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Saldo Imu 2020 al 16 dicembre

Esenzioni e conguagli a seguito disposizioni emergenza Covid-19

 

Il 16 dicembre 2020 scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2020.

La legge di Bilancio 2020 ha stabilito che, a decorrere dall’anno in corso, l’imposta unica comunale (c.d. IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La IUC, meglio conosciuta come IMU, è ora accorpata alla TASI, Tassa sui servizi indivisibili.

Attenzione: A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in alcuni casi la seconda rata non deve essere versata.
Per verificare se è possibile godere di tale agevolazione occorre far riferimento a tre Decreti emergenziali: il “Decreto Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito ormai nella legge n. 126/2020), il “Decreto Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) e il “Decreto Ristori-bis” (D.L. 9 novembre 2020, n. 149).

La normativa

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2020 è stata versata la prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2020.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

Esenzioni al versamento della seconda rata IMU

Per effetto di alcune disposizioni normative, emanate negli ultimi mesi a seguito della pandemia, non è dovuta la seconda rata dell’IMU per il 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020, per gli immobili nei quali si svolgono attività sospese a causa del Covid-19.

Il Decreto Agosto

L’art. 78 del “Decreto Agosto”, convertito nella legge n. 126/2020, ha stabilito che la seconda rata IMU 2020 non deve essere versata per:

a)      gli immobili adibiti a stabilimenti marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b)      gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e le relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c)      immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d)      immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e)      immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160/2019, non sarà dovuta per gli anni 2021 e 2022. L’efficacia di quest’ultima previsione è subordinata, all’autorizzazione della Commissione europea.

Si ricorda che il decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha introdotto anche l’esenzione dalla prima rata IMU per gli immobili del settore turistico sopra indicati alla lettera a) e b).

Il Decreto Ristori e il Decreto Ristori-bis

Alla luce delle nuove restrizioni imposte ad alcune attività commerciali, sono stati recentemente emanati due nuovi decreti a distanza di pochi giorni uno dall’altro.

Questi due decreti contengono ulteriori esenzioni al versamento della seconda rata IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività interessate dalle misure di sospensione o di limitazione dell’esercizio a seguito del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

L’art. 9 del D.L. n. 137/2020 (“Decreto Ristori”) ha previsto infatti che, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, sono esonerati dall’imposta gli immobili e le relative pertinenze in cui sono esercitate le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto stesso, poi sostituito dall’allegato 1 del “Decreto Ristori-bis”

 

Inoltre, l’art. 5 del citato “Decreto Ristori-bis” (D.L. n. 149/2020) ha poi aggiunto un ulteriore elenco di attività, all’allegato 2 del Decreto, i cui esercenti possono non versare la seconda rata IMU 2020 nei casi in cui il proprietario dell’immobile sia anche il gestore delle attività ivi esercitate e gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, cosiddette “zone rosse”, individuate dall’art. 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dall’art. 30 dello stesso “Decreto Ristori-bis”.

Le disposizioni si sono succedute ma non si sovrappongono, anzi è stata ampliata la platea dei soggetti beneficiari.

Segnaliamo che le esenzioni previste dall’art. 78 D.L. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020, relative a:

  • immobili adibiti a stabilimenti marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali (lettera a));
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni (lettera c));

che non richiedono coincidenza tra il proprietario dell’immobile e il gestore dell’attività, continuano ad applicarsi secondo la vecchia regola, indipendentemente dal fatto che le stesse siano incluse anche nella tabella allegata al “Decreto Ristori” e che la novella legislativa richieda l’immedesimazione tra proprietario e gestore.

Eventuale conguaglio entro il 28 Febbraio 2021

Con l’approvazione definitiva del Ddl. di conversione in legge del DL 125/2020, tuttavia, è stabilito che “L’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies [introdotto all’art. 1 del DL 125/2020 convertito] e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie”.

Di norma, il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2020 è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote e dei regolamenti pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze alla data del 28 ottobre 2020 ai sensi dell’art. 1 comma 762 della L. 160/2019.
Limitatamente all’anno 2020, tuttavia:

–          il termine del 14 ottobre 2020 entro cui i Comuni dovevano inserire il prospetto delle aliquote ed i testi dei regolamenti ai fini della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF è differito al 31 dicembre 2020;

–          la data del 28 ottobre 2020 entro cui i Comuni dovevano pubblicare le aliquote ed i regolamenti deliberati per l’IMU 2020 (che hanno effetto per lo stesso anno 2020) è differita al 31 gennaio 2021.

In altre parole, i contribuenti tenuti al versamento della seconda rata IMU entro il 16 dicembre 2020 potrebbero dover versare l’eventuale conguaglio in un secondo momento.

Ove entro il 16 dicembre non risultino pubblicate le delibere comunali, infatti, nel caso in cui vi siano delle differenze con le aliquote del 2019 il contribuente potrebbe trovarsi in due situazioni:

–          potrebbe aver versato per l’anno 2020 più di quando dovuto (in quanto le aliquote 2020 sono inferiori rispetto a quelle del 2019);

–          potrebbe dover versare per l’anno 2020 un ulteriore conguaglio (in quanto le aliquote 2020 sono superiori rispetto a quelle del 2019).

Nel primo caso, anche all’IMU in vigore dal 2020 si applicano le disposizioni contenute nel comma 164 dell’art. 1 della L. 296/2006 secondo cui il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione (l’ente locale deve provvedere ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza) (art. 1 comma 776 della L. 160/2019).

Nel secondo caso, la differenza deve essere versata entro il 28 febbraio 2021, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.




Inps: esonero contributivo per nuove assunzioni

La circolare Inps del 24 novembre 2020, n. 133, fornisce le corrette istruzioni per gestire gli adempimenti previdenziali connessi all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020.

Si tratta dell’esonero di cui agli artt. 6 e 7 del c.d. decreto Agosto, il cui regime di aiuti di Stato è stato approvato lo scorso 16 novembre 2020.

Esonero per assunzioni a tempo indeterminato

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto Agosto) ha previsto all’articolo 6 l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, per le seguenti fattispecie:

  • assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato –con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico- effettuate nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro;
  • trasformazioni del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate tra il 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020.

L’esonero ha una durata massima di 6 mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Datori di lavoro beneficiari

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.

Rapporti di lavoro incentivati e classificazione dei lavoratori

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine), instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i casi di lavoro part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia) e di lavoro domestico.

La misura è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142 e alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Sono esclusi invece dall’esonero le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata (anche se stipulato a tempo indeterminato) e i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

Misura dell’esonero

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di 6 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di 3 mensilità.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

La soglia massima di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Condizioni di spettanza dell’esonero

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, ovvero:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’istituto chiarisce, inoltre, che nell’attuale situazione occupazionale l’ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da Covid19 in atto è riconducibile ad una condizione assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili.

Pertanto, nel caso in cui l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, ove sussistano i presupposti legittimanti, accedere alle correlate agevolazioni in trattazione.

Compatibiltà con altri incentivi

L’esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta (art. 6, comma 3).

Pertanto, considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Ammissione all’esonero

Per ottenere lo sgravio, il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps domanda di ammissione attraverso la nuova funzionalità del modulo "DL104-ES" disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex diresco)", previo accesso con credenziali personali.

Modalità di esposizione dati

Una volta ottenuta autorizzazione, il datore di lavoro potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili Uniemens: per la corretta esposizione di codici, causali e importi (correnti e arretrati) rimandiamo alle descrizioni indicate al punto 9) della circolare Inps n. 133 qui allegata.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).




Chiusura uffici festività natalizie

Comunichiamo alle Aziende Associate che, in occasione della festività natalizie, gli uffici dell’Associazione rimarranno chiusi da giovedì 24 dicembre 2020 a mercoledì 06 gennaio 2021.

L’attività degli uffici riprenderà giovedì 7 gennaio 2021.
 

Si comunica, inoltre, che l’Ufficio Paghe riprenderà l’attività lunedì 4 gennaio 2021 osservando i soliti orari: 8.30-12.30, 13.30-17.30.




Inail: Covid-19 misurazione della temperatura

Si segnala e si allega la scheda recentemente predisposta da INAIL per eseguire correttamente la misura della temperatura corporea. Contiene le spiegazioni ai dubbi e alle domande più comuni che l’impiego diffuso di termometri a infrarossi ha sollevato fra gli utilizzatori. Si intitola “indicazioni operative per la misurazione della temperatura corporea mediante un termometro ad infrarossi.

Il video che consigliamo illustra le procedure per effettuare una corretta rilevazione con l’impiego di termometri infrarossi prima dell’accesso ai luoghi di lavoro, come raccomandato dal protocollo di aprile 2020 tra le parti sociali, per il contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19

(SN/bd)




Covid-19: restrizioni nel periodo natalizio

Con la presente si invita a consultare il sito regionale che contiene il riepilogo aggiornato delle norme vigenti in Regione Lombardia, comprensive dell’ultimo Dpcm del 3 dicembre 2020.
 
Alla luce dell’annuncio del presidente Fontana, che riguarda il passaggio della Regione Lombardia a zona gialla, da domenica 13 dicembre, con il venir meno di alcune delle restrizioni attualmente vigenti, si resta in attesa del provvedimento del ministero che modifica il “colore” delle regioni nelle quali il contagio si sta riducendo.
Si segnala che sul sito del governo sono consultabili delle Faq molto utili su alcuni dubbi che possono sorgere nell’interpretazione delle norme.
 
Infine si allega il testo del comunicato della prefettura di Lecco, firmato in data 6 dicembre 2020 che recepisce le decisioni del governo in tema di spostamenti, ristorazione e non solo, che costituisce il riferimento per i controlli che saranno attivati sul territorio.

(SN/bd)




Chiusura uffici: ponte Immacolata

Comunichiamo alle Aziende Associate che, in occasione della festività dell’ 8 dicembre, gli uffici dell’Associazione resteranno chiusi lunedì 7 e martedì 8 dicembre, l’attività lavorativa riprenderà mercoledì 9 dicembre 2020.




Rifiuti da manutenzioni

Le novità del D.Lgs. 116/2020

 

Tra le novità introdotte dal D.lgs. 116/2020 entrato in vigore a settembre, portiamo all’attenzione degli associati la parte relativa alla gestione dei rifiuti di manutenzione. Infatti le modifiche inserite all’art.193 introducono la possibilità dell’utilizzo di un Ddt (Documento di Trasporto) per accompagnare quantitativi limitati di rifiuti che si creano presso il luogo di effettiva produzione verso il domicilio del soggetto che svolge l’attività. Più precisamente:

I rifiuti da manutenzione e da piccoli interventi edili, incluse le attività di pulizia disinfestazione, derattizzazione, ecc., si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l’attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (Ddt) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione. Si precisa che il Ddt è alternativo al formulario e che dunque è sempre possibile utilizzare il Fir anche per questi tipi di trasporto. La possibilità di usare il Ddt non toglie comunque l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali come trasportatori di propri rifiuti (categoria 2bis).

Con riferimento all’art.230 commi 1 e 3 del D.lgs. 152/2006 e smi, che riguarda materiali derivanti da lavori su infrastrutture a rete (es sulla rete autostradale), il materiale “tolto d’opera” raccolto e trasportato al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, è accompagnato dal documento di trasporto Ddt che riporta il luogo di effettiva produzione, tipo, numero di colli e quantità, luogo di destinazione.

Per completezza si segnalano anche altre due precisazioni relativamente a:
Rifiuti sanitari domiciliari
I rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l’unità locale sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.
Sfalci e potature comunali
Gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni non rientrano più tra le esclusioni previste dall’art.185 del Testo Unico Ambientale, infatti la frase è stata soppressa, pertanto devono essere gestiti come rifiuti.




Omaggi di Natale 2020

Profili fiscali

 

Anche in periodo di Covid-19, gli operatori italiani, come ogni anno in occasione delle festività di Natale, provvederanno a effettuare nei confronti dei propri clienti i consueti omaggi. Con la presente circolare, si vogliono ripercorrere i tratti salienti, dal punto di vista sia fiscale, che amministrativo, di tali regalie. Si ricorda che l’art. 124 del D.L. n. 34/2020 ha stabilito che, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione sugli acquisti originari, le cessioni dei dispositivi sanitari per l’emergenza Covid-19 e dal 1° gennaio 2021 saranno soggette ad IVA agevolata nella misura del 5 per cento. Tale agevolazione è applicabile sia alle cessioni onerose sia a quelle gratuite.

Omaggi effettuati da soggetti esercenti attività d’impresa: aspetti IVA

Così come disciplinato dall’art. 2, secondo comma , n. 4), del D.P.R. n. 633/1972, le cessioni gratuite di beni (ovvero omaggi) la cui produzione o il cui commercio rientrano nell’attività propria dell’impresa sono rilevanti ai fini IVA, con diritto alla detrazione IVA senza limitazioni (sempre che non vi siano limitazioni al diritto della detrazione IVA proprie della società, ad esempio, pro-rata di detrazione).

Dal punto di vista operativo, la società che produce ovvero commercializza il bene ceduto gratuitamente potrà procedere nei confronti del cliente:

  • con la rivalsa dell’IVA (quindi, applicando l’IVA in fattura, che verrà pagata dal cliente e versata all’Erario dalla società, fermo restando il diritto alla detrazione dell’IVA in capo al cliente) ovvero
  • senza procedere a rivalsa dell’IVA.

Casistica – Rivalsa o meno dell’IVA da parte del cedente

Soluzione fiscale/amministrativa

Profili operativi per il versamento dell’IVA da parte del cedente che ha proceduto alla rivalsa dell’IVA

  • Il cedente deve emettere fattura (qualora emessa nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti ovvero residenti in Italia, dovrà essere emessa in formato elettronico), così realizzando l’addebito dell’IVA;
  • il cessionario annota la fattura ricevuta nel registro IVA acquisti e può, conseguentemente, esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.

Profili operativi per il versamento dell’IVA da parte del cedente in assenza della rivalsa dell’IVA

Il cedente potrà seguire una delle seguenti modalità operative, alternative tra loro:

a) emissione di fattura ordinaria: il soggetto cedente emette fattura e non esercita la rivalsa, specificandolo nella fattura con adeguata dicitura (se emessa in formato elettronico, la dicitura potrà essere inserita in un campo testo); il cessionario cui è destinato l’omaggio riceve la fattura e la annota nel registro IVA acquisti, senza procedere alla detrazione dell’IVA;

b) tenuta (art. 39 del D.P.R. n. 633/1972) e annotazione sul registro omaggi (C.M. 27 aprile 1973, n. 32/501388): l’annotazione delle cessioni gratuite deve riportare:

  • l’ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno distinto per aliquota;
  • l’ammontare globale della relativa imposta distinta per aliquota.

Il registro non deve essere bollato prima della messa in uso, essendo sufficiente la sola numerazione progressiva delle pagine; inoltre, non è soggetto ad imposta di bollo;

c)      emissione autofattura: risulta possibile anche emettere una sola autofattura mensile per tutte le cessioni del mese (così come chiarito nelle circolari 30 aprile 2018, n. 8/E2 luglio 2018, n. 13/E, e 17 giugno 2019, n. 14/E, l’autofattura andrà emessa in formato elettronico e trasmessa al Sistema di Interscambio cd. SdI). In tale ipotesi, il documento, con la dicitura “autofattura per omaggi”, deve contenere indicazione:

  • del valore normale dei beni ceduti;
  • delle aliquote IVA applicabili;
  • delle relative imposte.

Il documento segue la numerazione delle fatture di vendita e viene annotato nel registro delle fatture emesse. L’imponibile fa parte del volume d’affari IVA. Si evidenzia che la circolare n. 14/E del 2019 in merito alle autofatture elettroniche per omaggi ha chiarito che i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”.

In questi casi, la fattura e quindi la relativa imposta vanno annotate solo nel registro IVA vendite.

 

Così come chiarito dalla C.M. 23 luglio 1998, n. 193/E, gli omaggi di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa comportano l’emissione del documento di trasporto (cd. DDT), al fine di superare le presunzioni di cessione (e di acquisto per il destinatario degli stessi) di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441.

Così come stabilito dal n. 4) del secondo comma dell’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972, sono escluse da IVA le cessioni gratuite di beni per i quali, all’atto dell’acquisto, non è stata operata la detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 e quelle dei beni, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, di costo o valore unitario non superiore a euro 50.

Al riguardo si evidenzia che l’Amministrazione finanziaria con la C.M. 16 luglio 1998, n. 188/E, ha precisato che:

“… Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza con conseguente indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dal loro valore unitario e dal loro costo. Ne consegue che la successiva cessione gratuita costituisce operazione non rilevante ai fini dell’IVA ai sensi dell’art. 2, secondo comma, n. 4). Viceversa, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientrano nell’attività propria dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza e le relative cessioni gratuite devono essere assoggettate ad imposta ai sensi dell’art. 2, secondo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633 del 1972”.

Anche se ad oggi non vi è stata una pronuncia ufficiale, si ritiene preferibile emettere il DDT (ovvero altra prova di contenuto equivalente) anche per gli omaggi di beni che non rientrano nell’ambito dell’attività propria dell’impresa, al fine di dimostrare l’inerenza dell’acquisto.

Tabella riassuntiva

Omaggi effettuati da soggetti esercenti attività d’impresa

 

 

Casistica

 

 

 

Costo dei beni ceduti gratuitamente

 

 

 

Rilevanza o meno ai fini IVA

 

Impresa che produce o che commercializza il bene ceduto

Beni di costo < o ≥ ad euro 50

Cessione rilevante ai fini IVA (*)

Impresa che non produce e non commercializza il bene ceduto

Beni di costo < o ≥ ad euro 50

Cessione fuori campo IVA (**)

(*) Ammessa la detrazione dell’IVA sull’acquisto del bene.
(**) Ammessa la detrazione dell’IVA sull’acquisto del bene, se di costo unitario uguale o inferiore ad euro 50; invece, non è ammessa la detrazione dell’IVA sull’acquisto del bene, se lo stesso ha un costo unitario superiore ad euro 50.

La particolare disciplina relativa agli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro è applicabile unicamente ai “beni” di modico valore distribuiti gratuitamente e non è, al contrario, riferibile alle spese relative a “servizi”.

 

 

Omaggio di dispositivi sanitari per l’emergenza Covid-19

 

L’ del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, cd. decreto “Rilancio”, ha stabilito che, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione sugli acquisti originari, le cessioni di determinati dispositivi (n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis, allegata al ):

  • ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  • monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  • tubi endotracheali;
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  • maschere per la ventilazione non invasiva;
  • sistemi di aspirazione;
  • umidificatori;
  • laringoscopi;
  • strumentazione per accesso vascolare;
  • aspiratore elettrico;
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • ecotomografo portatile;
  • elettrocardiografo;
  • tomografo computerizzato;
  • mascherine chirurgiche;
  • mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • perossido al 3 per cento in litri;
  • carrelli per emergenza;
  • estrattori RNA;
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19;
  • tamponi per analisi cliniche;
  • provette sterili;
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Invece, le cessioni ovvero importazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 saranno soggette ad IVA agevolata nella misura del 5 per cento.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che l’Agenzia delle entrate, con la , ha chiarito che il trattamento IVA introdotto dal citato art. 124 del decreto “Rilancio” è applicabile sia alle cessioni onerose, che a quelle gratuite dei medesimi beni, nonché alle prestazioni di servizi di cui all’, del D.P.R. n. 633/1972.

 

 

 

Il cesto natalizio

 

Capita sovente che il bene acquistato per essere destinato ad “omaggio” consista in cesti o confezioni di generi alimentari. Per tali beni, il computo dei limiti indicati in precedenza deve essere fatto con riferimento all’entità che rappresenta l’omaggio (il “cesto natalizio”).

Inoltre, si fa presente che gli omaggi consistenti in prodotti alimentari (panettoni, dolci, vini, ecc.) perdono la loro specifica qualificazione e, quindi, ai fini IVA, devono essere trattati allo stesso modo degli omaggi non alimentari (penne, agende, ecc.); quindi, se tali beni sono destinati ad essere omaggiati e se di valore inferiore ad euro 50, è possibile detrarre l’IVA sull’acquisto (, par. 16.6).

Qualora l’impresa effettui degli omaggi di fine anno ai propri dipendenti, l’operazione potrà risultare soggetta o meno all’IVA, a seconda che la cessione dei beni omaggiati rientri o meno nell’attività d’impresa.

 

Casistica Profili IVA

Cessione gratuita di beni, che non rientrano nell’attività d’impresa, destinati ai dipendenti

  • Indetraibilità dell’IVA sull’acquisto (sul punto la R.M. 16 ottobre 1990, n. 666305, ha chiarito che in tale fattispecie è assente il presupposto dell’inerenza dell’operazione in argomento con l’attività esercitata dall’impresa);
  • cessione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, secondo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972

Cessione gratuita di beni, che rientrano nell’attività d’impresa, destinati ai dipendenti

  • Detraibilità dell’IVA;
  • cessione soggetta ad IVA.

Le imprese al giorno d’oggi ricevono ed effettuano omaggi anche con soggetti stabiliti/residenti in altri Paesi della UE ovvero in Paesi extra-UE. Di seguito si riporta, quindi, il trattamento IVA nei rapporti con altri Paesi della UE ovvero extra-UE.

Operazioni in ambito UE ovvero extra-UE

Tipologia di operazione Regime IVA

Aspetti IVA degli omaggi tra soggetti di altri Paesi della UE

Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall’impresa cedente

  • Anche nel caso in cui il cessionario sia un soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE, non si è in presenza di una cessione intracomunitaria di beni di cui all’art. 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, in quanto manca l’onerosità della cessione;
  • ne consegue che la cessione a titolo gratuito è imponibile ai fini IVA (così come chiarito dalla C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, è applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).

Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall’impresa cedente

  • Cessione esclusa da IVA;
  • così come chiarito dalla C.M. n. 13-VII-15-464 del 1994, è applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia.

Omaggi ricevuti da altro Paese della UE

  • L’operazione è soggetta ad IVA nel Paese UE di provenienza. L’operatore italiano non effettua un acquisto intracomunitario;
  • l’eventuale fattura non va integrata, né va emessa autofattura. Occorre in ogni caso vincere la presunzione di acquisto “in nero” e sembra ragionevole ritenere che la documentazione estera valga ai fini della prova contraria.

Aspetti IVA degli omaggi tra soggetti extra-UE

Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall’impresa cedente

  • Cessioni non imponibili IVA ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972;
  • obbligo da parte del cedente di porre in essere tutti i connessi adempimenti contabili e di documentazione dell’uscita dei beni dal territorio doganale dell’UE;
  • essendo cessioni senza corrispettivo, non rilevano ai fini del plafond per l’esportatore abituale.

Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall’impresa cedente

  • Cessioni fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, secondo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972;
  • necessità di redigere apposito documento comprovante l’operazione stessa (ad esempio, fattura pro forma).

Omaggi ricevuti da Paese extra-UE

  • All’atto dell’introduzione, sarà emessa regolare bolletta doganale anche in relazione ai beni non oggetto dell’attività, da trattare come qualsiasi altra importazione, salvo il pagamento del corrispettivo;
  • ai fini dell’evasione di dazi ed IVA, la Dogana assume quale imponibile un valore di mercato dei beni, concetto simile al valore normale di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 633/1972;
  • è necessario conservare i documenti doganali esteri per vincere la presunzione di acquisto “in nero”.

Omaggi effettuati da soggetti esercenti attività d’impresa: imposte dirette

Per le imprese, le cessioni gratuite di beni (ovvero omaggi) costituiscono spese di rappresentanza (aventi i requisiti prescritti dal D.M. 19 novembre 2008). Pertanto, ai fini delle imposte dirette, si deve prendere a riferimento quanto contenuto nel comma 2 dell’art. 108 del TUIR; conseguentemente:

  • gli omaggi di valore unitario non superiore ad euro 50 (al lordo dell’IVA indetraibile) sono interamente deducibili;
  • invece, gli omaggi di valore unitario superiore ad euro 50 (al lordo dell’IVA indetraibile) sono deducibili in percentuale rispetto ai ricavi della gestione caratteristica e, nel dettaglio, nel limite:
  • dell’1,5 per cento: fino a 10 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica (massimo di spesa di euro 150.000);
  • dello 0,6 per cento: per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica (massimo di spesa di euro 390.000);
  • dello 0,4 per cento: per la parte eccedente 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica (massimo di spesa di euro 390.000 + lo 0,4 per cento del fatturato caratteristico).

Si tenga presente che la parte di spesa che eccede tali limiti percentuali va considerata interamente indeducibile.

In merito all’IRAP si fa presente che:

  • se si utilizza il “metodo di bilancio” ex art. 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, riservato ai soggetti IRES e alle ditte individuali o società di persone in contabilità ordinaria che hanno optato per tale metodo, le spese in esame rientrano nella voce B.14 del conto economico e, quindi, sono interamente deducibili ai fini IRAP;
  • se si utilizza il “metodo fiscale” ex art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997, riservato ai soggetti IRPEF, le spese in esame non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e quindi le stesse risultano indeducibili ai fini IRAP.

Buoni acquisto (cd. voucher)
– Ai fini IVA è stato chiarito che (risoluzione 22 febbraio 2011, n. 21/E) “i buoni/voucher utilizzabili per l’acquisto di beni e/o servizi non possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile. In sostanza, il buono può essere considerato … un documento che consente l’identificazione dell’avente diritto all’acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione”. Pertanto, la cessione di tali “buoni” è fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, terzo comma , lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. Sempre la citata risoluzione n. 21/E del 2011 ha chiarito che medesime considerazioni valgono anche in merito ai “buoni acquisto o regalo acquistati dalle aziende per la successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali …”;
– ai fini delle imposte dirette (IRPEF ovvero IRES), ancorché ad oggi non vi sia stato un chiarimento ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria, sembra ragionevole che gli stessi siano deducibili come per le spese di rappresentanza (quindi, prendendo a riferimento gli artt. 54 e 108 del TUIR); nel caso in cui il buono acquisto venga dato ai dipendenti, si ritiene che lo stesso non concorra alla formazione del reddito, se di importo non superiore ad euro 258,23.

Omaggi da parte dei lavoratori autonomi

Profili ai fini IVA

Gli omaggi di beni effettuati dai lavoratori autonomi (artisti e professionisti) sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA in considerazione del fatto che manca il presupposto oggettivo ai sensi dell’art. 2, primo comma , n. 4), del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, non vi è l’obbligo di emissione della fattura.

Infatti, la previsione normativa di cui all’art. 2, primo comma , n. 4), prima parte, del D.P.R. n. 633/1972, relativa alle cessioni “senza corrispettivo” (omaggi), non è applicabile agli esercenti arti e professioni. Più in dettaglio, la disposizione di legge fa riferimento ai beni oggetto della “attività propria dell’impresa”; conseguentemente, non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero i soggetti che esercitano attività d’impresa e non anche agli artisti e professionisti soggetti passivi IVA.

Sul tema la C.M. 30 aprile 1980, n. 20/270516, ha chiarito che “le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni – analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell’esercizio di impresa – che ne prevedono la imponibilità.”.

Gli artisti e professionisti possono, invece, procedere alla detrazione dell’IVA per i beni, ceduti gratuitamente, di costo unitario pari o inferiore ad euro 50.

 

Profili ai fini delle imposte dirette

L’art. 54, comma 5, del TUIR, stabilisce che sono espressamente comprese tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito (ovvero omaggi).

Sul punto si fa presente che, ai fini sia IRPEF che IRAP, le spese di rappresentanza (nel caso in esame omaggi) sono deducibili nel limite dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario dell’omaggio.

 

 

Cene/buffet di Natale con terzi ovvero con dipendenti

La circolare 13 luglio 2009, n. 34/E, ha chiarito che rientrano tra le spese di rappresentanza e, dunque, sono soggette alla disciplina fiscale ad esse spettanti, le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali, purché alle stesse non partecipino esclusivamente dipendenti.

Conseguentemente:

  • la relativa IVA è indetraibile;
  • il costo, nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta (in quanto trattasi di prestazioni alberghiere e di ristorazione), è deducibile nel limite dell’ammontare massimo deducibile nell’anno previsto, ossia in proporzione (1,5% – 0,6% – 0,4%) ai ricavi/proventi della gestione caratteristica.

Inoltre, ancorché l’Amministrazione finanziaria nulla dica in merito alla collocazione delle spese sostenute per cene/buffet alle quali abbiano partecipato solo dipendenti, si ritiene che le stesse rientrino nella fattispecie delle liberalità a favore dei dipendenti, ragion per cui:

  • il costo è deducibile, ai fini IRPEF/IRES, nel limite del:
    1. 75 per cento della spesa sostenuta per le spese di albergo e ristorante, così come previsto dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
    2. 5 per cento dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi, fissato dall’art. 100, comma 1, del TUIR.
  • l’IVA è indetraibile, in considerazione del fatto che la stessa è relativa a un costo per i dipendenti che, come per gli omaggi, non possiede il requisito dell’inerenza all’esercizio dell’impresa;
  • ai fini IRAP, si ritiene che il costo sia deducibile per i soggetti che applicano l’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 (metodo di bilancio) e indeducibile per coloro che determinano l’IRAP con l’art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997 (metodo fiscale).

È quindi completamente diverso il trattamento di tali spese, che sono classificate come oneri di utilità sociale e, pertanto, disciplinate dall’art. 95 del TUIR. 




Fondo perduto Decreto Ristori e Ristori Bis

Al via le istanze per l’ottenimento dei contributi

 

Per i contribuenti aventi diritto che non avevano presentato l’istanza al precedente contributo previsto dal DL Rilancio (es. i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro), le domande per i contributi a fondo perduto dei DL Ristori possono essere presentate dal 20 novembre, e fino al 15 gennaio 2021. Con il provv. n. 358844 pubblicato il 20 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 137/2020 (DL Ristori) e all’art. 2 del DL 149/2020 (DL Ristori-bis), approvando altresì il modello e le relative istruzioni.

L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e del mese di aprile 2019, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo.

La domanda di accesso ai contributi va presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari, mediante il servizio web nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso l’applicativo “Desktop telematico”.

L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza e sui dati presenti in Anagrafe tributaria alla data del 25 ottobre 2020, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.

Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle Entrate effettua comunque una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza.

Si ricorda che entrambi i contributi si rivolgono ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 25 ottobre 2020, che non risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.
Per richiedere il contributo a fondo perduto del decreto Ristori (art. 1 del DL 137/2020), occorre esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici ATECO elencati nell’Allegato 1 al Decreto. Il codice attività prevalente è quello dichiarato ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72, quindi quello comunicato in fase di apertura o variazione della partita IVA con il modello AA7/AA9 (cfr. Guida dedicata ai contributi).

Inoltre, deve sussistere un calo del fatturato (ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019). Quest’ultimo requisito non è però necessario per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Fermo restando il requisito del calo del fatturato, il contributo previsto dal decreto Ristori-bis (art. 2 del DL 149/2020), invece, è destinato esclusivamente ai titolari di partita IVA che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (le cosiddette regioni “rosse”) ed esercitano come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici ATECO elencati nello specifico Allegato 2 al decreto Ristori-bis.

Due fasi per il calcolo del contributo

Come evidenziato nelle istruzioni per la compilazione dell’istanza, l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 al DL Ristori o nell’Allegato 2 al DL Ristori-bis, a seconda dell’attività prevalente svolta dal beneficiario, all’importo che si ottiene applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello di aprile 2019 una delle seguenti percentuali: 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000 euro; 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione; 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.

L’ammontare dei contributi è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a quello determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 o nell’Allegato 2, a seconda dell’attività prevalente svolta dal beneficiario, agli importi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In altri termini, l’ammontare del nuovo contributo è determinato con due fasi di calcolo successive:

–          nella prima fase, si determina la base di calcolo applicando alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019 la percentuale definita in relazione all’ammontare di ricavi/compensi 2019 (20%, 15%, 10%);

–          nella seconda fase, il risultato del calcolo della prima fase viene moltiplicato per le percentuali definite nell’Allegato 1 (50%, 100%, 150%, 200% o 400%) o nell’Allegato 2 (200%).

In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.




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