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Formazione sicurezza: webinar e seminario per conoscere le novità dell’accordo Stato-Regioni 2025

Da lungo tempo atteso, il nuovo Accordo 2025 raduna in un unico testo, aggiorna e introduce delle novità sul tema della formazione in campo sicurezza sul lavoro.

Il testo definitivo dell’accordo, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 17 aprile 2025, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/05/2025. La data di pubblicazione coincide con la data di entrata in vigore.
 
Non è una rivoluzione, ma ha un impatto significativo su alcune figure, in particolare Datori di lavoro e i Preposti. Inoltre, viene normata la formazione per coloro che usano il carroponte. Infine, le novità riguardano la “progettazione della formazione” che deve basarsi sui fabbisogni puntuali deve svolgersi con strumenti efficaci, deve essere verificata al termine.
 
Confapi Lecco Sondrio organizza due occasioni di formazione, gratuite, per due diversi target.
Vi raccomandiamo di partecipare subito per entrare fin da ora nella nuova logica e gestire con attenzione le scadenze in questo periodo di passaggio, per andare a regime correttamente.
 

  1. Per gli RLS e per i collaboratori del Datore di lavoro che seguono la gestione del personale e le scadenze della formazione obbligatoria (personale amministrativo e simili), si consiglia il webinar di giovedì 12 giugno 2025 ORE 10.45 (durata circa 1 ora).
    Saranno esposte in sintesi le principali novità con risvolti organizzativi nelle imprese.
    Iscrizione obbligatoria CLICCANDO QUI

     

     

  2. Per i Datori di Lavoro, i DL-RSPP e gli RSPP aziendali, si consiglia il seminario in sede Confapi Lecco Sondrio, lunedì 16 giugno 2025 ore 14.45 (durata 2 ore, con rilascio di 2 crediti formativi, per coloro che possono farlo valere come aggiornamento).
    Saranno esposte in modo più approfondito le novità dell’accordo, per aiutare a comprendere la nuova impostazione e i risvolti applicabili nei vari casi.
    Iscrizione obbligatoria CLICCANDO QUI  
In entrambi i casi la partecipazione è riservata solo al personale interno delle aziende associate a Confapi Lecco Sondrio. 
 
 
Il servizio formazione nella persona di Stefania Beretta e il servizio sicurezza dell’associazione, nella persona di Silvia Negri sono a disposizione per il supporto necessario (0341.282822).

 

(SN/am)
 




Credito imposta beni immateriali 4.0 al termine

Scade il 30 giugno 2025 il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni immateriali “4.0” prenotati nel 2024, al fine di fruire, per l’ultima volta, del credito d’imposta ex L. 178/2020 con riferimento a tale tipologia di investimenti.

In relazione ai beni immateriali “4.0”, ai sensi dell’art. 1 comma 1058-bis della L. 178/2020, alle imprese che effettuano gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B alla L. 232/2016, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Pertanto, la misura del 15% è riconosciuta, oltre che per gli investimenti 2024, anche per quelli “prenotati” entro la fine del 2024 ed effettuati entro il 30 giugno 2025.

L’art. 1 comma 445 lett. c) della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha previsto l’abrogazione del comma 1058-ter, che riconosceva l’agevolazione anche per il 2025.

In particolare, per gli investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016 effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2026 con prenotazione), il credito d’imposta avrebbe dovuto essere riconosciuto nella misura del 10% del costo, sempre nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Per effetto di tale abrogazione, l’ultima chance per utilizzare il credito d’imposta ex L. 178/2020 per i beni immateriali 4.0 è quella prevista per chi ha effettuato la c.d. “prenotazione” entro il 31 dicembre 2024 (con accettazione dell’ordine e versamento dell’acconto del 20%); a tal fine, occorre però effettuare gli investimenti agevolati nel termine “lungo” del 30 giugno 2025.

In tal caso il credito d’imposta è previsto in misura pari al 15%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati oltre il termine del 30 giugno 2025, non sarebbe invece più possibile beneficiare dell’agevolazione ex L. 178/2020.

Si rileva tuttavia che gli investimenti in beni immateriali 4.0 rientrerebbero tra quelli rilevanti per l’applicazione della nuova IRES premiale, in presenza delle altre condizioni richieste.

Al fine di individuare il momento di effettuazione degli investimenti per il rispetto del suddetto termine del 30 giugno, occorre fare riferimento alle regole generali della competenza ex art. 109 del TUIR; non rileva, a tal fine, l’interconnessione, necessaria invece per la decorrenza dell’utilizzo dell’agevolazione (in tre quote annuali di pari importo).

Per la fruizione in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta (codice tributo “6937”), resta inoltre ferma la necessità di presentare le comunicazioni previste dall’art. 6 del DL 39/2024 e dal DM 24 aprile 2024.

Indicazione ad hoc nel modello REDDITI 2025

Gli investimenti prenotati nel 2024 e effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2025 vanno indicati nel quadro RU del modello REDDITI 2025.

In particolare, secondo le istruzioni per la compilazione del modello, occorre compilare:

  • il rigo RU1 indicando il codice credito 3L, specifico per i beni immateriali 4.0 di cui all’art. 1 comma 1058-bis della L. 178/2020;
  • il rigo RU5 colonna 2 (e colonna 3), indicando l’importo del credito d’imposta di cui al comma 1058-bis maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della “presente” dichiarazione ed entro il 30 giugno 2025 per i quali entro il 31 dicembre 2024 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto; tale importo, qualora utilizzato in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 della presente dichiarazione in quanto compensato nel periodo d’imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione;
  • il rigo RU140, denominato “Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”, compilando la colonna 5.
(MF/ms)



Chiarite le modalità di calcolo dell’acconto 2025 per il CPB

In vista della prima scadenza relativa al versamento delle imposte dirette e IRAP in caso di adesione al concordato preventivo biennale (saldo 2024 e primo acconto 2025), attualmente fissata al prossimo 30 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso nuovi chiarimenti mediante risposte a FAQ.

La prima questione verte sull’interpretazione dell’art. 20 comma 1 del DLgs. 13/2024, secondo cui l’acconto dovuto su imposte dirette e IRAP relativo ai periodi di imposta in cui il CPB è efficace “è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati”.

Tale disposizione è in realtà valida solamente per il secondo anno del biennio concordato, considerato che per il primo periodo d’imposta di adesione valgono le specifiche regole dettate dal successivo comma 2.

Come anticipato da un comunicato di Assosoftware, non erano state del tutto chiarite le modalità di calcolo dell’acconto IRPEF/IRES in caso di adesione al CPB 2024-2025.

Intervenendo sul tema, in risposta a una FAQ del 28 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, considerato il dato letterale della disposizione in commento, in caso di adesione al CPB 2024-2025, l’acconto per il periodo di imposta 2025 calcolato con il metodo storico deve essere determinato facendo riferimento alle imposte dirette e IRAP dovute per il 2024.

Viene evidenziato che non si tiene conto della parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva, la quale resta confinata nel quadro CP e non partecipa alla base imponibile delle imposte dirette.

Tale soluzione è in linea con quanto attualmente previsto dalle istruzioni dei modelli REDDITI 2025, che non prevedono regole particolari ai fini del calcolo dell’acconto 2025 in presenza di CPB 2024-2025. In caso di utilizzo del metodo storico, quindi, l’acconto è determinato sulla base del c.d. “rigo differenza” del quadro RN, al pari degli scorsi anni.

Trattandosi dell’acconto dovuto per il secondo periodo d’imposta del biennio concordato, non sarà inoltre dovuta la maggiorazione del 10% (3% per l’IRAP), applicabile solo per l’acconto dovuto sul primo periodo d’imposta (in questo caso, il 2024).

L’inapplicabilità delle citate maggiorazioni e l’utilizzo del reddito concordato 2024 ai fini del calcolo dell’acconto 2025 con il metodo storico potrebbe portare a un aumento degli importi che dovranno essere versati nel 2026 a titolo di saldo 2025.

Il reddito concordato 2025 è infatti maggiore del reddito concordato 2024, per effetto di quanto previsto dall’art. 7 del DM 14 giugno 2024, che aveva accordato, nel calcolo del reddito concordato 2024, una riduzione del 50% rispetto al reddito concordato 2025, il quale, diversamente, è stato determinato senza applicazione di sconti. Questo per far raggiungere la piena affidabilità fiscale in due anni.

Quanto sopra illustrato non vale per i contribuenti che decidono di aderire al CPB con il modello REDDITI 2025, relativamente al biennio 2025-2026; in tal caso, se si utilizza il metodo storico, è necessario applicare la specifica disciplina di cui all’art. 20 comma 2 del DLgs. 13/2024, per cui l’acconto è calcolato prendendo a riferimento il reddito 2024 (non concordato) e applicando anche la maggiorazione in sede di versamento della seconda rata di acconto.

Con una seconda FAQ del 28 maggio, viene esclusa l’applicabilità della causa di cessazione di cui all’art. 21 comma 1 lett. a) del DLgs. 13/2024 alla luce delle novità introdotte con la nuova classificazione ATECO 2025.

Secondo la disposizione citata, il CPB cessa di produrre effetti nel caso in cui il contribuente modifichi l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui la nuova attività rientri nel campo di applicazione del medesimo ISA.

Aggiornamento ATECO 2025 senza conseguenze

In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce preliminarmente che il cambio di codice ATECO non è di per sé idoneo a provocare la cessazione del CPB, nel caso in cui il contribuente continui ad applicare il medesimo ISA.

La cessazione non si verifica nemmeno nel caso in cui, per effetto dell’entrata in vigore della classificazione ATECO 2025, il contribuente si ritrovi ad applicare un ISA diverso; in tal caso, infatti, la variazione non è conseguente a una modifica sostanziale dell’attività esercitata, venendo quindi meno il presupposto fondamentale ai fini dell’applicazione della causa di cessazione.
 

(MF/ms)




Valute estere aprile 2025

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di Aprile 2025 (Provv. Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di aprile 2025 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 148,8921
Peso Argentino 1252,9061
Dollaro Australiano 1,7844
Real Brasiliano 6,4759
Dollaro Canadese 1,5701
Corona Ceca 25,039
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,185
Corona Danese 7,4648
Yen Giapponese 161,6705
Rupia Indiana 95,9723
Corona Norvegese 11,838
Dollaro Neozelandese 1,9256
Zloty Polacco 4,2652
Sterlina Gran Bretagna 0,85379
Nuovo Leu Rumeno 4,9775
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1214
Rand (Sud Africa) 21,1972
Corona Svedese 10,9744
Franco Svizzero 0,937
Dinaro Tunisino 3,3883
Hryvnia Ucraina 46,4198
Forint Ungherese 406,437
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di aprile, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 




Polizze catastrofali: le criticità evidenziate dall’associazione nazionale commercialisti

Le recenti normative sulle assicurazioni obbligatorie contro i rischi catastrofali (CAT NAT) per le imprese (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) sollevano numerose criticità.

Lo evidenzia uno studio dell’Associazione Nazionale Commercialisti che suggerisce una serie di riflessioni ed interventi.

Senza entrare nel merito delle non facili scelte del Governo, le due associazioni chiedono quantomeno neutralità fiscale dei nuovi obblighi e chiarezza sui numerosi aspetti critici.

Anche dopo la conversione del Decreto con le proroghe per le PMI (Legge 27 maggio 2025, n. 78, di conversione del D.L. n. 39/2025) il quadro rimane infatti ambiguo.

La forzatura prevista dalla norma con cui si è inteso estendere al conduttore l’obbligo assicurativo, in eventuale supplenza al proprietario, amplifica le problematiche e mette gli imprenditori difronte a non banali rischi sanzionatori e fiscali.

Innanzitutto c’è la sanzione della limitazione all’accesso degli incentivi pubblici, nel caso di inadempienza CAT NAT (comma 102 della Legge n. 213/2023).

Il quadro degli incentivi a rischio è ancora piuttosto vago e dovrà essere individuato dalle singole amministrazioni competenti (FAQ 12 MIMIT), ma nel frattempo sembra già chiaro (bollinato del nuovo Codice degli Incentivi) che nella tagliola entreranno sicuramente i bandi e gli (ormai ex) incentivi automatici (ad esempio il credito d’imposta 4 e 5.0).

Ad aggravare l’incertezza vi è poi il fatto che “non è chiaro su chi – tra conduttore e proprietario – gravi detta sanzione in caso di mancata stipula della polizza su beni impiegati da terzi”.

Il rischio è che a pagare pegno sia tanto il proprietario quanto il conduttore (non sono passati gli emendamenti che si prefiggevano di risolvere questa questione, ndr).

“Inoltre c’è il rischio concreto che anche le inadempienze parziali o gli equivoci (ad esempio su beni minori magari in locazione o noleggio) possano bloccare gli aiuti pubblici agli investimenti dell’imprenditoria fermo restando che, nel caso di inadempienza assicurativa, le imprese non potranno confidare – lo dice la norma – in aiuti a seguito di eventi calamitosi e catastrofali”.

E a dette incognite si aggiunge la beffa: “le imprese si vedono imporre polizze CAT NAT su cui pure grava l’ordinaria imposta assicurativa del 21,25% che, per inciso, non è invece prevista sulle polizze, non obbligatorie, fatte su abitazioni private”.

Aspetto molto inappropriato, anche per chi, pragmaticamente, non è contrario ai nuovi obblighi.

Da qui la richiesta al Governo di nuovi interventi mirati a sterilizzare la citata imposta.

Vi è poi il nodo deducibilità fiscale dei premi e il rischio, ai fini IVA, di “permuta” ex art. 11 della Legge IVA, in particolare per il caso in cui a contrarre la polizza sia il conduttore a fronte dell’invarianza del canone di locazione.

A fare il punto su questi aspetti è Marco Cuchel, presidente di ANC: “si introduca la deducibilità dei premi CAT NAT anche per i forfettari e si riconosca la deducibilità, inequivocabile, anche per i c.d. «immobili patrimonio»”.
 

(MF/ms)




Visita Galleria Campari e apericena: mercoledì 18 giugno 2025

Informiamo che mercoledì 18 giugno 2025 è in programma l’evento estivo del Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Lecco Sondrio.

Quest’anno, prima di cenare insieme e dopo il successo della presentazione del libro “L’elisir dei sogni – La saga dei Campari” avvenuto nella nostra sede lo scorso febbraio, visiteremo la Galleria Campari di Sesto San Giovanni.
La visita guidata, della durata di circa un’ora, sarà un viaggio insolito nella storia di Milano, attraverso i luoghi, l’industria, il gusto, l’arte e la creatività che da oltre 150 anni lega la città al nome di una delle bevande più amate al mondo.
Galleria Campari è un museo aziendale dedicato al rapporto tra il marchio Campari e il mondo dell’arte e si trova nello storico stabilimento aperto nel 1904, trasformato poi nei nuovi Headquarters di Campari Group tra il 2007 e il 2009.
La Galleria deve la propria forza alla ricchezza dell’Archivio storico Campari, vero e proprio giacimento culturale trasversale che raccoglie oltre 4.000 opere tra cui poster originali della Belle Époque e grafiche pubblicitarie dagli Anni 30 agli Anni 90.

Dopo la visita, in programma alle ore 19.00, seguirà apericena presso il ristorante Sangiorgio (Falckvillage Hotel Viale Italia 598 – Sesto San Giovanni).
 
Adesioni entro il 5 giugno 2025 cliccando qui

(SG/sg)




Microsoft Italia e Confapi rinnovano accordo su IA in pmi

Microsoft Italia e Confapi hanno siglato un nuovo protocollo d’intesa rinnovando quindi la collaborazione strategica volta alla promozione di un’adozione efficace e responsabile dell’AI generativa tra le PMI italiane.
La firma è avvenuta oggi a Bari in occasione della tappa di chiusura di “Le potenzialità dell’IA per la crescita delle PMI” un roadshow di 8 tappe che tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 ha attraversato l’Italia con l’obiettivo di diffondere conoscenza e offrire supporto alle imprese nell’implementazione dell’intelligenza artificiale generativa nei processi aziendali.
Rivolto alle territoriali e alle aziende Confapi e sviluppato anche con la collaborazione dei partner Microsoft Var Group e Lodestar, il roadshow ha visto coinvolti 1000 imprenditori su tutto il territorio italiano che, attraverso workshop formativi in presenza e training online, hanno potuto acquisire competenze nell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale generativa e avviare progetti di adozione responsabile.
Grazie al rinnovo della collaborazione – la prima di Microsoft Italia con un’Associazione nazionale datoriale – Microsoft e Confapi proseguiranno in questo programma volto a promuovere tra le aziende di Confapi le opportunità concrete dell’AI per migliorare la produttività e l’efficienza aziendale, attraverso percorsi di formazione, strumenti collaborativi avanzati e la condivisione di best practice.  L’accordo prevede anche l’assistenza e l’apertura di un canale diretto tramite il quale le aziende possono accedere a informazioni e risorse dedicate Microsoft e la pianificazione di un nuovo workshop online AI per le PMI: come e perché usarla in azienda aperto a tutte le PMI e imprenditori sul territorio italiano in programma il 28 maggio alle ore 17:00. Durante il webinar sarà possibile conoscere e sperimentare l’uso dell’AI, anche attraverso l’analisi di casi d’uso concreti e una formazione ad-hoc per imparare a sviluppare prompt efficaci.
“La collaborazione tra Confapi e Microsoft procede in maniera fattiva e con risultati importanti”, ha dichiarato Cristian Camisa, Presidente di Confapi. “La partnership avviata più di un anno fa con l’avvio della piattaforma, AI L.A.B. e con il workshop itinerante che ha visto una grande partecipazione in tutte le tappe che ha toccato viene suggellata oggi con la sigla di questo nuovo protocollo d’intesa a conferma che insieme stiamo facendo un ottimo lavoro. L’intelligenza artificiale rappresenta uno strumento fondamentale per le nostre imprese. Il suo utilizzo consapevole potrà contribuire a migliorarne l’efficienza, la competitività e la sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è quello di migliorare le competenze all’utilizzo dell’AI generativa attraverso la comprensione, l’adozione e l’utilizzo responsabile della tecnologia da parte delle aziende del nostro sistema. La collaborazione con Microsoft rappresenta per tutte le aziende di Confapi che, ancora una volta, mostra di essere all’avanguardia e di sapersi proiettare verso il futuro, una delle possibili grandi opportunità. Siamo la prima associazione italiana a collaborare fattivamente con Microsoft Italia, in un campo, come quello dell’AI che accompagnerà le aziende di Confapi nei prossimi decenni sotto vari aspetti e in diversi ambiti. Un grazie particolare va a Unimatica Confapi che ha fatto, sta facendo e continuare a fare da collettore affinché anche attraverso questa partnership si possano produrre vantaggi competitivi per il nostro sistema produttivo”.
“L’intelligenza artificiale non rappresenta un’opportunità solo per le grandi aziende, ma è una leva strategica a disposizione di tutte le realtà, comprese le piccole e medie imprese, pilastro fondamentale del tessuto economico del Paese. In Microsoft crediamo che l’AI possa diventare un acceleratore di innovazione per ogni organizzazione, indipendentemente dalle sue dimensioni. Le PMI possono trarne vantaggi significativi: ottimizzare i processi interni, migliorare la produttività, offrire esperienze più personalizzate ai clienti e accedere a nuove opportunità di mercato. Il nostro impegno insieme a Confapi è rendere l’intelligenza artificiale accessibile, per permettere a ogni impresa di crescere, innovare e competere su scala globale” ha commentato Giacomo Frizzarin, Direttore della Divisione Small, Medium and Corporate di Microsoft Italia.
Questa collaborazione strategica rientra nel più ampio progetto Microsoft AI L.A.B. (Learn – Adopt – Benefit), iniziativa lanciata a settembre 2023 e sviluppata in collaborazione con l’ecosistema dei partner, per promuovere le opportunità dell’Intelligenza Artificiale generativa per le aziende pubbliche e private, le PMI, i professionisti e gli studenti e contribuire alla crescita sostenibile dell’Italia attraverso nuovi scenari di innovazione digitale.
Attraverso AI L.A.B., infatti, aziende pubbliche e private di ogni settore e dimensione possono intraprendere un percorso di valutazione, sviluppo congiunto, implementazione delle migliori soluzioni di AI generativa e formazione per accrescere il loro vantaggio competitivo nel mercato globale. Con una consulenza personalizzata, attività di assesment e implementazione di tecnologie avanzate, le organizzazioni pubbliche e private, di qualsiasi settore e dimensione possono approfondire le proprie conoscenze in ambito AI, individuare gli scenari di applicazione dell’AI e sviluppare una roadmap di adozione responsabile con benefici tangibili in termini di crescita e produttività.
Ad oggi, AI L.A.B. ha visto il coinvolgimento di oltre 400 aziende e 35 partner dell’ecosistema Microsoft che hanno lavorato a più di 600 progetti di adozione responsabile dell’AI generativa.
 
 



Confapi: su credito imposta R&S necessaria proroga a tutela pmi

Numerose Pmi industriali, in particolare quelle del settore tessile, trovano ancora irrisolta la complessa vicenda del credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo. Nonostante i recenti tentativi di risolverla, la situazione rimane critica a causa di interpretazioni normative retroattive e della mancanza di soluzioni definitive che tutelino le imprese che hanno agito in buona fede. È quanto si legge in una nota di Confapi.
La problematica trae origine dalla norma del 2013 drasticamente mutata nel 2019 in senso restrittivo. Questo cambio di rotta, avvenuto senza clausole di salvaguardia, ha generato contestazioni retroattive da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di aziende che avevano legittimamente usufruito del credito basandosi sulle precedenti indicazioni.
Attualmente la procedura di riversamento spontaneo dei crediti d’imposta (relativi al periodo 2015-2019) considerati indebitamente utilizzati, è stata prorogata al 3 giugno. Per incentivare l’adesione, la Legge di Bilancio ha istituito un fondo da 220 milioni presso il Mimit per un contributo in conto capitale alle imprese aderenti. Tuttavia, il decreto attuativo, che definirà modalità e criteri per il riparto del contributo alle imprese che aderiranno al riversamento, non è ancora stato emanato.
Alla luce della scadenza imminente e della persistente mancanza di chiarezza – aggiunge la nota – Confapi ritiene indispensabile nell’immediato la proroga della scadenza del riversamento per consentire l’emanazione dell’atto di indirizzo sulla distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti. Riteniamo inoltre necessario intervenire con misure strutturali quali la maggiore dilazione dei pagamenti e un contributo a fondo perduto di almeno il 50% dell’importo versato per le aziende che hanno già aderito o aderiranno al riversamento.
 



Confapi al forum internazionale Italia-Kazakistan

Confapi ha preso parte al Forum Internazionale degli Affari (AIF 2025) Italia-Kazakistan di Astana. In rappresentanza della Confederazione è intervenuto Vincenzo Elifani, presidente di Unionservizi e membro di giunta.

Il Forum dedicato allo sviluppo delle catene di approvvigionamento tra Italia e Kazakistan rappresenta la naturale prosecuzione del dialogo avviato a Roma a gennaio 2024, in occasione della visita del Presidente Qasym-Jomart Tòkayev. A seguito di quell’incontro di grande rilievo, Confapi ha promosso poi a Milano un forum economico in collaborazione con QazTrade, con cui abbiamo sottoscritto un accordo di cooperazione. Un rapporto di collaborazione e amicizia consolidato con l’incontro, a marzo di quest’anno, del Presidente, Cristian Camisa, con l’Ambasciatore del Kazakhstan in Italia, Yerbolat Sembayev, per discutere delle possibili opportunità di collaborazione tra le imprese italiane e quelle kazake.

L’Italia è tra i principali partner commerciali del Kazakhstan: il fatturato bilaterale nel 2024 si è attestato intorno ai 20 miliardi di dollari, con circa 250 imprese italiane attive sul territorio kazako. Nel periodo tra il terzo trimestre 2023 e il terzo trimestre 2024 le esportazioni italiane verso il Kazakhstan sono aumentate del 17%, mentre le importazioni dal Kazakhstan in Italia sono cresciute del 2,6%.

“Negli ultimi anni – ha ricordato Elifani -, i nostri associati hanno partecipato attivamente a numerosi eventi e missioni imprenditoriali finalizzate a creare connessioni tra le PMI italiane e le imprese kazake. Guardiamo con grande interesse alla possibilità di costruire una partnership strategica nel settore minerario, basata su un modello di collaborazione “win‑win”, che includa il trasferimento di tecnologie italiane per il ripristino delle riserve di terre rare. Questo progetto potrà rafforzare la competitività e la crescita delle imprese sia in Italia sia in Kazakhstan”. “Le PMI italiane possono individuare in Kazakistan un ventaglio di opportunità concrete: nella tecnologia e innovazione, nell’energia e ambiente, nei settori del mining e ingegneria, e in particolare nell’agroindustria, dove l’Italia eccelle per qualità dei prodotti e tecnologie di trasformazione. Confapi è pienamente disponibile a lavorare a fianco delle imprese kazake e delle istituzioni del Paese, con l’obiettivo di costruire una relazione duratura, fondata sulla fiducia reciproca, il rispetto e una visione condivisa dello sviluppo. Siamo convinti che un percorso comune possa rafforzare i legami economici tra Italia e Kazakhstan e generare benefici concreti per le nostre comunità. Le collaborazioni già avviate — e quelle che sapremo attivare in futuro — contribuiranno in modo significativo alla crescita reciproca e al miglioramento del benessere dei nostri cittadini”.
 




Convertito in legge il decreto sulle polizze catastrofali

Con 78 voti favorevoli, nessun contrario e 53 astensioni, il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl. di conversione, con modificazioni, del DL n. 39/2025 sulle misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (rese obbligatorie dall’art. 1 comma 101-111 della L. 213/2023, legge di bilancio 2024).

Il testo approvato è quello modificato con gli emendamenti introdotti dalla Commissione Ambiente alla Camera.
Il DL proroga i termini per adempiere l’obbligo, stabilendo che:

  • le medie imprese dovranno stipulare le polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025;
  • le piccole e micro imprese devono assicurarsi entro il 31 dicembre 2025;
  • le grandi imprese devono assicurarsi entro il 31 marzo 2025, ma l’inadempimento non è sanzionato per 90 giorni.
In sede di conversione, sono poi stati introdotti diversi emendamenti.
Un primo intervento ha riguardato la norma che sancisce l’obbligo dell’imprenditore di assicurare i beni elencati dall’art. 2424 comma 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c. “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa” (art. 1-bis comma 2 del DL 155/2024); viene ora stabilito che l’imprenditore che conduce beni in locazione e si occupa di assicurarli debba corrispondere l’indennizzo al proprietario del bene, il quale è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.
Qualora il proprietario non destini l’indennizzo al ripristino dei beni, all’imprenditore che ha stipulato la polizza è riconosciuta una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.
Un altro emendamento riguarda l’obbligo assicurativo con riferimento agli immobili abusivi, per i quali si chiarisce che sono assicurabili esclusivamente gli immobili:
  • costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;
  • oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.
Per gli immobili non assicurabili, non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Cambiano anche i parametri per la classificazione delle imprese in micro, piccole e medie, in quanto viene sostituito il richiamo alla direttiva Ue 2023/2775 con quello alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce.
In tema di scoperto e franchigia, il DL convertito interviene sull’art. 1 comma 104 della L. 213/2023, il quale stabilisce che il contratto di assicurazione prevede un eventuale scoperto o franchigia massima pari al 15% del danno e che si applicano premi in misura proporzionale al rischio. Il nuovo testo esclude l’applicazione di questi limiti per le grandi imprese, come definite all’art. 1 comma 1 lett. o) del DM 18/2025 e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti alla data di chiusura del bilancio.
Si prevede, infine, che il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con l’IVASS, svolga controlli e verifiche al fine di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi.
 
(MF/ms)