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Crediti imposta energetici anno 2022: comunicazione remissione in bonis entro fine settembre

C’è tempo fino a fine settembre per presentare la comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel terzo e quarto trimestre 2022, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis.

La presentazione deve comunque avvenire in tempo utile per poter fruire del credito d’imposta entro la scadenza prevista.

Le disposizioni sui crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), ai mesi di ottobre e novembre (art. 1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022) prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (cfr. art. 1 comma 6 del DL 176/2022).

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023, ha però affermato la possibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis alla comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici.

In sintesi, la citata risoluzione ha affermato che l’adempimento di cui all’art. 1 comma 6 del DL 176/2022 non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti; la sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.

Si tratta, dunque, di un adempimento di natura “formale” al quale è possibile applicare la remissione in bonis ai sensi dell’art. 2 del DL 16/2012.

Pertanto, coloro che non hanno trasmesso la suddetta comunicazione entro il 16 marzo 2023 possono farlo anche successivamente, previo versamento della sanzione di 250 euro tramite modello F24 ELIDE (codice tributo “8114”).

Considerando tuttavia che i crediti in esame, in riferimento ai periodi oggetto di comunicazione (terzo e quarto trimestre 2022), sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 entro il 30 settembre 2023 (art. 1 comma 3 del DL 176/2022), la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine e deve avvenire comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, nell’apposita sezione del proprio sito dedicata ai “Bonus imprese prodotti energetici” e nello specifico nella sottosezione relativa alla comunicazione in esame, ha affermato che la comunicazione deve essere inviata in tempo utile affinché il relativo credito sia disponibile per l’utilizzo in compensazione entro la scadenza prefissata; ad esempio, per utilizzare il credito entro il 29 settembre 2023, la comunicazione deve essere inviata entro e non oltre il 28 settembre 2023.

Si ricorda inoltre che coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono prima annullare tale comunicazione (cfr. punto 2.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 44905 del 16 febbraio 2023), versare la suddetta sanzione e poi inviare la comunicazione corretta.
 

(RP)




Nuovo Regolamento Macchine 2023/1230 e certificazione UE: novità da luglio 2023 in avanti

Il nuovo Regolamento sostituisce la precedente Direttiva Macchine 2006/42/CE ed è in vigore dal 19 luglio 2023, ma si applicherà dal 20 gennaio 2027, per dare agli operatori degli stati membri il tempo di adeguarsi.
A differenza della Direttiva, che richiedeva un adattamento da parte di ciascun paese, il Regolamento risulta direttamente applicabile in tutti gli stati membri. Ciò dovrebbe favorire regole più uniformi, assenza di ritardi e univocità di interpretazioni.

Nelle disposizioni transitorie (art.54) si sottolinea che:
1. Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di prodotti immessi sul mercato in conformità della precedente direttiva 2006/42/CE prima del 20 gennaio 2027. Tuttavia, dal 19 luglio 2023 in avanti si possono introdurre le nuove norme che saranno obbligatorie dal gennaio 2027.
2. I certificati di esame CE e le decisioni di approvazione rilasciate in conformità dell’art. 12 della Direttiva 2006/42/CE rimangono validi fino alla loro scadenza.

Gli elementi di novità che è bene conoscere fin da ora sono i seguenti:

Prima novità: il nuovo Regolamento tratta non solo le macchine nuove ma anche le macchine modificate, che in precedenza erano regolate dalle norme nazionali di recepimento, a volte diverse da un paese europeo all’altro.
Per il nuovo Regolamento, le “modifiche sostanziali” consistono in:

  • modifiche fisiche o digitali, posteriori alla vendita e all’utilizzo del prodotto
  • modifiche non previste o pianificate dal fabbricante
  • modifiche che influiscano sulla sicurezza, creando nuovi pericoli o aumentando i rischi esistenti, che quindi richiedano riparazioni, dispositivi di protezione aggiuntivi o variazioni dei sistemi di controllo della sicurezza esistenti
  • misure di protezione aggiuntive per garantirne la stabilità o la resistenza meccanica
Chi dovesse apportare tali modifiche deve rispettare i medesimi obblighi che il Regolamento stabilisce per i fabbricanti.

Seconda novità: il nuovo Regolamento introduce obblighi per due figure importanti: l’importatore e il distributore.
L’importatore è colui che immette sul territorio dell’Unione Europea un prodotto proveniente da un Paese esterno all’Unione. Egli deve assicurarsi che il fabbricante abbia seguito le procedure appropriate di conformità del prodotto e apporre il proprio nome, indirizzo postale e indirizzo e-mail sul prodotto. In sostanza, l’importatore è direttamente responsabile della conformità del prodotto.
Il distributore, persona diversa dal fabbricante o dall’importatore, è invece colui che mette il prodotto a disposizione del mercato. Egli ha obblighi minori, che consistono principalmente nella verifica che il prodotto sia correttamente identificato e accompagnato da tutta la documentazione necessaria (inclusi i dati del fabbricante e dell’importatore).
Ai distributori è anche richiesto di essere diligenti nel trasporto e nella conservazione del prodotto, in modo da garantirne la conformità ai requisiti di sicurezza.

Terza novità: il nuovo Regolamento prevede una nuova dichiarazione di conformità UE al posto della vecchia dichiarazione CE; se un prodotto è soggetto a più leggi dell’Unione Europea, è necessario compilare una sola dichiarazione di conformità UE che le includa tutte.

Altre novità: vengono introdotte altre significative novità delle quali daremo conto in successive circolari e incontri; si tratta di aspetti relativi all’inclusione dei componenti digitali e dei software nella definizione di “componente di sicurezza”. Inoltre l’applicazione dell’intelligenza artificiale al campo delle macchine comporta un’adeguata nuova valutazione dei rischi e il controllo della fase di apprendimento.
Infine sono introdotte delle categorie di prodotti ad alto rischio che richiedono l’intervento di organismi autorizzati per garantire la conformità e la sicurezza. Anche su questi aspetti daremo approfondimenti.

Api Lecco e Sondrio invita tutte le imprese a prestare attenzione al tema nei prossimi mesi per adeguare i processi all’evoluzione delle tecnologie e delle norme. L’associazione intende organizzare qualche evento di approfondimento tecnico. L’obiettivo resta quello di migliorare la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori / consumatori, nonché di promuovere l’innovazione nel settore delle macchine.

(SN/am)




ESG in Europa: rendicontare la sostenibilità

La Commissione UE ha adottato gli standard europei di rendicontazione sulla sostenibilità (ESG – Environmental Social Governance) a fine luglio 2023. Ora devono essere utilizzati da tutte le società quotate soggette alla direttiva, che possono richiedere informazioni lungo la loro catena di fornitura.

Cliccando qui si può consultare la cronologia delle fasi legislative che hanno portato a questo nuovo passaggio.

Gli standard ESG coprono l’intera gamma di questioni ambientali, sociali e di governance, compresi i cambiamenti climatici, la biodiversità, i diritti umani, e forniscono informazioni agli investitori per comprendere l’impatto sulla sostenibilità delle società in cui investono.
Tengono inoltre conto delle discussioni con l’International Sustainability Standards Board (ISSB) e la Global Reporting Initiative (GRI) al fine di garantire un grado molto elevato di interoperabilità tra gli standard dell’UE e quelli globali, per evitare inutili doppie segnalazioni da parte delle imprese.
Gli obblighi di calcolo e segnalazione degli indicatori verranno introdotti gradualmente nel tempo per le diverse società, in base alla loro dimensione.

Api Lecco Sondrio ha già segnalato alle imprese (circolare n.345 del 21 giugno 2023 e n.321 del 1 giugno 2022) gli strumenti a misura delle piccole e medie imprese, che possono aiutare a muovere i primi passi nella raccolta dei dati e nella valutazione delle prestazioni aziendali in tema di responsabilità sociale, utili in futuro per la rendicontazione tramite ESG. Per un supporto su questi temi potete scrivere a silvia.negri@api.lecco.it.

(SN/am)




Opportunità commerciali in Bosnia-Erzegovina e potenziali partner

Mercoledì 27 settembre 2023, ore 16.30, si terrà il webinar dal titolo “Opportunità commerciali in Bosnia-Erzegovina e potenziali partner” in cui verrà illustrata una panoramica dell’economia in questo Paese, con particolare riferimento alle opportunità per le aziende italiane che desiderino operare su questo mercato.

Il webinair si focalizzerà sulle caratteristiche e i mercati di riferimento in Bosnia ed Erzegovina, gli interventi governativi e i rapporti con l’Italia, nonché sui possibili partner commerciali per le aziende italiane.

Per le aziende interessate a partecipare scrivere a info@ufficioestero.it.

(SF/am)




Risorse Invitalia per lo sviluppo industriale: opportunità entro ottobre 2023

La misura finanzia progetti di sviluppo industriale ed eventualmente progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, strettamente connessi e funzionali tra di loro, in relazione ai prodotti e servizi finali. Sono esclusi i programmi per la tutela ambientale.

I programmi agevolabili devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 20 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. I programmi potranno essere attuati:
a) da più imprese operanti nella filiera di riferimento;
b) da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza;

Tutti dettagli al link Invitalia.

Le filiere che possono beneficiare della misura, tra le altre comprendono: […] b) design, moda e arredo; c) metallo ed elettromeccanica; d) chimico e farmaceutico; e) gomma e plastica.
Lo sportello è aperto fino al 13 ottobre 2023 alle ore 12.00. On line sono disponibili la modulistica e le istruzioni.

ApiTech può dare supporto nella valutazione dell’applicabilità della misura e nella eventuale presentazione dei documenti, basta scrivere a bandi@api-tech.it
 
(SN/am)




“Sicurezza in azienda: come gestire gli impegni amministrativi”: webinar mercoledì 4 ottobre 2023

Si segnala il webinar dal titolo “Sicurezza in azienda: come gestire gli impegni amministrativi” organizzato da Api Lecco Sondrio, mercoledì 4 ottobre 2023 dalle h. 14.30 alle 15.30 in teleconferenza.

È destinato a tutte quelle figure amministrative o tecniche che si occupano di gestire aspetti rilevanti per garantire la sicurezza sul lavoro, come la validità della formazione pregressa, attraverso gli attestati esistenti, o la verifica della scadenza della formazione obbligatoria o la necessità di aggiornamento, ma anche la corretta documentazione dei corsi di affiancamento on the job in caso di nuovo inserimento di personale o di cambio mansione, oppure la conformità degli acquisiti di Dpi o altri dispositivi di prevenzione e protezione, o infine il coordinamento della sicurezza nei lavori da parte di terzi in azienda (Duvri) o in appalto.

Api Lecco Sondrio vi propone un webinar sintetico per aiutare coloro che seguono questi aspetti pur non essendo responsabili della sicurezza, ma avendo un ruolo di supporto alle figure come l’RSPP interno o esterno, come il DL o il DL-RSPP o anche dirigenti, preposti ed Rls.
La partecipazione è gratuita ma è richiesta la registrazione tramite apposito link per ricevere le istruzioni di partecipazione e collegamento.

Si allega locandina dedicata all’evento.

(TM/tm)
 




Diagnosi energetica: rinnovi entro dicembre 2023

Come anticipato nella circolare Api n. 75 di febbraio 2023, a dicembre 2023 scade l’obbligo di prima redazione o aggiornamento (ogni 4 anni) della diagnosi energetica, in ottemperanza al D.lgs. 102/2014 art. 8 (che ha recepito la direttiva n. 2012/27 UE); per la gran la gran parte delle imprese che sono state soggette ad obbligo per la prima volta nel 2015 e in seguito nel 2019, la scadenza è ravvicinata ed è quindi necessario attivarsi.

La diagnosi energetica è obbligatoria per:

  • le grandi imprese con oltre 250 dipendenti e un fatturato superiore ai 50 milioni di euro annui o con un totale bilancio annuo che vada oltre i 43 milioni di euro
  • per le imprese energivore / elettrivore, con consumi di almeno 2.4 GWh di energia complessiva e il cui rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata e valore di fatturato non sia inferiore al 3%
  • per le imprese energivore / gasivore, con consumo di almeno 94.582 Smc/anno e il cui rapporto tra costo del metano e Valore Aggiunto Lordo non sia inferiore al 20%
La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità alla norma tecnica UNI CEI EN 16247 ed i risultati devono essere trasmessi ad ENEA attraverso apposito portale.
Sul sito di ENEA si trovano tutte le informazioni necessarie.

Sono esonerate le grandi imprese che hanno adottato un sistema di gestione volontaria Emas, ISO 50001, ISO 14001 a condizione che queste certificazioni comprendano un audit energetico, in conformità ai criteri elencati nel D.lgs. n. 102/2014 (art.8 c.1). Anche per queste imprese, le risultanze dell’analisi energetica devono però essere trasmesse ad ENEA.
La diagnosi energetica può essere redatta solamente da Esperti Gestione Energia (EGE) certificati secondo la norma UNI CEI 11339 oppure da Energy Service Company (ESCo) certificate secondo la UNI 11352.

API può fornire alle aziende il supporto necessario, vi invitiamo a contattare Silvia Negri: silvia.negri@api.lecco.it., 0341.282822.

(SN/am)




Lipe secondo trimestre 2023: trasmissione entro il 2 ottobre

I dati delle liquidazioni periodiche riferite al secondo trimestre 2023 devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate, con l’apposito modello, entro il prossimo 2 ottobre.

 

Per il secondo trimestre, l’art. 21-bis del Dl 78/2010 fissa il termine del 30 settembre, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 3 del Dl 73/2022 (in precedenza, infatti, la scadenza era quella del 16 settembre).

Essendo il 30 settembre 2023 un sabato, l’adempimento è differito al 2 ottobre 2023, ossia al primo giorno feriale successivo, come prevede l’art. 7 comma 2 lett. l) del Dl 70/2011.

Sono chiamati alla comunicazione tutti i soggetti passivi Iva, con la sola esclusione di coloro che non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva annuale o a effettuare le liquidazioni periodiche.

Nel caso in cui i dati siano stati omessi ovvero siano incompleti o inesatti, la sanzione è compresa tra 500 e 2.000 euro, dimezzabile purché i dati siano trasmessi regolarmente entro 15 giorni dalla scadenza (17 ottobre 2023).

La sanzione può essere ridotta beneficiando del ravvedimento operoso se, oltre al pagamento della sanzione, è presentata una comunicazione sostitutiva (ris. Agenzia delle Entrate n. 104/2017).

È bene sottolineare che, ad alcuni soggetti passivi, è data la possibilità di effettuare la comunicazione avvalendosi del programma di assistenza on line offerto dall’Agenzia delle Entrate, mediante il quale sono messe a disposizione la bozza di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva e il servizio di pagamento delle somme eventualmente dovute.

La bozza precompilata e il modello F24 per l’eventuale pagamento sono resi disponibili anche ai soggetti che non hanno convalidato o integrato i registri Iva precompilati (provv. Agenzia delle Entrate n. 9652/2023, punto 4).

La facoltà di fruire del programma di assistenza dell’Agenzia riguarda i soggetti passivi che adottano la liquidazione trimestrale per opzione o per natura (questi ultimi solo a partire dalle LIPE dell’ultimo trimestre 2022). 

Sono, inoltre, stati ammessi ad avvalersi del programma anche gli operatori per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, nonché coloro che si avvalgono di specifici metodi di determinazione dell’Iva ammessa in detrazione, quali i produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse, le aziende di agriturismo, le aziende enoturistiche od oleoturistiche (provv. n. 9652/2023, punto 2).

Oltre ai soggetti passivi che adottano la liquidazione periodica mensile, non possono, invece, avvalersi dei documenti Iva precompilati gli altri operatori già esclusi dal provv. n. 183994/2021, cioè a dire: i soggetti che esercitano attività per cui sono previsti regimi speciali, i soggetti che applicano l’Iva separatamente, coloro che aderiscono all’Iva di gruppo o che partecipano a Gruppi Iva, le Pubbliche Amministrazioni e gli enti soggetti alla disciplina dello split payment, i commercianti al minuto che adottano il metodo della ventilazione dei corrispettivi, i soggetti che trasmettono i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio da utilizzare come carburanti per motori, i soggetti che trasmettono i dati dei corrispettivi relativi alle operazioni tramite distributori automatici e coloro che erogano prestazioni sanitarie.

Qualora ci si accorga, dopo l’invio della comunicazione convalidata o integrata, che i dati in essa contenuti sono incompleti o inesatti, è possibile inviare una comunicazione sostitutiva, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva (30 aprile 2024 per l’anno 2023), ferme restando le sanzioni applicabili.

Acquisti in reverse charge nel campo VP3

In merito alla compilazione del modello delle liquidazioni periodiche, un aspetto degno di interesse concerne gli acquisti relativi a operazioni con il meccanismo del reverse charge.

Nel caso di reverse charge “interno” (ad es., servizi nel settore edile), l’imponibile è riportato nel rigo VP3 (operazioni passive), mentre la relativa imposta nei righi VP4 e VP5 (in quest’ultimo rigo solo se detraibile).

Se l’inversione contabile avviene in via elettronica (trasmettendo i dati al SdI), nel rigo VP3 sarà indicato l’imponibile contenuto nella fattura e non l’ammontare del documento integrato con codice “TD16” (si vedano le FAQ nel portale “Fatture e Corrispettivi”).

Tanto vale anche per il reverse charge “esterno” (ad es. prestazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia), per il quale è necessario indicare l’imponibile nel rigo VP3 del modello e la relativa imposta nei campi VP4 e VP5, a prescindere dall’integrazione elettronica via SdI.

In tema di reverse charge, è da rammentare che un singolo acquisto con lo speciale meccanismo comporta l’obbligo di presentare la comunicazione con i dati del periodo, anche per coloro che altrimenti ne sarebbero esonerati, come i soggetti passivi che effettuano solo operazioni esenti, mentre qualche dubbio vi è per i forfetari.

(MF/ms)




L’adozione dell’E-fattura nei paesi Ue

Una raffica di proroghe sull’adozione dell’e-fattura nei paesi Ue, mentre aumenta il pericolo di sistemi di rendicontazione digitale che non comunicano.

La fretta di adottare sistemi di rendicontazione digitale per l’Iva aiuterà le amministrazioni fiscali nella lotta contro l’evasione dell’imposta, ma esiste il rischio di una proliferazione di soluzioni nazionali sviluppate in modo indipendente senza riguardo per l’interoperabilità con i sistemi di altri stati membri dell’Ue.

Ciò, a sua volta, potrebbe non solo incidere negativamente sulla cooperazione tra le amministrazioni fiscali nella lotta alle frodi transfrontaliere e all’evasione fiscale, minando potenzialmente i futuri progressi nella lotta alle frodi carosello, ma anche creare costi aggiuntivi per le imprese che operano in diversi stati membri e andare contro la obiettivo del mercato interno.

Lo riporta la Commissione europea nella Relazione annuale in materia di fiscalità del 2023, in cui vengono analizzati i dati più recenti dei sistemi fiscali dell’Ue e vengono individuate le modalità di miglioramento della politica fiscale.

In questo contesto, paesi come la Francia, la Germania, la Spagna e il Belgio hanno preso la decisione di posticipare l’introduzione dello strumento (perlopiù al 2026 rispetto al 2024), con lo scopo di superare le difficoltà tecniche ma anche di aspettare la delineazione della fatturazione elettronica intracomunitaria che sarà implementata a livello Ue.

Per affrontare questi rischi e sfruttare al meglio i vantaggi della digitalizzazione per l’Iva, l’8 dicembre 2022 la Commissione europea aveva presentato l’iniziativa sull’Iva nell’era digitale che cambierà il modo in cui le transazioni intracomunitarie vengono segnalate dal 2028, allo stesso tempo armonizzando le principali caratteristiche della segnalazione per le operazioni domestiche.

Le fatture tra stati membri saranno comunicate su un portale centrale (Vies) ma gli stati membri dovranno attenersi agli standard minimi Ue se desiderano implementare la fatturazione elettronica nazionale, un punto che rappresenta una sfida per l’Italia.

La nascita dei sistemi di rendicontazione digitale per l’Iva.

La riforma della direttiva Iva del 2006, che ha introdotto nuove norme comuni per la fatturazione elettronica, è stato uno dei fattori che ha sostenuto la crescita della fatturazione elettronica tra le imprese dell’Ue a partire dal 2014.

Secondo uno studio segnalato dalla commissione europea, ciò ha portato a una riduzione degli oneri amministrativi per le imprese di circa 920 milioni di euro nel periodo 2015-2017, di cui circa 540 milioni di euro nel 2017

L’Italia è stata il primo paese dell’Ue ad aver reso obbligatoria la fatturazione elettronica per le transazioni business-to-business nel 2019 e attualmente 12 stati membri impongono obblighi di rendicontazione digitale.

La maggior parte di questi sta procedendo con l’implementazione della fatturazione elettronica obbligatoria, sia per business-to-government (B2G) che per business-to-business (B2B), con alcune che lanciano programmi pilota e altre che mirano a una nuova legislazione sulla fatturazione elettronica entro il 2024.

 

Esiste il rischio di una moltiplicazione di soluzioni nazionali indipendenti senza riguardo per l’interoperabilità con i sistemi di altri stati membri dell’Ue
I diversi sistemi.
Dato che gli stati membri hanno un ampio margine di manovra nella progettazione del controllo e dell’applicazione dell’Iva, i requisiti di rendicontazione digitale non sono stati finora soggetti ad alcuna armonizzazione o ad alcun coordinamento significativo a livello di Ue.

Ciò si traduce nella scelta di un’ampia varietà di soluzioni.

Si possono distinguere due tipi di obblighi di rendicontazione digitale in base al momento in cui le informazioni devono essere presentate.

Il primo richiede un controllo periodico delle transizioni (Periodic transaction controls – Ptc), in cui i dati sulle transazioni vengono segnalati alle autorità fiscali a intervalli regolari.

Tra questo, i modelli più comuni sono il registro Iva – richiede la trasmissione periodica di dati da compilare e trasmettere secondo un formato definito a livello nazionale – e i requisiti Saf-T (Standard Audit File for Tax) che si basano sulla definizione nazionale di uno standard Ocse, il Saf-T.

Il secondo richiede un controllo continuo delle transazioni (Continuous transaction controls – Ctc), in cui i dati sulle transazioni vengono presentati elettronicamente alle autorità fiscali subito prima, durante o subito dopo l’effettivo scambio di tali dati tra le parti.

Tra questo esistono in alternativa i sistemi in tempo reale e di fatturazione elettronica. In un sistema in tempo reale, il contribuente deve presentare determinati dati subito dopo aver effettuato una transazione, ma non è obbligato a utilizzare e condividere obbligatoriamente l’intera fattura elettronica con l’amministrazione fiscale.

Nell’ambito di un sistema di fatturazione elettronica, invece, i soggetti passivi sono tenuti a utilizzare per le loro transazioni una fattura strutturata preparata in un formato predeterminato e leggibile da una macchina, condividendo automaticamente l’intera fattura (o un sottoinsieme di dati) con l’amministrazione fiscale.

Al momento sei stati membri dell’Ue prevedono il sistema del registro Iva, mentre il Saf-T è stato adottato da Lituania, Polonia, Portogallo e Romania. Il Saf-T va anche oltre il campo dell’Iva, in quanto viene utilizzato per riportare tutte le informazioni fiscali.

Per quanto riguarda il Ctc, tre stati membri hanno introdotto la rendicontazione continua delle transazioni: l’Italia è l’unico ad utilizzare il sistema di liquidazione della fatturazione elettronica, che richiede l’autorizzazione preventiva da parte dell’amministrazione fiscale per l’emissione della fattura al cliente, mentre Spagna e Ungheria utilizzano la rendicontazione in tempo reale.
 

(MF/ms)




L’Api Hour: “Fake news e meccanismi cognitivi che ci fregano”

Ultimissimi posti disponibili per il primo appuntamento del ciclo di incontri culturali dal titolo “L’API HOUR” dedicato ai nostri associati. 

Venerdì 15 settembre 2023, dalle ore 18, presso l’Hangar Manzoni di Lecco (via dei Pescatori 38) in cui Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico, terrà la conferenza dal titolo “Fake news e meccanismi cognitivi che ci fregano“. 
Durante l’ora in compagnia dello scienziato, che ha anche lavorato nelle trasmissioni di Piero e Alberto Angela, capiremo il motivo per cui cadiamo spesso nell’errore di credere alle fake news.

Al termine della conferenza verrà offerto un aperitivo.
 
Per partecipare è necessario iscriversi CLICCANDO QUI

Alleghiamo locandina