In base alle indicazioni di cui alla circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 1/2018, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti richiede alla base una serie di presupposti ossia due requisiti assoluti: oltre al
presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione; anche quello di
presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto.
Inoltre, ai fini della detrazione, la fattura deve essere annotata nel registro Iva degli acquisti.
In base all’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998, comma 1, secondo periodo: entro il medesimo termine (16 di ciascun mese) di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Tali indicazioni vanno rapportate con le disposizioni di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.
Articolo in base al quale, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Come da provvedimento del 30 aprile 2018 n. 89757/2018, in materia di fatturazione elettronica, punto 4.3, potrebbe accadere che il recapito della fattura al soggetto ricevente non sia possibile.
In tale caso lo SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi, per vie diverse dallo SdI al cessionario/committente, che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.
A tal proposito, nella risposta n. 435/2023, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che, nel caso in cui la fattura superasse i controlli, ma lo SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l’Iva coincide con quella di ”presa visione” (da parte del cliente) della fattura nell’area riservata ”Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA” del portale ”Fatture e Corrispettivi”.
In base a tali precisazioni, la ”presa visione” della fattura determina l’avverarsi del ”presupposto formale” che, in ragione dei chiarimenti forniti con la citata circolare n. 1/E/2018unitamente al realizzarsi del ”presupposto sostanziale”, consente il legittimo esercizio del diritto alla detrazione.