Il nuovo progetto è sull’ergonomia Produzione vicina
La Provincia del 6 febbraio 2023, intervista a Paolo Bertoni, titolare della Trimat e consigliere Api Lecco Sondrio.
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La Provincia del 6 febbraio 2023, intervista a Paolo Bertoni, titolare della Trimat e consigliere Api Lecco Sondrio.
La Provincia del 6 febbraio 2023 parla Angelo Crippa, export manager della Rete Ufficio Estero.
Tale modello deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2022 e i relativi versamenti.
La dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello 770/2023, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2023 ex art. 4 comma 4-bis del Dpr 322/98 esclusivamente per via telematica.
Passando alle novità del modello, si segnala che nel rigo SI3 sono state inserite due nuove colonne:
Detta sezione deve essere compilata dagli intermediari abilitati all’apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o gestione di portafogli e dalle imprese di assicurazione residenti ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi (LPS), con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti.
Le istruzioni al modello 770/2023 precisano anche che in caso di trasferimento del PIR ad altro intermediario nel corso del periodo d’imposta, è tenuto alla compilazione della sezione in argomento l’intermediario presso il quale è detenuto il rapporto al 31 dicembre 2022 o alla data di chiusura del piano, se antecedente.
Infine, nei quadri ST e SV sono stati previsti nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, applicabili nell’anno 2022.
In particolare, nel punto 10 dei quadri ST e SV, in corrispondenza del codice “Z”, occorre indicare il codice:
Per la compilazione del punto 15 dei quadri ST e SV deve invece essere utilizzato il codice “14” se si tratta di federazioni sportive nazionali, di enti di promozione sportiva, di associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, che hanno operato le ritenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 novembre 2022, nonché quelle relative al mese di dicembre 2021 ovvero alle operazioni di conguaglio 2021, i cui termini di versamento sono stati sospesi dall’art. 1 comma 923 della L. 234/2021, dall’art. 7 comma 3-bis del Dl 17/2022 e dall’art. 39 comma 1-bis del Dl 50/2022; per effetto dell’art. 1 comma 160 della L. 197/2022, i versamenti sospesi si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
(MF/ms)
Nel ricordare che l’adempimento comunicativo in questione, previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, Dlgs. 127/2015, non ha la funzione di mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate tra soggetti passivi, ma piuttosto il monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”, il primo chiarimento ha avuto ad oggetto le cessioni intracomunitarie cd. “in conto proprio” di cui all’articolo 41, comma 2, lett. c), Dl. 331/1993, ossia il trasferimento di beni dall’Italia verso un altro Stato Ue per esigenze della propria impresa, con successiva vendita all’interno del territorio di tale altro Stato membro a favore di soggetto ivi stabilito.
L’operazione comporta uno “sdoppiamento” ai fini Iva, poiché l’invio dei beni in altro Stato membro per esigenze della propria impresa costituisce una cessione intracomunitaria “assimilata” a favore della partita Iva identificata del soggetto italiano attivata nello Stato membro di invio (o del suo rappresentante fiscale).
La successiva cessione del bene a favore di un acquirente stabilito nello Stato membro in cui sono stati inviati i beni costituisce una cessione interna in tale Stato fuori campo Iva in Italia per carenza del presupposto territoriale (articolo 7-bis Dpr. 633/1972), ma soggetta all’obbligo di fatturazione ex articolo 21, comma 6-bis, lett. a, Dpr. 633/1972.
Si è chiesto all’Agenzia con quali modalità deve essere compilato l’esterometro relativamente alle “due” cessioni descritte.
L’Agenzia ha precisato che per la prima cessione (intracomunitaria assimilata), considerando che la stessa avviene con sé stessi, non sussiste l’obbligo di compilazione dell’esterometro, ma è sufficiente l’invio tramite Sdi di una fattura elettronica (TD01) indicando nel blocco “cessionario/committente” la partita Iva estera identificata e nel campo “codice destinatario” l’indirizzo dello stesso cedente in modo che la fattura gli sia recapitata direttamente.
Per quanto riguarda invece la “seconda” cessione (interna nello Stato membro di invio e fuori campo Iva in Italia) sussiste l’obbligo di compilazione dell’esterometro indicando il codice Natura Iva “N.2.1” (operazioni non soggette ad Iva per carenza del presupposto territoriale).
L’Agenzia osserva che nella modulistica Iva le operazioni descritte devono essere entrambe indicate sia nella LIPE (rigo VP2 del periodo di riferimento) sia nella dichiarazione Iva (nel rigo VE30, campo 3, la cessione intracomunitaria “assimilata” e nel rigo VE34 la cessione fuori campo per carenza del presupposto territoriale).
Il secondo chiarimento ha riguardato l’acquisto di beni usati (auto) con regime del margine da fornitore soggetto passivo in altro Stato Ue a favore di un rivenditore di auto italiano.
Si è chiesta conferma dell’utilizzo del tipo documento TD19 per l’inserimento nell’esterometro, trattandosi di un’operazione fuori campo Iva in Italia (Iva dovuta nello Stato del fornitore che ha applicato il regime del margine) e non del TD18 riferito agli acquisti intracomunitari di beni soggetti ad inversione contabile in Italia.
L’Agenzia conferma che, una volta verificato che il fornitore comunitario abbia realizzato una cessione con utilizzo del regime del margine, è corretto inserire nell’esterometro l’operazione con il TD19 indicando il codice natura N2.2.
Al contrario, qualora il cedente comunitario realizzi una cessione intracomunitaria (ad esempio perché ha rinunciato all’applicazione del regime del margine), il cessionario soggetto passivo in Italia effettua un acquisto intracomunitario soggetto a reverse charge con conseguente invio allo Sdi, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo comunicativo, di un TD18.
(MF/ms)
Al riguardo, si ricorda, innanzitutto, che per i clienti diversi dalle persone fisiche, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del Dlgs. 231/2007, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, o il controllo.
Inoltre, secondo il successivo comma 2, nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
Con il primo criterio si deve procedere all’identificazione della persona fisica o delle persone fisiche che hanno il controllo delle società Beta e Gamma, che coincidono con P1 e P4.
Applicando, invece, il secondo criterio, la quota di partecipazione indiretta si ottiene con la moltiplicazione delle partecipazioni detenute lungo la catena partecipativa. In tal caso, verrebbe indicato quale titolare effettivo la persona fisica P4, essendo l’unica ad avere una partecipazione superiore al 25% (70% x 70% = 49%).
Con la terza soluzione, infine, si valuta la partecipazione del 25% al capitale della società cliente per poi risalire la catena al fine dell’identificazione di tutte le persone fisiche che detengono più del 25% del capitale sociale di qualsiasi entità che detenga a sua volta una partecipazione superiore al 25%.
Sulla base dell’esempio sopra riportato, sarebbero identificate come titolari effettivi le persone fisiche che partecipano nella società Beta con la quota del 26% e del 53% (P1 e P2) e le persone fisiche che partecipano nella società Gamma con la quota del 70% e del 30% (P4 e P5).
Tre criteri interpretativi per il calcolo della soglia del 25%
Nel documento si osserva come, nonostante dal tenore letterale della norma sembrerebbe che la soglia superiore al 25% debba essere considerata in relazione al capitale del cliente e, pertanto, la risalita nella catena partecipativa potrebbe essere interpretata sulla base di un rapporto di controllo di cui all’art. 2359 c.c., la questione interpretativa appare ancora non risolta dal momento che “nella prassi, adottata da parte degli intermediari obbligati ad effettuare l’adeguata verifica del titolare effettivo, si registra ancora un orientamento incline a considerare la soglia partecipativa del 25% in relazione al capitale sociale del cliente e di qualsiasi entità lungo la catena partecipativa”.
Tale criterio, peraltro, risulta essere quello scelto nella Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, in cui viene esplicitato (nel considerando n. 65) che il controllo attraverso una partecipazione superiore al 25% “dovrebbe essere valutato a ogni livello di proprietà, il che significa che tale soglia dovrebbe applicarsi a ogni legame nell’assetto proprietario e che ogni legame nell’assetto proprietario e la combinazione di tali legami dovrebbero essere adeguatamente esaminati”.
Detta proposta, pur non definitiva, attesta un indirizzo preciso da parte delle autorità europee e, di conseguenza, l’Associazione ne consiglia, in via prudenziale, l’applicazione.
(MF/ms)
Si porta l’attenzione in modo particolare su due temi:
(SN/am)
Tutta la documentazione inerente la procedura è reperibile cliccando qui
Di seguito una sintesi dei principali contenuti della procedura (si rimanda comunque al Regolamento di Terna per gli opportuni approfondimenti).
Il servizio prevede il riconoscimento di una remunerazione ai clienti finali disponibili a ridurre i propri consumi di energia elettrica dalla rete. Possono aderire al servizio tutti i clienti finali che, anche in forma aggregata per il tramite di intermediari, abbiano una potenza disponibile almeno pari a 1 MW.
Il servizio di riduzione dei consumi può essere richiesto da Terna per un numero massimo di 459 ore per il periodo 10 febbraio – 31 dicembre 2023, di cui 111 ore potranno essere attivate dal 10 febbraio al 31 marzo 2023.
Terna si approvvigiona del Servizio mediante una asta al ribasso a partire da un premio massimo pari a 59.200 €/MW/per il periodo 10 febbraio-31 dicembre 2023. L’assegnazione sarà di tipo pay as bid (cioè il singolo assegnatario si vedrà riconosciuto il prezzo che ha offerto in asta).
Il fabbisogno di risorse per il periodo 10 febbraio – 31 dicembre 2023 è pari a 2.500 MW, di cui 2.000 MW saranno approvvigionati prioritariamente da risorse dotate di apparecchiature di distacco del carico (UPDC), i quantitativi residui non allocati a tali soggetti saranno resi disponibili per punti di prelievo senza UPDC ma dotati di contatore orario. Possono partecipare alla procedura i titolari del contratto di interrompibilità istantanea anche con riferimento a carichi già impegnati per tale servizio.
La potenza che i soggetti partecipanti alla procedura possono richiedere è pari a un multiplo intero di 1 MW, fino ad un massimo pari alla potenza disponibile.
L’assegnatario del servizio avrà l’obbligo di comunicare a Terna su base giornaliera entro le ore 14:00 del giorno D-2 e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede la Baseline di consumo attesa relativa al giorno D, e riceverà comunicazione da Terna a mezzo posta elettronica dell’attivazione di tale servizio entro le ore 19:00 del secondo giorno antecedente a quello di attivazione del servizio. L’Assegnatario, in tutte le ore del periodo di attivazione, ha l’obbligo di ridurre la potenza prelevata di un quantitativo almeno pari alla potenza aggiudicata rispetto alla Baseline.
A fronte di questo servizio di riduzione dei consumi, l’assegnatario ha il diritto a ricevere il corrispettivo fisso con acconto mensile e conguaglio alla fine del periodo di assegnazione, per un importo complessivo in €/MW pari all’importo offerto in sede di asta. Il Regolamento di Terna prevede una serie di penalizzazioni economiche in caso di esito negativo delle verifiche di coerenza della Baseline effettuate mensilmente da Terna, fino alla risoluzione del contratto se la verifica di coerenza della Baseline da’ esito negativo per 3 mesi anche non consecutivi.
Il Regolamento (di cui raccomandiamo ancora una lettura puntuale in caso di interesse alla partecipazione al Servizio), riporta una serie di ulteriori specifiche nel caso di attivazione finalizzata al contenimento indiretto dei consumi di gas, oltre a specifiche sulle modalità di fatturazione e le tempistiche dei pagamenti.
(RP/rp)
Gli argomenti dei 25 moduli tematici sono riportati nella tabella del pdf che si allega (ultima pagina).
Tra gli altri, a titolo esemplificativo: standard di rendicontazione, economia circolare, piano di welfare Stakeholder engagement, Piano energetico, Comunicazione Green.
Le imprese possono acquistare voucher per 5 o 10 o 15 moduli tematici. Ad ogni modulo può partecipare un solo collaboratore. La metà del costo del pacchetto scelto viene coperto dalle risorse camerali.
Tutte le informazioni si trovano nel regolamento scaricabile alla pagina dedicata (cliccare qui).
Il corpo docente è formato da professionisti e docenti universitari con esperienza nazionale ed internazionale e da responsabili di imprese e organizzazioni con comprovate esperienze sul tema.
Vi invitiamo a valutare questa opportunità che permette una crescita professionale importante delle risorse umane da impegnare su questi temi.
(SN/am)
Rete Ufficio Estero sarà presente a Fornitore Offresi 2023, il salone della meccanica d’eccellenza, che si terrà a Erba (CO) presso Lariofiere dal 9 all’11 febbraio 2023.
Torneremo con l’identità collettiva “Manufactured in Lecco”, un gruppo di aziende del territorio lecchese con l’obiettivo comune di promuovere i propri manufatti e servizi.
Le aziende che hanno deciso di aderire a questo progetto sono le seguenti:
Venite a trovarci allo stand 323 – padiglione B, vi aspettiamo!
(GF/am)
Riepiloghiamo in sintesi gli adempimenti previsti:
| Rateazione Premio Autoliquidazione INAIL 2022/2023 | |||
| Rate | Data scadenza | Data pagamento | Coefficienti |
| I rata | Giovedì 16 febbraio 2023 | Giovedì 16 febbraio 2023 | 0 |
| II rata | Martedì 16 maggio 2023 | Martedì 16 maggio 2023 | 0,00416959 |
| III rata | Mercoledì 16 agosto 2023 | Lunedì 21 agosto 2023 | 0,00847973 |
| IV rata | Giovedì 16 novembre 2023 | Giovedì 16 novembre 2023 | 0,01278986 |
(FP/am)