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RAEE: novità fra dicembre 2025 e gennaio 2026

A dicembre è stato approvato l’Accordo di Programma che definisce le modalità di gestione dei RAEE per gli operatori del commercio di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che è in vigore dal 1° gennaio 2026. Il nuovo quadro introduce importanti novità, sia economiche sia operative, incentrate su tre pilastri strategici: efficienza operativa, capillarità territoriale e comunicazione ai cittadini; quest’ultima è in particolare riconosciuta come la leva principale per aumentare i volumi di rifiuti elettronici conferiti correttamente alla distribuzione. Le misure sono state condivise dalle principali associazioni di categoria della distribuzione, dei produttori di AEE e delle aziende della raccolta e dal CdC RAEE.

Tutte le novità su questo punto sono consultabili sul sito del Cdc Centro di Coordinamento Raee.

Inoltre si segnala che il 24 gennaio 2026 entra in vigore il D.lgs. 7 gennaio 2026, n. 2 (attuazione della direttiva (UE) 2024/884 che modifica la direttiva 2012/19/UE sui Raee) che reca modifiche al D.Lgs. 49/2014. Contiene la nuova definizione di RAEE storici.
In base alla nuova formulazione, sono considerati storici:
1) i RAEE derivanti da AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), diverse dai pannelli fotovoltaici immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data;
2) i RAEE derivanti da AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018 e non rientranti tra quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), conformemente alle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore.

Le informazioni complete si trovano sulla pagina dedicata di Ecocamere.

(SN/am)




RENTRI: completare la transizione digitale entro il 13 febbraio 2026

Manca meno di un mese allo switch che coinvolge tutte le imprese, piccole e grandi, produttori e impianti.
Restano ancora alcuni passaggi da fare per essere in grado di dematerializzare completamente la gestione dei rifiuti e garantirne la massima tracciabilità.

Le imprese obbligate del terzo scaglione devono completare l’iscrizione e usare gli strumenti della piattaforma Rentri, nel ruolo di operatori. Queste imprese, ma anche tutte le altre devono prepararsi al FIR digitale, anche detto xFIR.
L’attivazione delle funzionalità complete correlate all’apertura del FIR digitale avverrà nella giornata del 12 febbraio 2026, in modo da consentire l’utilizzo del FIR in formato digitale a decorrere dalla giornata del 13 febbraio 2026. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13 febbraio 2026.

Segnalo qui di seguito le pagine principali del sito del Rentri, con le istruzioni da applicare per poter firmare digitalmente i formulari e per utilizzare eventualmente le funzioni su APP Rentri, per dispositivi mobili.

 
Segnalo che dall’ultima settimana di gennaio, riprende la formazione gratuita erogata da remoto a cura dall’albo gestori, con un fitto calendario, direttamente consultabile sul sito dell’albo.

Calendario – temi (prime sessioni)

  • Iscrizione produttori terzo scaglione: soggetti obbligati | Mer 28/01
  • Il FIR dopo il 13/02/2026 | Gio 29/01 – Mar 10/02
  • I servizi di supporto e l’APP del RENTRI per l’utilizzo e la gestione del FIR digitale | Lun 2/02 – Gio 12/02
  • Produttori di rifiuti – I servizi di supporto del RENTRI per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico digitale | Gio 5/02
Si ricorda che il materiale didattico disponibile sul sito del Rentri è liberamente consultabile e che in associazione potete eventualmente contattare silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)
 




Conto Termico 3.0 – Formazione da parte del GSE

Il GSE ha avviato un ciclo di webinar dedicati al Conto Termico 3.0 che affronteranno le principali novità sul tema. I webinar sono previsti settimanalmente fino alla metà del mese di febbraio ed i contenuti (comprensivi delle slide) sono disponibili nella sezione dedicata del sito del GSE – https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico-3-0/webinar

Il primo webinar (tenutosi il 12 gennaio) ha approfondito le regole applicative e fornito un’anteprima del Portaltermico 3.0. Gli altri si svolgeranno dalle 10.30 alle 12.30 nelle date: 26/01 – 3,10,17/02.

Segnaliamo il link per l’iscrizione, completo del calendario di tutti i webinar programmati: https://webinargse.webex.com/webappng/sites/webinargse/webinar/webinarSeries/register/0d75656420a1428f910f6ccd86f4dbb8
Il tema è inserito anche nel seminario tecnico di giovedì 5/02 nel pomeriggio, dal titolo “Industria 4.0 e conto termico 3.0” organizzato in associazione.

(SN/am)
 
 




La saga dei Florio arriva a Lecco: Stefania Auci ospite di Confapi Lecco Sondrio

Sarà Stefania Auci, una delle autrici italiane più lette e tradotte al mondo, l’ospite dell’incontro in programma martedì 10 febbraio 2026 alle ore 19.00, presso la sede di Confapi Lecco Sondrio, in occasione della presentazione del suo romanzo appena pubblicato “L’alba dei leoni”, ultimo capitolo in ordine di tempo della saga dedicata alla famiglia Florio, iniziata con “I leoni di Sicilia” (2019) e proseguita con “L’inverno dei leoni” (2021). L’evento è organizzato in collaborazione con La Libreria Volante di Lecco.
I tre romanzi raccontano l’epopea imprenditoriale della famiglia Florio, protagonisti assoluti della storia economica italiana dell’Ottocento: una storia di riscatto, visione e capacità imprenditoriale che, partendo dal Sud Italia, seppe costruire un impero capace di affermarsi sui mercati internazionali, lasciando un segno profondo nella cultura industriale del Paese.

La saga firmata da Stefania Auci è diventata un vero e proprio fenomeno editoriale: tradotta in 42 Paesi, ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo ed è stata recentemente adattata in una serie televisiva di successo prodotta da Disney Channel, contribuendo a rinnovare l’interesse verso le grandi storie d’impresa italiane.

L’iniziativa si inserisce nel percorso che Confapi Lecco Sondrio porta avanti dal 2022 per la diffusione della cultura di impresa attraverso la letteratura, un progetto che negli anni ha visto la partecipazione di autori e autrici capaci di raccontare il legame tra impresa, territorio e società. Tra gli incontri precedenti, quelli con Alessandra Selmi («Al di qua del fiume», dedicato al villaggio operaio di Crespi d’Adda), Paolo Valsecchi e Lorenzo Bonini («Una casa di vento e di ferro», storia della famiglia Badoni di Lecco) e Silvia Cinelli («L’elisir dei sogni – la saga dei Campari»).
Con l’arrivo a Lecco di Stefania Auci, Confapi Lecco Sondrio prosegue il proprio impegno nel promuovere occasioni di confronto culturale che mettano al centro il valore dell’impresa come motore di sviluppo, innovazione e identità collettiva.
 
L’incontro è aperto al pubblico, obbligatoria l’iscrizione cliccando qui.

Anna Masciadri
Ufficio stampa 




Approvato il modello di Certificazione Unica 2026

Con il provv. n. 15707 del 15 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica 2026, relativa al periodo d’imposta 2025, unitamente alle istruzioni per la compilazione.

In generale, la CU 2026 dovrà essere trasmessa dai sostituti d’imposta all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2026; entro lo stesso termine la CU deve essere consegnata al contribuente.

Cambia invece il termine per le CU relative ai redditi di lavoro autonomo professionale e alle provvigioni. L’art. 4 comma 1 del DLgs. 81/2025 ha fissato infatti al 30 aprile 2026 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle CU contenenti esclusivamente:
– redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
– ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Rimane invece al 31 ottobre 2026 (che cadendo di sabato slitta però al 2 novembre) il termine per l’invio delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

La principale novità è quella derivante dall’introduzione delle misure per la riduzione del cuneo fiscale a decorrere dal 2025. Si ricorda che l’art. 1 commi 4 – 9 della L. 207/2024 riconosce ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni) un bonus in caso di reddito complessivo non superiore a 20.000 euro (non imponibile e non soggetto a contribuzione INPS) o un’ulteriore detrazione d’imposta in caso di reddito complessivo superiore a 20.000 e fino a 40.000 euro.

Il bonus si determina applicando al reddito di lavoro dipendente la percentuale del 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro, 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro, ovvero del 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 e fino a 20.000 euro.

L’ulteriore detrazione (da rapportare al periodo di lavoro) spetta per un importo pari a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro, o al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro.

Nel caso di spettanza del bonus o dell’ulteriore detrazione deve essere compilata la nuova sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito”. In tale sezione vanno indicati:

– la tipologia di reddito nel punto 718, l’importo del reddito di lavoro dipendente nel punto 719 e l’importo del reddito di lavoro dipendente sportivo dilettantistico (al lordo della franchigia) nel punto 720;

  • giorni di lavoro dipendente nel punto 721;
  • data di inizio e di fine del rapporto di lavoro nei punti 722 e 723;
  • nel punto 724, il codice 1 se il sostituto d’imposta ha riconosciuto ed erogato (in tutto o in parte) il bonus ovvero il codice 2 se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto il bonus al dipendente o l’ha riconosciuto ma non l’ha erogato neanche in parte;
  • l’importo del bonus erogato, nel punto 725;
  • l’importo del bonus che il sostituto d’imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente, nel punto 726;
  • il bonus eventualmente recuperato entro le operazioni di conguaglio, nel punto 727, ovvero se il recupero avviene a rate occorre riportare nel punto 728 l’ammontare da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio.
L’importo dell’ulteriore detrazione riconosciuta ai lavoratori dipendenti dovrà invece essere indicato nella sezione “Detrazioni e crediti”, nel punto 368.

Lato fringe benefit, vengono poi confermate le due caselle nn. 474 e 475 relative alla doppia soglia di non imponibilità prevista per il triennio 2025, 2026 e 2027 dall’art. 1 commi 390 e 391 della L. 207/2024, vale a dire 1.000 euro per tutti i dipendenti e 2.000 euro per quelli con figli fiscalmente a carico.

Nelle suddette soglie sono comprese anche le somme relative alle utenze domestiche e alle spese per la locazione o gli interessi sul mutuo relativamente all’abitazione principale.

Viene invece introdotto il nuovo punto 476, dove va indicato l’importo del rimborso riconosciuto dal datore di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione eseguite sui fabbricati presi in affitto dai neoassunti a tempo indeterminato nel 2025, per il quale l’art. 1 commi 386-389 della L. 207/2024 ha previsto la non concorrenza al reddito di tali rimborsi per i primi due anni dalla data di assunzione ed entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Il lavoratore deve aver trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro (distante più di 100 chilometri dal Comune di residenza precedente) e avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente alla data di assunzione.

(MF/ms)




Domanda rottamazione ruoli: pronto l’applicativo telematico per la trasmissione della richiesta

Il 20 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione l’applicativo telematico utile per trasmettere la domanda di rottamazione dei ruoli il cui termine scade il 30 aprile.

La c.d. rottamazione-quinquies è stata introdotta dall’art. 1 commi 82 e ss. della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) e riguarda i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023, dovendosi quindi fare riferimento alla data di consegna del ruolo e non alla data, spesso antecedente, in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
Il beneficio della rottamazione consiste nello stralcio di qualsiasi sanzione amministrativa, degli interessi compresi nei carichi (di norma si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), degli interessi di mora di cui all’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione laddove ancora spettanti.
A differenza delle rottamazioni precedenti, la rottamazione-quinquies è circoscritta ai carichi derivanti:

  • da liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) della dichiarazione;
  • da contributi INPS non pagati, con esclusione di quelli derivanti da accertamento;
  • da sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (in questo caso, la rottamazione causa il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge; come indicato nelle FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, non rientrano nella rottamazione le multe irrogate dalla polizia locale).
Possono beneficiare della rottamazione anche i debitori decaduti dalle rottamazioni precedenti e dal c.d. saldo e stralcio, purché si tratti di carichi rientranti nella rottamazione-quinquies. Si deve però trattare di debitori non in regola con il pagamento delle rate al 30 settembre 2025; diversamente, bisogna continuare a pagare le rate del piano secondo le scadenze originarie.
L’Agente della riscossione fornisce informazioni preventive sui carichi definibili, in modo che i debitori sappiano quali carichi possono rottamare prima di trasmettere la domanda. Nello specifico:
  • se si accede all’area riservata (ad esempio con SPID) cliccando sulla funzione dedicata alla definizione, “il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi «rottamabili», con possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta”;
  • in ogni caso, quindi anche attraverso l’area pubblica del sito, è possibile chiedere il prospetto dei carichi definibili con indicazione delle somme dovute, prospetto che verrà in un secondo momento trasmesso via mail al debitore (si veda il comunicato stampa del 20 gennaio nonché le relative FAQ).
La trasmissione della domanda può avvenire solo in via telematica utilizzando l’applicativo messo a disposizione sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Premesso ciò:
  • se si presenta domanda nell’area privata, il sistema evidenzia i carichi rientranti nella rottamazione;
  • invece, se viene utilizzata l’area pubblica del sito, è possibile inserire nel form “i soli documenti che contengono almeno un carico rientrante nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies e quindi «definibile»” (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione).
Sono previsti campi per la domiciliazione, all’interno dei quali sembra possibile indicare, ad esempio, la PEC o il telefono del professionista che assiste il contribuente (a cui sarà inviata la comunicazione di liquidazione degli importi).
Gli intermediari abilitati possono presentare domanda dall’area riservata “EquiPro” con le credenziali Entratel.
Nelle istruzioni presenti sul sito si precisa come il debitore possa rottamare solo alcuni carichi compresi nella medesima cartella di pagamento.
Nelle FAQ si specifica che se si rottamano solo alcuni carichi oggetto di una dilazione dei ruoli, dopo la domanda sarà possibile prendere contatto con gli uffici onde ottenere la rimodulazione del piano e poter continuare la dilazione per i debiti non rottamati, per scelta o per esclusione.
Se si accede all’area riservata compaiono subito i carichi rottamabili
Presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso, quindi:
  • non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;
  • non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma restano valide quelle in essere;
  • pagamenti delle pubbliche amministrazioni possono essere erogati non operando il blocco di cui all’art. 48-bis del DPR 602/73;
  • il DURC può essere rilasciato;
  • viene meno il divieto di compensazione per ruoli scaduti (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2024 n. 54).
Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.
 

(MF/ms)




Diritto camerale 2026

Le misure del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l’anno 2026 restano invariate rispetto a quelle degli ultimi anni. Lo conferma il Ministero delle Imprese e del made in Italy con la nota n. 9347.

Per effetto della progressiva riduzione disposta dall’art. 28 comma 1 del DL 24 giugno 2014 n. 90, il tributo è determinato applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal DM 21 aprile 2011.

Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, le misure del diritto annuale sono le seguenti:

  • imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);
  • tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2025, con un minimo di 100 euro e un massimo di 20.000 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:
  • imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44 euro (unità locale 8,80 euro);
  • società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro);
  • società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);
  • società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100 euro (unità locale 20 euro).
Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15 euro.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55 euro.

Il diritto annuale deve essere versato con arrotondamento all’unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota MISE 3 marzo 2009 n. 19230.

Le CCIAA possono essere autorizzate a una maggiorazione fino al 20%

Le predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni applicabili dalle singole Camere di Commercio.

In base all’art. 18 comma 10 della L. 580/93, infatti, le CCIAA possono essere autorizzate dal Ministero all’applicazione di una maggiorazione fino al 20% del diritto ordinariamente dovuto. Relativamente al triennio 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni erano state approvate con il DM 23 febbraio 2023. Il decreto ha quindi esaurito la sua efficacia; pertanto, per il triennio successivo (2026, 2027 e 2028), si attende la pubblicazione di un nuovo decreto.

Inoltre, in attuazione dell’art. 1 comma 784 della L. 205/2017, è operativo l’incremento del 50% del diritto annuale per gli anni 2025, 2026 e 2027, in favore delle Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo-Enna, Sud Est Sicilia e Trapani (DM 2 maggio 2025).
 

(MF/ms)




Dichiarazione IVA 2026: introdotti due modelli, uno semplificato

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2026, ha approvato i modelli di dichiarazione annuale IVA per l’anno 2025, introducendo una duplice architettura progettata per adattarsi a esigenze operative differenziate.

Modello IVA 2026: architettura completa – Il Modello IVA2026 rappresenta la versione integrale, con ventidue quadri (VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY, VZ) destinati a catturare l’intero articolato delle posizioni fiscali in materia IVA: liquidazioni periodiche, crediti, debiti, versamenti, sospensioni, operazioni intracomunitarie, esportazioni e ogni altra variante gestionale rilevante. 

Modello IVA BASE 2026: la versione semplificata – Accanto al modello generale, l’Agenzia ha promosso il Modello IVA BASE2026, composto da un sottoinsieme di nove quadri (VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX, VT), destinato ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali IVA senza ricorrere a regimi agevolati, opzioni di gruppo o operatività finanziaria complessa. La scelta di questa alternativa semplificata rappresenta un’estensione del principio di semplificazione già operante in altri adempimenti tributari e consente una compilazione più snella, pur mantenendo l’accuracy nei dati significativi. 

Arrotondamento e indicazione degli importi – Tutti i modelli prescrivono l’indicazione degli importi in unità di euro con arrotondamento per eccesso ove la frazione decimale sia pari o superiore a 50 centesimi, per difetto in caso contrario. La regola riproduce fedelmente i principi matematici dettati dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, e dalla normativa comunitaria in materia. 

Trasmissione telematica e modalità tecnico-operative – I soggetti che presentano telematicamente la dichiarazione, direttamente o tramite intermediari abilitati (di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998), devono trasmetterne i dati secondo specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. L’intermediario incaricato è in ogni caso obbligato a rilasciare al contribuente una dichiarazione redatta su modelli conformi in struttura e sequenza a quelli formalmente approvati.

 
(MF/ms)




Valutazione dei titoli iscritti in bilancio

L’art. 1 commi 65-67 della L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) ha reintrodotto, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

La deroga (che ha carattere facoltativo) ricalca quelle già previste in passato in considerazione della situazione di turbolenza che aveva allora interessato i mercati finanziari, che ne rendeva inattendibili i valori (si veda, da ultimo, quella disposta dall’art. 45 comma 3-octies ss. del DL 73/2022 conv. L. 122/2022 per gli esercizi 2022-2024).

Si tratta, quindi, di una disciplina già nota alle imprese e ai professionisti che le assistono.

Sotto il profilo soggetto, la deroga si applica:

  • in considerazione del riferimento ai “soggetti che non adottano i principi contabili internazionali”, ai soli soggetti che redigono il bilancio (anche in forma abbreviata e micro) secondo le disposizioni del codice civile e i principi contabili nazionali emanati dall’OIC;
  • alle imprese del settore assicurativo. In questo caso, è previsto un apposito potere regolamentare in capo all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
Sotto il profilo oggettivo, la deroga riguarda i “titoli non destinati a permanere durevolmente” nel patrimonio dell’impresa. Rientrano, quindi, nell’ambito di applicazione della norma i titoli iscritti nell’attivo circolante, ordinariamente valutati, ai sensi dell’art. 2426 comma 1 n. 9 c.c., al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

Sulla base dei chiarimenti forniti in riferimento alle precedenti disposizioni derogatorie (in particolare, nel documento interpretativo OIC 11, che ha disciplinato – per le imprese diverse da quelle di assicurazione – le modalità attuative del regime di cui all’art. 45 comma 3-octies ss. del DL 73/2022 convertito), si ritiene che:

  • rientrino nell’ambito di applicazione della norma sia i titoli di debito che i titoli di capitale;
  • non ci siano preclusioni all’applicazione della deroga ai titoli non quotati;
  • la deroga non si applichi agli strumenti finanziari derivati;
  • la norma si applichi sia ai titoli iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, sia ai titoli acquistati nel corso dell’esercizio (e quindi non presenti nel portafoglio dell’ultimo bilancio regolarmente approvato), facendo riferimento, in tale ipotesi, per la valutazione, al costo di acquisto;
  • la deroga possa essere applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato oppure a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa.
A fronte del regime derogatorio, è, poi, previsto l’obbligo (sia per le imprese assicurative che per le imprese che non operano nel settore assicurativo) di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.

Sotto il profilo temporale, la L. 199/2025 stabilisce che la deroga si applica “negli esercizi 2025 e 2026” e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, in riferimento ai bilanci 2025 e 2026.

Il regime è, dunque, introdotto per due esercizi consecutivi, a differenza di quanto avvenuto in passato, quando la deroga era introdotta per un solo esercizio e poi estesa a quelli immediatamente successivi tramite decreto ministeriale.

Peraltro (anche qui in discontinuità con il passato), la norma non fa riferimento, per giustificare la deroga agli ordinari criteri di valutazione previsti dal codice civile, alla situazione di turbolenza dei mercati finanziari (che non si potrebbe prevedere per il 2026).

Sembra, poi, utile evidenziare che la L. 199/2025 non pone limitazioni in ordine all’applicazione della deroga, a eccezione di quella che attiene alla durevolezza della perdita di valore.

In particolare, non risultano esclusioni per i titoli già iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato e non svalutati in applicazione del regime derogatorio di cui all’art. 45 comma 3-octies ss. del DL 73/2022 convertito.

Bisogna, comunque, considerare che, come già osservato in riferimento alle proroghe dei precedenti regimi, l’applicazione per più esercizi della deroga sembra confermare che le perdite di valore dei titoli hanno carattere durevole.

In riferimento al bilancio 2025, il regime derogatorio sembra, quindi, trovare spazio di applicazione soltanto per i titoli acquistati nel corso del 2025 e per i titoli già presenti nel portafoglio dell’ultimo bilancio regolarmente approvato, ma valutati secondo gli ordinari criteri di valutazione.

Più in generale, la deroga “continuativa” alle disposizioni del codice civile che disciplinano i criteri di valutazione incide negativamente sulla valenza informativa e sulla comparabilità dei bilanci.
 

(MF/ms)




Fringe benefit: confermata la soglia a 1.000/2.000 euro anche per il 2026

Anche per il 2026 la soglia di non imponibilità dei fringe benefit per i dipendenti resta a 1.000 euro o a 2.000 con figli a carico.

L’art. 1 commi 390 – 391 della L. n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), che non ha subito alcuna modifica ad opera della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), ha infatti previsto l’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027.

Fermo restando il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, l’art. 51 comma 3 del TUIR dispone, a regime, che non concorra a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

L’art. 1 comma 390 primo periodo della L. 207/2024 ha tuttavia disposto che, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR, “non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale”.

L’art. 1 comma 391 secondo periodo della citata legge ha inoltre previsto che il suddetto limite sia “elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2” del TUIR.

Pertanto per ciascun periodo d’imposta 2025, 2026 e 2027, la misura della suddetta soglia è elevata da 258,23 euro a 1.000 euro per tutti i dipendenti e a 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

L’Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 4/2025 (§ 2.7), ha chiarito che l’ammontare del limite è innalzato a 2.000 euro qualora si tratti di un lavoratore dipendente con figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR, considerando anche i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, per ragioni logico-sistematiche, i figli conviventi del coniuge deceduto.

La L. 207/2024 ha inoltre ampliato, per tutti i dipendenti (con o senza figli a carico), l’ambito oggettivo di applicazione della soglia di esenzione dei fringe benefit.

Non concorrono infatti a formare il reddito di lavoro dipendente nei suddetti limiti, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche “le somme erogate o rimborsate” dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento:

  • “delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”;
  • “delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale”.

L’art. 1 comma 390 della L. 207/2024 dispone che l’incremento del limite, comprensivo delle utenze domestiche e delle spese per affitto o interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale, operi “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo,” del TUIR.

In virtù di tale disposto, resta, quindi, fermo il principio secondo cui, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette o delle spese per locazione/interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale, risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale.

Ad esempio, nel caso in cui il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente senza figli a carico, e dei suddetti rimborsi, nel periodo d’imposta 2026 sia pari a 1.300 euro, l’importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente è pari a 1.300 euro (non quindi solo per l’eccedenza di 300 euro rispetto al limite di 1.000 euro).

Sotto il profilo della documentazione, per l’attuazione dell’incremento della misura sia per i dipendenti con figli che senza, i datori di lavoro devono fornire informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Per i dipendenti con figli, il maggior limite si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
 
(MF/ms)