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Progetto finanziato di stage all’estero per diplomati, laureandi e laureati

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale (Presidenza del Consiglio dei Ministri) riprendendo una proposta emersa dalla ricerca di IMPatto Giovani (il tavolo di lavoro che raggruppa le principali associazioni di categoria giovanili tra cui il Gruppo Giovani Imprenditori Confapi), con il supporto di Invitalia sta conducendo un’indagine preliminare rivolta alle aziende, nell’ambito di un progetto che prenderà avvio nel 2023 e consentirà ai giovani diplomati, laureati e laureandi under 30 di svolgere un’esperienza di lavoro retribuita all’estero.
 
L’obiettivo dell’indagine è verificare l’interesse delle aziende per l’iniziativa e l’eventuale disponibilità ad ospitare uno o più giovani per uno stage della durata di minimo 2 mesi e massimo di 6 mesi presso sedi secondarie estere e/o società giuridiche partecipate estere.
 
Invitalia erogherà alle imprese, a copertura degli oneri di attivazione e dell’indennità di partecipazione allo stage, un voucher di 10.000 euro per ogni stagista ospitato.
Le aziende potranno, a loro discrezione, integrare tale contributo al fine di rendere maggiormente attrattiva la proposta di stage.
 
Le aziende interessate sono invitate a rispondere entro il 10 ottobre 2022 al questionario disponibile al seguente link la cui compilazione richiede pochi minuti ed ha uno scopo puramente esplorativo.
 
Per eventuali problemi tecnici in fase di compilazione o per richiedere ulteriori informazioni sull’indagine è possibile inviare una email a micreo@invitalia.it.

(MP/am)
 




Seminario fiscale 4 ottobre 2022: materiale utile

Martedì 4 ottobre scorso si è tenuto il webinar fiscale dal titolo: “Scadenze e opportunità imminenti”, tenuto dal dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco. 

In allegato potete scaricare le slide proiettate durante il corso. 

(MP/am)




Torneria Colombo compie 60 anni

Il Giornale di Lecco del 3 ottobre 2022, servizio dedicato alla nostra associata Torneria Automatica Alfredo Colombo. 




Visita alla fiera Sicam 2022

In occasione della fiera SICAM 2022, Salone Internazionale dei Componenti, Accessori e Semilavorati per l’Industria del Mobile che si svolge dal 18 al 21 ottobre 2022 a Pordenone, Rete Ufficio Estero di Lecco propone alle aziende di settore una visita in collettiva durante la giornata del giovedì 20 ottobre 2022.

La quota di partecipazione alla visita – pari a Euro 120,00 + IVA – comprende:

  • Organizzazione della visita
  • Costo trasferimenti A/R Lecco/Pordenone
  • Assistenza di personale Ufficio Estero durante la visita.

Al fine di ottimizzare l’organizzazione della visita vi chiediamo gentilmente di dare riscontro entro venerdì 7 ottobre 2022.

In allegato il programma della visita e il modulo di adesione.

(GF/am)




Indennità una tantum di 150 euro per i dipendenti con imponibile fino a 1.538 euro

Entra in vigore il 24 settembre il Dl 23 settembre 2022 n. 144 (decreto “Aiuti-ter”), pubblicato il 23 settembre in Gazzetta Ufficiale.
Oltre a misure di carattere fiscale, come la proroga e il rafforzamento per i tax credit alle imprese per l’acquisto di energia e gas, il provvedimento introduce un’ulteriore indennità una tantum di 150 euro per il mese di novembre 2022, dopo l’indennità di 200 euro prevista dagli artt. 31, 32 e 33 del Dl 50/2022.
Come per l’una tantum di 200 euro, l’indennità in esame spetta a diverse categorie di lavoratori, nonché pensionati, disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza.
Nel dettaglio, l’art. 18 riconosce ai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) un bonus di 150 euro per il mese di competenza novembre 2022, a condizione che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre non ecceda l’importo di 1.538 euro e che gli stessi non siano titolari dei trattamenti di cui al successivo art. 19. A differenza di quanto previsto dall’art. 31 del Dl 50/2022, la norma non subordina l’accesso alla fruizione dell’esonero dello 0,8% della quota Ivs a carico del lavoratore. L’indennità sarà erogata sempre automaticamente dal datore di lavoro, previa specifica dichiarazione del lavoratore, e potrà essere recuperata dall’azienda mediante la denuncia UniEmens, secondo le istruzioni che saranno rese note dall’Istituto di previdenza. L’indennità – specifica la norma – è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps.
Il medesimo importo viene poi riconosciuto, per effetto dell’art. 19 del decreto in esame, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi, sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° ottobre 2022. Per poter beneficiare dell’indennità, tali soggetti devono essere residenti in Italia e titolari di un reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto di contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021 (invece di 35.000, come previsto per l’indennità di luglio). L’indennità verrà erogata d’ufficio dall’Inps (o altro ente previdenziale qualora il trattamento pensionistico non sia gestito dall’Inps) a ciascun soggetto avente diritto una sola volta, anche nel caso in cui il soggetto percettore svolga attività lavorativa.

L’indennità di 150 euro sarà erogata nel mese di novembre dall’Inps anche ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità ex art. 32 comma 8 del Dl 50/2022 che, alla data di entrata in vigore del Dl in esame, abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, nonché, ai soggetti che percepiscano le indennità di NASpI, DIS-COLL a novembre 2022 e, nel corso dell’anno 2022, l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.
Il bonus potrà inoltre essere richiesto dai titolari di rapporti di co.co.co. ex art. 409 c.p.c. e dottorandi e assegnisti di ricerca, al ricorrere di specifiche condizioni relative ai contratti, all’iscrizione alla Gestione separata e non ad altre forme previdenziali obbligatorie, alla non titolarità dei trattamenti ex 19 comma 1 del Dl 144/2022; il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve essere superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
Il comma 12 prevede l’erogazione dell’una tantum anche ai lavoratori che nel 2021 abbiano beneficiato di una delle indennità Covid-19 ex art. 10 commi da 1 a 9 del Dl 41/2021 e dell’art. 42 del Dl 73/2021, nonché ai collaboratori sportivi di cui all’art. 32 comma 12 secondo periodo del Dl 50/2022, mentre i commi 13 e 14 prevedono l’erogazione, previa presentazione della domanda:

  • ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e ai lavoratori intermittenti che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. Il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve superare i 20.000 euro per l’anno 2021;
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e un reddito derivante da tali rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
L’indennità in esame spetta poi anche ai lavoratori autonomi occasionali senza partita Iva e agli incaricati alle vendite a domicilio ex art. 32 commi 15 e 16 del Dl 50/2022, nonché ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.
Infine, con riguardo ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’Inps e a casse di previdenza private, si segnala che l’art. 21 del Dl in esame incrementa di 150 euro – con conseguente aumento dei limiti di spesa per il 2022 – l’indennità una tantum prevista dall’art. 33 del Dl 50/2022, a condizione che, nel periodo di imposta 2021, il lavoratore autonomo o professionista abbia percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

(MF/ms)




Ukca: la nuova normativa per esportare in Gran Bretagna

UKCA (UK Conformity Assessed) è il nuovo marchio di prodotto utilizzato per le merci immesse sul mercato in Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia, non Irlanda del Nord che è rimasta all’interno del mercato unico europeo relativamente allo scambio di beni). Copre la maggior parte dei prodotti che richiedevano la marcatura CE e, in modo del tutto speculare, così come il marchio CE dimostrava la conformità ai requisiti europei, anche il marchio UKCA dimostra che tutti i requisiti della legislazione britannica sono stati soddisfatti.

Sarà necessario utilizzare il marchio UKCA dal 1° gennaio 2023 per la maggior parte dei prodotti, ma sarebbe opportuno cercare di utilizzare il marchio UKCA il prima possibile. Intanto, i beni recanti marchio CE possono ancora essere immessi sul mercato britannico, a condizione che i requisiti di conformità CE siano i medesimi previsti per il marchio UKCA. Tale disposizione ha effetto anche verso i beni che sono stati valutati da un ente notificato europeo.

Sussistono linee guida alternative e differenti disposizioni per categorie quali interoperabilità ferroviaria, prodotti da costruzione, esplosivi civili e prodotti che richiedono ecodesign ed etichettatura energetica.

Per maggiori dettagli visitate i seguenti link:

Marchio Ukca 4.0

Le nuove misure di transizione

Recap Ukca 

Per ulteriori informazioni scrivete a brexit@ice.it o consultate il sito www.ice.it/it/mercati/regno-unito/brexit-pillole-gli-esportatori-italiani

(GF/am)




Rinvio apertura del portale energivori per le dichiarazioni 2023

Informiamo le aziende interessate che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA ha pubblicato un avviso, riportato in allegato, comunicando il rinvio dell’apertura del Portale Energivori per la raccolta delle dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2023.
 
La data esatta di apertura del Portale Energivori verrà comunicata con successiva circolare che sarà resa disponibile entro il 14 ottobre p.v.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)
 
 




Simest: sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia

Simest sostiene le imprese italiane esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia con un finanziamento a tasso agevolato (rimborso a tasso zero) in regime “de minimis” con co-finanziamento a fondo perduto in regime di Temporary Crisis Framework, con l’obiettivo fronteggiare gli impatti negativi sulle imprese esportatrici derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.

Importo massimo finanziabile: fino a € 1.500.000 in funzione della classe di scoring e della quota di approvvigionamenti verso le tre aree e comunque non superiore al 25% dei ricavi medi risultati dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall’impresa. 

Quota massima a fondo perduto: fino al 40% dell’intervento agevolativo complessivo. La quota di co-finanziamento a fondo perduto è concessa, in ogni caso, nei limiti dell’importo massimo complessivo di agevolazione in regime di Temporary Crisis Framework*, pari a € 500.000 per impresa.

Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di pre-ammortamento.

A chi è rivolto:

alle PMI e Mid Cap italiane, costituite in forma di società di capitali, che:

  • abbiano depositato presso il Registro imprese almeno tre bilanci relativi a tre esercizi completi
  • abbiano un fatturato export medio complessivo nel triennio 2019-2021 pari ad almeno il 10% del fatturato medio totale del triennio 2019-2021
  • abbiano registrato, sulla base degli ultimi tre bilanci (2019-2021), una quota minima di approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia, rispetto agli approvvigionamenti complessivi, pari ad almeno il 5% (10% nel caso di approvvigionamenti indiretti di semilavorati e prodotti finiti strumentali al ciclo produttivo e nel caso di approvvigionamenti misti diretti e indiretti) come asseverato da un revisore (verifica le modalità nell’Allegato 1 alla Circolare)
  • abbiano riscontrato un rincaro dei costi degli approvvigionamenti, che, al termine dell’esercizio 2022, dovrà risultare almeno pari al 20% della media del triennio precedente, oppure abbiano riscontrato una riduzione dei quantitativi degli approvvigionamenti, che, al termine dell’esercizio 2022, dovrà risultare almeno pari al 20% della media del triennio precedente, come asseverato da un revisore (verifica le modalità nell’Allegato 1 alla Circolare)
Per maggiori informazioni cliccare qui.

(MS/am)




Tre giorni di incontri al “Salone della CSR e dell’innovazione sociale”

Il “Salone della Csr (Responsabilità Sociale di Impresa) e dell’innovazione sociale”  si svolge a Milano dal 3 al 5 ottobre presso l’università Bocconi. Il programma stimolante e molto ricco è disponibile sul sito dedicato all’evento cliccando qui.

Per ascoltare le testimonianze delle imprese già incamminate sulla strada della Csr e per comprendere da vicino le azioni per avere un forte impatto sociale, siete invitati a consultare il programma e a partecipare nei modi che sono indicati.

(SN/am)




Bonus edilizi: nuove regole sulla responsabilità solidale dei cessionari

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 21 settembre 2022 n. 142, di conversione del Dl 9 agosto 2022 n. 115 (c.d. decreto “Aiuti-bis”), diventa legge la modifica del comma 6 dell’art. 121 del Dl 34/2020, in materia di responsabilità, in solido con il beneficiario della detrazione edilizia, del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari che hanno acquistato il credito corrispondente alla detrazione altrimenti spettante.

Sin dalla originaria introduzione dell’art. 121 del Dl 34/2020, il comma 6 stabilisce che, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero degli importi nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando anche la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari “in presenza di concorso nella violazione”.

L’art. 33-ter del Dl 115/2022 convertito, mediante inserimento del nuovo comma 1-bis.1 all’art. 14 del Dl 50/2022, modifica ora il comma 6 dell’art. 121 del Dl 34/2020 per specificare che la predetta responsabilità in solido scatta “in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave”.

Il secondo periodo del comma 1-bis.1 all’art. 14 del Dl 50/2022 stabilisce che la limitazione ai casi “con dolo o colpa grave” si applica “esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020”.

Per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020, il nuovo comma 1-bis.2 all’art. 14 del Dl 50/2022, contestualmente inserito dall’art. 33-ter del Dl 115/2022, consente (con una formulazione normativa in verità confusa e meritevole di chiarimenti ufficiali) di ottenere la limitazione ai casi “con dolo o colpa grave” acquisendo “ora per allora […] la documentazione di cui al citato comma 1-ter”.

Le modifiche in questione si inseriscono in un contesto in cui è da considerarsi pacifico che il “concorso nella violazione” presuppone, tra gli elementi costitutivi della fattispecie, quello soggettivo (circ. Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2020 n. 30, § 5.1.9).

Come già a suo tempo evidenziato su Eutekne.info e più recentemente declinato dalla circ. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022 n. 23 (§ 5.3), tale elemento soggettivo consiste nella consapevolezza del fornitore o del cessionario di poter contribuire alla realizzazione della violazione in ragione delle sue condotte commissive, ma anche di quelle omissive, quali, ad esempio, la mancanza di adeguata diligenza nel verificare la conformità della documentazione che comprova la spettanza della detrazione da cui il credito si origina e, per i soggetti a ciò obbligati, la mancanza di adeguati controlli in funzione antiriciclaggio.

Stando così le cose, ragionevolezza vorrebbe che la modifica normativa andasse interpretata nel senso che il cessionario di un credito di imposta (ivi comprese le banche e gli altri intermediari finanziari), al quale non sia imputabile il dolo, possa essere chiamato a rispondere in solido con il beneficiario (e gli eventuali altri cedenti):

  • quando il credito è assistito dai visti di conformità, dalle asseverazioni e dalle attestazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020, solo nel caso in cui non abbia acquisito la predetta documentazione e i relativi allegati (oltre che, per i soggetti a ciò obbligati, non abbia proceduto ad adeguati controlli in funzione antiriciclaggio), sincerandosi quindi della sua esistenza formale e del possesso dei necessari requisiti professionali e assicurativi in capo ai vistatori, asseveratori e attestatori;
  • quando il credito non è assistito dai visti di conformità, dalle asseverazioni e dalle attestazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020, ogni qual volta non abbia messo l’ordinaria diligenza (oltre che, per i soggetti a ciò obbligati, non abbia proceduto ad adeguati controlli in funzione antiriciclaggio) per verificare in prima persona l’effettività dei lavori, la congruità delle spese e la conformità della documentazione sottostante al credito che acquista
Pare tuttavia che, al momento, questa ragionevolezza sia ben lungi dal prevalere, se è vero che:
  • l’Agenzia delle Entrate sembrerebbe incline a non rivedere, almeno per ora, nonostante la sopravvenuta novità normativa, le proprie istruzioni operative sulla diligenza richiesta ai cessionari nei controlli da effettuare;
  • talune società di revisione, che fanno da advisor per le banche, stanno addirittura aggiungendo richieste di prove video (precedentemente non richieste) anche per crediti che sono assistiti dai visti, dalle asseverazioni e dalle attestazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020.
(MF/ms)