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Bando Brevetti 2021: riapertura sportello

Con decreto n. 12478 del 21/09/2021 è stata approvata la riapertura dello sportello valutativo del “Bando Brevetti 2021” a partire dalle ore 14.00 del 25 ottobre 2021, sino a esaurimento della dotazione finanziaria e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021 alle ore 14.00.

Regione Lombardia mette quindi a disposizione nuovi contributi a fondo perduto per accelerare l’innovazione e sostenere la competitività di micro, piccole e medie imprese (pmi) lombarde, ivi compresi i liberi professionisti (singoli o associati), anche a livello internazionale.

Gli interventi dovranno essere realizzati e avere ricadute in Lombardia e portare un valore aggiunto in una delle Macro-tematiche delle Aree di Specializzazione (S3), rilette in chiave di ecosistemi legati alla centralità della persona e dei relativi bisogni in attuazione della L.R. 29/2016.

L’agevolazione prevista è un contributo a fondo perduto di importo forfettario, a copertura delle spese comprese tra la presentazione della domanda di deposito del brevetto fino alla pubblicazione del rapporto di ricerca da parte dell’organo competente.

I progetti dovranno essere realizzati e rendicontati entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione (e comunque entro e non oltre il 30/06/2023).

La dotazione finanziaria è pari a 1 milione di euro.

La modalità valutativa è a sportello secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande sul Sistema Informativo Regionale.

Per maggiori informazioni cliccare qui.
 

(IM/im)

 




Sgravio assunzioni under 36: modalità operative per applicazione e recupero

A seguito della recente autorizzazione concessa dalla Commissione europea, diventa operativo l’esonero previsto per le assunzioni “under 36” a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, di rapporti di lavoro attivati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, mentre per la medesima misura, prevista anche per l’anno 2022, sarà necessario attendere un nuovo pronunciamento da parte della Commissione europea.

L’esonero in questione è stato inserito nella legge di Bilancio n. 178/2020, art. 1, commi da 10 a 15, e consente ai datori di lavoro di recuperare la contribuzione a proprio carico nella misura del 100%, per un periodo di 36 mesi, con il vincolo del limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
L’istituto con la circolare n. 56/2021 ha illustrato le condizioni di accesso alla misura: le stesse diventano operative con le modalità di applicazione del beneficio e il recupero delle quote arretrate contenute nel recente messaggio n. 3389/2021.

L’agevolazione si applica a tutti i datori lavoro privati (tranne le imprese del settore finanziario), con esclusione dei datori di lavoro domestico e dei rapporti di lavoro in apprendistato e non è cumulabile con altre tipologie di incentivi vigenti quali: l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; l’assunzione di donne prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni; l’assunzione di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020.

A partire dai flussi Uniemens del mese di settembre e successivamente in quelli di ottobre e novembre 2021, i datori di lavoro potranno comunicare all’istituto le informazioni e i dati in capo al lavoratore agevolato attraverso la compilazione di uno (sgravio corrente) o più righi (sgravio arretrati) contenenti il relativo codice di esonero “GI36”, la data di assunzione /trasformazione nel formato AAAAMMGG, l’anno e il mese di riferimento del conguaglio e l’importo conguagliato.

L’istituto, una volta acquisite le informazioni, assegnerà il codice “L544” agli importi di esonero corrente e il codice “L545” agli importi di esonero arretrati (n.b. l’inserimento di questi ultimi può avvenire esclusivamente nei flussi Uniemens di settembre, ottobre e novembre 2021).

Segnaliamo un’annotazione importante per quanto concerne l’incentivo “GECO” (agevolazione del 50% sulla contribuzione aziendale prevista dalla legge di Bilancio 2018): nel merito, l’istituto ha previsto la possibilità da parte del datore di lavoro di sostituire l’agevolazione in atto con quella più favorevole al 100%, solo se in presenza di specifici presupposti legittimanti.
In tal senso, il datore di lavoro dovrà applicare il nuovo esonero corrente nelle modalità sopra indicate e procedere con la restituzione dell’intera agevolazione sino ad ora usufruita, valorizzando il codice “M472” nella causale a debito della denuncia individuale e inserire l’ammontare dell’importo da restituire nell’elemento “importo a debito”.

(FP/fp)




Nuove tecnologie alle imprese aiuti per la formazione

La Provincia del 10 ottobre 2021, parla il direttore di Api Lecco Sondrio Marco Piazza.




Webinar lunedì 11 ottobre, ore 11: “Green Pass nei luoghi di lavoro”

Informiamo le aziende associate che lunedì prossimo, 11 ottobre 2021, alle ore 11 organizziamo il webinar “Green Pass nei luoghi di lavoro”.

 

Durante il seminario online affronteremo gli aspetti organizzativi in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo da venerdì 15 ottobre 2021.

Questi gli argomenti e i relatori:

  • “Green pass e gestione del rapporto di lavoro”
    Mario Gagliardi, responsabile Area Relazioni Industriali e Sindacali Api Lecco Sondrio
     
  • “Organizzazione dei controlli e altri aspetti gestionali” 
    Silvia Negri, responsabile Area Ambiente e Sicurezza Api Lecco Sondrio
Per iscrivervi e partecipare al webinar dovete CLICCARE QUI.

 

Lunedì mattina, poi, vi invieremo via mail il link per partecipare al webinar.

(MG/am)




Green Pass: procedura e documenti utili per le aziende

Come anticipato, con decreto legge n.  127 del 21 settembre 2021 è stato esteso l’obbligo del Green Pass in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati.

In particolare, per quanto riguarda il settore privato, viene previsto che, a decorrere dal 15 ottobre p.v. e fino al 31 dicembre 2021, attuale data di cessazione dello stato di emergenza, tutti coloro che accedono ai luoghi di lavoro, a qualsiasi titolo svolgano la propria attività lavorativa, o di formazione, o di volontariato, debbano possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

I datori di lavoro saranno tenuti ad effettuare un’attività di verifica e di controllo sul possesso del green pass da parte dei propri dipendenti, oltre che dei terzi che, per i motivi sopra indicati, accedano ai luoghi di lavoro e, a tal fine, entro il 15 ottobre 2021 dovranno:

  1. definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche; 
  2. individuare e nominare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento: vale come designazione per l’attività di verifica e di accertamento delle violazioni, ma anche come autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi della normativa sulla privacy;
  3. redigere e diffondere l’informativa sul trattamento dati dei dipendenti (art. 13 del GDPR);
  4. aggiornare, laddove previsto, il registro dei trattamenti dati (art. 30 del GDPR).
A seguito delle prime indicazioni fornite con circolare API n°520/2021, nell’attesa che vengano forniti ulteriori chiarimenti anche da parte del Governo e dei Ministeri competenti, mettiamo a disposizione dei primi documenti che le imprese potranno prendere a riferimento, adattandoli alle loro specifiche esigenze, per dare attuazione a quanto previsto dalla nuova normativa, precisando che gli stessi potranno essere suscettibili di modifiche e/o integrazioni, in base ai chiarimenti che dovessero pervenire dagli enti preposti.

Informiamo che le nostre aree Relazioni Industriali – Sindacali e Ambiente – Sicurezza organizzano per lunedì 11 ottobre p.v., con inizio alle ore 11.00 un webinar congiunto dedicato all’introduzione dell’obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro.

Cliccando qui trovate le informazioni per partecipare. 

(MG/fv)




Valute estere settembre 2021

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di settembre 2021 (Provv. Agenzia delle Entrate del 07 ottobre 2021)
 

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di settembre 2021 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 160,4373
Peso Argentino 115,5815
Dollaro Australiano 1,6087
Real Brasiliano 6,1966
Dollaro Canadese 1,491
Corona Ceca 25.3923
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,6007
Corona Danese 7,4361
Yen Giapponese 129,6564
Rupia Indiana 86,633
Corona Norvegese 10,1861
Dollaro Neozelandese 1,6676
Zloty Polacco 4,5681
Lira Sterlina 0,85683
Leu Rumeno 4,9471
Rublo Russo 85,774
Dollaro USA 1,177
Rand Sud Africa 17,1373
Corona Svedese 10,171
Franco Svizzero 1,0857
Dinaro Tunisino 3,288
Hryvnia Ucraina 31,4434
Forint Ungherese 352,5136
 

 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di settembre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Transfer price: la documentazione prevista per le Pmi

Come noto, nel corso di un controllo fiscale, le imprese italiane che scambiano beni e/o servizi con imprese controllate estere devono dimostrare all’amministrazione finanziaria la correttezza dei valori applicati alle cessioni intercompanyche devono essere in linea con quanto previsto dalle disposizioni nazionali e internazionali di riferimento.

In merito, giova ricordare che:

  • l’articolo 110, comma 7, Tuir contempla le disposizioni in materia di transfer price a livello domestico, stabilendo che: “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”;
  • sulla base delle raccomandazioni Ocse, occorre avere riguardo al “principio di libera concorrenza” previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione, in base al quale il prezzo stabilito nelle transazioni economiche e commerciali intercorse tra imprese appartenenti allo stesso Gruppo dovrebbe corrispondere al prezzo che sarebbe stato convenuto tra imprese indipendenti per transazioni identiche o similari sul libero mercato.
Ciò posto, sulla base di quanto previsto dall’articolo 26 Dl. 78/2010, il contribuente ha la facoltà di predisporre un set documentale idoneo a supportare la congruità dei prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni infragruppo.

La predisposizione della documentazione sopra richiamata consente così di evitare le sanzioni previste, ai fini fiscali, per la fattispecie riconducibile alla dichiarazione infedele.

Sullo specifico punto l’articolo 1 D.lgs. 471/1997 prevede quanto segue:

  • comma 2 (dichiarazione infedele): se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato;
  • comma 6 (esimente prevista in materia TP): in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, Tuir, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione sopra indicata (prevista per la dichiarazione infedele) non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.
Quindi, qualora il contribuente abbia costruito un idoneo supporto documentale, potrà consegnarlo nel corso dell’attività di controllo ispezione o verifica, usufruendo del regime agevolato previsto dall’articolo 1, comma 6, D.lgs. 471/1997.

Di contro, in ambito penal-tributario, l’articolo 4, comma 1-bis, D.lgs. 74/2000 prevede che ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste per la dichiarazione infedele, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali (compresa quella redatta in tema di prezzi di trasferimento), della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Sotto il profilo operativo le linee guida previste per la redazione del set documentale ai fini del transfer price, sono contenute nel provvedimento n. 2010/137654 diramato dall’Agenzia delle Entrate in data 29.09.2010, concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali.

Il nominato provvedimento direttoriale contiene tutte le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione di adozione degli oneri documentali di cui all’articolo 26 Dl. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

Delineato, seppur brevemente, l’assetto normativo di riferimento si ricorda che l’Agenzia delle Entrate – in data 20 settembre 2021 – ha pubblicato la bozza di circolare, disponibile in consultazione pubblica, in tema di documentazione ai fini dei prezzi di trasferimento infragruppo.

Il citato documento di prassi conferma le semplificazioni previste per le piccole e medie imprese per le quali, già in passato, era prevista la facoltà di non aggiornare la documentazione per i due periodi d’imposta successivi a quello cui essa stessa si riferisce, sempre che le informazioni su cui si fonda l’analisi di comparabilità siano reperibili da fonti pubblicamente disponibili e che non siano intervenute modifiche significative ai seguenti elementi:

  • caratteristiche dei beni e dei servizi;
  • analisi delle funzioni svolte;
  • termini contrattuali;
  • condizioni economiche;
  • strategie d’impresa.
In particolare, con la finalità di rendere meno oneroso l’accesso al regime premiale alle piccole e medie imprese, tali soggetti hanno la facoltà di non aggiornare annualmente, a determinate condizioni, alcuni dati dell’analisi di comparabilità.

In merito, giova ricordare che:

  • per piccole e medie imprese si intendono le imprese che realizzano un volume d’affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro per il periodo di imposta cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento;
  • l’individuazione dei contribuenti con volume d’affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro deve avvenire utilizzando, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra il volume d’affari ai fini Iva e i ricavi ai fini delle imposte sui redditi indicati nelle rispettive dichiarazioni del periodo di imposta cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento.
La bozza di circolare ribadisce, sempre in un’ottica di semplificazione, che i fattori che non devono aver subito modificazioni significative sono quelli che rilevano ai fini dell’analisi di comparabilità ossia le caratteristiche dei beni e servizi, le funzioni svolte, i rischi assunti, i beni strumentali utilizzati, i termini contrattuali, le condizioni economiche e le strategie di impresa.

Tuttavia, l’Agenzia delle entrate raccomanda di prestare particolare cautela in ordine all’appuramento o meno di eventuali variazioni occorse nei fattori della comparabilità sopra indicati in quanto, nel corso dell’attività di un’impresa, è assolutamente normale che tali fattori subiscano variazioni più o meno rilevanti.

Sul punto, per modificazioni significative si intendono le variazioni di rilevanza tale che, in un contesto di soggetti indipendenti, sarebbero suscettibili di incidere in modo importante sulle condizioni delle operazioni tra gli stessi intervenute e, quindi, sulla loro valorizzazione.

Infine, si ricorda che il verificarsi delle condizioni previste per poter godere della semplificazione sopra illustrata non esime le piccole e medie imprese dal fornire informazioni, per ogni singolo anno, sulla società, sulla struttura operativa, sull’attività e la strategia imprenditoriale perseguita, sulle operazioni infragruppo oltre che sui dati indicati generali sul Gruppo multinazionale di cui al sottoparagrafo da 2.1.1 a 2.1.5 del capitolo 2 del provvedimento direttoriale emanato in tema di Documentazione Nazionale in precedenza citato.

(MF/ms)
 




Inps: ticket licenziamento Naspi

L’istituto ha pubblicato la recente circolare n. 137 del 17/09/2021 nella quale riprende il tema del corretto calcolo per la determinazione della quota relativa al ticket licenziamento Naspi.
A partire dall’introduzione del contributo con la legge 92/2012, le comunicazioni circolari dell’istituto illustravano che la base imponibile di riferimento da considerare per il calcolo del ticket licenziamento Naspi era quella minimale mensile, mentre solo ora chiarisce che deve essere calcolato quella massimale mensile.

Di seguito proponiamo un esempio di calcolo sui valori dell’anno 2021:

 

Imponibile mensile NASpI Aliquota Ammontare annuo Ammontare mensile Ammontare 36 mesi (max)
minimale 2021 € 1.227,55 41% € 503,30 € 41,9413 € 1.509,89
massimale 2021 € 1.335,40 41% € 547,51 € 45,6262 € 1.642,54
    differenze €   44,22 €   3,6832 €    132,66

Le differenze si sostanziano quindi in un maggior onere per le aziende coinvolte. L’istituto si riserva di dettagliare e comunicare con successivo messaggio le modalità operative con le quali si potrà procedere alla regolarizzazione.

(FP/fp)




Bando Simest: riapertura sportello dal 28 ottobre 2021

Si informano le aziende che a breve riaprirà il bando Simest a sostegno dell’internazionalizzazione mediante il coinvolgimento di persone e/o agenzie in grado di facilitare lo sviluppo commerciale e la visibilità dell’azienda su specifici mercati esteri. Si tratta di un finanziamento a tasso agevolato delle spese per l’inserimento temporaneo in azienda di figure professionali con lo scopo di facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione attraverso prestazioni consulenziali.
 
Soggetti beneficiari

Il bando è rivolto a tutte le imprese con sede legale in Italia (anche in forma di “Rete Soggetto”) che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.
 
Sono escluse le società classificate con i seguenti codici Ateco 2007:

Sezione A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca;
Sezione C – Attività manifatturiere di cui alle classi 10.11 e 10.12

Interventi ammissibili
Sono ammessi i contratti di prestazioni di consulenze erogate da Società di Servizi tramite Tem e finalizzate allo sviluppo internazionale della società presso un massimo di tre Paesi Extra UE (con previsione di imminente allargamento anche a Paesi UE).
 
I contratti di servizio devono contenere:

  • una durata minima almeno pari a sei mesi
  • i dati che identificano la/le figure professionali individuate (Tem)
  • l’oggetto della prestazione professionale
  • il calendario degli interventi da effettuarsi nel periodo di realizzazione del progetto
  • l’indicazione dei paesi di destinazione esteri
  • il corrispettivo economico pattuito tra le parti, compresi viaggi e soggiorni
  • altre eventuali informazioni necessarie alla gestione del rapporto

Le spese che possono essere finanziate riguardano:

  • spese per le prestazioni professionali – e temporanee – del Tem nella misura minima del 60% del contributo concesso
  • strettamente necessarie alla realizzazione del progetto elaborato con l’assistenza del Tem

Entità e forma dell’agevolazione
Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.
 
Importo massimo finanziabile: € 150.000,00
Importo minimo finanziabile: € 25.000,00
 
Durata del finanziamento
4 anni di cui 2 di pre-ammortamento, in cui si corrispondono i soli interessi e 2 anni di ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi; le rate sono semestrali posticipate a capitale costante.
 
Benefici
Possibilità di ottenere fino al 31.12.2021 una quota del finanziamento a fondo perduto fino al 25% (nel limite di 800mila euro di agevolazioni pubbliche complessive concesse da SIMEST, entro i limiti previsti dal regime di Temporary Framework). Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE.
 
Scadenza
Riapertura bando a decorrere dalle ore 9:30 di martedì 28 ottobre 2021. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 18:00 di venerdì 3 dicembre 2021, salvo eventuale chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.
 
 
Per ulteriori informazioni visitate il sito o contattate Rete Ufficio Estero: 0341 286338, info@ufficioestero.it
 
 
(GF/gf)

 




Credito d’imposta per la formazione 4.0 dei dipendenti

La misura è volta a sostenere le imprese residenti nel territorio dello Stato nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando e/o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

Il credito d’imposta prevede un incentivo a favore degli investimenti delle imprese in attività di formazione del personale dipendente nell’ambito delle tecnologie 4.0. L’attività di formazione deve riguardare nozioni nelle materie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione digitale e tecnologica previsto dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese (per i dettagli consultare la pagina indicata di seguito):

  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette  per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese relative al personale dipendente che partecipa in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.
 
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:
  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese;
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese;
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.
La misura prevede diversi requisiti di ammissibilità e di spese ammissibili, come dettagliato sul sito del Ministero dello sviluppo economico cliccando qui

Per maggiori dettagli chiediamo di contattarci: 0341.282822, ileana.malavasi@api.lecco.it

(IM/im)