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CONAI e COREPLA: incertezza, rimodulazione Cac, novità in fascia A1.1

Il Consiglio di amministrazione CONAI, a seguito del confronto continuo con il consorzio COREPLA e alla luce delle più recenti analisi disponibili, ha riesaminato il quadro economico e industriale della filiera del riciclo delle materie plastiche, che continua ad attraversare una fase di marcata incertezza.
CONAI ha quindi deciso di rinviare la decisione sulla rimodulazione del Cac contributo ambientale delle singole fasce contributive degli imballaggi in plastica e sulla relativa decorrenza, nella riunione del Cda di maggio, quando sarà disponibile un quadro informativo più chiaro.
Nel contempo, in merito alle liste degli imballaggi in plastica, con l’obiettivo di incentivare quelli destinati esclusivamente al circuito Commercio&Industria per i quali esistono canali di raccolta e riciclo e/o di riutilizzo promossi direttamente dalle imprese, il Consiglio di amministrazione CONAI ha valutato positivamente l’inserimento nella fascia A1.1 di una nuova voce riservata a questi imballaggi, a condizione che tali flussi siano preventivamente e periodicamente verificati da CONAI e da COREPLA. Una prima applicazione di questa nuova voce potrebbe essere rappresentata dai Contenitori/fusti tipo KEG per bevande (ad es. birra), per le componenti effettivamente riciclate/riutilizzate.

Il file relativo alle liste aggiornate è disponibile sul sito www.conai.org.

La notizia completa è consultabile sul sito di Conai

(SN/am)




Erogazioni pubbliche: bilanci e nota integrativa

Il termine per l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2025 rappresenta anche il termine entro cui le imprese che inseriscono l’informativa sulle erogazioni pubbliche percepite nella Nota integrativa devono adempiere ai relativi obblighi di trasparenza, disciplinati dall’art. 1 comma 125 ss. della L. 124/2017.

Tali obblighi sono stati, peraltro, recentemente confermati dall’art. 22 comma 4 del DLgs. 184/2025 (c.d. “codice degli incentivi”), con lo scopo di “inserire le norme vigenti o introdotte in un approccio di sistema” (cfr. le relative Relazioni illustrativa e tecnica).

Per contro, la disposizione che avrebbe dovuto prevedere l’abrogazione dell’art. 1 comma 125-bis della L. 124/2017 e, quindi, la soppressione degli obblighi di informativa per tutte le imprese, a prescindere dalle dimensioni, originariamente contenuta nello schema di decreto legge recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”, non è stata inserita nella versione definitiva del provvedimento di cui al DL 19/2026.

In riferimento agli importi percepiti nel 2025, da rendicontare nel 2026, le modalità di adempimento degli obblighi in esame risultano, quindi, invariate rispetto a quelle adottate lo scorso anno.

Si ricorda, in particolare, che i soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese, devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi alle erogazioni percepite nell’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni (e dai soggetti ad esse equiparati) nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale (cioè soltanto ove esistente) bilancio consolidato.

Per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 3 comma 6-bis del DL 73/2022 convertito, i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi, in alternativa:

  • sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno;
  • nella Nota integrativa (che deve essere obbligatoriamente predisposta, seppur con un contenuto limitato rispetto al bilancio ordinario), nel termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.
Sembrerebbe logico riferire la possibilità di inserire l’informativa nel bilancio, in luogo del sito internet, anche alle micro imprese, ancorché le stesse siano esonerate dalla redazione della Nota integrativa ex art. 2435-ter comma 2 c.c.

In tal caso, l’informativa potrebbe essere inserita in calce allo Stato patrimoniale.

La semplificazione non sembra, invece, riferibile a imprenditori individuali e società di persone, per i quali resta ferma la pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno.

Sotto il profilo oggettivo, gli obblighi di informativa riguardano “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

Facendo la norma riferimento agli importi “effettivamente erogati”, ai fini della rendicontazione, occorre applicare il criterio di cassa, mentre non assume rilievo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all’art. 52 della L. 234/2012, è prevista l’esenzione dall’obbligo di informativa in esame (senza necessità di dichiarare nella Nota integrativa oppure sul sito internet l’esistenza di aiuti contenuti nel predetto Registro).

Infine, si ricorda che gli obblighi di trasparenza non si applicano ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

A tal riguardo, dovrebbe rimanere fermo (nonostante le opinioni contrarie di Assonime; cfr. circ. n. 5/2019, § 2.3 e circ. n. 32/2019, § 2.3) quanto precisato dalla circ. Min. Lavoro e Politiche sociali n. 2/2019, secondo cui il limite di 10.000 euro dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.
 
(MF/ms)




Entro il 30 aprile l’emissione delle note di credito per il 2025

Necessario individuare il momento in cui si è verificato il presupposto per l’emissione del documento.

Entro il 30 aprile 2026 deve essere presentata la dichiarazione IVA relativa al 2025.

Il termine della dichiarazione annuale rappresenta anche il riferimento per l’emissione delle note di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72.

La norma appena richiamata, difatti, contiene un espresso rinvio all’art. 19 del DPR 633/72 per quanto concerne l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta “corrispondente alla variazione”.

Il comma 1 dell’art. 19 stabilisce che il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.

Alla luce del quadro normativo vigente, la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2018 ha precisato che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa entro il termine di invio della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione. La circ. n. 20/2021 ha ulteriormente indicato che, emessa tempestivamente la nota di variazione, l’imposta detratta “confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento”.

Dunque, a titolo di esempio, se il presupposto per operare la variazione si è verificato nel 2025 e la nota di credito viene emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, il diritto alla detrazione si esercita:
– nella liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota è stata emessa;
– oppure, al più tardi, in sede di dichiarazione relativa all’anno di emissione della nota (ossia la dichiarazione IVA riferita al 2026, entro il 30 aprile 2027).

Il momento in cui il presupposto per la variazione in diminuzione si verifica (c.d. dies a quo) varia a seconda della fattispecie che legittima l’anzidetta variazione ex art. 26 del DPR 633/72.

Nel caso delle procedure concorsuali, deve distinguersi tra quelle avviate prima o dopo il 26 maggio 2021, poiché la disciplina è stata modificata dall’art. 18 del DL 73/2021 convertito.

Per le procedure avviate prima del 26 maggio 2021, ci si riferisce al momento in cui si ha certezza dell’infruttuosità della procedura concorsuale (da ultimo, risposte a interpello nn. 126/2024 e 276/2025), mentre per quelle avviate dal 26 maggio 2021 compreso è la norma stessa a indicare che la variazione in diminuzione è possibile a partire dalla data in cui il debitore del corrispettivo non pagato “è assoggettato a una procedura concorsuale” (art. 26 comma 3-bis del DPR 633/72).

L’art. 26 comma 10-bis del DPR 633/72 individua il momento a partire da cui il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale. Ad esempio, dalla data della sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale o dalla data del decreto di ammissione al concordato preventivo.

Altre circostanze nelle quali è opportuno determinare il momento in cui si verifica il presupposto per l’emissione della nota, al fine del calcolo del termine ultimo, corrispondono ai casi in cui l’operazione viene meno (o si riduce l’imponibile), in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili. Si fa riferimento alla data della sentenza con la quale è stato, ad esempio, dichiarato nullo il contratto in sede giudiziale (Cass. n. 2787/2026).

Il termine di presentazione della dichiarazione per il 2025 non riguarda, invece, le fattispecie per la quale la variazione è effettuata ai sensi del comma 3 dell’art. 26 in parola. Se la variazione in diminuzione dipende da un sopravvenuto accordo tra le parti o da inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo a operazioni inesistenti, difatti, la nota non può essere emessa decorso il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione.

In alternativa, possibile la domanda di rimborso

Qualora non sia stato possibile emettere nei termini la nota di variazione, al fine del recupero dell’imposta assolta, è possibile ricorrere – a determinate condizioni – a due ulteriori istituti alternativi.

Se è spirato il termine per l’emissione della nota di credito, la presentazione di una dichiarazione IVA integrativa “a favore”, ai sensi dell’art. 8 comma 6-bis del DPR 322/98, presuppone la “presenza di errori od omissioni” cui rimediare (circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021, risposta a interpello n. 58/2026).

La domanda di restituzione dell’imposta all’Erario (art. 30-ter del DPR 633/72) è, invece, ammessa a condizione che la mancata emissione della nota di credito nei termini non sia dipesa da una “colpevole inerzia del soggetto passivo” (circ. n. 20/2021, risposta a interpello n. 58/2026).

Con riguardo a quest’ultimo istituto, è interessante ricordare che, di recente, la Cassazione ha riconosciuto la legittimità della domanda di rimborso, quando il soggetto passivo ha versato l’IVA senza ricevere il pagamento da parte del debitore che è sottoposto a una procedura concorsuale di durata ultradecennale (Cass. n. 4900/2026).
 
(MF/ms)




Pubblicato il decreto fiscale

Il Consiglio dei Ministri n. 166, riunitosi a Palazzo Chigi il 27 marzo 2026, ha approvato un decreto-legge con disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. 

Il provvedimento, pubblicato in GU n. 72 del 27 marzo 2026 (D.L. 27 marzo 2026, n. 38), introduce una serie di misure di interesse strategico per imprese, professionisti e intermediari fiscali.

1. Credito d’imposta per le imprese – È prevista una nuova misura di sostegno pari al 35% dell’investimento agevolato, destinata alle imprese che hanno presentato comunicazioni per investimenti produttivi. Il Governo avvierà a breve un tavolo di confronto con le categorie per definire eventuali risorse aggiuntive e priorità di intervento in sede di conversione.

2. Operazioni permutative e decorrenza IVA – Il nuovo regime IVA per le permute avrà effetto solo per contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. È esplicitamente sancito che non saranno effettuati rimborsi d’imposta per operazioni antecedenti. 

3. Regime dei lavoratori impatriati – Aggiornati i riferimenti normativi per il regime agevolativo, con entrata in vigore dal periodo d’imposta 2027. Il provvedimento mira a coordinare la disciplina con le recenti modifiche del TUIR e ad assicurare una maggiore chiarezza applicativa. 

4. Trattamento dell’avviamento negativo – Per le società IAS adopter, la differenza negativa tra prezzo di cessione e valore dei beni (avviamento negativo) concorrerà al reddito in cinque quote costanti dall’esercizio di realizzo (2024). Si tratta di un allineamento tra disciplina civilistica e fiscale. 

5. Sistemi di garanzia dei depositanti – Fino al 31 dicembre 2028, gli interessi su obbligazioni percepiti dai sistemi di garanzia restano esenti dall’imposta sostitutiva, rafforzando la stabilità del comparto bancario. 

6. Differimenti e rinvii tecnici

  • Contributo sulle spedizioni extra-UE rinviato al 1° luglio 2026, per completare gli adeguamenti informatici.
  • Ritenuta sulle provvigioni posticipata al 1° maggio 2026.
  • Investimenti in beni strumentali: eliminato il vincolo geografico UE/SEE, favorendo la libertà di approvvigionamento internazionale.

7. Agevolazioni e altri interventi

  • Atleti dilettanti: soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte fissata a 300 euro fino al 31 dicembre 2026.
  • Riscossione: introdotti nuovi termini per la richiesta di riconsegna dei carichi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  • Regime dividendi e PEX: ripristinata l’esclusione del 95% per le società, dal 1° gennaio 2026.
  • Imposta di bollo: per soggetti non persone fisiche, passa da 100 a 118 euro.

8. Misure di carattere istituzionale e sociale

  • Educazione finanziaria: il Comitato nazionale sarà integrato con un rappresentante della Guardia di Finanza e potrà coinvolgere esperti esterni.
  • Carta europea della disabilità: stanziati 1,6 milioni di euro per la continuità del servizio 2026.
  • Avvocatura dello Stato: finanziamento annuale da 500.000 euro per coprire contributi unificati e spese processuali.

 

DL fiscale (27.03.2026) – Sintesi delle misure fiscali ed economiche principali
Ambito Misura Decorrenza / Termine Note operative
Credito d’imposta imprese Contributo del 35% sugli investimenti 2026 Possibile revisione in sede di conversione
Operazioni permutative Nuovo regime IVA 1° gennaio 2026 Nessun rimborso d’imposta pregresso
Lavoratori impatriati Aggiornamento normativa Periodo d’imposta 2027 Coordinamento con TUIR
Avviamento negativo Tassazione differita in 5 anni Dal 2024 Rileva per soggetti IAS adopter
Sistemi di garanzia depositanti Esenzione interessi obbligazionari Fino al 31 dicembre 2028 Misura di stabilizzazione
Contributo spedizioni extra-UE Rinvio tecnico 1° luglio 2026 Adeguamento sistemi ADM
Ritenuta provvigioni Differimento 1° maggio 2026 Slittamento di due mesi
Beni strumentali Eliminazione vincolo UE/SEE Immediata Maggiore neutralità geografica
Dividendi e PEX Ripristino esclusione 95% 1° gennaio 2026 Riapplicazione regime pregresso
Imposta di bollo Aumento da 100 a 118 euro Dal 2026 Per soggetti diversi da persone fisiche
Atleti dilettanti Esenzione ritenuta fino a 300 € Fino al 31 dicembre 2026 Agevolazione rimodulata
Educazione finanziaria Nuova composizione del Comitato Dal 2026 Ingresso Guardia di Finanza
Carta europea disabilità Stanziamento 1,6 milioni € 2026 Continuità operativa
Avvocatura dello Stato Spesa annuale 500.000 € Dal 2026 Copertura spese processuali

 
(MF/ms)




Unital Confapi: circolare su detassazione degli aumenti contrattuali

In relazione agli accordi Unital Confapi del 9 aprile 2024 e del 14 aprile 2025, e ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, si rende disponibile la circolare informativa relativa alla detassazione degli aumenti contrattuali.

Il documento fornisce indicazioni operative sulle nuove misure fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, finalizzate a sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori, con particolare riferimento:

  • all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali;
  • al regime agevolato previsto per specifiche indennità legate all’organizzazione del lavoro.
Si invitano le aziende e gli operatori interessati a prendere visione del documento allegato per un approfondimento delle condizioni di accesso e delle modalità applicative.

(FV/fv)




Rentri e gestione xFIR: formazione gratuita con Unioncamere webinar domani

Dopo alcune settimane dall’entrata a regime completa del Rentri, si segnala una possibilità di formazione per imprese ed enti che hanno iniziato a utilizzare questo strumento.
Domani, venerdì 27 marzo 2026 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 si terrà il webinar “Come gestire e conservare il nuovo xFIR digitale”.
E’ organizzata dal sistema camerale della Lombardia, con il supporto di Ecocerved, docenza dott. Pipere.

Il webinar è disponibile previa registrazione CLICCANDO QUI e durerà 2 ore.
La partecipazione è completamente gratuita.

Sul sito della Camera di Commercio trovate tutte le informazioni. 

(SN/am)




Rentri: formazione con l’albo gestori ambientali aprile 2026

Prosegue il programma di formazione rivolto a imprese ed enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente nel portale RENTRI e organizzata dall’Albo nazionale gestori ambientali.

Il programma formativo è articolato in diversi webinar, con l’obiettivo di fornire informazioni sugli aspetti operativi del RENTRI, con un focus sul FIR Digitale e sugli adempimenti diventati obbligatori dal 13/02/2026.
La partecipazione agli eventi è completamente gratuita. I webinar hanno una durata di circa 60 minuti ciascuno e non è previsto il rilascio di attestati di partecipazione.
Programma dei webinar con l’Albo gestori, di seguito le prossime opportunità:

Mercoledì 01 aprile 2026, ore 11:00 – I servizi di supporto e l’APP del RENTRI per l’utilizzo e la gestione del FIR digitale
Giovedì 16 aprile 2026, ore 11:00 Produttori di rifiuti – I servizi di supporto del RENTRI per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico digitale

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e per registrarsi agli eventi, consultare la pagina dedicata sul portale RENTRI.

In associazione, Silvia Negri resta a disposizione per tutte le necessità.

(SN/am)




Formazione con il GSE in tema di energia: GSE in-FORMA IMPRESE

Il GSE, Gestore del Servizio Elettrico, sta svolgendo un programma formativo da remoto, dal titolo “GSE in-FORMA IMPRESE” per offrire strumenti di miglioramento dell’efficienza, sostenibilità e competitività delle imprese, accompagnandole verso soluzioni energetiche più moderne ed efficaci.

Il programma patrocinato dal MASE supporta le aziende e le associazioni di categoria nella comprensione delle opportunità della transizione energetica. L’edizione 2026 prevede webinar dedicati ai temi più rilevanti per il sistema produttivo: dalle piattaforme e dai servizi del GSE alla climatizzazione, dall’efficientamento dei processi alla gestione delle risorse, fino alle strategie per ridurre la spesa energetica e alle misure pensate per il settore agricolo e dei trasporti. Ampio spazio viene dedicato anche agli strumenti e ai meccanismi che supportano la transizione energetica, tra cui Certificati Bianchi, Conto Termico 3.0, Green Conditionalities, incentivi alle rinnovabili ed Energy Release 2.0.
Di seguito il calendario di tutti gli incontri, che vengono registrati e resi disponibili agli utenti iscritti.

Prima parte:

• 12/03/2026 Corso Intermedio: Strumenti per la riduzione della spesa energetica;
• 16/04/2026 Corso Avanzato: CT 3.0;
• 14/05/2026 Corso Intermedio: Climatizzazione ambientale e produzione ACS;
• 28/05/2026 Corso Avanzato: CB;
• 18/06/2026 Corso Intermedio: Le piattaforme del GSE a supporto della transizione delle imprese;

Seconda parte:

• 17/09/2026 Corso Avanzato: PPA;
• 01/10/2026 Corso Intermedio: Trasporti: strumenti a supporto del settore;
• 15/10/2026 Corso Avanzato: Green Conditionalities;
• 29/10/2026 Corso Intermedio: Efficientare l’impresa – risparmio energetico e di risorse;
• 19/11/2026 Corso Avanzato: Incentivi per le FER-elettriche.

Si ricorda che esiste un accordo di collaborazione di Confapi con il GSE per favorire la transizione energetica delle piccole e medie imprese italiane attraverso un maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili, l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare e degli asset produttivi delle industrie, per favorire il contenimento dei costi energetici (per ogni segnalazione o richiesta di informazione gse@confapi.org).

Iscrizione tramite il sito del GSE: cliccare qui

(SN/am)

 




Approvvigionamenti idrici autonomi, due scadenze: 31 marzo per la denuncia annuale attraverso il Sipiui e 30 giugno per il pagamento del canone demaniale

31 marzo 2026: denuncia dei volumi di acque pubbliche derivate nel 2025
Come ogni anno il 31 marzo scade il termine per la presentazione della denuncia dei volumi di acqua prelevati da fonti autonome (pozzi, sorgenti, corsi d’acqua superficiali) relativi all’anno precedente. La scadenza riguarda solo chi si approvvigiona al di fuori dell’acquedotto pubblico.

La denuncia annuale deve essere presentata tramite l’applicativo SIPIUI di Regione Lombardia. Sipiui significa Sistema integrato di polizia idraulica e utenze idriche. Sul sito regionale è disponibile un manuale con le istruzioni da seguire.

30 giugno: versamento canoni demaniali 2026 per l’uso delle acque pubbliche
Il canone di concessione riguarda l’anno in corso e deve essere versato anticipatamente alla Regione Lombardia – Tesoreria Regionale, ogni anno entro il 30 giugno 2026.
Regione Lombardia invia a tutti i titolari di utenza di acqua pubblica un “avviso di scadenza” per poter effettuare il pagamento.

Si rimanda per gli altri dettagli al sito regionale.

(SN/am)




Regolamento REACH: restrizione sulle microplastiche sintetiche obblighi dal 31 maggio 2026

Nell’ambito delle norme sulla sicurezza chimica, l’Unione Europea ha introdotto restrizioni sulle microplastiche sintetiche (SPM), includendole nell’Allegato XVII del Regolamento REACH. Le nuove misure, che mirano a ridurre la dispersione di microplastiche nell’ambiente, prevedono divieti e obblighi di reporting per produttori, utilizzatori industriali e fornitori.

La normativa interessa diversi settori, dai cosmetici ai fertilizzanti, con tempistiche specifiche per l’adeguamento. Si suggerisce di consultare la scheda tematica approfondita che si allega.
Al fine di adempiere correttamente alle regole stabilite dall’Unione Europea per contrastare la dispersione nell’ambiente di microplastiche, gli operatori coinvolti in varie fasi lungo la filiera delle materie plastiche devono:

  • verificare se, per gli specifici usi di microplastiche, in base al campo di utilizzo, sono stati introdotti divieti e con quale tempistica
  • adempiere, per quanto applicabile a seconda del loro ruolo, agli obblighi di informazione lungo la filiera
  • dotarsi di idonee procedure per la raccolta e la gestione delle informazioni necessarie a soddisfare gli obblighi di reporting, coordinandosi con i propri fornitori.
Il sistema di reporting utilizza la piattaforma IUCLID. Le informazioni vanno comunicate annualmente, entro il 31 maggio, a partire dal 2026 per le prime categorie assoggettate a questi obblighi.
Confapi ha proposto un webinar che si è svolto in data 24/03/2026 di cui sono disponibili le dispense.

(SN/am)