“Capolavoro per Lecco” visita guidata esclusiva per gli Associati
Numero massimo partecipanti: 30 persone.
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI
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Numero massimo partecipanti: 30 persone.
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Con riferimento alla precedente circolare Confapi n.15 del 11 gennaio 2024 si ricorda l’appuntamento con gli esperti di ATS Brianza per la promozione della salute in azienda, attraverso buone pratiche in tema di alimentazione e stili di vita.
Talk Rete WHP in modalità streaming: I VANTAGGI DI PROMUOVERE SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
Mercoledì 21 febbraio 2024 dalle ore 16:00 alle ore 16:30
Per iscriversi cliccare qui
Partecipando al talk potete scoprire come trasformare il vostro ambiente lavorativo in un luogo che favorisce il benessere dei lavoratori. Gli esperti di ATS Brianza – Promozione Salute – guideranno la discussione e risponderanno in diretta a tutte le domande e i dubbi. E’ un’ottima opportunità per acquisire conoscenze pratiche e ispirazione per implementare politiche di salute aziendale efficaci nella vostra organizzazione.
Nel corso dell’evento vengono spiegate le procedure per iscriversi alla rete WHP (Workplace Health Promotion) e i vantaggi che ne derivano per l’azienda e per il personale.
Si segnala il sito ove è possibile consultare il Manuale WHP.
(SN/am)
Opnm ha deliberato le seguenti variazioni:
1. Contenuti dei corsi (Art 4.a)
I contenuti della formazione dovranno riguardare i principi della Sostenibilità aziendale ed in particolare tutte quelle tematiche che in azienda possono creare cultura e sensibilità sull’ambiente e sull’economia circolare, sul risparmio energetico, associate ai criteri ESG.
A titolo indicativo e non esaustivo, i contenuti della formazione sulla sostenibilità possono riguardare (Art.2):
3. Formazione online (Art 4.d)
È consentita anche la formazione a distanza. Il soggetto formatore deve garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata.
4. Spesa minima (Art.6 Importo dei rimborsi)
La spesa minima ammissibile è stata ridotta da 400 a 300 euro (al netto di IVA).
5. Rendicontazione
I corsi si devono svolgere nel periodo dal 01/01/2023 al 31/07/2024 e la domanda di accesso alle risorse deve arrivare entro il 31/07/2024. Il criterio di assegnazione è cronologico.
Confapi, servizio formazione, può offrire supporto sia nella ricerca di personale qualificato su questi temi che nella organizzazione dei corsi aziendali o interaziendali. Naturalmente, per beneficiare di questa opportunità, i corsi devono essere a pagamento. Confapi può anche aiutarvi nella rendicontazione, chi è interessato può scrivere a silvia.negri@confapi.lecco.it.
In allegato il testo del bando aggiornato.
(SN/am)
Giovedì 8 febbraio 2024, ore 18, presso l’Hangar Manzoni di Lecco l’alpinista e Ragno della Grignetta Matteo Della Bordella terrà la conferenza dal titolo “La via meno battuta”.
I primi passi in montagna, l’inizio della passione e le grandi spedizioni in Patagonia e Groenlandia “by fear means” saranno al centro del racconto dell’alpinista che attraverso parole e immagini spettacolari ripercorrerà la propria carriera davanti agli imprenditori di Confapi Lecco Sondrio.
“Visto il successo del primo incontro con l’astrofisico Luca Perri – commenta il direttore dell’associazione Marco Piazza – abbiamo deciso di proseguire su questa strada. La commissione comunicazione di Confapi Lecco Sondrio ha proposto di invitare un alpinista e non potevamo che scegliere uno tra i nostri Maglioni rossi, una eccellenza del territorio come le nostre aziende. Questi incontri sono un momento importante di aggregazione per i nostri associati, ma anche di scoperta di mondi, lavori e tematiche lontani dal nostro quotidian o”.
Al termine dell’incontro verrà offerto un aperitivo ai presenti preparato dagli studenti del CFP Aldo Moro di Valmadrera.
Anna Masciadri
Ufficio stampa
(SN/am)
E’ disponibile sul sito Conai la versione digitale della Guida Conai 2024 all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale.
In allegato riportiamo per comodità le prime pagine, che contengono le principali novità.
Con l’occasione, si sottolineano due elementi:
(SN/am)
Nel corso del webinar è prevista una sessione live con l’obiettivo di rispondere ai dubbi più frequenti e alle richieste di approfondimento o chiarimento da parte dei partecipanti. E’ anche possibile, in fase di iscrizione, inserire dei quesiti ai quali si vuole ricevere risposta durante il webinar.
Il webinar è fruibile esclusivamente in streaming e la partecipazione è gratuita, occorre iscriversi cliccando qui
(SN/am)
Nella stessa sezione si trovano le tariffe in vigore da gennaio 2023.
L’Ente destinatario della denuncia ha facoltà di effettuare controlli e prelievi allo scarico.
Confapi, servizio ambiente e sicurezza, resta a disposizione nella persona della dott.ssa Silvia Negri per dare supporto in caso di necessità di chiarimenti.
(SN/am)
Ciò detto, i soggetti che emettono fatture elettroniche a clienti che intendono effettuare acquisti in regime di esenzione Iva ai sensi dell’Art. 8 c. 1 lett. c) del D.p.r. 633/72, hanno l’obbligo di indicare in fattura elettronica il protocollo telematico della dichiarazione d’intento ricevuta costituito da una serie di 17 cifre separate dal simbolo “/” o “–“ e altre 6 cifre.
Tale protocollo deve essere inserito utilizzando il blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
Si prega pertanto di prestare particolare attenzione al riguardo.
(MF/ms)
La disciplina dell’istituto presenta diverse novità rispetto al testo del decreto approvato in via preliminare il 3 novembre 2023; come sottolineato anche dal CNDCEC in un comunicato stampa, le modifiche più rilevanti incidono sia sui requisiti di accesso che sulla relativa procedura; il nuovo istituto, inoltre, nel 2024 sarà applicabile ai contribuenti forfetari in via sperimentale.
Con lo stesso decreto sono rivisti anche i termini di presentazione per le dichiarazioni dei redditi, intervenendo ulteriormente rispetto a quanto già disposto dal DLgs. 1/2024.
In primo luogo, su impulso delle Commissioni parlamentari e delle associazioni di categoria, scompare dai requisiti di accesso quello più controverso, che richiedeva, per i soggetti ISA, un’affidabilità fiscale alta (punteggio ISA pari almeno a 8); l’art. 10 del decreto non fissa nessun punteggio minimo ai fini dell’ingresso, limitandosi a richiedere come requisito di accesso l’assenza di debiti tributari relativi al periodo di imposta precedente a quelli di vigenza del concordato.
L’allargamento della platea dei potenziali beneficiari del concordato preventivo biennale a tutti i soggetti ai quali si rendono applicabili gli ISA porta con sé diverse conseguenze; in particolare, i soggetti che aderiranno al concordato preventivo biennale, a prescindere dalla loro affidabilità fiscale:
Si noti, inoltre, che un eventuale rifiuto della proposta dell’Agenzia delle Entrate collocherebbe il contribuente nelle liste dei soggetti su cui dovranno concentrarsi gli accertamenti, per effetto di quanto previsto dall’art. 34 comma 2 del decreto che prevede l’intensificarsi dell’attività di controllo “nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”.
In altre parole, i soggetti ISA a bassa affidabilità fiscale, in origine esclusi dalla disciplina del concordato (salvo onerosi adeguamenti per raggiungere il punteggio minimo richiesto), sono ora considerati a pieno titolo tra i contribuenti coinvolti nel nuovo istituto, con relativa applicazione sia degli aspetti premiali (in caso di adesione), sia degli aspetti legati all’intensificazione dei controlli (con rifiuto della proposta o decadenza).
La versione definitiva del DLgs. “Accertamento” presenta novità anche in merito alla procedura di accesso al concordato relativamente al 2024 (primo anno di applicazione); in particolare:
Il differimento dovrebbe avere valenza generale, ossia interessare anche i soggetti che non sono coinvolti dal concordato preventivo perché non possiedono un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, oppure che, pur possedendo tali redditi, non sono assoggettati agli ISA. Il nuovo art. 38 del decreto infatti fa riferimento, in via generalizzata, ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2 del DPR 322/98.
In relazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, quindi con riferimento ai modelli REDDITI 2025, invece, i termini di presentazione della dichiarazione vengono nuovamente allineati a quelli ordinari, come modificati dal DLgs. 1/2024 che scadono, per i soggetti IRPEF, il 30 giugno (per chi presenta la dichiarazione cartacea) o il 30 settembre (per chi presenta la dichiarazione in via telematica) dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta e, per i soggetti IRES, l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Per tutti i soggetti sopra indicati viene posticipato solo il termine iniziale di presentazione della dichiarazione, dal 1° aprile (art. 2 del DPR 322/98, come modificato dall’art. 11 comma 3 del DLgs. 1/2024) al 15 aprile.
(MF/ms)