggregazione.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese sostenute, per un investimento minimo di 40.000,00 euro e un contributo massimo concedibile di 120.000,00 euro per progetto.
La selezione dei progetti verrà effettuata con procedura valutativa e i progetti dovranno essere realizzati entro 12 mesi dall’approvazione della graduatoria.

Per maggiori informazioni consultare il sito di Unioncamere Lombardia cliccando qui.

In alternativa, ApiTech, start-up innovativa e Digital Innovation Hub, può supportarti nel tuo progetto di economia circolare.

Pertanto, rimaniamo a disposizione per chiarimenti sul bando e, nel caso siate interessati a richiedere il contributo, chiediamo di contattarci il prima possibile, per organizzare la proposta al meglio.

Potete contattarci scrivendo a ileana.malavasi@api.lecco.it, oppure telefonando in sede Api 0341.282822.

(IM/im)




Riammissione al lavoro dopo assenza per Covid-19: nota del Ministero della Salute

In tema di riammissione al lavoro – punto 2 del protocollo condiviso – il Ministero della Salute ha mandato una nota datata 12 aprile 2021, con ulteriori precisazioni. In allegato il breve testo integrale che specifica le condizioni per il rientro al lavoro nelle varie casistiche: lavoratore positivo con sintomi gravi, sintomatico non grave, asintomatico, positivi a lungo termine, contatti stretti asintomatici.

I chiarimenti sono molto utili per capire come agire in circostanze nelle quali c’era un ampio margine di incertezza. 

(SN/bd)
 




Vaccini in azienda: indicazioni ad interim

E’ ora disponibile il documento dal titolo “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-Sars-Cov-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” che completa quanto esposto nel “protocollo per la vaccinazione in azienda” che abbiamo segnalato la scorsa settimana (circolare n. 197 del 8/04/2021) e che contiene maggiori indicazioni sull’organizzazione della campagna vaccini in azienda.

Tra le altre cose, a pagina 4 sono indicati alcuni requisiti relativamente agli spazi, che vi invitiamo a consultare direttamente. Sottolineiamo soltanto che sono previsti ambienti “interni, esterni o mobili” e che l’allestimento venga previsto laddove la popolazione lavorativa sia “sufficientemente numerosa”.

Il ruolo di Ats risulta cruciale per valutare l’idoneità degli ambienti che vengono “candidati”: l’approntamento di punti vaccinali territoriali aggiuntivi, a servizio di più aziende, è comunque subordinato ad una disponibilità di vaccini così ampia che il piano nazionale preveda di procedere alle vaccinazioni indipendentemente dall’età dei lavoratori, che ad oggi costituisce invece il criterio irrinunciabile per la scala di priorità.

Come si vede consultando direttamente l’allegato, il medico competente o il personale sanitario individuato, ora dispongono di fac simili per raccogliere il consenso informato e per eseguire il triage prevaccinale e l’anamnesi Covid-19 correlata. Si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni che possono arrivare dal proprio medico competente per prepararsi in modo adeguato alle fasi successive. 

Come dicevamo già la scorsa settimana, appena ci saranno istruzioni operative da parte di Regione Lombardia e dalle Ats locali, sarà nostra cura informarvi tempestivamente. Non si esclude di poter organizzare un webinar informativo con tutti gli interessati, per spiegare le modalità di attuazione di questa iniziativa.

 
(SN/bd)
 




Revisione aggiornata al “protocollo condiviso” del 6 aprile 2021 per il contrasto alla pandemia negli ambienti di lavoro

Si segnala che il nuovo protocollo condiviso, già inviato in allegato alla circolare Api della scorsa settimana, n. 196 del 08 aprile 2021, è stato recepito nella guida Ats Brianza (versione 2.10 del 9/04/2021) che vi invitiamo a consultare direttamente cliccando qui.

In giallo le parti modificate.
 
(SN/bd)
 




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di marzo 2021

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di marzo 2021 con indice pari a 103,3.

In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 marzo 2021 al 14 aprile 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,108138%.

(FV/fv)