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Fatturazione elettronica: non è sanzionato il codice natura errato

Sin dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, ha sollevato dubbi la questione relativa alle conseguenze sanzionatorie derivanti da un’errata indicazione, nei file XML, dei c.d. “codici natura”, che definiscono il trattamento delle operazioni per le quali non è applicata l’IVA.

Il tema è stato marginalmente affrontato nella circ. n. 6/2023, in cui l’Agenzia delle Entrate ha considerato violazioni meramente formali – in linea di principio non sanzionabili – quelle derivanti dall’emissione di fatture elettroniche via SdI che pur riportando un’errata indicazione del “codice natura”, sono correttamente computate nella liquidazione periodica IVA.

Nella risposta fornita, l’Agenzia delle Entrate osserva che il c.d. “codice natura” non sarebbe un elemento previsto dall’art. 21 del Dpr 633/72; un’eventuale errata indicazione che non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta costituirebbe, dunque, una violazione meramente formale.

Fermo restando che l’impiego di un “codice natura” in luogo di un altro non è mai suscettibile di incidere sulla liquidazione periodica dell’IVA (riguardando operazioni per le quali non è dovuto l’addebito dell’imposta in rivalsa), è forse opportuno effettuare un distinguo tra le differenti tipologie utilizzate.

Per le operazioni soggette al meccanismo del reverse charge “interno”, non risulta alcun obbligo di evidenziare la particolare fattispecie applicata, benché l’art. 17 comma 5 del Dpr 633/72 richieda l’annotazione “inversione contabile” da parte del cedente o prestatore e la circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2015 (§ 10) anche l’indicazione della norma di riferimento.

Per tale tipologia, dunque, la precisazione della circ. Agenzia delle Entrate n. 6/2023 in merito alla natura meramente formale di un’eventuale violazione commessa sarebbe conforme al dettato normativo: si pensi alla classificazione di una prestazione di servizi con il codice “N6.3” (Subappalto nel settore edile) in luogo del codice “N6.7” (Prestazioni comparto edile e settori connessi), al ricorrere dei requisiti sia per la disciplina di cui all’art. 17 comma 6 lett. a) del Dpr 633/72 che per la successiva di cui alla lett. a-ter).

Allo stesso modo, non è imposto normativamente di riportare in fattura un richiamo all’adozione del regime forfetario da parte di coloro che se ne sono avvalsi, anche se, in base alla relazione illustrativa della L. 190/2014 e alla circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2015, § 7, è comunque richiesta l’indicazione della circostanza che l’operazione risulta in “franchigia da IVA”.

Non risulterebbe sanzionabile, quindi, nemmeno un errore commesso nell’emissione di un file XML senza la corretta indicazione del codice “N2.2” per i soggetti in regime forfetario, ferma la necessità di un comportamento concludente ai fini dell’adozione del regime.

Tuttavia, in differenti ipotesi, in cui la natura dell’operazione è espressamente richiesta dall’art. 21 commi 6 e 6-bis del Dpr 633/72, potrebbero ancora sussistere dei dubbi in merito a una possibile configurazione della violazione come “formale” (e, quindi, sanzionabile), non avendo fornito la circ. n. 6/2023 specifici esempi di fatturazione.

È infatti obbligatorio riportare sul documento (sia esso in formato elettronico via SdI o meno) le indicazioni relative al fatto che l’operazione è “non soggetta”, “non imponibile”, “esente”, in regime del margine ovvero che essa è effettuata nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea (annotazione “inversione contabile”) o che l’operazione è “non soggetta” a IVA in quanto effettuata al di fuori dell’Ue.

Se è pur vero, dunque, come rilevato dall’Agenzia nella circolare n. 6/2023, che l’art. 21 del Dpr 633/72 non fa esplicito riferimento al “codice natura”, è altrettanto vero che tale codifica risulta indispensabile al fine dell’inserimento nel file XML delle indicazioni in ordine a esenzione, non soggezione o non imponibilità.

Dette annotazioni sono espressamente richieste dalla norma per le fatture cartacee; i codici natura ne rappresenterebbero, quindi, la sostanziale “trasposizione” in quelle elettroniche via Sdi.

Si aggiunga, infine, che in alcuni casi, come quello delle operazioni non imponibili, l’indicazione della tipologia di codice fornisce all’Amministrazione finanziaria anche elementi che rilevano ai fini dei controlli, come la verifica delle prove dell’esportazione (codice “N3.1”) o dei requisiti delle operazioni intracomunitarie (codice “N3.2”) o, ancora, l’applicazione del regime di non imponibilità possibile solo a seguito della verifica dell’avvenuta ricezione della dichiarazione d’intento (“N3.5”; cfr. provv. Agenzia delle Entrate n. 293390/2021).

In conclusione, l’interpretazione contenuta nella circolare n. 6/2023 non può che essere accolta positivamente, perseguendo un intento di semplificazione ed escludendo misure sanzionatorie per violazioni che risultano meramente formali. Il chiarimento non dovrebbe, tuttavia, essere applicato in modo generalizzato, occorrendo sempre una valutazione “caso per caso” della sussistenza di elementi – come l’incidenza sui controlli o sulle liquidazioni periodiche – che renderebbero inevitabile l’irrogazione di sanzioni.
 

(MF/ms)




Costo dei materiali la situazione rimane pesante

La Provincia del 28 marzo 2023, parla Riccardo Borgonovo della nostra associata Novastilmec.




“Soluzione adatta al terziario L’industria andrebbe in crisi”

La Provincia del 27 marzo 2023, Riccardo Borgonovo della Novastilmec parla della settimana corta lavorativa. 




Imprese e territorio, parola ai direttori: Marco Piazza (API)

Intervista del direttore di Api Lecco Sondrio Marco Piazza con Lecconotizie. 

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Il bilancio idrico nelle imprese

L’acqua è una risorsa importante anche per le aziende di produzione. Oltre alla disponibilità per l’uso igienico potabile che va garantito al personale, l’acqua è spesso impiegata negli impianti, nei sistemi di raffreddamento, nei processi di lavorazione, negli scambiatori di calore, come additivo vero e proprio, nelle formulazioni chimiche, nei lavaggi industriali. Si allega un breve elenco delle proprietà chimiche dell’acqua, associate alla presenza di alcune sostanze disciolte in varie concentrazioni.
La carenza idrica che stiamo vivendo, collegata al cambiamento climatico, costringe anche le imprese a riconsiderare gli usi dell’acqua, a valutare le possibilità di riuso interno, magari in circuiti chiusi, a studiare i modi per diminuire gli sprechi, per abbassare la dispersione per evaporazione, ove possibile, ad impostare un monitoraggio puntuale per intervenire su eventuali perdite.

Un’azienda che voglia essere sostenibile non può non provare a fare il suo bilancio idrico, per controllare i flussi in ingresso e uscita, per ottimizzare la risorsa il più possibile. Se non avete mai affrontato il tema e vi interessa un supporto su questo aspetto, anche in vista di migliorare i sistemi di gestione ambientale interna, contattate l’associazione scrivendo a silvia.negri@api.lecco.it.




Webinar “Etichettatura ambientale degli imballaggi” giovedì 30 marzo ore 11

A seguito del nuovo obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia, Confapi, in collaborazione con Conai, organizza per giovedì 30 marzo ore 11 un webinar per illustrare i principali contenuti delle Linee Guida pubblicate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il corretto adempimento da parte delle imprese e rispondere ai quesiti che i partecipanti possono anche anticipare in fase di iscrizione.

Per partecipare è necessario iscriversi CLICCANDO QUI

Una volta confermata la presenza, i partecipanti riceveranno in prossimità dell’evento all’indirizzo email indicato nel form, il link di accesso per partecipare all’incontro.

(SN/am)

 




Valute estere febbraio 2023

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di febbraio 2023 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 146,249
Peso Argentino 205,2916
Dollaro Australiano 1,5514
Real Brasiliano 5,5386
Dollaro Canadese 1,44
Corona Ceca 23,7124
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,3244
Corona Danese 7,4447
Yen Giapponese 142,377
Rupia Indiana 88,5004
Corona Norvegese 10,9529
Dollaro Neozelandese 1,7016
Zloty Polacco 4,7415
Sterlina Gran Bretagna 0,8855
Nuovo Leu Rumeno 4,9087
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0715
Rand (Sud Africa) 19,1765
Corona Svedese 11,1725
Franco Svizzero 0,9905
Dinaro Tunisino 3,3293
Hryvnia Ucraina 39,1794
Forint Ungherese 384,914
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di febbraio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Dalle imprese le richieste: via l’Irap e la detassazione degli utili reinvestiti

La Provincia del 21 marzo 2023, il presidente di Confapindustria Lombardia Luigi Sabadini commenta la riforma fiscale. 




“Era atteso il rialzo dei tassi, ma pesa l’onere in più”

La Provincia del 20 marzo 2023, parla Piero dell’Oca vicepresidente di Confirete e consigliere Api Lecco Sondrio.




Finanza agevolata, per le imprese è difficile accedere ai bandi

Il Giornale di Lecco del 20 marzo 2023, articolo sull’indagine del nostro Centro Studi.