Confapi 75: la rassegna stampa nazionale
In allegato tutti gli articoli pubblicati sulla stampa nazionale riguardo i festeggiamenti per i 75 anni di Confapi.
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In allegato tutti gli articoli pubblicati sulla stampa nazionale riguardo i festeggiamenti per i 75 anni di Confapi.
Il Giornale di Lecco, articolo sulla trasferta romana di Api Lecco Sondrio.
Il 30 marzo 2023 abbiamo invece ricevuto il decreto regionale n.4503 del 27/03/2023 che si allega e che stabilisce il differimento del termine.
Chi fosse in ritardo può ancora controllare se l’adempimento è applicabile alla propria realtà, consultando l’elenco delle attività con emissioni “in deroga” art.272 c.2 del Testo Unico Ambientale n.152/2006 e smi.
Nel merito, la delibera comprende alcuni chiarimenti tesi a dipanare i dubbi di coloro che avevano già tentato di ottemperare all’obbligo.
Si consiglia di prendere visione della delibera, in particolare della pagina “allegato”.
(SN/am)
Ora si ricorda che
Per approfondimenti della procedura si può consultare la circolare “nuova procedura di esenzione per export” disponibile alla pagina delle esenzioni CLICCANDO QUI.
(SN/am)
Gli articoli pubblicati dopo il comunicato stampa diffuso ieri sulla delegazione della nostra associazione presente a Roma per i 75 anni di Confapi.
La Camera di Commercio di Como-Lecco conferma, anche per quest’anno, la misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) delle province di Como e di Lecco, finalizzata all’abbattimento dei costi di partecipazione alle fiere internazionali all’estero, nazionali e internazionali in Italia, regionali in Lombardia, organizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.
L’agevolazione, che ha una dotazione finanziaria complessiva pari a 150.000 euro, consiste in un contributo a fondo perduto (erogato con ritenuta d’acconto del 4%) nella misura del 50% dei costi sostenuti, al netto di IVA, secondo i valori della seguente tabella:
Natura della manifestazione |
Investimento minimo(*) |
Importo contributo massimo |
| Fiere regionali in Lombardia | euro 2.000,00 | euro 2.500,00 |
| Fiere internazionale e nazionali in Italia |
euro 2.500,00 | euro 2.500,00 |
| Fiere internazionali all’estero (UE ed extra UE) |
euro 2.500,00 | euro 5.000,00 |
(*) sommatoria delle spese ammissibili da sostenere obbligatoriamente a pena di decadenza.
Le spese ammissibili comprendono:
Ogni impresa potrà presentare solo una domanda e riferita a una sola manifestazione fieristica.
Non potranno richiedere il bonus le imprese assegnatarie* del contributo “Fiere internazionali all’estero, internazionali e nazionali in Italia, regionali in Lombardia” – anno 2022 della Camera di Commercio di Como-Lecco.
*Per “impresa assegnataria” si intende quella inserita nella graduatoria delle “ammesse al contributo”, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato o meno erogato a seguito di rendicontazione delle spese o di mancata rendicontazione.
| 27 aprile 2023 – 29 settembre 2023 | Periodo per la presentazione delle domande (salvo esaurimento fondi) |
| 27 novembre 2023 | Approvazione domande ammissibili |
| 29 febbraio 2024 | Termine presentazione rendicontazione |
| 2 maggio 2024 | Erogazione contributi |
L’assegnazione del contributo avviene con procedura a sportello valutativo, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Ulteriori informazioni e il modulo di richiesta del bonus sono disponibili cliccando qui.
(GF/am)
Tale provvedimento ha concesso una rilevante semplificazione.
Letteralmente è stato disposto, all’art. 3 comma 6-bis, che, “fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all’articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo”.
Pur in mancanza di chiarimenti ufficiali sul punto, che si auspicavano sin dall’emanazione del decreto, si può affermare che, in sostanza, la norma prevede l’alternatività tra l’adempimento sul sito internet, in relazione al quale resta fermo il termine del 30 giugno (per le erogazioni percepite nel 2022, il termine scade, quindi, il 30 giugno 2023), e l’adempimento nella Nota integrativa.
Sotto il profilo soggettivo, la semplificazione sembra applicabile, dato il rinvio all’art. 1 comma 125 della L. n. 124/2017, agli enti non commerciali (in particolare, alle associazioni di protezione ambientale, alle associazioni dei consumatori, alle associazioni, alle ONLUS e alle fondazioni, alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri), sempre che gli stessi predispongano la Nota integrativa.
In riferimento alle imprese, invece, la semplificazione sembra riferibile ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, che sono obbligati a predisporre la Nota integrativa, seppur la stessa abbia un contenuto limitato rispetto al bilancio ordinario (art. 2435-bis comma 4 c.c.).
Sembrerebbe, poi, logico riferire la semplificazione alle micro imprese, ancorché le stesse siano esonerate dalla redazione della Nota integrativa, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino l’informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale e l’informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci (art. 2435-ter comma 2 c.c.).
In tal caso, l’informativa potrebbe essere inserita in calce allo Stato patrimoniale, nell’apposito campo testuale previsto dalla tassonomia XBRL PCI 2018-11-04 (sezione “Bilancio micro, altre informazioni”).
La semplificazione non sembra, invece, riferibile a imprenditori individuali e società di persone, data la carenza dell’obbligo di redazione della Nota integrativa.
Alcune incertezze interpretative sono sorte in ordine al termine per l’adempimento, in quanto, come riportato, l’art. 3 comma 6-bis del Dl n. 73/2022 convertito stabilisce che, “per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa … il termine … è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo”.
Tuttavia, sembra logico adempiere, in caso di inserimento delle informazioni nella Nota integrativa, nel termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni, così come provvedono le imprese obbligate all’iscrizione nel Registro delle imprese, per le quali l’art. 1 comma 125-bis della L. 124/2017 prevede ordinariamente la pubblicazione nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato.
Per le erogazioni percepite nel 2022, l’obbligo informativo deve, quindi, essere adempiuto in sede di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022.
A tal riguardo, può essere utile ricordare che, posto che, per le imprese che inseriscono le informazioni nella Nota integrativa, l’adempimento “segue” la tempistica del bilancio (documento CNDCEC marzo 2019), ove lo stesso sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ai sensi degli artt. 2364 comma 2 e 2478-bis comma 2 c.c., anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente differita.
Si ricorda, da ultimo, che il Dl n. 198/2022 conv. L. n. 14/2023 (c.d. decreto “Milleproroghe”) ha prorogato al 1° gennaio 2024 il termine per l’applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento degli obblighi in esame per l’anno 2023 (cioè in relazione alle erogazioni percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023).
I soggetti che inseriscono l’informativa sul sito internet sembrerebbero, quindi, poter beneficare della concessione di maggior tempo per adempiere all’obbligo informativo.
(MF/ms)
Ferma restando la procedura per la presentazione della comunicazione, occorre però considerare le nuove regole previste per l’agevolazione in esame.
Dal 2023 il bonus pubblicità spetta, infatti, soltanto per gli investimenti pubblicitari (incrementali) effettuati sulla stampa, non più anche su radio e TV.
L’art. 25-bis del Dl 17/2022, introdotto in sede di conversione in legge, è infatti intervenuto sull’art. 57-bis del Dl 50/2017, da un lato modificando il comma 1-bis (che non prevede più una disciplina “a decorrere dal 2019” ma “per l’anno 2019”), e dell’altro introducendo una nuova versione dell’agevolazione mediante l’inserimento del comma 1-quinquies.
Per effetto di tale comma, “a decorrere dall’anno 2023, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno, che costituisce tetto di spesa”.
Pertanto, come evidenziato anche dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria (notizia del 24 febbraio 2023), rispetto all’anno 2022 viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.
Considerando la reintroduzione del vincolo degli investimenti incrementali, non potranno quindi più godere dell’agevolazione (in tal senso le FAQ del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 23 ottobre 2019, in relazione alla versione originaria dell’agevolazione):
In linea generale, si ricorda che possono beneficiare del credito d’imposta, come in passato, le imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato), i lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate) e gli enti non commerciali che effettuano i suddetti investimenti.
Dichiarazione sostitutiva nel 2024
Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024 i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2023.
Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.
Ai fini della concessione dell’agevolazione, non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.
(MF/ms)
Grazie al Decreto “Milleproroghe” il termine per completare gli investimenti del 2022 in beni strumentali nuovi “tradizionali” è stato prorogato.
Parliamo degli investimenti, diversi da quelli indicati negli allegati A e B della Legge n. 232/2016, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, sia materiali che immateriali.
Si pensi al mobilio, arredi, macchinari, ecc., che generano un credito d’imposta del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali.
Il credito spettava per gli investimenti effettuati non oltre il 31 dicembre 2022 o fino al 30 giugno 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 l’ordine risultasse accettato dal fornitore e fossero stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. Il “Milleproroghe”, adesso, ha fatto slittare dal 30 giugno al 30 novembre 2023 il termine ultimo per l’effettuazione degli investimenti (comma 1-bis – nuovo).
Differito al 30 novembre 2023 anche il termine “lungo” per gli investimenti in beni strumentali secondo il modello “Industria 4.0” (all. A alla Legge n. 232/2016), “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ossia, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione.
L’originario termine del 30 giugno era già stato spostato al 30 settembre dall’ultima legge di bilancio; ora il “Milleproroghe” dà tempo fino al 30 novembre 2023.
Rispettando tale scadenza, il credito d’imposta spetterà con le percentuali più elevate fissate per il 2022:
| BONUS BENI STRUMENTALI INDUSTRIA 4.0 | ||
|---|---|---|
| Investimento | Periodo | Misura del credito e livelli di spesa |
| Beni materiali | Dall’1/1 al 31/12/2022 o fino al 30/9/2023 con prenotazione entro il 31/12/2022 |
– 40%, fino a 2,5 milioni di euro – 20%, oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 – 10%, oltre 10 milioni di euro e fino a 20 |
| Dall’1/1/2023 al 31/12/2025 ovvero fino al 30/6/2026 con prenotazione entro 31/12/2025 |
– 20%, fino a 2,5 milioni di euro – 10%, oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 – 5%, oltre 10 milioni di euro e fino a 20 |
|
| Beni immateriali | Dall’1/1/2022 al 31/12/2023 ovvero fino al 30/6/2024 con prenotazione entro 31/12/2023 |
– 20%, fino a 1 milione di euro |
| Dall’1/1 al 31/12/2024 ovvero fino al 30/6/2025 con prenotazione entro 31/12/2024 |
– 15% fino a 1 milione di euro | |
| Dall’1/1 al 31/12/2025 ovvero fino al 30/6/2026 con prenotazione entro 31/12/2025 |
– 10% fino a 1 milione di euro | |
I crediti non prorogati –
Non è stata concessa un’ulteriore estensione temporale per il:
(MF/ms)