“Mercato senza visibilità Difficile fare programmi”
La Provincia del 4 dicembre 2023, parla Anna Rotta della nostra associata Trafilerie Rotta.
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La Provincia del 4 dicembre 2023, parla Anna Rotta della nostra associata Trafilerie Rotta.
La Provincia del 2 dicembre 2023, articolo sullo strumento presentato durante l’Assemblea di Confapi Lecco Sondrio.
Ieri sera l’Assemblea Straordinaria degli Associati, riunita all’hotel NH Pontevecchio di Lecco, ha ratificato il cambio di nome della nostra Associazione: dopo 75 anni da oggi ci chiamiamo Confapi Lecco Sondrio.
“E’ un momento molto importante e anche emozionante dopo 75 anni di storia, ringrazio gli imprenditori presenti e chi ha lavorato in questi mesi per portare a termine i cambiamenti di statuto, un passaggio non di certo facile – dichiara in Assemblea Enrico Vavassori, presidente di Confapi Lecco Sondrio -. Questo cambio di nome è il frutto di una decisione collettiva presa insieme agli altri presidenti delle Confapi territoriali a livello nazionale, abbiamo deciso di diventare, anche a livello formale e di immagine esterna, una cosa sola: da Lecco a Catania, da Venezia a Torino. Ora tutte le associazioni territoriali del nostro sistema si chiamano Confapi, seguite ovviamente dal nome del territorio che rappresentano”.
CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELLA STORIA DI CONFAPI LECCO SONDRIO
Il modello Ot23 predisposto per l’anno 2023, con scadenza febbraio 2024 è disponibile sul sito Inail cliccando qui
Il modello elenca gli interventi premianti a livello aziendale da adottare entro dicembre 2023 per attività di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si segnala nuovamente un breve video nel quale la dott.ssa Negri Silvia presenta alcune delle misure applicabili dalle imprese per raggiungere il punteggio necessario (100 punti).
Cliccando qui anche il pdf della presentazione utilizzata nel video, che riporta gli aspetti salienti.
Si ricorda che le aziende con qualche forma di sistema di gestione certificato o non certificato possono beneficiare più facilmente della misura incentivante.
Le imprese fino a 10 addetti possono ottenere la riduzione più alta (28%), le imprese più grandi hanno un vantaggio percentualmente più ridotto ma alto in termini assoluti, tanto più alto è il numero dei lavoratori.
Confapi Lecco Sondrio può dare supporto in tre diversi modi:
(SN/am)
Si tratta dell’undicesima edizione del corso “Imparare dagli errori”
Lunedì 04.12.2023 durata 3 ore (9.30 – 12.30) parte teorica
Lunedì 11.12.2023 durata 3 ore (9.30 – 12.30) parte pratica (esercitazioni in cui si produrranno delle schede)
Il corso è gratuito con rilascio dei crediti formativi di aggiornamento; si rivolge a RSPP, ASPP, RLS, DL, Dirigenti, Tecnici, Formatori ecc.
Si svolge in modalità in presenza presso Ats Brianza, sede di Desio, nella sala riunioni dipartimentale di Via Novara, 3, piano -1.
Per iscriversi seguire al più presto le indicazioni sul sito ATS Brianza cliccando qui.
In allegato le specifiche del corso.
(SN/am)
Tali costi sono deducibili per l’impresa, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 95 del D.P.R. n. 917/86, TUIR.
Lato lavoratore, anche se si tratta di beni di modico valore, trova sempre applicazione il principio di omnicomprensività (art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 917/86, TUIR), in applicazione del quale costituiscono reddito tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce, anche da terzi, nel periodo d’imposta, a qualunque titolo ed anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Dunque, anche gli omaggi erogati sotto il periodo natalizio, quale panettone, spumante, ecc. concorrono al reddito del lavoratore dipendente.
Tuttavia, il legislatore ha previsto un limite entro il quale, il totale dei benefits erogati in favore del lavoratore dipendente non è soggetto a imposizione fiscale (e contributiva).
Nello specifico, l’art. 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo d’imposta l’importo di euro 258,23.
Per il solo 2023, l’art. 40 del D.L. n. 48/2023 ha innalzato tale soglia a 3.000 euro, per i lavoratori dipendenti con figli a carico.
Per tali soggetti, rientrano nel concetto di fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas.
Inoltre per le generalità dei dipendenti anche per il 2023 opera il c.d. bonus carburante, esente solo da imposizione fiscale fino a 200 euro (limite indipendente da quello generale – vedi art. 1 D.L. n. 5/2023).
L’impresa può gestire un eventuale superamento del limite di 200 euro agendo sulla soglia di esenzione generale se ancora capiente.
Il limite di 258,23 (o 3.000) euro non deve essere verificato in riferimento al singolo benefit ma considerando tutti i benefits (ad eccezione di quelli esclusi per legge) erogati in favore del dipendente.
Cosicché, anche nel riconoscimento dei piccoli omaggi, l’azienda deve verificare quale sia il limite raggiunto dal lavoratore nel 2023.
Per evitare che anche un omaggio di piccolo valore possa fargli varcare la soglia citata con conseguente imposizione di tutti i benefits percepiti.
A tal proposito, il momento di percezione è quello in cui il provento (o anche l’erogazione in natura sotto forma di beni e servizi) esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore (vedi circolare AE n. 35/2022).
Per i voucher il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.
Tenendo conto anche del c.d. principio di cassa allargata.
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VERIFICA LIMITI ESENZIONE FRINGE BENEFIT 2023 |
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Senza figli a carico |
Con figli a carico | ||
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258,23 |
3.000 euro | ||
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Imposizione per il totale, se oltre soglia |
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Ipotesi |
Con figli a carico | Senza figli a carico | |
| Fringe benefit riconosciuti in corso d’anno per un importo pari o inferiore a 258,23 euro |
Esenzione fiscale e contributiva totale |
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Fringe benefit riconosciuti in corso d’anno per un importo superiore a 258,23 euro e fino a 3.000 euro |
Esenzione fiscale e contributiva totale | Imponibilità fiscale e contributiva per il totale dei fringe benefit | |
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Fringe benefit riconosciuti in corso d’anno per un importo superiore a 3.000 euro |
Imponibilità fiscale e contributiva per il totale dei fringe benefit | ||
(MF/ms)
Entro fine anno occorre quindi effettuare le necessarie valutazioni di convenienza.
In relazione ai beni immateriali “4.0”, ai sensi dell’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020, come modificato dall’art. 1 comma 44 lett. c) della L. 234/2021, “Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro”.
L’art. 21 comma 1 del DL 50/2022 convertito ha inoltre stabilito che “per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta […] è elevata al 50 per cento”.
Per effetto del combinato disposto delle citate disposizioni, il credito d’imposta in esame era quindi pari al 50% soltanto con riferimento agli investimenti effettuati nel 2022 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2023), restando ferma l’aliquota del 20% per gli investimenti effettuati nel restante periodo sopra citato.
L’agevolazione al 20%, oltre che per gli investimenti 2023, è riconosciuta anche nel caso in cui gli investimenti in beni immateriali “4.0” siano effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2024, qualora entro il 31 dicembre 2023 sia effettuata la c.d. “prenotazione”, con accettazione dell’ordine da parte del venditore e versamento dell’acconto minimo del 20%.
Tale indicazione appare particolarmente rilevante, considerando che per gli investimenti in beni immateriali “4.0” effettuati (senza “prenotazione”) dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il credito d’imposta è invece riconosciuto nella misura del 15% del costo, sempre nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro (comma 1058-bis dell’art. 1 della L. 178/2020).
La medesima misura del 15% è inoltre prevista qualora i suddetti investimenti siano effettuati entro il termine “lungo” del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 sia stata effettuata la c.d. “prenotazione”.
Nel 2025 la misura di tale agevolazione scenderà poi ulteriormente, essendo fissata in misura pari al 10%.
La tabella in calce all’articolo riepiloga la variazione della misura dell’agevolazione per i beni immateriali “4.0”.
Resta ferma la misura per i beni materiali 4.0
Nessuna modifica, invece, per gli investimenti in beni materiali “4.0”. In tal caso la misura dell’agevolazione resta infatti la medesima rispetto a quella già operativa per il 2023.
L’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 dispone infatti che, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A alla L. 232/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura del:
Da ultimo, si ricorda che, allo stato attuale, non è comunque prevista alcuna agevolazione per i beni strumentali “ordinari”.
(MF/ms)
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Variazione della misura dell’agevolazione per i beni immateriali “4.0” |
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| Investimenti |
1° gennaio 2023-31 dicembre 2023 (o termine “lungo” 30 giugno 2024) |
1° gennaio 2024-31 dicembre 2024 (o termine “lungo” 30 giugno 2025) | 1° gennaio 2025-31 dicembre 2025 (o termine “lungo” 30 giugno 2026) |
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Beni immateriali “4.0” (Allegato B alla L. 232/2016) |
Credito d’imposta 20%. Costi ammissibili max un milione di euro annuale. |
Credito d’imposta 15%. Costi ammissibili max un milione di euro. |
Credito d’imposta 10%. Costi ammissibili max un milione di euro. |
Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Il 16 giugno 2023 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2023.
Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell’imposta dovuta in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno 2023 e del 18 dicembre 2023, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, dovrà essere versata entro il 16 giugno 2024.
I comuni, per situazioni particolari e con proprio regolamento, possono stabilire differimenti di termini per i versamenti.
Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:
Entro il 30 giugno 2024, dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all’anno 2023, la dichiarazione IMU 2024.
La dichiarazione:
La Legge di Bilancio 2023 ha previsto l’esenzione dal pagamento dell’IMU per i proprietari di immobili occupati abusivamente che abbiano presentato a tal fine regolare denuncia.
Tra gli immobili esenti da IMU rientrano quindi, dal 2023, anche gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali:
Chi non riuscisse a versare l’IMU entro le scadenze previste, potrà effettuarlo in ritardo, avvalendosi del ravvedimento operoso, con l’applicazione di una sanzione ridotta e degli interessi moratori.
In sintesi:
(MF/ms)