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Istat: agosto e settembre 2023

Istat agosto 2023
Comunichiamo che l’indice Istat di agosto 2023, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 5,2% (variazione annuale) e a + 13,8% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 3,9% e + 10,35%.

Istat settembre  2023
Comunichiamo che l’indice Istat di settembre 2023, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 5,1% (variazione annuale) e a + 14,2% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 3,825% e + 10,650%.
 
(MS/ms)




Valute estere: settembre 2023

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di settembre 2023 (Provv. Agenzia delle Entrate del 18 ottobre 2023)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di settembre 2023 come segue:

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 146,4386
Peso Argentino 373,9348
Dollaro Australiano 1,6622
Real Brasiliano 5,277
Dollaro Canadese 1,4458
Corona Ceca 24,3804
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,7967
Corona Danese 7,4566
Yen Giapponese 157,7952
Rupia Indiana 88,7372
Corona Norvegese 11,4525
Dollaro Neozelandese 1,8012
Zloty Polacco 4,5981
Sterlina Gran Bretagna 0,86158
Nuovo Leu Rumeno 4,9656
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0684
Rand (Sud Africa) 20,278
Corona Svedese 11,8417
Franco Svizzero 0,96
Dinaro Tunisino 3,3567
Hryvnia Ucraina 39,0639
Forint Ungherese 386,429
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di settembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




“In un anno abbiamo realizzato la nostra sede: un miracolo possibile grazie a fornitori d’eccellenza”

Il Giornale di Lecco del 23 ottobre 2023, pagina dedicata alla nostra associata Filsystem.




Riforma delle agevolazioni per i clienti energivori

Informiamo le aziende interessate che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto “Energia” n. 131/2023, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 25 settembre.
 
L’art. 3 del Decreto prevede disposizioni per l’adeguamento con decorrenza dal 1° gennaio 2024 delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica che modificano, rispetto alla situazione attuale, sia i requisiti di accesso al beneficio, sia l’intensità delle agevolazioni; le nuove disposizioni introducono inoltre condizionalità che le imprese energivore devono rispettare nel corso dell’anno di agevolazione.
 
L’efficacia delle disposizioni del Decreto è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea.
In attesa della conclusione del procedimento di verifica, l’Arera – Autorità per l’energia, con propria delibera n. 434/2023/E/eel, ha dato mandato alla Csea di sospendere l’apertura ordinaria del Portale per la raccolta delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia per l’anno 2024, prevista per il 30 settembre 2023; la data esatta di apertura del portale verrà comunicata dalla Csea con propria circolare.
 
Chi può accedere alle agevolazioni
Dal 1° gennaio 2024 potranno accedere alle agevolazioni per gli energivori le imprese che:
  1. Hanno consumato almeno 1 GWh nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza (cioè il 2022 con riferimento all’energivorità del 2024);
  2. Rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
CASO 1 Operano nei settori “ad alto rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell’Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)
CASO 2 Operano nei settori “a rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell’Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)
CASO 3 Non rientrano nei CASI 1 e 2 ma hanno beneficiato delle agevolazioni per energivori nell’anno 2022 o 2023, escludendo però le imprese che erano state riconosciute come energivore in tali anni esclusivamente per il fatto che erano energivore per gli anni 2013 o 2014 (senza rispondere agli altri requisiti previsti dal decreto MISE 21/12/2017).
Il Decreto specifica che hanno diritto alle agevolazioni anche le imprese che operano in settori considerati ammissibili ai sensi del punto 406 della comunicazione della Commissione UE, ma solo previa approvazione da parte di un esperto indipendente di rispondenza ai requisiti previsti dalla Commissione Europea.
In ogni caso, non possono accedere alle agevolazioni le imprese ufficialmente riconosciute in stato di difficoltà.
 
Entità delle agevolazioni
Le imprese riconosciute come energivore dal 2024 godranno delle seguenti agevolazioni:
  1. Per imprese che rientrano nel CASO 1, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del valore aggiunto lordo (VAL);
  2. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 25% della Asos e l’1% del VAL;
  3. Per imprese che rientrano nel CASO 3, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema:
    1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, il minimo tra il 35% della Asos e l’1,5% del VAL;
    2. Per l’anno 2027, il minimo tra il 55% della Asos e il 2,5% del VAL;
    3. Per l’anno 2028, il minimo tra l’80% della Asos e il 3,5% del VAL;
    4. Dal 2029 non potranno più beneficiare delle agevolazioni.
Se una impresa energivora di cui ai CASI 2 e 3 copre almeno il 50% dei propri consumi elettrici con fonti che non emettono carbonio di cui almeno il 10% con contratto di approvvigionamento a termine (PPA) oppure almeno il 5% mediante energia autoprodotta, l’agevolazione diventa la seguente:
  1. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del VAL;
  2. Per imprese che rientrano nel CASO 3, fino al 2028 pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 35% della Asos e l’1,5% del VAL.
In ogni caso, i contributi sostenuti da una impresa energivora in ogni annualità non potranno mai essere inferiori al prodotto tra l’energia prelevata dalla rete e 0,5 €/MWh.
 
Obblighi per chi accede alle agevolazioni
Le imprese riconosciute come energivore devono fare la diagnosi energetica almeno ogni 4 anni (secondo le stesse modalità previste dall’attuale regolamentazione vigente per gli energivori).
In aggiunta, devono adottare almeno una delle seguenti misure:
  1. Mettere in atto le raccomandazioni della diagnosi energetica se il tempo di ammortamento degli investimenti è inferiore a 3 anni e il costo non eccede l’importo dell’agevolazione percepita;
  2. Ridurre dal consumo elettrico l’impronta di carbonio fino a coprire almeno il 30% del fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
  3. Investire almeno il 50% dell’agevolazione conseguita in progetti che comportino una sostanziale riduzione delle emissioni di gas serra al di sotto di specifici parametri.
 
Il Decreto dispone gli enti preposti ai controlli sulle imprese del rispetto delle disposizioni sopra riportate (ENEA, ISPRA, GSE) e prevede che l’Arera definisca modalità e tempi per presentazione e verifica delle domande di agevolazione (che saranno gestite come di consueto dalla Csea), oltre alle modalità di calcolo dei consumi e del VAL (determinato come media triennale).
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Interpelli ambientali: il Ministero risponde sui residui da attività di recupero rifiuti

Sul sito del Ministero dell’Ambiente Ministero e della Sicurezza Energetica (Mase) sono consultabili le risposte ad alcuni interpelli di tipo ambientale emersi nell’ultimo periodo.

L’ultimo interpello in ordine cronologico riguarda i residui, derivanti da attività di recupero, da inviare a smaltimento. Le risposte sono disponibili nella sezione “economia circolare”, cliccare qui. 

(SN/am)




“Officina Cinema 2023”: gran finale sul mondo del lavoro del prossimo futuro

Si chiude con una riflessione sul mondo del lavoro che ci aspetta la seconda edizione di “Officina Cinema”, il cineforum del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio.
Il docu-film “After Work” di Erik Gandini ha posto agli spettatori presenti, circa un centinaio, quesiti su quello che ci attende e su come le nostre vite potrebbero cambiare quando l’intelligenza artificiale entrerà in modo massiccio nelle aziende. Il documentario ha, inoltre, analizzato il mondo del lavoro attuale in paesi profondamente differenti dal nostro come la Corea, gli Stati Uniti o il Kuwait e evidenziato come l’ ”etica del lavoro” sia diversa.

Il percorso di quest’anno di “Officina Cinema” è stato dedicato al tema “giovani e lavoro”, che nel corso delle tre proiezioni è stato raccontato da punti di vista storici differenti: come un giovane di talento degli Anni 60 potesse realizzare i propri sogni (“The Fabelmans”), come dei giovani ricercatori universitari italiani degli Anni Duemila sottopagati siano costretti a fare di tutto per arrivare a fine mese (“Smetto quando voglio”) e quello che ci attende nel prossimo futuro lavorativo (“After Work”).
Il ciclo di proiezioni ha coinvolto sia le aziende associate ad Api sia la cittadinanza che per il secondo anno hanno dimostrato di apprezzare la proposta culturale del Gruppo Giovani di Api Lecco Sondrio con un totale di circa 300 presenze per la rassegna.

E’ stata una bella esperienza, ma soprattutto una bella conferma, significa che piace la nostra proposta – commenta Laura Silipigni presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Api Lecco Sondrio -. Il compito di un’associazione di categoria è quello di assistere ovviamente le aziende associate, ma anche contribuire alla crescita di un territorio, per il secondo anno abbiamo deciso di parlare di lavoro attraverso il cinema e anche se potrebbero apparire due mondi distanti sono invece molto vicini come dimostra l’impatto dell’intelligenza artificiale in questo momento a Hollywood come nelle nostre aziende. Ringrazio don Davide Milani, Gian Luca Pisacane e il Cinema Nuovo Aquilone per la collaborazione e ovviamente il pubblico che è venuto a vedere i nostri film”.

Ieri sera sul palco al termine della proiezione sono saliti Carlo Antonini, responsabile scientifico di ApiTech e docente dell’Università Bicocca di Milano e Luca Brambilla, consigliere del Gruppo Giovani e titolare delle Grafiche Cola. I due, con il critico cinematografico Pisacane, hanno discusso del film e cercato di capire quanto l’intelligenza artificiale cambierà le nostre vite.

Anna Masciadri
Ufficio stampa




Giornata mondiale dell’alimentazione

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2023 Ats Brianza ha preparato un video dove troverete alcune indicazioni utili per alimentarsi in modo sano e sostenibile cliccare qui

Invitiamo tutte le aziende della rete a diffondere con i propri strumenti il video in modo che raggiunga tutti i lavoratori. 

La diffusione di informazioni circa una sana alimentazione è in coerenza con le buone pratiche richieste dal manuale WHP.

Per maggiori informazioni cliccare qui 

(SN/am)




23-27 ottobre 2023: “Settimana per la sicurezza sul lavoro” eventi regionali

In occasione della “Settimana Europea per la Sicurezza e la Salute nei luoghi di lavoro” Regione Lombardia organizza una serie di iniziative, eventi e convegni che sono presentati sul sito dedicato

Sono eventi costruiti in collaborazione con le ATS del territorio regionale.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire agli operatori della prevenzione, sia pubblici che privati, occasioni di aggiornamento in un’ottica di continua crescita e scambio di buone pratiche, con la collaborazione delle parti sociali e dei rappresentanti istituzionali.
In allegato i dettagli degli eventi che coinvolgono ATS Brianza, vi invitiamo a seguire quelli che ritenete di maggiore interesse per essere aggiornati e capaci di accrescere la sensibilità di tutti al tema.

(SN/am)




ACE: abrogata dal 2024

L’art. 5 del DLgs. approvato il 16 ottobre in via preliminare dal Consiglio dei Ministri prevede, nel contesto della ridefinizione degli incentivi alle imprese, l’abrogazione dell’agevolazione ACE con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (ovvero, dal 2024, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare).

L’agevolazione dovrebbe essere idealmente sostituita da quella prevista dall’art. 6 comma 1 lettera a) della L. 111/2023, che si sostanzia in una riduzione dell’aliquota IRES per gli utili impiegati in nuovi investimenti o in nuove assunzioni, e che per il solo 2024 dovrebbe limitarsi alla extra-deduzione del 20% del costo del personale, decisa dall’art. 4 dello stesso decreto legislativo.

Dal punto di vista normativo, si provvede:

  • ad abrogare l’art. 1 del DL 201/2011, che regola in modo generale l’agevolazione ACE;
  • ad abrogare l’art. 1 commi 549 – 552 della L. 232/2016, i quali prevedono, per i soggetti IRPEF, una base fissa di calcolo rappresentata dalla differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010;
  • a fare salvo il riporto delle eccedenze ACE maturate sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.
    La stessa tecnica normativa era stata utilizzata dall’art. 1 comma 1080 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), anch’esso finalizzato alla soppressione dell’agevolazione.
Le concrete conseguenze di quest’ultima norma, tuttavia, non si erano viste, in quanto con l’art. 1 comma 287 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) si era proceduto a fare rivivere gli effetti dell’ACE, la quale si era quindi applicata a tutti i soggetti interessati senza soluzione di continuità.

L’abrogazione, se verrà confermata nella versione definitiva del decreto, comporterà di fatto la “perdita” degli incrementi di patrimonio netto che le società avevano registrato dal 2011 in poi, suscettibili in più casi di ridurre in modo significativo l’imponibile.

Nell’attesa di verificare quale sarà il testo definitivo della norma, si possono iniziare a fare due ordini di considerazioni riguardanti, rispettivamente, le ultime “code” della super ACE e i possibili riflessi delle clausole antielusive contenute nell’art. 10 del DM 3 agosto 2017.

Quanto al primo aspetto, l’art. 19 commi 4 e 5 del DL 73/2021 obbligano al riversamento della super ACE (sotto forma di restituzione del credito d’imposta o di variazione in aumento del reddito imponibile) se vi sono distribuzioni “eccedenti” sino al secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (ovvero, sino al 2023 compreso, per i soggetti “solari”): il meccanismo di recupero si conclude, quindi, prima dell’abrogazione dell’ACE, per cui l’impresa che procedesse entro la fine dell’anno a distribuire dividendi straordinari non controbilanciati da nuovi conferimenti o accantonamenti di utili a riserva dovrebbe essere soggetta al procedimento di recapture.

Il secondo tema è più complesso, ma può essere esemplificato con il caso di una società con incrementi patrimoniali al 31 dicembre 2023 per 15 milioni di euro e finanziamenti concessi a una controllata per 5 milioni di euro: il rendimento nozionale è calcolato partendo dal dato di 10 milioni, posto che il finanziamento va a ridurre la base di calcolo dell’agevolazione, e ammonta a 130.000 euro, dato il coefficiente dell’1,3%.

Ove il 2023 si chiuda in perdita, la società potrebbe riportare l’eccedenza non sfruttata di 130.000 euro alle annualità successive, ma a rigore l’eccedenza, essendo “fotografata” al 31 dicembre 2023, non potrebbe incrementarsi se, negli anni successivi, il finanziamento fosse restituito.

Il tema si era già posto all’atto dell’abrogazione della Dual Income Tax, tanto che la sentenza della Corte di Cassazione n. 21241/2017 aveva stabilito la legittimità dei comportamenti delle società che, anche nei periodi d’imposta successivi all’abrogazione dell’agevolazione, ne avevano incrementato la base di calcolo a seguito dei rimborsi dei finanziamenti.

Dal punto di vista sostanziale le situazioni sono similari, anche se, guardando alla tecnica normativa utilizzata, all’atto dell’abrogazione della DIT la società poteva continuare a usufruire dell’agevolazione, pur se l’ammontare degli incrementi era “congelato” al 30 giugno 2001, mentre le attuali disposizioni hanno ad oggetto le sole eccedenze che si formano alla del 2023, in quanto l’ACE non esiste più.

Si può però sostenere, in linea con la Cassazione, che se in vigenza dell’agevolazione questa era stata compressa in virtù della destinazione della liquidità ad altri fini (il finanziamento della partecipata), essa dovrebbe riespandersi anche nel periodo transitorio che inizia dopo la sua soppressione, in quanto con il rimborso del finanziamento viene semplicemente meno la condizione (l’utilizzo diretto dei fondi per il potenziamento dell’impresa) che avrebbe portato a un beneficio fiscale maggiore nei periodi d’imposta precedenti: ciò porterebbe, in pratica, al ricalcolo dell’eccedenza a 195.000 euro (l’1,3% di 15 milioni) dopo che il finanziamento viene rimborsato.
 

(MF/ms)




Doppia fattura allo SDI: si sana con la doppia nota di variazione

Se per una stessa operazione vengono trasmessi due file XML al Sistema di Interscambio, l’errore può essere sanato attraverso la registrazione dei documenti duplicati e l’emissione di una nota di variazione in diminuzione a storno.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 447, pubblicata il 13 ottobre, ha confermato il proprio precedente orientamento (risposta a interpello 8 ottobre 2019 n. 395).

Il caso in esame riguarda una società italiana (Alfa) che commercializza prodotti a soggetti esteri e che accedendo al proprio cassetto fiscale, si accorgeva della presenza di alcune fatture duplicate, emesse negli anni 2022 e 2023 nei confronti di un cliente olandese (Beta).

La circostanza era dovuta al fatto che, una volta trasmessi i file XML, Alfa impiegava un diverso portale (Delta) per l’inserimento dei dati delle fatture emesse nei confronti di Beta, che quest’ultima utilizzava per la propria contabilità.

I gestori di Delta, in considerazione delle modifiche alle modalità di comunicazione delle operazioni transfrontaliere, in vigore dal 1° luglio 2022, comunicavano a tutti gli utenti che, salvo diversa indicazione, avrebbero provveduto a trasmettere al Sistema di Interscambio le transazioni con acquirenti stranieri. Inconsapevole di tale circostanza, la società si rendeva conto solo nel giugno 2023 della duplicazione della certificazione delle operazioni intercorse con la propria cliente olandese.

L’Agenzia delle Entrate ricorda come il Sistema di Interscambio effettui una serie di controlli propedeutici all’inoltro al destinatario della fattura.

In particolare, come riportato nelle specifiche tecniche allegate sub A al provv. 24 novembre 2022 n. 433608, la verifica “viene eseguita al fine di intercettare ed impedire l’inoltro di una fattura già trasmessa e elaborata”; in quest’ottica, nel caso in cui i dati contenuti all’interno del file e relativi all’identificativo del cedente o prestatore, all’anno contenuto nella data e al numero del documento “coincidano con quelli di una fattura precedentemente trasmessa e per la quale non sia stata inviata al soggetto trasmittente una ricevuta di scarto, il documento viene rifiutato”.

Considerato che, nel caso di specie, il soggetto passivo si è avvalso di intermediari, i file XML non sono stati scartati poiché il Sistema di Interscambio non è stato in grado di intercettare l’errore di duplicazione “in ragione della diversa nomenclatura delle fatture e dei relativi duplicati”.

Nel presupposto che i documenti si riferiscano alle medesime operazioni, l’Agenzia delle Entrate conferma che l’errore può essere rimediato attraverso la “registrazione, nel periodo d’imposta corrente, di tutti i duplicati emessi dall’intermediario alla controparte”, procedendo contestualmente allo storno degli stessi grazie all’emissione di una nota di variazione ex art. 26 comma 2 del DPR 633/72.

Tale norma consente, infatti, la riduzione della base imponibile e dell’imposta nel caso in cui “un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile”.

Come già sostenuto in passato (risposta a interpello n. 395/2019), l’Agenzia afferma che la fattispecie in esame può essere ricondotta alle figure “simili” alle cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione” che consentono la variazione in diminuzione senza limiti di tempo.

Il soggetto passivo, subordinatamente, come detto, alla registrazione dei duplicati, ha facoltà di emettere e annotare le note di credito per procedere al relativo storno. Tali note possono essere “cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascun acquirente”, con indicazione degli estremi delle fatture duplicate e, nel campo “causale”, della dicitura “storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI”.
 

(MF/ms)