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Bonus carburante per i dipendenti

Con la circolare n. 27 del 14 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le attese indicazioni in relazione al c.d. “bonus carburante ai dipendenti”.

E’ stata infatti chiarita la modalità applicativa dell’esenzione dei buoni carburante fino a 200 euro.

L’art. 2 del Dl 21/2022 ha previsto, soltanto per il periodo d’imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.

Secondo l’Agenzia la disposizione si riferisce ai datori di lavoro che operano nel “settore privato”, così come individuato, per esclusione, nella circolare n. 28/2016.

Rientrano quindi nell’ambito di applicazione della norma gli enti pubblici economici e, tra gli altri, anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti.

In merito all’individuazione dei lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, la disposizione agevolativa non effettua espressamente delle distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio.

Inoltre, considerato il generico riferimento della norma ai “lavoratori dipendenti”, secondo l’Agenzia rileva la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.

Al riguardo, posto che l’art. 2 del Dl 21/2022 fa riferimento al solo comma 3 dell’art. 51 del Tuir e non all’intero articolo 51, viene affermato che i buoni in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali.

Qualora tali buoni siano erogati in sostituzione dei premi di risultato (possibilità ammessa per effetto dell’eliminazione della locuzione “a titolo gratuito”), l’erogazione degli stessi deve invece avvenire in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (comma 187)” (cfr. circolare n. 28/2016).

Sotto il profilo del reddito d’impresa, l’Agenzia chiarisce che, non rientrando nelle ipotesi di cui all’art. 100 comma 1 del Tuir, il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante in esame è integralmente deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95 del Tuir, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

Quanto all’ambito oggettivo, i buoni benzina sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (es. benzina, gasolio, GPL e metano). Secondo l’Agenzia, rientra nel beneficio anche l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici.

Con riferimento al profilo della tassazione lato dipendente, la norma riconduce i buoni benzina nell’ambito di applicazione dell’art. 51 comma 3 ultimo periodo, del Tuir, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Al riguardo, la Relazione illustrativa del citato art. 2 precisa che il bonus benzina di 200 euro, sottoposto comunque alla disciplina dell’art. 51 comma 3 del Tuir, rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal medesimo comma 3.

La circostanza che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi non osta, quindi, all’applicazione della disciplina in esame.

Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina ed un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Ad esempio, rileva la circolare, nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell’anno d’imposta 2022, di buoni benzina per 100 euro e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari a 300 euro, quest’ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria. Di contro, se il valore dei buoni benzina è pari a 250 euro e quello degli altri benefit è pari a 200 euro, l’intera somma di 450 euro non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di 50 euro relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’art. 51 comma 3 del Tuir.

L’Agenzia precisa altresì che l’esenzione in esame trovi applicazione per i buoni o i titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso dell’anno 2022 e nei primi 12 giorni dell’anno 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi.

(MF/ms)
 




Esterometro: alcuni chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 26, pubblicata il 13 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti relativi alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), la cui disciplina ha subito significative modifiche a decorrere dallo scorso 1° luglio.

Innanzitutto viene precisato che gli obblighi di integrazione ed autofatturazione per l’applicazione dell’Iva in regime di reverse charge e l’invio dei dati con le nuove modalità restano due adempimenti distinti ed autonomi, ferma restando la possibilità, in alcuni casi, di eseguire un unico adempimento

L’Agenzia delle Entrate traccia poi la rotta interpretativa esplicitando che la finalità dell’esterometro non è più ravvisabile nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA, ma è di più ampio respiro e ricomprende il monitoraggio di tutte le operazioni in cui la controparte del soggetto passivo IVA residente in Italia è “estera”.

Ne segue che, seppure in assenza di espressa previsione normativa, la trasmissione dei dati deve riferirsi non solo alle operazioni in cui la controparte è un operatore economico, ma anche a quelle poste in essere con privati consumatori.

Un’ulteriore declinazione del principio del monitoraggio omnicomprensivo è relativa all’ambito “qualitativo” del perimetro di osservazione nel quale ricadono tutte le operazioni, prescindendo dalla natura delle stesse ed in particolare dal fatto che rilevino territorialmente in Italia ai fini del tributo.

La sola limitazione concerne gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72), i quali costituiscono oggetto di comunicazione solamente se il loro importo è di superiore a 5.000 euro.

L’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere prevede che, per ogni operazione, venga trasmesso allo Sdi un  file xml conforme alle Specifiche Tecniche versione 1.7 sul quale verranno effettuati gli usuali controlli formali, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura (ai sensi dell’articolo 21 Dpr 633/1972).

Tra i dubbi emersi in sede di prima applicazione del “nuovo” esterometro, si segnalano le incertezze in merito alla compilazione del campo deputato ad accogliere i dati descrittivi dell’operazione e su quale grado di dettaglio fornire.

Si pensi, ad esempio, alle cessioni di beni verso clienti esteri documentate da una fattura composta da svariate pagine, in presenza di più consegne effettuate nel mese nei confronti della medesima controparte, ovvero con diversi articoli/codici prodotto elencati nel corpo della fattura.

La problematica può riguardare, allo stesso modo, gli acquisti di beni da fornitore UE (Tipo documento TD18) oppure i servizi ricevuti dall’estero (TD17) e così via.

L’Agenzia delle Entrate interpellata circa la necessità di far coincidere i dati esposti nelle fatture cartacee estere (vendite e acquisti) con quelli trasmessi via SdI, introduce, sul punto, un’importante semplificazione 

In un primo momento, sembrava che il soggetto passivo nazionale dovesse inserire una descrizione dettagliata (in esecuzione dell’articolo 21, comma 2, lett. g), Dpr 633/1972), mentre l’Agenzia, richiamando l’esempio della compilazione della fattura differita (in cui è sufficiente il richiamo al documento di trasporto), ritiene sufficiente l’indicazione della parola “beni” o “Servizi” (o entrambe) in funzione dell’oggetto dell’operazione, rinviando altresì alla descrizione contenuta nella fattura emessa/ricevuta

Resta possibile allegare all’xml il pdf della fattura emessa ed inviata al cliente estero oppure allegare al Tipo documento TD17, TD18, TD19 il pdf della fattura del fornitore estero, incrementando la base informativa di dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria; in tal caso, chi usufruisce del servizio di conservazione messo a disposizione dall’Agenzia può considerare assolto l’obbligo di conservazione sostitutiva di tutti i documenti transitati tramite SdI (xml e fatture pdf, si rimanda ai paragrafi da 3.1 a 3.3, della citata circolare 26/E/2022).

Tra i vari chiarimenti forniti  spiccano quelli relativi ai termini di effettuazione dell’adempimento.

A differenza di quanto previsto dalla precedente comunicazione (valida per le operazioni sino al 30 giugno 2022), riprendendo le parole dell’Agenzia, “non vi è dunque un termine unico, fisso, ma mobile, legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate”.

Per le operazioni attive, dunque, la trasmissione dei dati allo SdI deve avvenire entro l’ordinario termine di emissione della fattura ex art. 21 comma 4 del Dpr 633/72.

A tal fine, risulta irrilevante la circostanza che la fattura sia stata eventualmente emessa in via anticipata. Non è stata riconosciuta la possibilità di riferirsi al termine di annotazione dei documenti nel registro Iva delle vendite.

Nel caso delle cessioni intracomunitarie, ad esempio, l’invio dei dati al SdI nell’ambito dell’esterometro è da effettuarsi comunque “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione” (art. 46 del Dl 331/93), anche qualora la fattura sia emessa in un momento diverso, purché nei limiti di legge (è consentito l’invio il 15 novembre 2022 dei dati riferiti a una cessione intracomunitaria effettuata il 1° ottobre 2022, la cui fattura è emessa il 31 dello stesso mese).

Il termine di emissione della fattura deve essere rispettato anche per la trasmissione dei dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggette a Iva in quanto effettuate al di fuori dell’Ue. Nella fattispecie, vige il termine ordinario di 12 giorni dall’emissione della fattura (prevista ai sensi dell’art. 21 comma 6-bis del Dpr 633/72).

Qualora, invece, si sia in presenza di acquisti di servizi ricevuti da un soggetto extra Ue, l’invio dei dati al SdI dovrà avvenire entro il giorno quindici del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, determinata secondo i criteri ordinari. Nel caso di specie, se si tratta di un servizio “generico”, si guarda al momento in cui le prestazioni sono ultimate (ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi), secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Dpr 633/72.

(MF/ms)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di giugno 2022

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di giugno 2022 con indice pari a 111,9.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 giugno 2022 al 14 luglio 2022, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 4,775424%.
 

(FV/fv)
 




Conflitto Ucraina: webinar presentazione misure di aiuto Simest

Confapi, in collaborazione con Simest, organizza il prossimo 26 luglio alle ore 10.00 un webinar per presentare i due strumenti predisposti per supportare le imprese che stanno registrando difficoltà in relazione alla situazione che coinvolge Ucraina, Russia e Bielorussia:
  1. finanziamento “Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia” ;
  2. finanziamento “Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia” .
La prima misura è operativa dal 12 luglio, mentre il secondo intervento sarà disponibile da settembre 2022. 

E’ possibile partecipare all’incontro online collegandosi al seguente link

ID riunione: 817 4281 8937
Passcode: 622716

(MP/sg)

 




Riforma Its: “Finalmente una scelta lungimirante per i ragazzi e le imprese”

Alla Camera dei Deputati due giorni fa è stata approvata la riforma degli Its (Istituti tecnici superiori) dopo circa dieci anni di sperimentazione. Ora finalmente il legame con le imprese diventa più forte e stabile andando così a formare figure professionali più specializzate e di alto livello.
Tra le principali novità della riforma che riguarda gli Its troviamo: finanziamenti con una programmazione triennale, il 60% dei docenti dovrà arrivare dal mondo del lavoro, stage e tirocini aziendali dovranno rappresentare almeno il 35% del percorso formativo degli studenti e la presidenza della Fondazione Its dovrà essere espressione delle aziende fondatrici e partecipanti.

Siamo ovviamente molto soddisfatti di questa riforma – dichiara Enrico Vavassori, presidente di Api Lecco Sondrio -. Da tempo stiamo lanciando l’allarme che alle nostre aziende manca personale specializzato, con questa novità non potrà che migliorare la situazione. Anche se come Api Lecco Sondrio da tempo promuoviamo progetti in collaborazione con le scuole del territorio per cercare di avvicinare gli studenti alle nostre imprese. Per entrare nelle nostre aziende sono fondamentali le esperienze pratiche sul posto di lavoro, quindi ben venga una legge nazionale che promuova e sostenga questo tipo di formazione scolastica tecnica superiore”.

All’interno di Api Lecco Sondrio esiste e opera la commissione scuola composta da imprenditori che sta lavorando proprio nella direzione indicata da questa nuova legge: “E’ certamente qualcosa di positivo – dice Davide Gianola consigliere Api Lecco Sondrio e componente di questa commissione -, oltre a essere strategica, questa novità è importante per gli studenti e le imprese, significa finalmente dare importanza agli Its che purtroppo da molti venivano visti un po’ come una seconda scelta. Frequentare un tipo di scuola come questa sul nostro territorio significa avere un futuro importante davanti a sé nelle nostre aziende che non aspettano altro che far lavorare giovani preparati”.

Anche sul territorio della provincia di Sondrio abbiamo gli stessi problemi dei colleghi lecchesi – spiega Massimo Mortarotti, vicepresidente di Api Lecco Sondrio e referente per la Valtellina e la Valchiavenna – siamo molto favorevoli a iniziative di questo tipo per qualificare maggiormente i ragazzi. Speriamo sia il primo passo di un percorso importante di avvicinamento degli studenti alle realtà aziendali, sono essenziali per il futuro del tessuto economico del territorio”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa




Centro Studi: indagine congiunturale secondo trimestre 2022

Ricordiamo, per chi non l’avesse ancora compilata, l’indagine congiunturale relativa al secondo trimestre 2022 redatta dal Centro Studi di Confapindustria Lombardia.

Il questionario è dedicato all’analisi dei valori economici delle attività delle aziende associate negli ultimi tre mesi e deve essere compilato entro domani.

 
CLICCA QUI PER COMPILARE L’INDAGINE

(AM/am)




Settore tessile: visita ambasciatore del Vietnam in Italia

In occasione della visita a Como dell’Ambasciatore del Vietnam in Italia S.E Duong Hai Hung, con una delegazione di imprese del settore alta moda interessate in particolare al settore tessile, la Camera di Commercio di Como-Lecco organizza una tavola rotonda aperta a aziende e imprenditori del territorio sulle possibili opportunità di sviluppo e collaborazione con il Vietnam.

L’incontro si terrà martedì 19 luglio alle ore 17:30 presso ComoNExT – Innovation Hub a Lomazzo (CO).

Per ragioni organizzative è necessario registrarsi entro lunedì 18 luglio 2022.

Si allega la locandina con il programma dettagliato e il link per l’iscrizione all’evento.

(SG/sg)
 




“Fornitore Offresi” 2023: aperte le iscrizioni

Informiamo le Aziende Associate che sono già aperte le iscrizioni per “Fornitore Offresi” del prossimo anno. 

La fiera internazionale della subfornitura meccanica si terrà, come sempre, a Lariofiere (Erba) dal 9 all’11 febbraio 2023.

Tre i giorni di incontri d’affari tra gli operatori della filiera meccanica, in cui le imprese partecipanti promuovono le loro competenze e le mettono a disposizione per la realizzazione di processi e prodotti d’eccellenza.

I numeri del salone:

  • oltre 300 imprese di settore altamente specializzate;
  • 250 aziende rappresentate italiane ed estere;
  • oltre 8.000 visitatori qualificati per incontri business.
Per partecipare alla prossima edizione è necessario inviare all’indirizzo fornitoreoffresi@lariofiere.com la modulistica di adesione debitamente compilata e sottoscritta.

Per maggiori informazioni cliccare qui.

(AM/am)




Crisi di impresa: le prime segnalazioni dall’Agenzia delle Entrate

Negli ultimi giorni alcuni contribuenti hanno ricevuto specifiche segnalazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate a fronte di debiti Iva relativi al primo trimestre 2022 superiori ad euro 5.000.

Al fine di inquadrare correttamente le conseguenze di tali comunicazioni si ritiene necessario richiamare alcune importanti previsioni introdotte nel nuovo codice della crisi (Dlgs. 14/2019) dal recente Dlgs. 83/2022.

In realtà la citata disposizione si è limitata ad introdurre un apposito capo (capo III del Titolo II) dedicato alle “Segnalazioni per la anticipata emersione della  cris e programma informatico di verifica della sostenibilità del  debito  e di  elaborazione  di  piani  di  rateizzazione”, nel quale sono state “raccolte” le previsioni di cui ai previgenti articoli 15 Dl. 118/2021 e 30 sexies Dl. 152/2021, oltre ad alcune nuove disposizioni in materia di obblighi di segnalazione per banche e intermediari finanziari.

Al centro dell’attenzione dei contribuenti, negli ultimi giorni, come detto, è, nello specifico, l’articolo 25-novies Dlgs. 14/2019 (in vigore dal prossimo 15 luglio, fino a quando opererà l’articolo 30 sexies Dl. 152/2021), il quale prevede obblighi di segnalazione in capo ai creditori pubblici qualificati, ovvero:

  • l’Inps,
  • l’Inail,
  • l’Agenzia delle Entrate,
  • l’Agenzia delle Entrate-riscossione.
I citati enti sono chiamati ad inviare apposite segnalazioni a mezzo pec (o, in mancanza, con raccomandata con avviso di ricevimento) all’imprenditore, e, ove esistente, all’organo di controllo, ovvero al Presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale.

Sono oggetto di segnalazione:

  • per l’Inps, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
  1. per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
  2. per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;
  • per l’Inail l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;
  • per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’Iva, risultante dalle liquidazioni periodiche trasmesse, superiore a 000 euro;
  • per l’Agenzia delle entrate-riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.
Le segnalazioni sono inviate:
  • dall’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dal termine di presentazione delle Liquidazioni periodiche, a partire dalle comunicazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2022;
  • dall’Inps, dall’Inail e dall’Agenzia entrate-riscossione entro 60 giorni dal verificarsi della condizione che legittima la segnalazione. L’Inps invierà la comunicazione in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, mentre l’Inail invierà la segnalazione con riferimento ai debiti accertati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto. L’agenzia delle entrate-Riscossione, da ultimo, trasmetterà la segnalazione in relazione ai carichi affidati allo stesso agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.
La norma non prevede specifiche conseguenze in caso di mancata attivazione dell’imprenditore a fronte della segnalazione ricevuta; in quest’ambito un ruolo sicuramente più “delicato” è quello rivestito dal collegio sindacale, che potrebbe essere ritenuto responsabile nel caso in cui non si sia attivato per presentare denuncia per gravi irregolarità degli amministratori nella gestione della situazione di crisi (se commesse).

L’organo di controllo risulta poi destinatario di un’altra specifica previsione, ovvero del primo articolo del richiamato capo (articolo 25-octies Dlgs. 14/2019), il quale prevede invece l’obbligo, per lo stesso, di segnalare per iscritto, all’organo amministrativo, la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza per il ricorso alla composizione negoziata, con l’obiettivo di prevenire lo stato di crisi.

La segnalazione deve:

  • essere motivata
  • essere trasmessa con mezzi che ne assicurino la prova dell’avvenuta ricezione
  • deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.
La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall’articolo 2407 cod. civ.

Una così rilevante conseguenza, unita ad una formulazione tanto ampia (quale è appunto quella che richiama la “sussistenza dei presupposti” per il ricorso allo strumento della composizione negoziata della crisi) rischia di indurre i sindaci a segnalazioni “eccessive”, giustificate dall’esigenze di tutela e prudenza.

Da ultimo, specifici obblighi di comunicazione sono previsti anche in capo alle banche e agli altri intermediari finanziari, che, nel momento in cui comunicheranno al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, dovranno darne notizia anche agli organi di controllo societari (ovviamente se esistenti).

(MF/ms)




Esportazioni indirette: i termini per la consegna dei beni

Le cessioni all’esportazione (c.d. “indirette”) di beni consegnati in Italia al cessionario non residente sono non imponibili Iva, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. b) del Dpr 633/72, qualora il trasporto o la spedizione al di fuori del territorio dell’Ue sia effettuato, entro il termine di 90 giorni dalla consegna, direttamente dal cessionario ovvero da un “terzo” per suo conto (es. il vettore o lo spedizioniere).

Nella pratica commerciale, è frequente che tali operazioni siano realizzate attraverso l’uso della clausola EXW (“Ex Works”), che consente al fornitore di mettere a disposizione i beni ceduti all’interno dei propri locali (es. stabilimento, deposito, ecc.), mentre spettano al cessionario il caricamento dei beni sul mezzo di trasporto e lo sdoganamento per l’esportazione.

Per la non imponibilità Iva devono, in ogni caso, ricorrere le condizioni previste dal citato art. 8 comma 1 lett. b) del Dpr 633/72.

Con riferimento specifico al termine (pari a 90 giorni) entro cui il cessionario non residente è tenuto a trasferire i beni fuori dal territorio dell’Ue, si rileva come, a livello unionale, l’art. 146 par. 1 lett. b) della direttiva 2006/112/Ce si limiti a stabilire che gli Stati membri “esentano” dall’Iva le “cessioni di beni spediti o trasportati da un acquirente non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per conto del medesimo, fuori della Comunità”, senza subordinare la detassazione a ulteriori condizioni.

In merito all’interpretazione della citata norma, la Corte di Giustizia Ue ha chiarito che gli Stati membri possono legittimamente stabilire un termine ragionevole per le esportazioni, onde accertare se un bene sia “fisicamente” uscito dal territorio dell’Ue; peraltro, il mero superamento di detto termine non può “privare definitivamente il soggetto passivo della esenzione” ove dimostri “che la condizione di uscita è stata soddisfatta dopo lo scadere di tale termine” (causa C-563/12).

Coerentemente, in ambito nazionale, la ris. Agenzia delle Entrate n. 98/2014 ha affermato che il trattamento di non imponibilità Iva, proprio delle esportazioni, si applica anche “quando il bene esca dal territorio comunitario dopo il decorso del termine di 90 giorni” di cui all’art. 8 comma 1 lett. b) del Dpr 633/72, sempreché “sia acquisita la prova dell’avvenuta esportazione”.

Per quanto concerne la decorrenza dei 90 giorni, in base al tenore letterale della disposizione, si ritiene rilevante il momento della “consegna” dei beni. A tal fine, occorre avere riguardo alla data risultante dal documento di consegna o di trasporto, che può essere il documento di trasporto (Ddt) previsto dal Dpr 472/96 o la lettera di vettura internazionale (Cmr). Se, però, la data di consegna non risultasse da un apposito documento, il termine decorrerebbe dalla data della fattura (C.M. n. 26/79).

Dunque, in presenza del documento idoneo a comprovare la consegna, la data di emissione della fattura rimane irrilevante “anche nell’ipotesi in cui sia anteriore rispetto a quella della consegna, per esempio perché è stato pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo o perché è stata anticipata la fattura per esigenze contabili”.

La sanzione scatta decorsi 90 giorni

L’esportazione dei beni effettuata oltre il termine summenzionato comporta, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Dlgs. 471/97, l’irrogazione al cedente della sanzione amministrativa dal 50 al 100% dell’imposta, ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso (Cm. n. 23/99). Tuttavia, la sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi al decorso dei 90 giorni, tale soggetto passivo provvede al versamento dell’imposta, previa regolarizzazione della fattura.

Qualora sia acquisita la prova dell’esportazione, l’operazione resta non imponibile e, per recuperare l’imposta versata in sede di regolarizzazione, il cedente può emettere una nota di variazione ex art. 26 comma 2 del Dpr 633/72 oppure azionare la richiesta di rimborso ex art. 21 del Dlgs. 546/92 (si veda ora l’art. 30-ter comma 1 del Dpr 633/72) entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso (ris. Agenzia delle Entrate n. 98/2014).

(MF/ms)