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Tari: chiarimenti per le utenze non domestiche

Il sito camerale nazionale riporta la spiegazione dell’Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato (AGCM) in materia di TARI, nello specifico i chiarimenti sulla riduzione della tassa per le utenze non domestiche.

In sintesi, la riduzione della quota variabile della TARI (art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013) è applicabile a quelle utenze non domestiche che permangono nel servizio pubblico ma decidono di avviare autonomamente una parte dei propri rifiuti urbani al riciclo.

(SN/am)




Brevetti, disegni e marchi: bandi Invitalia con apertura nelle prossime settimane

Si ricorda alle imprese che questi bandi Invitalia sono stati rifinanziati dopo l’esaurimento delle risorse e le date di apertura degli sportelli per presentare domanda sono ormai imminenti.
Sul sito del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ci sono tutte le informazioni per partecipare.

Qui di seguito riportiamo un breve promemoria del Bando Brevtti+ che è il più imminente, ma sul sito già indicato sono presenti le informazioni relative agli altri due Bandi, Disegni+ e Marchi+.

Bando Brevetti+
Giorno di apertura:
 24 ottobre 2023, dalle ore 12:00
Rivolto alle micro, piccole e medie imprese, Brevetti+ è stato rifinanziato con una dotazione di 20 milioni di euro. E’ l’incentivo per la valorizzazione economica dei brevetti, gestito da Invitalia. Non ci sono scadenze: Invitalia valuta le domande in base all’ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei fondi.
Il bando Brevetti+ prevede la concessione di una agevolazione a fondo perduto, nel rispetto della regola del de minimis, del valore massimo di € 140.000, che non può essere superiore all’80% dei costi ammissibili.
 
Bando Disegni+
Giorno di apertura: 7 novembre 2023, dalle ore 9:30
Il bando Disegni+ prevede la concessione di una agevolazione fino all’80% delle spese ammissibili entro l’importo massimo di € 60.000.
 
Bando Marchi+
Giorno di apertura: 21 novembre 2023, dalle ore 9:30
Il bando Marchi+ prevede la concessione di un’agevolazione:
•     per la registrazione di marchi presso EUIPO (Misura A): fino all’80% delle spese ammissibili entro l’importo massimo di € 6.000,00;
•     per la registrazione di marchi internazionali presso l’OMPI (Misura B): fino al 90% delle spese ammissibili entro l’importo massimo di € 9.000,00.

(SN/am)




Conseguenze della fatturazione oltre i termini

L’art. 21, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972, dispone che: la fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6 dello stesso decreto.  

Il momento di effettuazione dell’operazione è così individuato: 

  • le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili;
  • le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. 
Una volta individuato il momento di effettuazione dell’operazione, la fattura “immediata” deve essere emessa entro 12 giorni.  

Questo è il termine di emissione della fattura elettronica (o anche ordinaria). La data del documento fiscale dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione. Indicazione rilevabile dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/2019 . 

Cosicché, se ipotizziamo una cessione di beni effettuata il 28 ottobre 2023, la fattura potrà essere: 

  • emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 ottobre 2023);
  • generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 ottobre 2023);
  • generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 ottobre  2023) e il termine ultimo di emissione (9 novembre), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 ottobre 2023).
Rimane ferma la possibilità di emettere una fattura anticipata (o differita) rispetto alla data di effettuazione dell’operazione individuata nei termini anzidetti.  

Laddove la fattura non sia emessa nei suddetti termini, potrebbero scattare le sanzioni di cui  all’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997.

Le sanzioni possono variare a seconda se l’omessa o la tardiva fatturazione ha inciso sulla liquidazione e, dunque, sul versamento dell’Iva all’Erario. 

Laddove l’invio tardivo della fattura non ha inciso sull’Iva da versare all’Erario (violazione “formale”sanabile anche in ravvedimento), si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro. 

Per le violazioni formali, è ancora possibile ricorre alla regolarizzazione delle irregolarità formali (Legge n. 197/2022) versando, entro il 31 ottobre 2023, una somma pari a 200 euro per periodo d’imposta a cui si riferiscono le violazioni commesse. Il pagamento può essere effettuato anche in due rate: 31 ottobre 2023 e 31 marzo 2024.  

Laddove invece la fattura tardiva abbia comportato il versamento dell’Iva in misura inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta: scatta la sanzione dal 90 al 80% dell’imposta non documentata o documentata con un ritardo tale da incidere sulla liquidazione periodica del tributo.

A ogni modo, per le violazioni sostanziali, la sanzione non può essere inferiore a 500 euro per ogni singola violazione. Fermo restando: la riduzione al terzo (art. 16, D.Lgs. n. 472/1997) e la possibilità di ravvedere l’inadempimento. Anche dopo aver ricevuto una lettera di compliance.  
 

(MF/ms)




Il diritto alla detrazione Iva per le fatture elettroniche nell’area riservata

In base alle indicazioni di cui alla circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 1/2018, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti richiede alla base una serie di presupposti ossia due requisiti assoluti: oltre al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione; anche quello di presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto.

Inoltre, ai fini della detrazione, la fattura deve essere annotata nel registro Iva degli acquisti.

In base all’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998, comma 1, secondo periodo: entro il medesimo termine (16 di ciascun mese) di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. 

Tali indicazioni vanno rapportate con le disposizioni di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.

Articolo in base al quale, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. 

Come da provvedimento del 30 aprile 2018 n. 89757/2018, in materia di fatturazione elettronica, punto 4.3, potrebbe accadere che il recapito della fattura al soggetto ricevente non sia possibile.

In tale caso lo SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi,­ per vie diverse dallo SdI ­al cessionario/committente, che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata. 

A tal proposito, nella risposta n. 435/2023, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che, nel caso in cui la fattura superasse i controlli, ma lo SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l’Iva coincide con quella di ”presa visione” (da parte del cliente) della fattura nell’area riservata ”Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA” del portale ”Fatture e Corrispettivi”.

In base a tali precisazioni, la ”presa visione” della fattura determina l’avverarsi del ”presupposto formale” che,­ in ragione dei chiarimenti forniti con la citata circolare n. 1/E/2018unitamente al realizzarsi del ”presupposto sostanziale”, consente il legittimo esercizio del diritto alla detrazione.
 

(MF/ms)




Imposta di bollo e appalti pubblici

La nuova imposta di bollo una tantum, dovuta dall’appaltatore in relazione a contratti di appalti pubblici, ai sensi dell’art. 18 comma 10 del DLgs. 36/2023, sostituisce anche l’imposta di bollo dovuta sui contratti di appalto al momento della registrazione.

Lo afferma la risposta ad interpello n. 446, pubblicata il 9 ottobre, che integra i chiarimenti già forniti, sul tema, dalla circ. 28 luglio 2023 n. 22.

Si ricorda che l’art. 18 comma 10 del DLgs. 36/2023, nel contesto della riforma della disciplina dei contratti pubblici, ha modificato le modalità di applicazione dell’imposta di bollo ai contratti di appalto pubblico, disponendo che l’imposta di bollo, su tali contratti, sia assolta dall’appaltatore “una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso”.

La misura dell’imposta dovuta è stata definita dalla Tabella A, contenuta nell’Allegato I.4 al Codice degli appalti, secondo “un sistema semplificato, a scaglioni crescenti in proporzione al valore (importo massimo previsto) del contratto medesimo” (così la circ. n. 22/2023).

L’imposta di bollo dovuta al momento della stipula del contratto va, quindi, parametrata all’importo massimo previsto dal contratto (ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti), al netto dell’IVA.

L’imposta in parola è versata con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 ELIDE (cfr. il provv. Agenzia delle Entrate 28 giugno 2023 n. 240013/2023 e i codici tributo istituiti con la ris. n. 37/2023), anche se successivi provvedimenti potranno definire ulteriori modalità di versamento anche utilizzando la piattaforma pagoPA.

Per quanto concerne la decorrenza, la nuova disciplina trova applicazione ai soli procedimenti avviati dal 1° luglio 2023, mentre a quelli avviati anteriormente continua a trovare applicazione la normativa previgente.

La risposta n. 446/2023, in particolare, si sofferma su un aspetto relativo all’effetto sostitutivo realizzato dal nuovo bollo una tantum pagato dall’appaltatore.

Infatti, l’istante si rivolgeva all’Agenzia delle Entrate per sapere se, ai fini della registrazione dei contratti di appalto resti dovuta l’imposta di bollo “finora richiesta per l’espletamento della formalità di registrazione in aggiunta a quella prevista” dal nuovo Codice dei Contratti pubblici.

In linea di principio, infatti, ai sensi della Tariffa, allegata al DPR 642/72, i contratti presentati per la registrazione sono soggetti a imposta di bollo fin dall’origine, in misura diversa a seconda della modalità di registrazione (telematica o meno) e del contenuto del contratto (cfr. gli artt. 1 e 1-bis della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72).

Tuttavia, come si desume dalla lettera della norma (art. 2 dell’Allegato I4), il pagamento dell’imposta una tantum sui contratti di appalto “ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui” all’art. 13 punto 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72.

In proposito, anche la circ. n. 22/2023 ha precisato che “il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in forza del DPR n. 642 del 1972 […] Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell’imposta di bollo da parte dell’aggiudicatario”.

Pertanto – conclude l’Agenzia delle Entrate nella riposta n. 446 – nella fase di registrazione del contratto non è più dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto da parte dell’appaltatore aggiudicatario, secondo le regole definite dall’Allegato I.4.

Il pagamento ha effetto sostitutivo

In ogni caso, le nuove disposizioni riguardano i nuovi contratti da registrare, relativi a procedimenti di aggiudicazione avviati dal 1° luglio 2023.

Le conclusioni accolte paiono coerenti anche con quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 22/2023 in relazione alle modalità di applicazione dell’imposta di bollo una tantum nel caso in cui il contratto di appalto pubblico sia rogato o autenticato da notaio e, quindi, registrato con la procedura telematica di cui all’art. 3-bis del DLgs. 463/1997: in tal caso, “l’imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici” (circ. n. 22/2023).

(MF/ms)




Operativo il registro dei titolari effettivi

È ufficialmente operativo il Registro dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private (sezione autonoma), nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust (sezione speciale). 

È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre, il decreto del MIMIT 29 settembre 2023 che attesta l’operatività del sistema.

Ai sensi dell’art. 3 comma 6 ultimo periodo del DM 55/2022, le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema.

Il termine, quindi, scadrebbe l’8 dicembre 2023, ma, trattandosi di giorno festivo, seguìto da un sabato e una domenica, slitta a lunedì 11 dicembre 2023.

Ciò in base all’art. 3 comma 2 del DPR 558/99, ai sensi del quale la presentazione delle domande al Registro delle imprese il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è reputata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

Per comunicare i dati del titolare effettivo (ovvero della persona fisica alla quale, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo) è possibile utilizzare l’applicativo DIRE (o le altre soluzioni di mercato) aggiornato con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze.

Occorre avere sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco, essere titolari di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall’obbligato (ovvero, ad esempio, dagli amministratori di società di capitali), deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico, che potrà essere l’obbligato stesso o un intermediario abilitato. Non è prevista la possibilità di delegare la firma dell’adempimento ad un professionista (che, comunque, potrà supportare l’obbligato nella compilazione e nell’invio della pratica).

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è punita (ai sensi dell’art. 2630 c.c.) con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (in capo a ciascun soggetto obbligato ex art. 5 della L. 689/1981). Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Si ricorda, inoltre, che l’art. 3 comma 6 del DM 55/2022 ha subordinato l’operatività del sistema alla predisposizione dei seguenti provvedimenti:

  • da parte di InfoCamere S.C.p.A., un disciplinare per definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento 2016/679/Ue (o GDPR) e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (ex art. 11 comma 3 del DM 55/2022). Disciplinare che risulta avere ricevuto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali (parere 14 settembre 2023 n. 397);
  • da parte del MIMIT, un decreto sui diritti di segreteria (ex art. 8 comma 1 del DM 55/2022). Si tratta del decreto 20 aprile 2023 (pubblicato sulla G.U. n. 149/2023);
  • sempre da parte del MIMIT, un decreto sulle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa, da utilizzare per le comunicazioni in questione (ex art. 3 comma 5 del DM 55/2022). Si tratta del decreto 12 aprile 2023 (pubblicato sulla G.U. n. 93/2023).
Inoltre, seppure non espressamente indicato tra i provvedimenti cui è subordinata l’operatività del sistema, è intervenuto anche il decreto MIMIT 16 marzo 2023 (pubblicato anch’esso sulla G.U. n. 149/2023), di approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva (ex art. 8 comma 3 del DM 55/2022).

Saranno da comunicare, con le medesime modalità ricordate, anche eventuali variazioni di dati e informazioni, entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.

Inoltre, dati e informazioni comunicati saranno da confermare annualmente: entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma. La conferma potrà essere presentata, per le società di capitali, contestualmente all’adempimento del deposito del bilancio, allegata alla relativa pratica.

Si tenga presente, infine, che i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, ivi inclusi i commercialisti, sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Camera di Commercio territorialmente competente, mediante autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto dalla consultazione del Registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela (art. 6 comma 5 primo periodo del DM 55/2022). Tali segnalazioni sono consultabili dalle Autorità competenti garantendo, in ogni caso, l’anonimato dei soggetti obbligati segnalanti (art. 6 comma 5 secondo periodo del DM 55/2022).
 

(MF/ms)




“Transizione energetica: un territorio in trasformazione”: conferenza a Lariofiere mercoledì 18 ottobre

Mercoledì 18 ottobre alle ore 9:30 presso la sede di Lariofiere a Erba si svolgerà un incontro del ciclo “Energia ed energie per il territorio lariano” dal titolo “Transizione energetica: un territorio in trasformazione“.

L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio Como-Lecco, è dedicato ad approfondire normativa, incentivi, best practice, strumenti a sostegno della transizione energetica e della costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili.

Programma dell’evento e form di iscrizione sono disponibili cliccando qui.

(RP/am)
 




Prevenzione della crisi d’impresa: laboratori e incontri sul territorio

Unioncamere Lombardia e le Camere di Commercio lombarde, con il supporto tecnico di Innexta scrl, organizzano una serie di incontri sul territorio e un ciclo di laboratori online nell’ottica di proseguire le attività di supporto alle imprese nell’accesso al credito, tenendo in considerazione fattori cruciali che si sono aggiunti alla valutazione “storica” della performance dell’impresa: la sostenibilità economica, ambientale e la capacità previsionale.

Gli incontri sul territorioSi svolgeranno in modalità ibrida, con possibilità di seguire i lavori sia presso le sedi delle Camere di Commercio sia online, e  coinvolgeranno i rappresentanti delle imprese, degli ordini professionali e delle banche che, guidati da un esperto, analizzeranno gli strumenti e i percorsi che le imprese hanno a disposizione per un’efficiente gestione finanziaria ed ambientale. Avranno luogo dal mese di ottobre 2023 al mese di marzo 2024.

I laboratori onlineSono rivolti a tutte le imprese ed evidenzieranno le connessioni tra sostenibilità economica, ambientale, monitoraggio finanziario ed accesso al credito. Si tratta di laboratori in cui si prevede una interazione tra gli esperti e gli imprenditori, a cui sarà dato un taglio  operativo.

Tutti i laboratori si terranno tra le 11:00 e le 13:00. Si riporta a seguire il calendario:

Nel corso dei laboratori verranno inoltre illustrati due strumenti messi a disposizione gratuitamente delle imprese lombarde dal sistema camerale:

  • Suite finanziaria, la piattaforma di autovalutazione dello stato di salute economico-finanziario dell’impresa, utile per cogliere eventuali criticità nella struttura finanziaria delle aziende e intervenire tempestivamente per prevenire possibili tensioni  finanziarie. A seguito dell’accesso alla Suite, è inoltre possibile richiedere gratuitamente un incontro individuale di un’ora per analizzare con un esperto gli output restituiti dalla piattaforma;
  • ESGpass, il tool che aiuta le imprese a quantificare il proprio score ESG e a individuare le azioni utili per migliorare le proprie performance di sostenibilità. Anche a seguito dell’utilizzo di ESGpass è possibile richiedere gratuitamente un incontro  individuale di un’ora per analizzare gli output ed avere un primo orientamento sulle opportunità di miglioramento della propria compliance ESG.
Per maggiori informazioni cliccare qui 

(MP/am)




31 ottobre 2023: termine per la trasmissione del modello 770/2023

Il 31 ottobre 2023 scade il termine per presentare all’Agenzia delle Entrate il modello 770/2023, relativo al periodo d’imposta 2022, approvato con il provvedimento del 27 gennaio 2023 n. 25954, unitamente alle istruzioni per la compilazione, aggiornate poi il 13 luglio 2023.

Con il modello 770 i sostituti d’imposta – comprese le Amministrazioni dello Stato – comunicano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente (nel caso di specie, l’anno 2022), i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati richiesti (art. 4 del DPR 322/98).

Anche per quest’anno sono presenti diverse novità, tra cui:

  • l’indicazione degli utili delle società cooperative;
  • i dati relativi ai partecipanti a piani di risparmio a lungo termine (PIR);
  • l’istituzione di nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, applicabili nell’anno 2022.
Per quanto concerne le modalità di presentazione, il modello 770 può essere trasmesso:
  • direttamente dal sostituto d’imposta;
  • tramite un intermediario abilitato (ad esempio, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, ecc.);
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
  • tramite società appartenenti al gruppo.
Nel dettaglio, gli intermediari abilitati, le società del gruppo e gli altri incaricati devono:
  • rilasciare al sostituto d’imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno (datato e sottoscritto) a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da essi predisposta (se il contribuente ha conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l’incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale);
  • rilasciare al sostituto d’imposta l’originale della dichiarazione e la copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione;
  • conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, ai fini dell’eventuale esibizione in sede di controllo.
La data dell’impegno a presentare in via telematica la dichiarazione dovrà essere riportata nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”, presente all’interno del Frontespizio.

Sempre nel Frontespizio, all’interno del riquadro “Redazione della dichiarazione”, dovranno poi essere indicati:

  • i quadri che compongono la dichiarazione (SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX, SY);
  • le ritenute operate (“Dipendente”, “Autonomo”, “Capitale”, “Locazioni brevi”, “Altre ritenute”);
  • la tipologia di invio, indicando il valore “1” nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2023, ovvero il valore “2” in caso di invii separati.
In caso di invio separato, si ricorda che il numero massimo dei flussi che possono essere trasmessi è pari a 3, i quali devono ricomprendere complessivamente le 5 tipologie di ritenute individuate nel rispetto di precise indicazioni. In particolare:
  • in presenza del flusso “Autonomo”, il flusso “Locazioni brevi” va necessariamente unito a quello “Autonomo”;
  • se non sono presenti ritenute su redditi di lavoro autonomo, il modello 770 può essere inviato, oltre che in un unico flusso, in due flussi (ad esempio il primo “Locazioni brevi” e il secondo “Dipendente”);
  • il flusso “Altre ritenute” deve essere trasmesso insieme a uno dei tre flussi principali (“Dipendente”; “Autonomo”; “Capitale”).
In caso di opzione all’invio separato in più flussi, è necessaria anche la compilazione della sezione “Gestione separata” del Frontespizio.

Infine, si evidenzia che nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta abbia già provveduto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello 770/2023, ma intende rettificarlo o integrarlo, può presentare una nuova dichiarazione (c.d. “correttiva”), barrando la casella “Correttiva nei termini” presente all’interno del Frontespizio; tale ipotesi è possibile solo se non è ancora scaduto il termine di presentazione del modello 770, vale a dire entro il 31 ottobre 2023.

Scaduto il termine del 31 ottobre, il sostituto d’imposta può invece rettificare o integrare il modello 770 presentando una nuova dichiarazione – su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione – barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.

(MF/ms)




ADR: novità riguardo le condizioni per l’esenzione dalla nomina del consulente

ADR è l’acronimo inglese (Agreement for transport of Dangerous goods by Road) che si riferisce all’accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada, firmato a Ginevra nel lontano 1957 e ratificato in Italia alcuni anni dopo. La situazione normativa recente era piuttosto confusa ed esponeva le aziende italiane ad alcuni rischi; il vuoto normativo è stato finalmente colmato dal DM 7 agosto 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in GU a settembre 2023, che regolamenta e aggiorna i casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR.

L’ADR 2019 aveva esteso l’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti anche alle imprese che effettuano spedizioni di merci pericolose su strada, prevedendo però per questi operatori un periodo di deroga che terminava il 31/12/2022. Le esenzioni previste dal quadro normativo previgente lasciavano spazio a dubbi interpretativi circa la figura dello “speditore”, per il quale si prefigurava l’obbligo di nominare un consulente ADR a partire dal 1° gennaio 2023.
Sollecitato da diverse parti interessate, il Ministero dei Trasporti ha prodotto una interpretazione autentica dei casi di esenzione, che include gli “speditori”, evitando impatti gravosi su un gran numero di imprese impegnate semplicemente in piccole spedizioni occasionali di una qualsiasi merce pericolosa o di un rifiuto pericoloso.
Con il DM citato si sono definitivamente chiarite le condizioni per le quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

I casi di esenzione comprendono:

  • trasporti in colli per 24 operazioni massime nell’anno solare, di cui non più di 3 al mese, con tenuta del registro interno di monitoraggio del numero di spedizioni (registro cartaceo o digitale, conservazione per 5 anni);
  • spedizioni occasionali o saltuarie, massimo 50 ton all’anno, non più di 12 operazioni delle quali non più di 2 al mese (registro cartaceo o digitale, conservazione per 5 anni);
  • sono escluse anche le aziende destinatarie di merci in colli/rinfusa/cisterna quando il luogo di ricezione è la destinazione finale delle merci.
Si sottolinea che essere esenti dalla nomina del consulente ADR non significa essere esenti dall’applicazione delle norme ADR. Infatti, per tutti i casi esentati dalla nomina del consulente Adr, il legale rappresentante dell’impresa deve comunque assicurare che tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme; inoltre il rappresentante legale è responsabile della costante formazione degli addetti in tema di trasporto di merci pericolose.

Api Lecco Sondrio può supportare la valutazione dell’applicabilità delle norme e dell’esenzione della nomina. Se volete fare il punto della situazione, scrivete alla referente silvia.negri@api.lecco.it

(SN/am)