Solo 2 aziende su 10 usano la IA
Il Giornale di Lecco del 2 ottobre 2023, servizio sulla nostra indagine dedicata a intelligenza artificiale e digitalizzazione.
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Il Giornale di Lecco del 2 ottobre 2023, servizio sulla nostra indagine dedicata a intelligenza artificiale e digitalizzazione.
Ai crediti in esame non si applicano i limiti annuali alla compensazione dei crediti di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (250.000 euro) e all’art. 34 della L. 388/2000 (2 milioni di euro), nonché, come chiarito dalla recente risposta a interpello n. 439/2023, il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro ex art. 31 del DL 78/2010.
Restano ferme le considerazioni riguardo il versamento degli acconti in scadenza a fine novembre: ove si intendano compensare i crediti in esame con gli acconti, occorrerà presentare il modello F24 entro il 16 novembre 2023.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti in esame possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”).
A tal fine occorre comunque presentare apposita comunicazione di cessione entro uno specifico termine (attualmente fissato al 18 dicembre, ma che sarà presumibilmente anticipato per tener conto della nuova scadenza).
Il cessionario, a seguito dell’accettazione della cessione e della comunicazione dell’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione mediante l’apposita piattaforma, può utilizzare i crediti con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente, vale a dire in compensazione mediante il modello F24, e comunque sempre entro il medesimo termine, ora fissato al 16 novembre 2023.
In nessun caso, anche ove non utilizzato entro il termine previsto, il credito d’imposta dà luogo a rimborso (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2023, § 1.1, e risposta a interpello n. 8/2023).
Annullamento dell’opzione di utilizzo per i cessionari
Sulla scelta della modalità di utilizzo dei crediti energia e gas relativi al I e II trimestre 2023 potrebbe assumere particolare rilievo il provv. Agenzia delle Entrate 22 settembre 2023 n. 332687 (punto 2), che ha previsto per i cessionari la possibilità di annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili – mediante apposita istanza dal 5 ottobre – con particolare riguardo ai crediti “edilizi”.
In tale provvedimento n. 332687/2023 vi è infatti un espresso riferimento anche al provvedimento n. 253445 del 30 giugno 2022, relativo nello specifico ai crediti sui prodotti energetici.
Ove tale possibilità sia effettivamente applicabile anche ai bonus energia e gas, i cessionari dei crediti d’imposta tracciabili relativi al I e II trimestre 2023 potrebbero quindi annullare gli effetti delle opzioni per l’utilizzo in compensazione, con riattivazione della possibilità di cessione ove possibile.
(RP/am)
Commenta così i risultati dell’indagine Carlo Antonini, responsabile scientifico di ApiTech (in foto): “Per quanto riguarda la digitalizzazione alcuni strumenti tradizionali come le soluzioni cloud, rese possibili da reti a banda larga, e i gestionali base sono ormai consolidati nella maggioranza delle aziende. Buona anche la consapevolezza sulla cybersicurezza. Qualche timore in più rimane riguardo alla possibilità di accedere ai dati aziendali da remoto: questo è un aspetto su cui investire, insieme al tema sicurezza, perché l’accessibilità dei dati è complementare al lavoro agile, che non si riduce al solo lavoro da casa, ma per esempio permette ad un tecnico temporaneamente fuori sede di verificare, controllare ed eventualmente correggere il processo di una macchina in azienda da remoto, ovunque si trovi. Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, tema molto più recente, è curioso vedere come il 20% delle aziende la stia già utilizzando, il 30% ci sta pensando, mentre il restante 50% non sia al momento interessato. E’ una fotografia da approfondire, e credo che le percentuali cambieranno a breve: sempre più servizi basati sull’IA saranno a portata di tutti e quindi facilmente utilizzabili anche da un pubblico di non-esperti. Se ci pensiamo, non serve sapere come funziona un motore per guidare una macchina. Lo stesso sta succedendo con l’AI, dove molti servizi per la gestione e lo sviluppo che servono per guidare un’azienda avranno nuovi motori basati sull’IA”.
Anna Masciadri
Ufficio Stampa
E’ un testo breve e contiene un allegato che si intitola “Tabella scadenze RENTRI”, che contiene i termini temporali per eseguire l’iscrizione al Registro elettronico nazionale e per utilizzare:
| Dimensione | Iscrizione al Rentri | Nuovi modelli Registro c/s e Fir | Tenuta Registri c/s in formato digitale |
Emissione Fir in formato digitale |
| più di 50 dipendenti | dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025 | dal 13 febbraio 2025 |
Dal 13 febbraio 2025 | dal 13 febbraio 2026 |
| più di 10 dipendenti | dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025 | dalla data di iscrizione | dal 13 febbraio 2026 | |
| altri | dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 | dalla data di iscrizione | dal 13 febbraio 2026 |
L’introduzione degli adempimenti in modalità digitale rappresenta l’evoluzione dell’attuale sistema di tracciabilità dei rifiuti, in linea con il processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione.
Il Rentri, oltre ad assicurare una maggiore efficacia delle attività di controllo sui rifiuti, metterà a disposizione delle imprese e del sistema pubblico dati, servizi e informazioni per promuovere l’economia circolare e il recupero di materia.
Api resta a disposizione per tutti gli aspetti operativi che ne deriveranno a tempo debito.
(SN/am)
L’Agenzia delle Entrate disconosce questi messaggi, rispetto ai quali si dichiara completamente estranea, e raccomanda di cancellarli immediatamente senza aprire alcun link, né tantomeno rispondere al mittente.
In caso di dubbi sulla veridicità di un messaggio ricevuto dall’Agenzia, è sempre preferibile verificare preliminarmente consultando la pagina “Focus sul phishing” o rivolgendosi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.
Le email in questione presentano un documento allegato che evidenzia problemi con la dichiarazione dei redditi (allegato B).
Spesso il documento si compone di una seconda pagina che presenta un prospetto di dettaglio dell’anomalia redditi, come quello riportato in allegato C.
L’Agenzia delle Entrate disconosce questi messaggi, rispetto ai quali si dichiara completamente estranea, e raccomanda di cancellarli immediatamente senza aprire alcun link, né tantomeno rispondere al mittente.
In caso di dubbi sulla veridicità di un messaggio ricevuto dall’Agenzia, è sempre preferibile verificare preliminarmente consultando la pagina “Focus sul phishing“ o rivolgendosi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.
(MF/am)
Se la strada del Superbonus si fa sempre più in salita per i contribuenti, resta particolarmente ampio e variegato il quadro delle detrazioni edilizie “tradizionali”: dal bonus barriere architettoniche fino all’Ecobonus.
Ecco la fotografia aggiornata dei bonus edilizi disponibili nel 2023-2024 per chi voglia ristrutturare casa.
| Bonus | Detrazione, durata e limite di spesa | Beneficiari | A cosa si applica e descrizione | Cessione credito / sconto in fattura | Scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonus verde | 36% | Soggetti IRPEF privati | Sistemazione di verde e giardini:
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NO | 31.12.2024 |
| 10 anni | |||||
| € 5.000 spesa massima UI | |||||
| Bonus mobili | 50% | Soggetti IRPEF | Spese per i mobili e i grandi elettrodomestici in unità oggetto di ristrutturazione, es.:
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NO | 31.12.2024 |
| 10 anni | |||||
| € 8.000 per il 2023 € 5.000 per il 2024 |
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| Bonus casa | 50% | Soggetti IRPEF | Interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria per le parti comuni, es.:
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SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 | 31.12.2024 |
| 10 anni | |||||
| € 96.000 Spesa max per UI |
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| Sismabonus | 50% | Soggetti IRPEF e IRES. I soggetti ex comma 9, art. 119 D.L. n. 34/2020 accedono al Supersismabonus |
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SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 | 31.12.2024 |
| 5 anni | |||||
| € 96.000 Spesa max per UI |
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| Ecobonus | 50% | Soggetti IRPEF e IRES | Involucro, impianto e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione:
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SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 | 31.12.2024 |
| 10 anni | |||||
| Variabile € 30.000 – € 60.000 |
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| Ecobonus | 65% | Soggetti IRPEF e IRES |
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SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 | 31.12.2024 |
| 10 anni | |||||
| Variabile € 30.000 – € 60.000 – 100.000 |
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| Sismabonus | 70% | Soggetti IRPEF e IRES. I soggetti ex comma 9, art. 119 D.L. n. 34/2020 accedono al Supersismabonus |
Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa |
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 | 31.12.2024 |
| 5 anni | |||||
| € 96.000 Spesa max per UI |
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| Ecobonus condomini | 70% |
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SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 | 31.12.2024 | |
| 10 anni | |||||
| € 40.000 Spesa max per UI |
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| Barriere architettoniche | 75% | Soggetti IRPEF e IRES Edifici privati, edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata |
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SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 | 31.12.2025 |
| 5 anni | |||||
| Variabile € 50.000 – € 40.000 x UI € 30.000 x UI |
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| Sismabonus condomini | 75% | Soggetti IRPEF e IRES. I soggetti ex comma 9, art. 119 D.L. n. 34/2020 accedono al Supersismabonus |
Interventi su parti comuni con miglioramento di una classe di rischio sismico in zona 1, 2 e 3 | SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 | 31.12.2024 |
| 5 anni | |||||
| € 96.000 Spesa max x UI |
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| Ecobonus condomini | 75% | Soggetti IRPEF e IRES |
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SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 | 31.12.2024 |
| 10 anni | |||||
| € 40.000 Spesa max x UI |
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| Sismabonus | 80% | Soggetti IRPEF e IRES. I soggetti ex comma 9 art. 119 D.L. n. 34/2020 accedono al Supersismabonus |
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SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 | 31.12.2024 |
| 5 anni | |||||
| € 96.000 Spesa max x UI |
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| Eco-Sismabonus condomini | 80% | Soggetti IRPEF e IRES: residenze, alberghi, uffici, negozi |
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SÌ se titolo edilizio entro il 16 febbraio 2023 | 31.12.24 |
| 10 anni | |||||
| € 136.000 Spesa max x UI |
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| Sismabonus condimini | 85% | Soggetti IRPEF e IRES. I soggetti ex comma 9 art. 119 D.L. n. 34/2020 accedono al Supersismabonus |
Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa |
SÌ se titolo edilizio entro il 16 febbraio 2023 | 31.12.2024 |
| 5 anni | |||||
| € 96.000 Spesa max x UI |
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| Eso-Sismabonus condomini | 85% | Solo involucro e spese accessorie comprensive di progettazione | Solo involucro e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione:
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SÌ se titolo edilizio entro il 16 febbraio 2023 | 31.12.2024 |
| 10 anni | |||||
| € 136.000 Spesa max x UI |
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| 15 anni | |||||
| € 96.000 Spesa max x UI |
(MF/am)
L’Agenzia delle Entrate dovrà stabilire con apposito provvedimento la data entro la quale si dovranno comunicare le eventuali cessioni dei crediti per chi volesse avvalersi di questa possibilità.
(RP/rp)
Gli interventi di manutenzione e gli interventi sorveglianza vanno annotati nella parte dedicata del registro antincendio.
(SN/am)