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Operazioni verso San Marino: istruzioni per l’emissione della fattura elettronica

Nei recenti decreti in materia fiscale (Dl 36/2022 e Dl 73/2022, in corso di conversione in legge), non consta un differimento dei nuovi obblighi di fatturazione elettronica per gli scambi con San Marino secondo l’art. 12 del Dl 34/2019.

Rimane confermato quanto previsto dal Dm 21 giugno 2021 e, dunque, l’obbligo dal 1° luglio 2022 di emettere fattura elettronica, trasmessa al Sistema di Interscambio, per documentare le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti di beni da tali soggetti.

Le modalità di predisposizione, trasmissione e ricezione delle e-fatture seguono le medesime regole previste per la fatturazione elettronica delle operazioni “interne” (cfr. provv. Agenzia delle Entrate nn. 89757/2018 e 211273/2021).

L’art. 2 comma 2 del Dm 21 giugno 2021 stabilisce che l’emissione dell’e-fattura non è obbligatoria “per le ipotesi escluse da disposizioni di legge”.

La suddetta deroga non interessa più i soggetti in regime forfetario e in regime c.d. “di vantaggio”, con ricavi o compensi annui superiori a 25.000 euro, poiché quest’ultima categoria di soggetti, proprio a decorrere dal 1° luglio 2022, rientra negli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi dell’art. 18 del Dl 73/2022.

Nemmeno possono ritenersi esclusi i soggetti non stabiliti in Italia, muniti di identificazione diretta o rappresentante fiscale nominato nel territorio dello Stato, poiché l’art. 1 del Dm 21 giugno 2021 espressamente menziona, quali destinatari dell’obbligo, “i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto residenti, stabiliti o identificati in Italia”.

L’obbligo in parola, comunque, sembra porsi in contraddizione con l’esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica ex art. 1 comma 3 del Dlgs. 127/2015 per i soggetti che non sono stabiliti ai fini Iva in Italia (secondo l’autorizzazione comunitaria rilasciata, da ultimo, con la decisione n. 2251/2021). 

Con l’introduzione del nuovo obbligo di e-fattura, viene, quindi, a cessare il periodo transitorio durante il quale era ancora consentita l’emissione in formato cartaceo da e nei confronti di operatori sammarinesi.

L’emissione di fatture via SdI era possibile già per le operazioni a decorrere dal 1° ottobre 2021.

Per le cessioni dall’Italia a San Marino, sulla base della versione 1.7 delle specifiche tecniche della fattura elettronica, resta confermata la codifica “N3.3”, dedicata alle operazioni “Non imponibili – Cessioni verso San Marino”.

Nel caso degli acquisti di beni, invece, essendo i fornitori soggetti extra Ue, il codice cui fare riferimento è “TD19”, dedicato all’acquisto di beni effettuati a norma dell’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72.

I nuovi obblighi hanno effetti anche sulla presentazione (o meno) del c.d. “esterometro”, disciplinato dall’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, il quale, dal prossimo 1° luglio, dovrà essere effettuato inviando i dati in formato XML e trasmettendoli allo SdI, analogamente a quanto avviene per la fatturazione elettronica.

Le operazioni per le quali l’e-fattura nei confronti di San Marino rimarrà facoltativa anche dopo il 1° luglio (essenzialmente, le prestazioni di servizi rese e ricevute) richiederanno l’invio del file XML nell’ambito del c.d. “esterometro”.

Anche i termini sono parificati alla fatturazione, non essendo più previsto l’invio dei dati con periodicità trimestrale (come avveniva per le operazioni sino al 30 giugno 2022).

Dunque, per i dati relativi alle prestazioni rese, la trasmissione avviene nei termini di emissione delle fatture, vale a dire entro il dodicesimo giorno successivo al momento di effettuazione del servizio (art. 21 comma 4 del Dpr 633/72).

Per i servizi ricevuti, l’invio dei dati è effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Sebbene tale aspetto non sia stato espressamente confermato dall’Agenzia delle Entrate, si dovrebbe utilizzare il codice “TD17”, corrispondente all’autofattura per i servizi da soggetti non stabiliti, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72.

Un beneficio, per le operazioni che rientrano nell’ambito del c.d. “esterometro” in luogo dell’e-fattura obbligatoria, si ha sul piano sanzionatorio (definito dall’art. 11 comma 2-quater del Dlgs. 471/97).

Difatti, la pena pecuniaria per l’omessa o errata trasmissione dei dati, dal 1° luglio 2022, è pari a 2 euro per ogni documento omesso o errato, entro il limite massimo di 400 euro per ciascun mese (la sanzione è riducibile alla metà se l’invio avviene nei 15 giorni successivi al termine).

Da ultimo, si rammenta che è stata confermata l’esclusione dalla compilazione dei modelli INTRASTAT nei rapporti con San Marino, a seguito dell’entrata in vigore del Dm 21 giugno 2021 (cfr. avviso 17 dicembre 2021).
 

(MF/ms)




Invernizzi Presse bonus dipendenti: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati sull’iniziativa della nostra associata Invernizzi Presse. 
 




Api, sì alla sostenibilità ma la riconversione non fa breccia

La Provincia del 25 giugno 2022, articolo pubblicato sui risultati dell’indagine del nostro Centro Studi. 




Tanti ordini ma c’è incertezza: “Prudenza sugli investimenti”

La Provincia del 27 giugno 2022, intervista a Danilo Gabbioni, consigliere Api e titolare dell’azienda Italgard.




Possibili controlli da parte di Ats Brianza sulle minuterie metalliche

In occasione del recente comitato periodico sicurezza per le provincie di Lecco e di Monza, coordinato dall’Ats Brianza, le organizzazioni sindacali e datoriali hanno appreso che i controlli programmati nei mesi estivi, fino a settembre, riguarderanno una trentina delle attività del comparto “minuterie metalliche”.

I controlli verteranno sui temi qui elencati:

  • controllo di tutti i fattori di rischio per la salute e la sicurezza in tutto il ciclo produttivo, che sarà analizzato dall’ingresso delle materie prime fino all’uscita dei prodotti finiti
  • nomine delle figure della sicurezza, sorveglianza sanitaria, formazione
  • dispositivi di sicurezza macchine, impianti, movimentazione materiali (ricordando che in caso di difformità c’è la possibilità di incorrere nella «sospensione» dell’attività ex art. 14)
Il campione di aziende è stato individuato preferibilmente su attività non controllate in precedenza. Il personale Ats Brianza ha avvisato di porre attenzione al corretto inserimento e mantenimento dei dispositivi di sicurezza degli impianti.
Al termine dell’indagine di comparto ci sarà la «restituzione» dei risultati e la pubblicazione di un piccolo documento con gli esiti e con le misure di prevenzione suggerite.

Se le aziende coinvolte lo ritengono utile, possono contattare la dott.ssa Silvia Negri per un aiuto nella verifica della situazione e nella eventuale assistenza.

(SN/am)




Indagine sulla sostenibilità: priorità per le nostre aziende ma c’è troppa burocrazia

Il Centro Studi di Confapindustria Lombardia ha condotto un’indagine relativa alla sostenibilità e alla riconversione industriale dedicata alle imprese.
Una cinquantina di aziende associate ad Api Lecco Sondrio ha partecipato al questionario evidenziando grande interesse nei confronti del primo tema, con molte imprese già attive in questo senso, ma poca o nulla attenzione nei confronti del secondo.

Le nostre aziende e la sostenibilità
I numeri parlano chiaro: un totale dell’84% delle nostre associate reputa da mediamente importante a priorità il fattore sostenibilità per il proprio business (40% mediamente importante, 31% importante e 13% prioritario) sottolineando il grande interesse degli imprenditori verso questa tematica che coinvolge tutto il mondo impresa: dipendenti, fornitori, processo produttivo e gestione dei rifiuti.
Il tema sostenibilità rispetto ai fornitori assume valenze particolari. Tra le tematiche indagate si conferma ampiamente condivisa e prioritaria la ricerca di fornitori locali in 9 imprese su 10: la “filiera corta” consente un miglior rapporto e monitoraggio delle relazioni di fornitura, liberando parzialmente da problematiche tutt’altro che secondarie ad oggi.
La metà esatta delle imprese che ha partecipato all’indagine acquista e utilizza materie prime non vergini o da riciclo. Sulle risposte gli imprenditori si dividano nettamente in due: da un lato le imprese che hanno potuto o considerato possibile investire in cicli produttivi compatibili con materiali da riciclo, l’hanno fatto o comunque ad oggi sono in fase di attuazione del processo avviato. Dall’altro il versante dei “no” appare ampio e apparentemente privo di prospettive (o programmi) di sviluppo in questa direzione: 5 imprese su 10 circa, infatti, non hanno valutazioni in corso in questa direzione.
Tutte d’accordo, invece, per quanto riguarda il tema della riduzione dei rifiuti: 8 imprese su 10 adottano processi specifici di riduzione o recupero degli scarti di lavorazione, per ridurre i volumi di rifiuti e favorirne il recupero. Con due motivazioni principali: ridurre la complessità e i costi della gestione dei rifiuti e potersi sganciare dalle forniture di materie prime più critiche.
Tra gli ostacoli che le aziende incontrano sulla strada della sostenibilità c’è, come spesso accade, la burocrazia che frena le buone intenzioni di molti. Se il 72% degli intervistati è già attivo nella riduzione degli sprechi e nel riciclo dei rifiuti, le difficoltà incontrate a causa di una normativa ambientale difficile e onerosa, sono forti. In una scala di valori da 1 a 5, dove 5 è il valore massimo, 4 intervistate su dieci attribuiscono alla normativa esistente le maggiori difficoltà incontrate per implementare il proprio percorso verso la sostenibilità.
Il limite più evidente dell’attuale normativa risiede nella eccessiva burocrazia (70% dei rispondenti), che si scontra peraltro con una tecnologia per la gestione dei rifiuti considerata eccessivamente onerosa da 3 imprese su 10.

Riconversione industriale
Terreno ben poco fertile per le aziende del nostro territorio che rispondono ai quesiti dell’indagine con numeri che lasciano ben poco spazio all’interpretazione.
Se il fine rimane l’implementazione della posizione competitiva dell’impresa, lo sforzo richiesto rimane elevatissimo e la resistenza al cambiamento rappresentano ad oggi un limite di chiara evidenza, sia per coloro che operano in settori ad elevato rinnovamento tecnologico, sia nei settori più tradizionali. Per più di 9 imprese intervistate su 10, la riconversione non è stata negli ultimi 5 anni, e non lo sarà nella pianificazione del prossimo quinquennio, una strategia papabile.
 
Le nostre aziende, che in maggioranza fanno parte del settore metalmeccanico e della gomma-plastica, sono molto attente al tema della sostenibilità – commenta il direttore di Api Lecco Sondrio Marco Piazza -. La maggior parte sono già attive e particolarmente sensibili al tema energetico, vorrebbero fare ancora di più, ma non sanno bene come, la strada è tortuosa, soprattutto a causa di procedure autorizzative farraginose. La partecipazione a un bando pubblico per ottenere agevolazioni è una corsa ad ostacoli che dovrebbe essere semplificata, purtroppo tante aziende rinunciano dopo mesi di carte bollate come avviene ad esempio per l’installazione dei pannelli solari”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa




Autodichiarazione aiuti di Stato per il Covid: scadenza prorogata al 30 novembre

È ufficialmente prorogata al 30 novembre 2022  la scadenza per la presentazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato Covid ex Dm 11 dicembre 2021. Lo ha disposto l’Agenzia delle Entrate con l’atteso provvedimento n. 233822, emanato a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dl “Semplificazioni fiscali”.

Il provvedimento interviene, nello specifico, sui punti 2.3 e 2.4 del precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 143438 del 27 aprile 2022 (nonché sulle relative motivazioni) – che ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato – sostituendo le parole “30 giugno 2022”, ovunque ricorrano, con le parole “30 novembre 2022”.

Pertanto, in linea generale, l’autodichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2022, anziché entro il 30 giugno 2022.

Per i soggetti che si avvalgono della definizione agevolata degli “avvisi bonari” di cui all’art. 5 commi da 1 a 9 del Dl 22 marzo 2021 n. 41, l’autodichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 novembre 2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 30 novembre 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 comma 13 del Dl 41/2021 sono tenuti a presentare:

  • una prima dichiarazione entro il 30 novembre 2022;
  • una seconda dichiarazione, oltre il 30 novembre 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.
La decisione dell’Agenzia delle Entrate di differire il termine di presentazione dell’autodichiarazione dal 30 giugno al 30 novembre 2022 è stata resa possibile dal Dl “Semplificazioni fiscali”.

Nelle motivazioni al provvedimento n. 233822 si fa infatti espresso riferimento all’art. 35 del Dl  21 giugno 2022 n. 73 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022 n. 143), con il quale sono stati prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all’art. 10 comma 1 secondo periodo del Dm 31 maggio 2017 n. 115, al fine di concedere ai beneficiari dei predetti aiuti un più ampio lasso di tempo per compilare e inviare l’autodichiarazione prevista dall’art. 3 del Dm 11 dicembre 2021.

Prorogata la registrazione degli aiuti nell’RNA

Il citato art. 35, nello specifico, dispone che, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all’art. 10 comma 1 secondo periodo del Dm 31 maggio 2017 in scadenza:

  • dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del Dl 73/2022) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
  • dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
    Tale proroga si applica alla registrazione nell’RNA (nonché nei registri aiuti di Stato SIAN e SIPA) degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato Covid.
Nell’ambito dell’art. 35 del Dl 73/2022 è inoltre prevista la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 della disposizione di cui all’art. 31-octies del Dl 137/2020, secondo cui l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi. 

Si osserva che il provvedimento conferma, di fatto, l’obbligo di presentare l’autodichiarazione secondo quanto già previsto dal provvedimento n. 143438/2022, anche se concedendo più tempo per la predisposizione e l’invio della stessa.

(MF/ms)
 




Officina 2022: registrazione completa dello spettacolo

Venerdì 17 giugno 2022, presso l’Antico Borgo di Annone Brianza, si è tenuto l’evento finale dei festeggiamenti per i 30 anni del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio.

CLICCANDO QUI potete rivedere lo spettacolo teatrale a cura della compagnia Tavolo.02, la tavola rotonda moderata dalla giornalista Tiziana Ferrario con protagonisti gli imprenditori Laura Silipigni, Andrea Beri, il sociologo Aldo Bonomi, il prevosto di Lecco e presidente della Fondazione Ente Spettacolo don Davide Milani e la prorettrice del Politecnico di Lecco Manuela Grecchi e le premiazioni delle aziende associate ad Api.

(AM/am)




Il modello unico per attività di spurgo: cambia il formulario

La novità riguarda una categoria ben precisa, coloro che eseguono le attività di spurgo. In sostituzione del formulario rifiuti, il primo luglio 2022 entra in vigore il ‘modello unico‘. La novità coinvolge sia chi si occupa materialmente dello spurgo, sia gli impianti che ricevono questo tipo di rifiuto.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha infatti definito il modello unico e i contenuti del documento di trasporto per i rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione delle reti fognarie di qualsiasi tipologia.

In realtà, dal 1° giugno 2022 è già disponibile sul portale dell’Albo il modello di formulario (Fir) per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie fino al 30 giugno è possibile sperimentarne l’emissione e la vidimazione virtuale, nonché l’interoperabilità con i software gestionali in uso presso le imprese.

Per tutti i dettagli si può consultare il sito dell’albo gestori.

La novità è contenuta nella deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 che attua il Testo Unico 152/2006 art.230 c.5, in seguito modificata dalla deliberazione n.4 del 21 aprile 2022, “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021”.

(SN/bd)
 

 




Ondate di calore sul luogo di lavoro: i consigli dell’Ats Brianza

Il caldo estivo può rappresentare un fattore di rischio aggiuntivo per la salute e la sicurezza di coloro che svolgono un’attività lavorativa intensa all’aperto, come ad esempio: agricoltori, giardinieri, operai dell’edilizia stradale e ferroviaria, lavoratori edili, marinai, portuali, operatori ecologici (ecc).

L’Ats della Brianza raccomanda di trasmettere a tutti coloro che sono potenzialmente coinvolti alcune informazioni di base, destinate a diverse categorie di cittadini, per adottare comportamenti che riducano i rischi. In particolare si allega una guida destinata ai lavoratori e un pdf informativo generale.

Si ricorda che il datore di lavoro, in base al D.Lgs. 81/2008, deve valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, compresi quelli riguardanti il rischio di danni da calore, e mettere in atto le misure di prevenzione e protezione conseguenti.

(SN/bd)