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Possibile estensione degli iper-ammortamenti ai software in cloud

Con la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-05448, resa in Commissione Attività produttive alla Camera, sono state fornite alcune indicazioni in relazione ai nuovi iper-ammortamenti ex art. 1 commi 427 – 436 della L. 199/2025, ancora in attesa, allo stato attuale, dell’emanazione delle relative disposizioni attuative.

Nella domanda è stato infatti rilevato che, secondo quanto appreso da fonti di stampa, sarebbe stato firmato il decreto attuativo relativo al piano “Transizione 5.0”, destinato a sostenere gli investimenti in innovazione digitale e transizione energetica delle imprese. Ciononostante, prima che la misura diventi pienamente operativa sarebbero necessarie ancora diverse settimane, a causa di continue modifiche e rallentamenti procedurali.

Nello specifico, è stato rilevato che l’operatività del provvedimento potrebbe slittare alla prima metà di giugno 2026, nonostante le imprese attendano da mesi chiarimenti definitivi, nonché l’apertura della piattaforma telematica del GSE.

Vi sarebbe, da quanto emerso, un aggravio burocratico significativo, con l’introduzione di cinque comunicazioni obbligatorie lungo il ciclo dell’investimento, maggiori controlli ex ante ed ex post e un ampliamento del ruolo dei certificatori.

Il decreto escluderebbe, inoltre, dagli incentivi i software in cloud e i modelli “as-a-service”, oggi largamente utilizzati dalle imprese nei processi di digitalizzazione industriale.

Sul tale punto, è stato quindi osservato, nell’ambito più generale di garantire necessariamente una semplificazione degli adempimenti burocratici in capo alle imprese, nonché una piena operatività della piattaforma GSE in tempi certi e rapidi, se non si ritenga necessario rivedere l’esclusione dei software in cloud e dei modelli “as-a-service” dagli investimenti agevolabili prevedendo – quantomeno – una fase transitoria o correttivi applicativi per evitare che i continui cambiamenti normativi penalizzino gli investimenti già programmati.

A fronte di tali osservazioni, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha precisato che il decreto attuativo relativo ai nuovi iper-ammortamenti è stato sottoscritto dal MIMIT il 4 maggio 2026 e dal MEF il 7 maggio 2026 ed è stato registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 2026.

Con riferimento alle tempistiche di apertura della piattaforma informatica per la gestione della misura, nella risposta è stato affermato che il GSE sta provvedendo all’adeguamento dei propri sistemi informativi alle modifiche introdotte dal decreto attuativo, al fine di consentire alle imprese la presentazione delle comunicazioni e l’accesso al beneficio nel più breve tempo possibile.

Per quanta riguarda l’articolazione delle comunicazioni e il ruolo dei soggetti certificatori, viene evidenziato che l’impianto procedurale risponde all’esigenza di garantire il corretto e tempestivo monitoraggio della misura, nonché il presidio sull’effettiva spettanza del beneficio.

Il MIMIT predisporrà FAQ e circolari operative

Viene altresì affermato che il MIMIT è impegnato a contenere gli oneri a carico delle imprese e a fornire, mediante apposite FAQ e circolari operative, ogni utile chiarimento volto ad assicurare un’applicazione chiara e agevole della disciplina.

Infine, in merito all’esclusione, dal novero delle spese agevolabili, dei software in cloud, si è già avuto modo di evidenziare che la norma sui nuovi iper-ammortamenti non ripropone la disposizione prevista in relazione alle precedenti agevolazioni (dalla vecchia maggiorazione del 40% per i beni immateriali correlata all’iper-ammortamento, al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0), in base alla quale si consideravano espressamente agevolabili “anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all’Allegato B, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa”.

Nella risposta a interrogazione parlamentare n. 5-05448, in merito ai software fruiti in cloud e secondo modelli “as-aservice”, è stato affermato che sono attualmente in corso di valutazione alcune possibili soluzioni di carattere normativo, rispetto alle quali si sta lavorando, assieme al Ministero dell’Economia, per far fronte alle esigenze di copertura finanziaria.
 

(MF/ms)




Dichiarazioni IMU entro il 30 giugno 2026

Entro il 30 giugno 2026 occorre presentare le dichiarazioni IMU “ordinaria” (qualora dovuta) e IMU ENC (sempre da trasmettere) relative all’anno 2025.

I due modelli dichiarativi si distinguono per soggetti passivi tenuti ad adottarli e presupposti dichiarativi.

Salvo gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019, tutti gli altri soggetti passivi adottano il modello dichiarativo IMU/IMPi ex DM 24 aprile 2024.

La dichiarazione IMU “ordinaria” riferita al 2025 va presentata solo se, nel corso di tale anno, il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’IMU. Infatti, se è già stata presentata negli anni precedenti, la dichiarazione IMU/IMPi ha effetti anche per gli anni successivi, salvo che siano intervenute circostanze sopravvenute da cui consegue un diverso ammontare dell’IMU.

Nelle istruzioni alla dichiarazione IMU/IMPi ex DM 24 aprile 2024 vengono elencate le fattispecie da dichiarare.

In ogni caso, il contribuente non è tenuto a presentare la dichiarazione se l’inizio del possesso (ossia l’acquisto della proprietà, dei diritti reali di godimento o degli altri diritti di cui all’art. 1 comma 743 della L. 160/2019 che fanno sorgere la soggettività passiva IMU) o le variazioni rilevanti ai fini dell’IMU identificano circostanze già documentalmente note al Comune o dallo stesso comunque conoscibili, ad esempio tramite visura catastale (in tal senso anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 26921/2025).

Ad esempio, se l’acquisto o la cessione della proprietà sull’immobile sono avvenute in forza di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il notaio provvede anche all’aggiornamento della banca dati catastale: in tal caso, pertanto, non occorre presentare la dichiarazione IMU.

La dichiarazione IMU va inoltre trasmessa ai fini dell’applicazione di determinate agevolazioni. L’art. 1 comma 769 della L. 160/2019 dispone infatti che la presentazione della dichiarazione IMU è richiesta per l’esenzione degli immobili merce di cui al precedente comma 751, nonché per l’assimilazione all’abitazione principale degli alloggi sociali di cui al DM 22 aprile 2008 e dell’unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale delle Forze armate, di Polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia (art. 1 comma 741 lett. c) nn. 3 e 5 della L. 160/2019).

Peraltro, le istruzioni allegate al DM 24 aprile 2024 (p. 3), richiamando la posizione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 21 dicembre 2022 n. 37385), precisano che, al di là di una espressa previsione, “il mancato adempimento dell’obbligo dichiarativo determina in via generale, per tutti i casi in cui è previsto detto onere, la decadenza dal beneficio stabilito dalle norme”.

Quanto alle modalità di presentazione della dichiarazione IMU/IMPi, questa può essere trasmessa: in forma cartacea (con consegna a mano, a mezzo posta o PEC, oppure con altre modalità di trasmissione stabilite dal Comune) oppure con modalità telematica, mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline, direttamente dal dichiarante o tramite un intermediario abilitato ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98 (quest’ultima modalità è obbligatoria se la dichiarazione riguarda l’esenzione dell’immobile occupato abusivamente da terzi ex art. 1 comma 759 lett. g-bis) della L. 160/2019).

Invece, il modello dichiarativo IMU ENC ex DM 24 aprile 2024 va adottato dagli enti non commerciali che possiedono, nel Comune destinatario della dichiarazione, almeno un immobile esente dall’IMU ai sensi della lett. g) del citato comma 759, in quanto impiegato per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali ex art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (attività didattica, sportiva, ecc.).

Detti enti devono presentare, con modalità esclusivamente telematiche, la dichiarazione IMU ENC ogni anno, anche se non sono intervenute variazioni (art. 1 comma 770 della L. 160/2019). La giurisprudenza di legittimità (recepita anche nelle istruzioni al modello dichiarativo) afferma che la dichiarazione IMU ENC va presentata dagli enti non commerciali a pena di decadenza dalla predetta esenzione (così, tra le altre, Cass. 21 dicembre 2022 n. 37385).

Nella dichiarazione IMU ENC vanno indicati tutti gli immobili

L’ente non commerciale che possiede almeno un immobile esente ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019 indica nella dichiarazione IMU ENC tutti gli immobili che possiede nel Comune (destinatario della dichiarazione), e quindi: sia gli immobili esenti in quanto destinati allo svolgimento, con modalità non commerciali, dell’attività istituzionale (o parzialmente esenti, in quanto destinati ad utilizzo “misto” ex art. 5 del DM 200/2012), sia gli immobili esenti per altre fattispecie e gli immobili imponibili.
 

(MF/ms)




Kick off progetto Confapi USA: call per le aziende il 16 giugno 2026 ore 16

Confapi nazionale invita le aziende associate a partecipare al kick off meeting del progetto Confapi USA, iniziativa strategica annunciata dal Presidente Camisa durante la Conferenza Export dello scorso 18 dicembre.

 

Il progetto nasce dalle esigenze espresse dalle aziende e dalla necessità di affiancare le tradizionali attività promozionali con un supporto più strutturato, continuativo e concretamente orientato alla presenza sul mercato americano.

A tal fine, è in programma una call alla quale parteciperà anche il nostro referente operativo negli Stati Uniti, che si terrà:

  • 16 giugno 2026 alle ore 16.00
L’incontro sarà l’occasione per approfondire i servizi previsti dal progetto, conoscere direttamente il referente che opererà sul territorio statunitense e confrontarsi sulle opportunità e sulle modalità di supporto a disposizione delle imprese associate.

 

Per partecipare alla call del 16 giugno, chiediamo cortesemente di iscriversi entro il 10 giugno 2026 compilando il seguente Google Form: https://forms.gle/jFH76AchTo69Y1bN6

Per richieste di supporto:
CONFAPI USA
usa@confapi.org
Cell. 339 7504934

(MP/am)




Unionmeccanica: il presidente Sabadini firma il rinnovo CCNL che coinvolge 450mila lavoratori

Luigi Sabadini presidente nazionale di Unionmeccanica Confapi e Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil hanno sottoscritto, ieri a Roma nella sede di Confapi, l’ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa e all’installazione di impianti, riaffermandone il ruolo di principale contratto per le PMI.

 

Il rinnovo, che segue e completa l’Ipotesi di Accordo sottoscritta il 24 luglio 2025, con decorrenza dal 4 giugno 2026 e durata fino al 31 dicembre 2028, coinvolge oltre 42mila imprese e più di 450mila lavoratrici e lavoratori.
E’ la prima volta che un imprenditore lecchese associato a Confapi firma il rinnovo di un contratto di lavoro nazionale. Luigi Sabadini, classe 1963, è titolare della Trafilerie di Valgreghentino S.p.a., azienda fondata nel 1953 per svolgere attività di trafilatura dell’acciaio conto terzi. L’azienda si occupa della produzione di fili di acciaio destinati all’uso industriale mediante le più moderne tecnologie sia nella trafilatura a secco o ad umido sia nei trattamenti termici e superficiali.
Past President di Confapi Lecco Sondrio per tre volte, Sabadini oggi è presidente di Unionmeccanica nazionale e componente della giunta di Confapi.

L’Ipotesi di rinnovo firmato ieri ha definito un aumento dei minimi contrattuali in linea con le aspettative delle rivendicazioni a salvaguardia del potere di acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori e tale da garantire alle imprese un impatto equilibrato sui costi.

La vera innovazione – ha dichiarato il Presidente di Unionmeccanica Confapi, Luigi Sabadiniconsiste nel disciplinare, quindi promuovere e consolidare, una cultura negli ambienti di lavoro capace di garantire pari opportunità e inclusione per lavoratrici e lavoratori, in linea con l’evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo. Inoltre, l’Ipotesi di Accordo riconosce e valorizza le specificità delle piccole e medie imprese, tenendo adeguatamente conto della loro dimensione e delle loro caratteristiche organizzative”.

Per questo motivo sono state disciplinate materie rivolte alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che affrontano particolari e delicate situazioni personali e familiari. In questo ambito sono state rafforzate le tutele della sanità integrativa, della malattia per i lavoratori in condizioni di disabilità e della malattia dei figli minori. È stato, inoltre, incrementato il welfare contrattuale. Sono previsti permessi aggiuntivi per quei lavoratori che prestano attività lavorativa in un sistema che prevede oltre 15 turni settimanali. Infine, in materia di formazione, particolare riguardo è stato posto al sostegno di quei lavoratori e lavoratrici che sono stati assenti per periodi significativi.
Per rendere ancora più trasparente la lettura delle regole nel testo contrattuale e prevenire contenziosi, è stato, inoltre, disciplinato il contratto a tempo determinato e la stabilizzazione della somministrazione a tempo indeterminato.

Anna Masciadri 
Ufficio stampa




Trasparenza salariale: decreto pubblicato in G.U.

Informiamo le aziende associate che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’allegato Decreto Legislativo n. 96/2026, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2023/970 in materia di trasparenza retributiva e contrasto al gender pay gap (c.d. Decreto Trasparenza Salariale), entrato in vigore il 7 giugno 2026.

La nuova normativa rafforza il principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, introducendo specifici obblighi di trasparenza nei processi di selezione, maggiori diritti informativi per i lavoratori e nuovi adempimenti di monitoraggio e rendicontazione a carico delle imprese.

Trasmettiamo altresì la relativa circolare esplicativa predisposta da Confapi.

Con l’occasione segnaliamo che Confapi ha organizzato un primo webinar rivolto alle aziende associate, di cui vi trasmetteremo a breve conferma dell’orario e le indicazioni utili per la registrazione.

(FV/fv)




Unionmeccanica Confapi: sottoscritto con Fim, Fiom, Uilm il rinnovo del CCNL Metalmeccanici

Trasmettiamo in allegato l’Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa e all’installazione di impianti firmato oggi da Unionmeccanica Confapi e da Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil.
 
Seguirà nei prossimi giorni la circolare esplicativa.

(MG/am)




Bando camerale “Economia Circolare RE-FIL ECO2”: risorse per 15 imprese entro novembre 2026

La Camera di Commercio di Como-Lecco rinnova il proprio impegno verso la transizione ecologica del territorio promuovendo l’adozione di strumenti avanzati per la misurazione della sostenibilità aziendale attraverso il servizio di accompagnamento per l’applicazione dello strumento di circolarità nato dal progetto RE-FIL ECO2, sviluppato in collaborazione con Ergo S.r.l. (Spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa). 

 

Il servizio coperto dal bando si chiama “Servizio di accompagnamento per l’applicazione dello strumento circolarità REFILECO2” e consiste in una consulenza che viene erogata gratuitamente. Il valore della prestazione è quantificato in 1.700,00 euro, concessi in regime “de minimis” come aiuto di stato indiretto.

L’opportunità è riservata a un numero limitato di imprese: massimo 15 imprese lariane e comprende un percorso di consulenza mirata e personalizzata. Grazie ai contributi camerali, le aziende beneficeranno del supporto di esperti per integrare i modelli circolari direttamente nei propri flussi di lavoro, ottimizzando costi e risorse.

Tutti i dettagli del bando nel pdf allegato e nel sito camerale dedicato.

Le domande possono essere inviate da aprile e fino al raggiungimento dei 15 posti disponibili (e comunque non oltre il 30 novembre 2026), compilando il modulo di adesione.

Chi è interessato può parlarne in associazione con Silvia Negri: 0341282822 – silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)




Rifiuti transfrontalieri Diwass: novità da maggio 2026

DIWASS significa Digital Waste Shipment System, sistema digitale di gestione dei rifiuti.

Come annunciato in una precedente circolare di febbraio, DIWASS deve svolgere due funzioni principali:

  • un sistema centrale al quale le autorità competenti e le parti interessate coinvolte nelle spedizioni di rifiuti possono accedere e utilizzare direttamente tramite un sito web;
  • un hub centrale che consente lo scambio di informazioni e documenti tra il sistema centrale e i sistemi locali gestiti da determinate autorità competenti, nonché software aziendali o software offerti da fornitori di software commerciali. 
Dal 21 maggio 2026, il sistema DIWASS viene utilizzato dalle autorità competenti e dagli operatori economici dell’UE per la presentazione e la gestione dei documenti di notifica relativi alle spedizioni di rifiuti in cui uno Stato membro dell’UE è coinvolto come paese di spedizione, destinazione o transito.

Il DIWASS viene utilizzato anche per generare documenti di movimento in base a notifiche che abbiano ottenuto il consenso di tutte le autorità competenti. Per lo scambio dei documenti dell’allegato VII è stato deciso che, nel periodo compreso tra il 21 maggio e il 31 dicembre 2026, i documenti dell’Allegato VII devono essere gestiti con le stesse modalità finora adottate (ovvero, prevalentemente in formato cartaceo). 
Sul sito della commissione Europea si possono trovare molti dettagli, in italiano.

(SN/am)




Tutela dell’ambiente: i nuovi reati penali e 231

Dal 2 giugno è in vigore il DLgs. 81/2026, che apporta ulteriori modifiche alla tutela penale dell’ambiente, in attuazione della direttiva (Ue) 2024/1203.

In sintesi, la citata direttiva sostituisce le precedenti direttive 2008/99/Ce e 2009/123/Ce e individua le condotte che, compiute intenzionalmente oppure per grave negligenza, costituiscono reato, riprendendo e integrando quanto disposto dalle direttive previgenti.

La nuova disciplina, inoltre, reca modifiche alle disposizioni in materia di sanzioni, introducendo specifiche indicazioni sui livelli massimi di pena per talune fattispecie di reato, nonché la previsione di sanzioni supplementari.

Ulteriori aspetti innovativi riguardano, tra l’altro, le circostanze aggravanti e attenuanti, i termini di prescrizione, le misure di prevenzione e la predisposizione, da parte degli Stati membri, di una strategia nazionale in materia di lotta contro i reati ambientali.

L’Italia ha dato seguito all’obbligo di recepimento attraverso la legge di delegazione europea 2024 (L. 91/2025) che all’art. 9 ha previsto specifici criteri e principi direttivi per l’esercizio della delega.

In particolare, la legge delega dispone di apportare al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli artt. 3, 4 e 5 della direttiva, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, alla previsione di sanzioni effettivedissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, anche per le persone giuridiche.

Si chiedeva inoltre di conformarsi alle previsioni della direttiva in materia di congelamento e confisca, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati ivi previsti, nonché di prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali.

In tale prospettiva, l’art. 3 del nuovo decreto reca una serie di modifiche al codice penale, ampliando la portata del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e introducendo il delitto di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p.), nonché la nozione di abusività per i reati ambientali (art. 452-quinquiesdecies c.p.) e ulteriori circostanze aggravanti (art. 452-quaterdecies c.p.).

In particolare, il nuovo reato punisce l’abusiva immissione sul mercato o l’abusiva messa in circolazione di un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque, determini una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell’ambiente, delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Peraltro viene prevista l’applicazione al neo introdotto reato della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 32-quater c.p.) nonché la confisca c.d. allargata (art. 240-bis c.p.).

L’art. 4 del DLgs. 81/2026 disciplina la fattispecie incriminatrici relative alla produzione e al commercio di sostanze in grado di ridurre lo strato di ozono, nonché quelle relative alla produzione e al commercio di prodotti contenenti sostanze lesive dell’ozono.

L’art. 5 disciplina invece i reati contravvenzionali relativi alla produzione e al commercio di gas fluorurati a effetto serra, nonché alla produzione e al commercio di prodotti contenenti tali sostanze.

Rilevanti sono le modifiche in materia di responsabilità delle persone giuridiche così come prevista dall’art. 25-undecies del DLgs. 231/2001.

Viene ulteriormente ampliato il catalogo dei reati-presupposto, viene inasprito il trattamento sanzionatorio pecuniario previsto e viene introdotto un sistema di aggravamento automatico delle sanzioni in presenza di specifiche aggravanti ambientali.

Nel citato art. 25-undecies viene ovviamente inserita la nuova fattispecie di commercio di prodotti inquinanti.

Per la fattispecie di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) viene elevato il massimo edittale da 900 a 1200 quote.

Con il nuovo comma 1-ter, si prevede con riguardo ai reati di “produzione e commercio di sostanze ozono lesive” (art. 4 DLgs. 81/2026) e di “proda1uzione e commercio di gas a effetto serra” (art. 5 del DLgs. 81/2026) l’applicazione alla persona giuridica responsabile di una sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.

Infine, il nuovo comma 1-quater prevede un meccanismo di aggravamento automatico delle sanzioni: per i delitti aggravati di inquinamento ambientale (art. 452-bis commi 2,3 e 4 c.p.), di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 commi 2, 3 e 4 c.p.) o di disastro ambientale (art. 452-quater comma 3 c.p.) le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo. Lo stesso aumento si applica anche nel caso della aggravante prevista dall’art. 452-sexiesdecies comma 1 n. 1 c.p. ovvero se dal reato deriva un profitto di rilevante entità.

(MF/ms)




IMU 2026: scadenze, regole generali, novità normative

Si avvicinano i termini per il versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno d’imposta 2026.

Di seguito riepiloghiamo le scadenze principali, le modalità di calcolo, le esenzioni previste e le importanti riforme introdotte a partire da quest’anno.
 
Termini e modalità di pagamento 2026

Il pagamento dell’IMU deve essere effettuato in due rate annuali:

  • acconto (o soluzione unica): entro il 16 giugno 2026;
  • saldo: entro il 16 dicembre 2026.
La prima rata, qualora il Comune non abbia ancora deliberato le nuove aliquote, si calcola applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno precedente (2025). L’eventuale conguaglio o adeguamento alle nuove tariffe comunali del 2026 avverrà esclusivamente in sede di saldo a dicembre.

Il versamento può essere eseguito attraverso i seguenti canali:

  • modello F24;
  • apposito bollettino di conto corrente postale;
  • piattaforma PagoPA o altre modalità telematiche previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (se l’IMU è precompilata dal Comune).
 
Base imponibile e moltiplicatori catastali

Il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati (oltre che il possesso, anche il diritto di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie dell’immobile, concessionario in caso di concessione di aree demaniali e locatario per immobili concessi in locazione finanziaria.), aree edificabili e terreni agricoli

Per i fabbricati iscritti in Catasto, la base imponibile si ottiene rivalutando la rendita catastale del 5% e applicando i seguenti moltiplicatori di legge:
 

Gruppo / Categoria Catastale Tipologia di immobile Moltiplicatore
 
Gruppo A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7 Abitazioni e relative pertinenze 160
Gruppo B, C/3, C/4, C/5 Uffici pubblici, laboratori artigianali 140
A/10 e D/5 Uffici privati, studi professionali, istituti di credito 80
Gruppo D (escluso D/5) Opifici, stabilimenti industriali, alberghi, teatri 65
C/1 Negozi e botteghe commerciali 55
 

Esenzioni e agevolazioni principali

Abitazione principale e pertinenze

L’IMU non è dovuta sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze (classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria).

  • Immobili di lusso: l’esenzione non si applica se l’immobile appartiene alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che restano soggette a imposta.
  • Coniugi con residenze separate: a seguito della sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, l’esenzione spetta a ciascun componente del nucleo familiare per l’immobile in cui ha stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale effettiva, a prescindere dal luogo di residenza del coniuge.
Riduzione per comodato d’uso (parenti di 1° grado)

La base imponibile è ridotta del 50% per gli immobili concessi in comodato a genitori o figli (linea retta di primo grado), a condizione che:

  • l’immobile sia adibito ad abitazione principale del comodatario e non sia di lusso (no A/1, A/8, A/9);
  • il contratto di comodato sia regolarmente registrato;
  • il comodante possieda un solo immobile in Italia oltre alla propria abitazione principale (situata nello stesso Comune dell’immobile concesso in comodato).
Altre agevolazioni rilevanti
  • Affitti a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato la base imponibile IMU è ridotta al 75%.
  • Beni merce: i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice sono totalmente esenti da IMU, a patto che permanga tale destinazione e non siano locati.
  • Immobili strumentali: l’IMU relativa agli immobili strumentali all’attività d’impresa o professionale è deducibile al 100% ai fini della determinazione del reddito.
  • pensionati residenti all’estero (AIRE): l’IMU è ridotta al 50% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato. È necessario che il proprietario sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e risieda in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
  • Immobili occupati abusivamente: è prevista l’esenzione totale dall’IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata regolare denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio (art. 614, comma 2, c.p.) o invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.), o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata un’azione giudiziaria penale. Per beneficiare del blocco dell’imposta, il proprietario è tenuto a comunicare al Comune l’avvenuta presentazione della denuncia, così come l’eventuale cessazione dell’occupazione.
 
Le novità del 2026

A partire da quest’anno entrano in vigore importanti aggiornamenti procedurali e agevolativi volti a semplificare l’imposta e uniformare le regole sul territorio:

  • riforma del prospetto aliquote obbligatorio: diventa pienamente operativo l’obbligo per i Comuni di redigere e pubblicare le delibere delle aliquote seguendo un prospetto ministeriale standardizzato (in attuazione del D.M. 6 novembre 2025). Questo strumento ridurrà le difformità interpretative tra i diversi territori comunali;
  • ampliamento per immobili inagibili: il decreto ministeriale ha allargato le maglie per l’accesso alle riduzioni d’imposta per i fabbricati non utilizzabili per ragioni strutturali (es. gravi problemi di staticità, danni da incendi o condizioni igienico-sanitarie pericolose). Per accedere al beneficio è necessaria una perizia tecnica abilitata e un’apposita certificazione del Comune.
 
Adempimenti dichiarativi

La dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o si sono verificate variazioni rilevanti ai fini del calcolo (es. cambi di utilizzo da sfitto ad abitazione principale).

Pertanto, per le variazioni intervenute nel corso del 2025, la scadenza ordinaria è fissata al 30 giugno 2026.

 
(MF/ms)