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ETS2: entro aprile 2025 scatta l’obbligo del monitoraggio dei gas consumati

ETS significa Emission Trading System ed è l’acronimo introdotto più di 20 anni fa (Direttiva 2003/87/CE) dall’Unione Europea per indicare il Sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union Emissions Trading System – EU ETS); si tratta del principale strumento per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 nei principali settori industriali e nel comparto dell’aviazione.

 

Per approfondimenti su questo meccanismo e sui soggetti finora già obbligati, si può consultare il sito ministeriale dedicato a questo tema.

A partire dal 2025, il sistema riguarda una platea più estesa di soggetti, che dovranno monitorare le emissioni dei combustibili immessi in consumo e comunicarle all’Autorità Nazionale Competente entro il 30 aprile di ogni anno, secondo il Piano di monitoraggio. Per questo ora si parla di ETS2 per indicare la seconda fase di questo percorso.

Entro il 30 aprile 2025, i soggetti regolamentati (coloro che immettono in consumo carburanti e combustibili ai fini della combustione, esempio gas metano) dovranno comunicare le emissioni storiche dell’anno 2024, il cui monitoraggio verrà attuato in maniera semplificata.
Si allega la guida pratica ETS2.

Dal 2027 verrà attivata la fase di mercato con la messa all’asta delle quote di emissione, la cui restituzione è prevista entro il 31 maggio 2028, procedendo in modo analogo per tutti gli anni successivi.

Per favorire la comprensione di questo meccanismo e verificare quali sono i soggetti obbligati, si segnala il sito del ministero, che riporta sinteticamente e anche graficamente gli elementi essenziali di questa disciplina e del suo ambito di applicazione.

(SN/am)




ADR: recepito in Italia il provvedimento europeo in tema di trasporto su strada di merci pericolose

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 gennaio 2025 è stata pubblicata la Direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, del 15 novembre 2024, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

Il provvedimento comunitario, in vigore dal 13 febbraio 2025, modifica l’allegato I, capo I.1, l’allegato II, capo II.1, e l’allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di rendere gli allegati A e B dell’ADR, l’allegato del RID e i regolamenti allegati all’ADN applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Gli Stati membri hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2025 è pubblicato il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2025, recante il recepimento della Direttiva 2025/149/UE della Commissione.

Il provvedimento allinea la normativa agli aggiornamenti degli accordi internazionali applicabili dal 1° gennaio 2025, con un periodo transitorio di 6 mesi.

(SN/am)

 
 
 




Pronti i coefficienti per l’Imu 2025 dei fabbricati “D” delle imprese

Con il decreto ministeriale 14 marzo 2025, pubblicato sulla G.U. n. 69 del 24 marzo 2025, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha aggiornato, con riferimento all’anno 2025, i coefficienti per calcolare la base imponibile, ai fini dell’IMU, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (immobili “a destinazione speciale”, per esigenze produttive, industriali e commerciali, come fabbriche o alberghi) che risultano al contempo non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (art. 1 comma 746 della L. 160/2019).

Giova ricordare che, fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale, la base imponibile per l’IMU di tali fabbricati viene determinata, alla data di inizio di ciascun anno solare (ovvero, se successiva, alla data di acquisizione), prendendo a riferimento i costi “storici” di acquisto o di costruzione risultanti dalle scritture contabili.

Detti costi vanno considerati al lordo delle quote di ammortamento e devono ricomprendere, tra l’altro, il costo del terreno e le spese incrementative (cfr. ris. Ministero dell’Economia e delle finanze 28 marzo 2013 n. 6/DF).

Per calcolare la base imponibile per l’IMU, è peraltro necessario “attualizzare” detti costi “storici”, applicando i coefficienti annualmente aggiornati con decreto ministeriale (al fine di tenere conto dei dati ISTAT sull’andamento del costo di costruzione di un capannone).

In particolare, occorre fare riferimento all’anno di sostenimento dei costi di acquisto o di costruzione, e in base a tale anno va individuato il coefficiente ministeriale da applicare ai predetti costi.

Ad esempio, i costi di acquisto o costruzione sostenuti nel 2025 vanno moltiplicati per il coefficiente stabilito con riguardo al 2025 dal DM in commento.

Per i costi incrementativi deve invece farsi riferimento alla loro contabilizzazione al termine dell’esercizio, per cui quelli in corso d’anno rileveranno nell’esercizio successivo (e proprio con riferimento all’esercizio successivo andrà individuato il coefficiente ministeriale da applicare).

I coefficienti fissati con il decreto ministeriale in esame, per l’anno 2025, sono i seguenti:
anno 2025 = 1,00; anno 2024 = 1,00; anno 2023 = 1,02; anno 2022 = 1,14; anno 2021 = 1,19; anno 2020 = 1,19; anno 2019 = 1,20; anno 2018 = 1,22; anno 2017 = 1,22; anno 2016 = 1,23; anno 2015 = 1,23; anno 2014 = 1,23; anno 2013 = 1,24; anno 2012 = 1,27; anno 2011 = 1,30; anno 2010 = 1,32; anno 2009 = 1,34; anno 2008 = 1,39; anno 2007 = 1,44; anno 2006 = 1,48; anno 2005 = 1,52; anno 2004 = 1,61; anno 2003 = 1,66; anno 2002 = 1,72; anno 2001 = 1,76; anno 2000 = 1,82; anno 1999 = 1,85; anno 1998 = 1,87; anno 1997 = 1,92; anno 1996 = 1,98; anno 1995 = 2,04; anno 1994 = 2,11; anno 1993 = 2,15; anno 1992= 2,17; anno 1991 = 2,21; anno 1990 = 2,32; anno 1989 = 2,42; anno 1988 = 2,53; anno 1987 = 2,74; anno 1986 = 2,95; anno 1985 = 3,16; anno 1984 = 3,37; anno 1983 = 3,58 e anno 1982 = 3,79.

Tali criteri di determinazione della base imponibile ai fini IMU si applicano anche per gli immobili concessi in leasing.

In questa ipotesi, il comma 746 dell’art. 1 della L. 160/2019 specifica che “il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario” (soggetto passivo IMU ex art. 1 comma 743 della L. 160/2019) “tutti i dati necessari per il calcolo”.

In ogni caso, a seguito della richiesta di attribuzione della rendita catastale, anche per i fabbricati del gruppo D vanno applicate, in luogo dei richiamati criteri di valorizzazione, le modalità “ordinarie” di determinazione della base imponibile ai fini IMU, da calcolare prendendo a riferimento la rendita catastale rivalutata del 5%, cui sono applicati i moltiplicatori stabiliti dall’art. 1 comma 745 della L. 160/2019 (il moltiplicatore è pari a 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, per i quali è invece pari a 80).

I coefficienti si applicano anche per l’IMPi

Dal 2020 i coefficienti individuati dal decreto ministeriale in esame si applicano anche per determinare il valore delle piattaforme marine e dei rigassificatori, che costituisce la base imponibile ai fini dell’IMPi, ossia l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine, ex art. 38 comma 2 del DL 124/2019 (tale articolo rinvia al previgente art. 5 comma 3 del DLgs. 504/92, attualmente sostituito dalle previsioni dell’art. 1 comma 746 della L. 160/2019 sopra illustrate).
 




Lavori usuranti e lavoro notturno: invio comunicazione on-line entro il 31 marzo 2025

È prossima la scadenza di un importante adempimento annuale, ovvero la comunicazione per il monitoraggio annuale dei lavori usuranti e notturni.

I datori di lavoro che hanno impiegato nell’anno 2024 dipendenti in lavorazioni c.d. usuranti o in lavoro notturno, devono predisporre e inviare entro il 31 marzo 2025 la comunicazione obbligatoria modello LAV_US al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali attraverso l’applicazione “usuranti” presente sul portale ministeriale cliclavoro

Modalità di comunicazione
Le disposizioni ministeriali prevedono orami da tempo l’accesso all’applicazione “usuranti” solo con credenziali Spid o Cie. Ricordiamo che la comunicazione è di tipo statistico e la sua funzione è quella di fornire un monitoraggio dei periodi in cui ogni lavoratore ha svolto lavori di cui all’art. 1, co. 1. lettere da a) a d) del D.Lgs. n.67/2011 ovvero:
 

  1. Il lavoro usurante ai sensi del D.M. 19 maggio 1999;
  2. Il lavoro usurante notturno;
  3. Il lavoro usurante a catena;
  4. Il lavoro usurante autisti.
 
Per quanto riguarda la tipologia di comunicazione, inizio del lavoro a catena, evidenziamo che per la stessa i tempi d’invio del modello LAV_US sono entro i 30 giorni dal suo inizio.
 
Segnaliamo che nel modello vanno inseriti i dati anagrafici aziendali e dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti, suddivisi per unità produttiva ove svolgono attività; il caricamento è possibile anche attraverso un file massivo in formato.csv.
Il modello appare con le seguenti sezioni da compilare:
  • “datore di lavoro”, in cui vanno indicati i dati aziendali;
  • “dati Inps“, con l’indicazione del codice statistico contributivo, codice di autorizzazione e n. matricola;
  • “dati Inail” con l’indicazione del codice cliente Inail;
  • “altro Ente” in cui va indicato l’eventuale altro ente a cui l’azienda risulta iscritta;
  • “elenco delle unità produttive” in cui vanno indicate le unità produttive nelle quali sono impiegati lavoratori in attività usuranti (anche in somministrazione), riportando i loro dati anagrafici, il codice fiscale e il periodo nel quale ha svolto le lavorazioni usuranti;
  • “dati di invio”.
 
Sanzioni
È prevista una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 in caso di mancata osservazione dell’obbligo di comunicazione.
 
Servizio di assistenza
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate al servizio di assistenza attivato dalla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro attraverso il format da compilare cliccando qui  oltre alle risposte a quesiti FAQ cliccando qui  da consultare prima della compilazione.

(FP/am)




Rinnovo CCNL Confapi e Federmanager per Dirigenti e Quadri Superiori 2025

Con il verbale del 25 Marzo 2025, Confapi e Federmanager hanno sottoscritto ‘accordo per il rinnovo del CCNL dei Dirigenti e i Quadri Superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi.

Forniamo, in allegato, la circolare esplicativa sul rinnovo del CCNL Confapi e Federmanager per i Dirigenti e i Quadri Superiori, unitamente al testo del verbale di accordo.
 
L’area Relazioni Industriali resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

(FV/fv)




Confapi al Tavolo Automotive del Mimit su Piano Azione Europeo

Confapi ha partecipato al tavolo Automotive presieduto dal ministro Adolfo Urso svoltosi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove ha presentato una serie di valutazioni e proposte. Al centro del confronto il recente Piano d’Azione Industriale Automotive Europeo.
Il Piano d’Azione Industriale per il settore, secondo Confapi, rappresenta un primo passo verso una strategia comune, ma le misure proposte non rispondono in termini di efficacia e tempestività alle necessità delle PMI industriali della filiera.
Si ritiene quindi che la neutralità tecnologica sia un principio imprescindibile per la realizzazione di un piano industriale ambizioso e orientato al futuro. È inoltre fondamentale rivedere il metodo di calcolo delle emissioni e altresì necessario che il Piano d’azione industriale per il settore automotive incentivi anche la produzione di veicoli alimentati da miscele di gas a basse emissioni di CO₂, come GNL e GPL, biocarburante e idrogeno.  Confapi ha inoltre proposto che ogni incentivo economico destinato al settore debba prioritariamente sostenere la produzione europea, modulandosi in base alla percentuale di componentistica europea presente nei veicoli.
È altresì necessaria la creazione di un Fondo Europeo per la Sovranità dell’Automotive per finanziare investimenti strategici in batterie, semiconduttori e componentistica. Inoltre, si ritiene opportuna l’adozione di politiche commerciali che assicurino una concorrenza leale nei confronti dei produttori stranieri. Confapi ha poi espresso la necessità di introdurre un fondo automotive per la transizione giusta a supporto dell’indotto, finalizzata ad investimenti mirati alla riconversione industriale prevedendo anche misure per gli ammortizzatori sociali e per l’up-skilling e re-skilling dei lavoratori.
A livello nazionale Confapi valuta positivamente le risorse stanziate confermate oggi a supporto dell’automotive ed in particolare per l’innovazione per le imprese della filiera. Inoltre è favorevole all’arrivo di un nuovo Car maker che possa produrre nel nostro Paese.
Nel suo intervento, Corrado Alberto, Vice Presidente di Confapi, ha evidenziato tra l’altro la necessità di intervenire con urgenza per garantire liquidità alle PMI industriali della filiera dell’automotive e per finanziare questa transizione attraverso una moratoria sugli interessi degli investimenti già effettuati. Inoltre ha ribadito la necessità che le PMI industriali della componentistica siano messe nelle condizioni di arrivare al 2026 mantenendo i livelli occupazionali, ampliando le misure di sostegno della CIG per i prossimi due anni estendendo la sua durata massima a 104 settimane nel triennio, rispetto alle attuali 52 nel biennio.
Infine Confapi ha ribadito la necessità di intervenire in maniera incisiva e tempestiva per mitigare l’impatto dell’incremento del costo dell’energia che mina la competitività delle PMI industriali anche attraverso la valorizzazione delle eccellenze italiane nel nucleare. 



Polizze catastrofali. Camisa: nuovo costo per imprese, servono accorgimenti

“Sull’obbligo della sottoscrizione delle polizze catastrofali occorre fare al più presto chiarezza. Come Confapi riteniamo che la mutualizzazione, ovvero il trasferimento del rischio alle agenzie assicuratrici, sia un fattore positivo. Spesso, infatti, le piccole e medie aziende non riescono a far fronte alle conseguenze dovute a quegli eventi atmosferici gravi, estremi e imprevedibili che, se avvengono, le mettono in ginocchio con il rischio di farle chiudere. Del resto siamo di fronte con sempre maggior frequenza a improvvisi eventi drammatici, dovuti ai cambiamenti climatici. Al contempo, però, queste polizze rappresentano un indubbio aumento di costi per le imprese a cui bisogna dare certezze sui criteri di applicazione, sui costi e sul valore dei premi. Insomma al momento ci sono ancora troppe incognite che vanno al più presto chiarite. Per questo riteniamo necessaria una proroga alla data del 31 marzo quando dovrebbe scattare l’obbligo di sottoscrivere la polizza”. Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.

“Sono diverse – aggiunge – le criticità presenti nel decreto che abbiamo già evidenziato negli incontri avuti sia al Mimit che al Mef. Innanzitutto, nonostante il principio di proporzionalità dei premi rispetto al rischio, al momento non vi è alcuna simulazione disponibile. I dati, infatti, sono nella sola disponibilità delle compagnie assicurative. Non è inoltre chiara la modalità di riduzione dei premi per miglioramenti infrastrutturali e misure preventive adottate dalle imprese. Non c’è chiarezza rispetto alle conseguenze per le imprese che non si assicurano ma solo un generico riferimento che ‘se ne terrà conto’ nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni. Non è chiaro quali sono e come se ne terrà conto, così come la definizione troppo generica di abuso edilizio rischia di creare ulteriore incertezza. Riteniamo poi sia necessario una maggiore proporzionalità a seconda della dimensione dell’impresa, sia per la franchigia sia per i limiti di indennizzo. Inoltre – conclude Camisa – il decreto non prevede alcun tavolo di monitoraggio composto da più agenzie assicuratrici in cui anche le associazioni datoriali possano avere un ruolo, nell’ottica di non lasciare sola la piccola impresa contro la grande impresa assicuratrice”.




Webinar: “Decreto polizze catastrofali: gli obblighi per le imprese”

Con la pubblicazione del decreto ministeriale riguardante le polizze catastrofali per le imprese, diventa obbligo per le aziende adempiere a questa novità.
 
Per fare chiarezza sull’argomento Confapi Lecco Sondrio organizza domanimercoledì 26 marzo 2025, alle ore 14.30, il webinar dal titolo “Decreto polizze catastrofali: gli obblighi per le imprese”.
 
Relatore del seminario online sarà Filippo Sala di Axa Assicurazioni.

Per partecipare è necessario iscriversi CLICCANDO QUI 
 
Domani mattina verrà inviato il link per partecipare agli iscritti.

Alleghiamo locandina.

(MP/am)




I mercati restano fermi: “Dazi, energia e riarmo incognite per le pmi”

La Provincia di lunedì 24 marzo 2025, Luigi Sabadini e Andrea Beri commentano il periodo per il mondo imprenditoriale. 




Emergenza strade: “Sistemare la super e l’attraversamento”

La Provincia del 23 marzo 2024, il presidente Enrico Vavassori parla del problema viabilità nel Lecchese.