1

Sterilizzate anche le perdite 2022

In forza dell’art. 3 comma 9 del Dl 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe”) alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.

Gli adempimenti ivi previsti sono posticipati all’assemblea che approverà il bilancio 2027.

La disposizione citata non ha fatto altro che sostituire, nel primo comma dell’art. 6 del Dl 23/2020 convertito, il riferimento al “31 dicembre 2021” con quello al “31 dicembre 2022”.

In precedenza, invece, le parole “31 dicembre 2021” erano state sostituite alle precedenti “31 dicembre 2020” dall’art. 3 comma 1-ter del Dl 228/2021 convertito.

Trova conferma, quindi, la contrarietà del legislatore rispetto alla posizione assunta dalla circ. Assonime n. 3/2021, § 4, secondo la quale, a prescindere dalla lettera della norma, sarebbe stata preferibile una interpretazione che ritenesse qualsiasi eventuale incremento delle perdite negli esercizi successivi al 2020 – fosse esso autonomamente rilevante o meno – assorbito dalla disciplina di posticipazione delle misure di riduzione e ricapitalizzazione dettata dall’art. 6, determinando l’attivazione dei rimedi a tutela del capitale soltanto alla chiusura del quinto esercizio successivo.

A favore di tale soluzione avrebbe dovuto deporre, a giudizio dell’Associazione, il fatto che la previsione avrebbe inteso attribuire alle società un idoneo percorso temporale per uscire dallo stato di difficoltà, non affidando la tutela del ceto creditorio e il potenziale recupero di redditività della gestione a una meccanica applicazione della disciplina del codice, ma a una attività gestionale sì ordinaria, ovvero non meramente conservativa, ma responsabilizzata anche alla luce dei nuovi obblighi sanciti dal riformato art. 2086 c.c.

Come segnalato dalla dottrina in modo quasi unanime, invece, la disciplina di cui all’art. 6 del Dl 23/2020 convertito non avrebbe potuto trovare applicazione alle perdite maturate nel 2021 (e negli esercizi successivi), con la conseguenza che le perdite maturate nel 2021, e che “autonomamente” avessero portato il capitale sotto il minimo, avrebbero dovuto essere ripianate “senza indugio”, mentre quelle che non avessero intaccato il capitale sociale avrebbero avuto il 2022 come anno di grazia, con obbligo di ripianamento nel 2023.

Si veda, ad esempio, la massima T.A.7 del Comitato Triveneto dei Notai, che ha affermato: “verificandosi negli esercizi successivi a quello 2020 perdite che, da sole o sommate a quelle di esercizi precedenti all’esercizio 2020 (dovendosi sempre escludere dal calcolo il risultato negativo dell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 se il loro ripianamento è stato rinviato), eccedono di oltre un terzo il capitale sociale riducendolo al di sotto del minimo legale, troveranno piena applicazione le disposizioni contenute negli artt. 2447, 2482-ter e 2484, comma 1, n. 4, c.c”.

Tutto ciò, si sottolineava, in assenza di interventi normativi.

Interventi che, come evidenziato, si sono concretizzati con le previsioni contenute negli ultimi due Dl “Milleproroghe”.

Quindi, con particolare riguardo alla più recente novità, il termine entro il quale la perdita 2022 dovrà risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 comma 2 e 2482-bis comma 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo (esercizio 2027); l’assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (art. 6 comma 2 del Dl 23/2020 convertito).

Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c., l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, potrà deliberare di rinviare queste decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (esercizio 2027). L’assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. Fino alla data dell’assemblea, non opererà la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (art. 6 comma 3 del Dl 23/2020 convertito).

Le perdite in questione dovranno essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (art. 6 comma 4 del Dl 23/2020 convertito).

Si tenga presente, infine, che le perdite da considerare sono quelle emerse “nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022”.

L’arco temporale preso in considerazione dalla norma, per quanto coincidente per tutte le società con un unico esercizio sociale, non è uguale per ciascuna di esse, ma dipende dalle scelte statutarie individuali sulla data di chiusura dell’esercizio (cfr. la massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.2).

La novità, di conseguenza, riguarda non solo gli esercizi che hanno chiuso al 31 dicembre 2022, ma anche quelli a cavallo d’anno che comprendano la suddetta data (in primis 1° luglio 2022-30 giugno 2023).

(MF/ms)




Valute estere novembre 2022

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di novembre 2022 (Provv. Agenzia delle Entrate del 19 dicembre 2022)

Art. I
Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di novembre 2022 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 142,1365
Peso Argentino 165,0948
Dollaro Australiano 1,5455
Real Brasiliano 5,3846
Dollaro Canadese 1,3708
Corona Ceca 24,3689
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,3171
Corona Danese 7,4387
Yen Giapponese 145,1241
Rupia Indiana 83,3384
Corona Norvegese 10,3357
Dollaro Neozelandese 1,6828
Zloty Polacco 4,6964
Sterlina Gran Bretagna 0,86892
Nuovo Leu Rumeno 4,9142
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0201
Rand (Sud Africa) 17,8328
Corona Svedese 10,8798
Franco Svizzero 0,9842
Dinaro Tunisino 3,2913
Hryvnia Ucraina 37,2985
Forint Ungherese 406,6827
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di novembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Webinar fiscale “Approfondimenti, scadenze, opportunità imminenti” martedì 17 gennaio

Informiamo le Aziende Associate che il dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas martedì 17 gennaio 2023, alle ore 14.30, terrà il webinar fiscale “Approfondimenti, scadenze e opportunità imminenti”.
 

Questi i temi trattati:

  • Legge di bilancio 2023
  • Decreto Milleproroghe
  • Flash ultima ora

Per partecipare compilare il form cliccando qui

(MF/am)

 




Bando “Linea Internazionalizzazione 2021-2027: Progetti per la competitività sui mercati esteri”

Informiamo le Aziende Associate che il bando “Linea Internazionalizzazione 21-27 – Progetti per la competitività sui mercati esteri” è stato approvato ed è online sul portale della Programmazione UE, sul portale istituzionale e sulla landing page imprese.

Si possono presentare le domande dal 7 febbraio 2023. 

Per conoscere i dettagli di questa nuova opportunità dedicata allo sviluppo dei mercati esteri:

Per maggiori informazioni e supporto: info@ufficioestero.it, 0341.286338

(GF/am)




“Fornitore Offresi: arredo e design” dal 19 al 21 gennaio

Informiamo le Aziende Associate che dal 19 al 21 gennaio 2023 saremo presenti con uno stand a “Fornitore Offresi: legno arredo” che si terrà a Lariofiere a Erba (Como). 

All’interno dell’esposizione potrete visitare e conoscere la subfornitura del settore legno arredo, dalla materia prima a tutte le fasi di lavorazione e distribuzione, passando per la componentistica e il design. Punti cardine della fiera: innovazione tecnologica, sostenibilità, digitalizzazione e Industria 4.0.

La visita è gratuita previa registrazione, è possibile trovare tutte le informazioni cliccando qui

(MP/am)




Centro Studi indagine flash di fine anno: risultati

Comunichiamo alle aziende associate il report dell’indagine flash, che trovate in allegato, a cui avete partecipato riguardo l’andamento del lavoro in questo finale d’anno e le previsioni per l’inizio 2023

(AM/am)




Frenata dei rincari E dopo il crollo risale la domanda

La Provincia del 22 dicembre 2022, servizio sulla conferenza stampa di fine anno tenutasi in Api. 




Agevolazioni energivori: pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo energia per l’anno 2023

Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia di agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore.

Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2023, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.

Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS, in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)
 




Crediti d’imposta energetici dicembre 2022: pubblicati i codici tributo

Nel corso del 2022 sono stati introdotti alcuni crediti d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale a favore di:
  • imprese energivore (art. 15  del Dl. 4/2022, art. 4 del Dl. 17/2022, art. 5 del Dl. 21/2022, art. 6 del Dl. 115/2022, art. 1 del Dl. 144/2022, art. 1 del Dl.. 176/2022);
  • imprese gasivore (art. 15.1  del Dl.. 4/2022, art. 5 del Dl.. 17/2022, art. 5 del Dl. 21/2022, art. 2  del Dl. 50/2022, art. 6 del Dl. 115/2022, art. 1 del Dl. 144/2022, art. 1  del Dl. 176/2022);
  • imprese diverse dalle precedenti, in presenza di determinate condizioni (artt. 3 e 4  del Dl. 21/2022, art. 2 del Dl. 50/2022, art. 6 del Dl. 115/2022,art. 1 del Dl. 144/2022, art. 1 del Dl. 176/2022).
Tali crediti energetici, riconosciuti alle imprese per far fronte al caro bollette, possono essere utilizzati in compensazione o diventare oggetto di cessione a terzi.

Con la RM n. 72/E/2022 vengono pubblicati i codici tributo utilizzabili per le spese sostenute a dicembre 2022. In sintesi i codici tributo da utilizzare sono:

  • 6993” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1 del Dl. 18 novembre 2022, n. 176”;
  • 6994” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del Dl. 18 novembre 2022, n. 176”;
  • 6995” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1 del Dl. 18 novembre 2022, n. 176”;
  • 6996” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del Dl18 novembre 2022, n. 176”.
 
(RP/mf)
 
 



Credito imposta energia e gas: i termini per il ricevimento della comunicazione dai propri fornitori

Entro il 29 gennaio 2023 le imprese non energivore e non gasivore possono ricevere, ove richiesta, la comunicazione dai propri fornitori con i dati relativi al calcolo del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Con riguardo ai crediti relativi al mese di dicembre 2022, la comunicazione andrà invece fornita entro il termine più lungo del 1° marzo 2023.

Lo ha stabilito la delibera ARERA n. 669/2022, che in attuazione dei Dl “Aiuti-ter” e “Aiuti-quater” – in continuità con le precedenti delibere nn. 373/2022 e 474/2022 – ha definito i contenuti minimi della comunicazione che i venditori devono inviare alle imprese di vendita richiedenti in tema di credito d’imposta nonché le sanzioni in caso di mancata ottemperanza, confermando altresì che le comunicazioni tra venditori e imprese avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) ovvero altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.

L’art. 1 comma 5 del Dl 144/2022 (c.d. DL “Aiuti-ter”), riprendendo in sostanza la medesima formulazione dell’art. 2 comma 3-bis del DL 50/2022 e dell’art. 6 comma 5 del Dl 115/2022, ha disposto che “ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, (…) ove l’impresa destinataria del contributo, nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022”.

Pertanto, a seguito di richiesta dell’impresa che rispetta i requisiti previsti, il venditore che riforniva l’impresa sia nel terzo trimestre dell’anno 2019 che nel terzo trimestre dell’anno 2022 che nei mesi di ottobre e novembre 2022, deve inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, vale a dire entro il 29 gennaio 2023 (come precisato dalla delibera), una comunicazione riportante:

  • il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
  • l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre del 2022.
Il Dl “Aiuti-quater” (Dl 176/2022), nel definire le disposizioni relative al credito d’imposta con riferimento al mese di dicembre 2022, ha poi disposto:
  • all’art. 1 comma 1, che i contributi straordinari sotto forma di credito d’imposta siano riconosciuti alle medesime condizioni previste dal Dl “Aiuti-ter”, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale;
  • all’art. 1 comma 5, che in relazione a tali contributi si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 1 del Dl 144/2022.
Ne consegue che con riferimento al credito d’imposta relativo alla spesa del mese di dicembre 2022, in attuazione a quanto disposto dall’art. 1 comma 5 del Dl 176/2022, il venditore che riforniva l’impresa sia nel terzo trimestre dell’anno 2019 che nel terzo trimestre dell’anno 2022 che nel mese di dicembre 2022 è altresì tenuto a inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, vale a dire entro il 1° marzo 2023, la comunicazione riportante: il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica; l’ammontare del credito d’imposta spettante per il mese di dicembre 2022.

Comunicazione entro il 1° marzo 2023 per dicembre

Fermo restando quanto sopra esposto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i venditori sono comunque tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti (circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2022, § 3, e comunicato ARERA 7 ottobre 2022).

L’Agenzia ha inoltre precisato che la comunicazione fornita dal venditore rappresenta un mero calcolo semplificato dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del credito d’imposta fruibile in capo al beneficiario. Il fatto che un utente abbia cambiato fornitore e non possa, quindi, accedere all’opportunità di chiedere allo stesso l’anzidetto calcolo semplificato non pregiudica la spettanza dei crediti d’imposta in commento laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti.

La responsabilità sotto il profilo fiscale è comunque del contribuente fruitore del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.

In tema di crediti energia e gas, si segnala che con la ris. n. 73 del 13 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la cessione dei crediti relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022.

(RP/mf)