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Il versamento dell’acconto delle imposte con l’adesione al concordato preventivo biennale

Entro il 1° dicembre 2025 (in quanto il 30 novembre è domenica) i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare saranno chiamati alla cassa per il pagamento della seconda o unica rata degli acconti IRPEF, IRES e IRAP (e delle relative imposte sostitutive e addizionali) relativi al 2025.

In proposito, occorre tenere presente che, per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), operano regole particolari. Infatti, l’art. 20 del D.Lgs. 13/2024 stabilisce che l’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di CPB è calcolato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Relativamente al periodo d’imposta 2025, occorre quindi distinguere tra:

  • contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026, per i quali il 2025 è il primo periodo della relativa applicazione;
  • contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025, per i quali il 2025 è il secondo periodo della relativa applicazione.
Nell’ipotesi di cui al primo punto, se è utilizzato il metodo storico, con riferimento alle imposte dirette, in aggiunta all’acconto determinato sulla base degli importi indicati nel modello REDDITI 2025, è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra:
  • il reddito concordato (per il 2025, si tratta dell’importo indicato nel rigo P06 del modello CPB);
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024 (per il 2024, si tratta dell’importo indicato nel rigo P04 del modello CPB).
In caso di adesione al CPB da parte di società o associazioni in regime di trasparenza, la maggiorazione è versata pro quota dai singoli soci o associati.

Nell’ipotesi del consolidato fiscale, dal momento che gli adempimenti in materia di acconti competono esclusivamente alla consolidante, per il primo periodo d’imposta di adesione al CPB la “consolidata” deve comunicare alla “consolidante” l’eventuale applicazione della suddetta maggiorazione in caso di calcolo degli acconti con il “metodo storico” (FAQ Agenzia delle Entrate 15 ottobre 2024 n. 4).

Sempre riguardo ai contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026, anche con riferimento all’IRAP, se l’acconto è determinato con il metodo storico, in aggiunta all’acconto determinato sulla base degli importi indicati nel modello IRAP 2025, è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, tra:

  • il valore della produzione netta concordato (per il 2025, indicato nel rigo P08 del modello CPB);
  • il valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex art. 17 del DLgs. 13/2024 (per il 2024, indicato nel rigo P05 del modello CPB).
Se l’acconto è determinato sulla base del criterio previsionale, la seconda rata è calcolata come differenza tra (art. 20 comma 2 lett. c) del DLgs. 13/2024):
  • l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato;
  • quanto versato con la prima rata.
Venendo ora all’ipotesi in cui il 2025 sia il secondo periodo di applicazione del CPB in conseguenza dell’adesione effettuata per il biennio 2024-2025, se si utilizza il metodo storico, l’acconto relativo al 2025 deve essere determinato facendo riferimento alle imposte dirette e IRAP dovute per il 2024, senza considerare la parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva, che non confluisce nella base imponibile rilevante ai fini delle imposte dirette.

In pratica, l’acconto è determinato sulla base del rigo “Differenza” del quadro RN, al pari di quanto previsto per i contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo biennale.

Infatti, il valore indicato in tale rigo tiene già conto del reddito concordato, in quanto nei quadri reddituali (RE, RF, RG) deve essere riportato il reddito concordato rettificato determinato nel quadro CP, già ridotto della quota assoggettata ad eventuale imposta sostitutiva CPB (FAQ Agenzia delle Entrate 28 maggio 2025).

Invece, sempre nel caso in cui il 2025 sia il secondo periodo di applicazione del CPB, l’acconto determinato sulla base del criterio previsionale deve essere calcolato considerando il reddito e il valore della produzione netta concordati per il 2025 (art. 20 comma 1 del DLgs. 13/2024); tuttavia, tale scelta potrebbe rendere più gravoso l’acconto, tenuto conto del tendenziale aumento del reddito concordato 2025 rispetto a quello accettato per il periodo precedente e dell’incidenza dell’imposta sostitutiva che si potrebbe decidere di liquidare nel modello REDDITI 2026.
 

(MF/ms)




Omaggi natalizi: deducibili solo se sostenuti con pagamenti tracciabili

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, è frequente la concessione di omaggi da parte delle imprese.

Rispetto allo scorso anno, la disciplina è stata oggetto di modifiche.

Da inizio 2025 (per i soggetti “solari”) è infatti operativo l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e omaggi.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 108 comma 2 ultimo periodo del TUIR, inserito dall’art. 1 comma 81 lett. d) della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97. Si tratta dei pagamenti effettuati con carte di debito, di credito e prepagate (anche mediante Apple Pay o Google Pay), assegni bancari e circolari, ma anche mediante app quali Satispay o Paypal.

L’impresa non può quindi più dedurre gli omaggi se acquistati in contante. Dovrebbero essere tracciate anche le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute all’estero, posto che l’obbligo di tracciabilità non è stato limitato agli oneri sostenuti nel territorio dello Stato, come invece per le spese di trasferte.

Al di là del nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti, la disciplina “base” degli omaggi ai fini delle imposte sui redditi non ha subito modifiche.

Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono quindi deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati a uno stesso soggetto non supera 50 euro.

Diversamente, gli oneri sostenuti per omaggi sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal citato art. 108 comma 2.

Al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso e non ai singoli beni che lo compongono.

Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto, ai fini della deducibilità, ai suddetti limiti previsti per le spese di rappresentanza “generali” (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.4).

Nel caso in cui l’omaggio sia rappresentato da beni “autoprodotti”, rileva il valore di mercato dell’omaggio, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.

Tale valore, tuttavia, rileva unicamente al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata; una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50 euro (ris. Agenzia delle Entrate n. 27/2014).

Qualora il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia invece della deduzione integrale.

Ad esempio, nel caso in cui l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 80 euro e un costo di produzione di 40 euro, l’omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di deducibilità (valore di mercato pari a 80 euro, superiore quindi al limite di 50 euro), ma ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l’importo di 40 euro (costo di produzione effettivo). Nel caso in cui, invece, l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 40 euro e un costo di produzione pari a 30 euro, l’omaggio è interamente deducibile per 30 euro.

Poiché la norma fa espresso riferimento ai “beni distribuiti gratuitamente” di modico valore, la stessa non è riferibile alle spese relative a servizi (circ. n. 34/2009, § 5.4). Pertanto, le prestazioni gratuite di servizi sono quindi deducibili dal reddito d’impresa soltanto ove rispettino i requisiti previsti per le spese di rappresentanza “generali”.

In relazione agli omaggi ai dipendenti, per l’impresa i relativi costi sono deducibili ai sensi dell’art. 95 comma 1 del TUIR come prestazioni di lavoro (fuori dai suddetti obblighi di tracciabilità).

Quanto alle spese sostenute per le cene natalizie con i dipendenti, malgrado non siano di rappresentanza, l’art. 100 comma 1 del TUIR stabilisce che le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di ricreazione o culto sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Tale principio opera anche ove tali servizi siano messi a disposizione dei dipendenti con il ricorso a strutture esterne all’azienda (ris. n. 34/2004), come, ad esempio, nel caso di un ristorante. Occorre, però, considerare anche l’art. 109 comma 5 del TUIR, in base al quale le spese per la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%.
 

(MF/ms)




“Fondi pensione e polizze vita: roba da vecchi o da furbi?”: materiale

A seguito dell’incontro organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori “Fondi pensione o polizze vita. Roba da vecchi o da furbi?”, tenutosi mercoledì 12 novembre scorso, alleghiamo le slide presentate dal Presidente di Fondapi, Angelo Bruscino.

(SG/am)




Convegno “Generi di successo” martedì 25 novembre 2025

Informiamo le Aziende Associate l’iniziativa a cui abbiamo aderito come associazione, ovvero il convegno “Generi di Successo”, organizzato da Banca della Valsassina e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco.

L’evento, gratuito, si terrà il 25.11.2025 presso l’Auditorium “Casa dell’Economia” dalle ore 16 alle ore 19. Al termine sarà servito un rinfresco.
 
Il Convegno nasce dalla volontà di presentare in chiave propositiva la giornata contro la violenza sulle donne. Verrà messo in evidenza l’impegno per la diffusione di una maggiore cultura della parità di genere, affinché nel contesto attuale vi sia migliore consapevolezza e partecipazione del genere femminile in diversi contesti del nostro territorio.

Le relatrici che interverranno avranno l’opportunità di trasmettere questo messaggio grazie alle rispettive esperienze nel mondo finanziario, produttivo, delle professioni, della comunicazione e sul territorio di riferimento.
Ci si soffermerà sul concetto di successo, che sarà presentato come un percorso da costruire costantemente, superando difficoltà e creando opportunità con un approccio di impegno costante piuttosto che solo come un punto di arrivo.
 
Le iscrizioni sono aperte al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-generi-di-successo-1968700497183?aff=oddtdtcreator

In allegato potete scaricare la locandina con il dettaglio del programma.
 
(MP/am)




Relazioni commerciali USA-Ue: aggiornamento su dazi e accordi bilaterali

Rete Ufficio Estero presenta una sintesi aggiornata, che potete scaricare in allegato, sulle politiche tariffarie tra Stati Uniti e Unione Europea con focus su acciaio, alluminio, automotive, rame, legno e agroalimentare.
 
Il documento riassume i contenuti del “Framework Agreement on Reciprocal, Fair and Balanced Trade” del 21 agosto 2025 e le novità introdotte dal principio delle “Reciprocal Tariffs, a supporto della pianificazione strategica delle PMI esportatrici.
 
Per maggiori informazioni invitiamo le aziende a contattare la Rete Ufficio Estero: info@ufficioestero.it, 0341.286338.

(CP/am)
 
 




Gruppo Giovani: visita alle grotte stagionatura formaggi in Valsassina e cena

Il Gruppo Giovani Imprenditori vi aspetta giovedì 27 novembre 2025 alle 18.30 presso la Gildo Formaggi a Introbio (Lc) per una visita esclusiva alle grotte di stagionatura, seguirà una cena tipica sempre nella medesima location.

La Valsassina, giustamente chiamata la “valle dei formaggi”, è famosa per la straordinaria presenza di grotte dal microclima favorevole alla stagionatura. Questo ambiente unico conferisce ai formaggi un gusto delicato e caratteristiche organolettiche inconfondibili. Le prime grotte della Valsassina furono scavate nel cuore della montagna a partire dalla seconda metà dell’800. In queste profonde casere sotterranee, i formaggi freschi venivano lasciati maturare, sviluppando i sapori che oggi li rendono così speciali.
Tra le attività imprenditoriali nel settore lattiero-caseario, troviamo Gildo Formaggi, le cui grotte, risalenti al 1860, sono considerate tra le più prestigiose della Valsassina. Oggi ospitano circa settanta tipi di formaggi diversi: vaccini, caprini e a latte crudo.

Nelle grotte di stagionatura la temperatura è di 9°, si consiglia di avere con sé abbigliamento adeguato alle basse temperature.

Adesioni per la vista e  la cena al seguente link entro venerdì 21 novembre.

(SG/am)




Formazione sicurezza: verifica di efficacia secondo l’accordo Stato Regioni 2025

Nelle precedenti comunicazioni abbiamo focalizzato l’attenzione sulle novità più evidenti dell’accordo Stato-Regioni 2025, pubblicato il 24 maggio 2025, che comportano la revisione delle durate e della decorrenza di alcuni corsi obbligatori.
L’accordo però parla anche di un altro obbligo nuovo, a carico dei datori di lavoro: si tratta della verifica di efficacia, ovvero la verifica che la formazione svolta, oltrechè essere stata appresa, sia anche efficace, ovvero incida sui comportamenti dei lavoratori, accrescendo la capacità di prevenire incidenti/infortuni.

Si rimanda pertanto al punto 7 dell’accordo di aprile 2025 in vigore da maggio 2025, che si allega per comodità. Il testo integrale dell’accordo è comunque allegato alla circolare Confapi n. 368 del 29/05/2025.

Si sottolinea che la verifica di efficacia deve essere documentata con una delle modalità suggerite:

  1. Analisi infortunistica aziendale pre e post formazione
  2. Questionari da somministrare al personale sull’acquisizione di comportamenti sicuri
  3. Check list di valutazione attraverso l’osservazione dei comportamenti dei lavoratori (es. verifica dell’utilizzo dei DPI, corretto utilizzo delle attrezzature, rispetto delle procedure di lavoro).
La check list diventa strumento di valutazione dell’efficacia della formazione e contemporaneamente strumento di controllo da parte dei soggetti della prevenzione aziendale, soprattutto dei preposti, che hanno l’obbligo di vigilare sull’instaurarsi e protrarsi di comportamenti pericolosi da parte dei lavoratori.

Si raccomanda di affrontare questo tema con le figure aziendali incaricate della prevenzione.

L’associazione resta a disposizione per eventuale supporto in questa materia: 0341.282822, formazione@confapi.lecco.it.

(SN/am)




Risorse ministeriali per l’innovazione: domande dal 14 gennaio 2026

Il provvedimento è collegato al decreto del 4 settembre 2025, adottato dal Ministro Urso.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – MIMIT, ha definito i termini di apertura dello sportello agevolativo e le modalità di presentazione delle domande inerenti ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico realizzati nell’ambito degli accordi per l’innovazione, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali.

La misura è rivolta alle imprese che esercitano attività industriali e di trasporto, incluse le imprese artigiane, le imprese ausiliarie delle precedenti attività e i centri di ricerca, nonché agli organismi di ricerca.
Vengono finanziati progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti nell’ambito di specifiche aree di intervento individuate all’allegato n. 2 ed all’allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 settembre 2025, riconducibili al comparto manufatturiero ed al settore digitale e delle telecomunicazioni.
Le iniziative agevolabili devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro e non superiori a 40 milioni di euro, avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

Per l’intensità della misura si rimanda alla pagina ministeriale, che contiene tutti i dettagli: cliccare qui 

Le domande potranno essere inviate dal 14 gennaio 2026 e fino al 18 febbraio 2026 allo sportello online https://fondocrescitasostenibile.mcc.it , gestito da Mediocredito Centrale S.p.A. che si occuperà per conto del MIMIT, in qualità di Gestore del Fondo Crescita Sostenibile insieme a primari partner bancari e scientifici, degli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria dei progetti, l’erogazione delle agevolazioni, l’esecuzione dei relativi monitoraggi e controlli.
La graduatoria per l’ammissione dei progetti alle attività istruttorie sarà formata sulla base del punteggio ottenuto in relazione a indicatori aziendali di solidità finanziaria.

Molte informazioni si possono trovare consultando i documenti nella pagina ministeriale dedicata a questo tema.

(SN/am)

 




Conai: novità relative a procedure di rimborso

Conai ha pubblicato due delibere del cda che contengono semplificazioni o modifiche procedurali.

Le novità sono relative alle procedure applicabili di rimborso.

Circolare del 30 ottobre 2025 disponibile al seguente link

  1. Aumento della soglia per poter accedere alla procedura. Mod. 6.6 Bis – Rimborso ex post da dichiarazione semplificata Mod. 6.2 import.
Circolare del 30 ottobre 2025 disponibile al seguente link
  1. Nuova procedura semplificata di rimborso/esenzione del Contributo Ambientale CONAI per aziende esportatrici appartenenti ad un medesimo gruppo aziendale.
Tali novità saranno recepite nell’edizione 2026 della “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo ambientale Conai” di imminente pubblicazione, che sarà consultabile direttamente sul sito del Conai.

Per tutti i dettagli consultare il sito del Conai: www.conai.org sezione “Download documenti/Circolari applicative”.

(SN/am)
 




Transizione 5.0: esaurite le risorse

Il MIMIT, con decreto 6 novembre 2025, ha comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili per accedere al credito d’imposta transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024.

Nello specifico, il decreto stabilisce che alle imprese che, a partire dal 7 novembre 2025 (data di pubblicazione del suddetto decreto), presentano comunicazioni di prenotazione del credito d’imposta, è inviata una ricevuta di indisponibilità delle risorse ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del DM 24 luglio 2024.

Nel relativo comunicato del MIMIT del 6 novembre si legge infatti che le risorse REPowerEU destinate alla misura (dagli iniziali 6,3 miliardi a 2,5 miliardi), anche alla luce della revisione del PNRR attualmente in fase di approvazione a livello europeo, risultano interamente assorbite dalle comunicazioni presentate dalle imprese.

Resta comunque garantita la possibilità di presentare nuove domande fino al 31 dicembre 2025: le comunicazioni di prenotazione trasmesse a partire dal 7 novembre 2025 saranno considerate validamente depositate e daranno luogo al rilascio di una ricevuta.

Tali comunicazioni rimangono efficaci, previa verifica della correttezza dei dati e della completezza della documentazione.

In caso di nuova disponibilità finanziaria – derivante dallo scorrimento delle domande o dall’attivazione di ulteriori risorse – il GSE informerà le imprese secondo l’ordine cronologico di invio.

Sul sito del GSE, nella pagina dedicata a transizione 5.0, viene infatti affermato che è stato raggiunto il limite previsto a seguito della rimodulazione delle risorse PNRR destinate alla misura. In attesa dell’implementazione delle novità introdotte dal decreto direttoriale 6 novembre 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il GSE ha previsto la temporanea chiusura del portale e del contatore. In caso di nuova disponibilità, le risorse saranno assegnate secondo l’ordine di prenotazione.

Si ricorda che il credito d’imposta transizione 5.0 riguarda gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

In particolare, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 nell’ambito di progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare (art. 4 comma 4 del DM 24 luglio 2024):

  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali della competenza previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale.
L’interconnessione dei beni 4.0, che non incide sul completamento del progetto, deve invece avvenire entro il 28 febbraio 2026, termine entro cui deve essere comprovata con la perizia asseverata (cfr. FAQ GSE-MIMIT 10 aprile 2025, § 2.12).

Si evidenzia che, qualora venga confermato l’attuale testo del Ddl. di bilancio 2026, il credito d’imposta transizione 5.0 non sarebbe prorogato e gli investimenti effettuati dal 2026 potranno essere oggetto, alle specifiche condizioni previste, del nuovo iper-ammortamento.

Forte accelerazione delle prenotazioni per il 4.0

Con un ulteriore comunicato, il MIMIT ha inoltre informato che, a seguito dell’annuncio dell’esaurimento delle risorse di transizione 5.0, con prenotazioni che hanno raggiunto l’obiettivo dei 3 miliardi, si è registrata una forte accelerazione delle prenotazioni anche sul piano 4.0.

Al 6 novembre risultavano ancora disponibili 200 milioni di euro.

Viene precisato che il GSE al raggiungimento della soglia dei 2,2 miliardi di euro trasmetterà una comunicazione di esaurimento risorse.

Il MIMIT, alla luce dell’elevato gradimento dimostrato dalle imprese per il piano 5.0, è al lavoro per reperire nuove risorse e per garantire il sostegno agli investimenti programmati, anche attraverso soluzioni di continuità con la nuova misura che sarà varata in legge di bilancio.

Si ricorda che le comunicazioni trasmesse entro il 31 dicembre rimarranno comunque efficaci e saranno gestite in base all’ordine cronologico di invio in caso di reperimento delle risorse.

(MF/ms)