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Federica Fagioli è la nuova presidente del Gruppo Giovani Confapi Lecco Sondrio

Una terna di donne è la nuova guida del Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Lecco Sondrio che resterà in carica nel triennio 2024-2027: Federica Fagioli, dell’azienda Balassa srl di Lierna, è la nuova presidente. Al suo fianco sono state elette le due vice Alice Dell’Oca della Dell’Oca srl di Delebio e Micol Gabbioni della Italgard srl di Inverigo. La novità è scaturita dall’assemblea elettiva del Gruppo che si è tenuta ieri nella sede dell’associazione in via Pergola 73.
Questi gli altri membri eletti in consiglio: Luca Brambilla (Grafiche Cola srl di Lecco, Tomas Dell’Oca (Tecnofar Spa di Delebio), Ludovico Piazzoni (MMP srl di Olginate) e Samuele Stasi (Losa Pierluigi srl di Lecco).
Federica Fagioli è nata a Lecco nel 1985. Dopo la maturità scientifica presso il Liceo G.B. Grassi di Lecco, nel 2010 consegue a pieni voti la laurea quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura al Politecnico di Milano, sede di Lecco, a cui è seguita l’iscrizione all’albo. Da allora non ha mai smesso di partecipare a corsi di formazione, anche abilitanti, e di aggiornamento. Entra come dipendente in Balassa Srl, diventandone poi amministratore come presidente del consiglio di amministrazione dal 2013. La società Balassa Srl è una piccola realtà che supporta le imprese in vari adempimenti amministrativi e gestionali, focalizzandosi su servizi relativi ad immobili, edilizia e sicurezza sul lavoro, oltre alla conduzione di strutture ricettive nel periodo estivo. Veterana del Gruppo Giovani Confapi Lecco Sondrio, fa parte del suo Consiglio Direttivo dal 2012.

Raccolgo il testimone dalla prima presidente donna del Gruppo Giovani Confapi Lecco Sondrio, Laura Silipigni, che ringrazio per la dedizione ed il proficuo percorso svolto insieme – commenta la neo-presidente -. Proseguiremo un lavoro di squadra con un programma ricco di attività, come visite aziendali ed eventi formativi, per affinare le capacità imprenditoriali e manageriali delle nuove generazioni. Sempre presente sarà la sinergia con il territorio, rafforzando il dialogo tra impresa, cultura ed impegno nel sociale”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa




“Split payment”: chiarimenti sul mancato incassato della fattura emessa

In caso di applicazione dello split payment, il cedente o prestatore che non abbia incassato l’importo fatturato può emettere una nota di variazione in diminuzione, anche se è decorso un anno dall’emissione della fattura, a condizione che il cessionario o committente non abbia optato per anticipare l’esigibilità dell’IVA.

Si tratta di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 210 pubblicata il 25 ottobre 2024.

Il caso esaminato riguarda una società che ha emesso una fattura nei confronti di un soggetto che rientra nell’ambito applicativo della scissione dei pagamenti (art. 17-ter del DPR 633/72).

L’importo non è stato incassato, pertanto, la società ha chiesto se è possibile emettere una nota di variazione in diminuzione, nonostante sia decorso più di un anno dalla suddetta fattura.

L’art. 26 comma 2 del DPR 633/72 stabilisce che il cedente o prestatore ha diritto di portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza:

  • di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili;
  • dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.
Ai sensi del successivo comma 3, la predetta disposizione:
  • non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti;
  • può essere applicata, entro lo stesso termine di un anno, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’art. 21 comma 7 del DPR 633/72 (fatture emesse per operazioni inesistenti ovvero recanti corrispettivi o imposte in misura superiore a quella reale).
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le citate disposizioni devono essere coordinate con quelle relative alla scissione dei pagamenti.

Questo meccanismo prevede che l’IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all’Erario, anziché al fornitore, scindendo il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

Ai sensi dell’art. 3 del DM 23 gennaio 2015, l’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi a cui si applica lo split payment diviene esigibile nel momento in cui il cessionario o committente effettua il pagamento dei corrispettivi pattuiti. In via facoltativa, tale soggetto può anticipare l’esigibilità dell’IVA:

  • al momento della ricezione della fattura,
  • oppure, al momento della registrazione del documento.
Nella risposta a interpello in esame è stato ribadito che, in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo, l’IVA non diviene esigibile, seppure l’operazione sia stata fatturata. In sintesi, non trova applicazione il principio di cartolarità dell’imposta ex art. 21 comma 7 del DPR 633/72 secondo cui “se il cedente o prestatore (…) indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura” (risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. 436/2019 e 482/2023).

Nel caso di specie, quindi, l’IVA dovuta sull’operazione fatturata non è divenuta esigibile, assumendo che il cessionario o committente non si sia avvalso della facoltà di anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione della fattura o della sua registrazione. In caso contrario, invece, tornerebbe applicabile il limite annuale previsto dall’art. 26 comma 3 del DPR 633/72 per l’emissione delle note di credito.

La rettifica non incide sulla liquidazione IVA

Pertanto, nel presupposto che il corrispettivo non sia stato pagato e che il cessionario o committente non abbia optato per l’esigibilità anticipata dell’imposta:

  • il cedente o prestatore potrà emettere la nota di variazione in diminuzione limitandosi poi ad annotarla in rettifica nel registro delle fatture emesse (art. 23 del DPR 633/72), senza che si determini alcun effetto nella relativa liquidazione IVA;
  • il cessionario o committente dovrà stornare contabilmente l’operazione, senza effetti sostanziali sulla liquidazione periodica IVA e sui versamenti da eseguire nell’ambito dell’attività istituzionale.
 

(MF/ms)




Ancora dubbi sull’operatività del Registro dei Titolari Effettivi

Il Consiglio di Stato, accogliendo le richieste di alcune società fiduciarie, ha rimesso alla Corte di Giustizia Ue una serie di questioni attinenti alle comunicazioni relative alla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini (cfr. le ordinanze nn. 8245/2024 e 8248/2024).

In attesa che la Corte europea si pronunci (con probabile procedimento “accelerato”), può essere utile tornare sulla questione della concreta operatività del Registro dei titolari effettivi.

I passaggi delle motivazioni delle ordinanze da considerare a tali fini sono i seguenti:

  • l’efficacia dei provvedimenti nazionali è stata sospesa, stante la delicatezza delle questioni involte [che attengono alle società fiduciarie, ndr] e la necessità di adire preventivamente la Corte di Giustizia Ue in ordine all’esatta interpretazione da fornire al diritto dell’Unione europea;
  • la decisione è stata presa anche in considerazione del fatto che la mancata sospensione avrebbe obbligato tutte le società fiduciarie a rendere informazioni sui titolari effettivi, in una situazione nella quale la sussistenza di tale obbligo non poteva essere affermata con certezza senza prima adire la Corte di Giustizia Ue;
  • la decisione adottata ha, in verità, limitato i propri effetti alle sole società fiduciarie, sebbene i rappresentanti delle Amministrazioni appellate e della Camera di Commercio di Roma abbiano esposto, nell’udienza pubblica del 19 settembre 2024, che questa situazione riguarderebbe l’intero sistema di attuazione della direttiva 2018/843/Ue;
  • allo stato la concreta attuazione delle disposizioni della direttiva nell’ordinamento italiano risulta, quindi, “congelata” in attesa della decisione della Corte di Giustizia Ue.
Dai primi tre punti emerge come, secondo i giudici del Consiglio di Stato, la sospensione dei provvedimenti nazionali – e, quindi, delle diverse operatività correlate al Registro dei titolari effettivi – avrebbe potuto limitarsi alle società fiduciarie.

Questa delimitazione, tuttavia, non ha trovato il conforto delle Amministrazioni “appellate” (il MIMIT, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MEF) e della Camera di Commercio di Roma che, come rivela l’ultimo punto, hanno ritenuto, nell’udienza pubblica del 19 settembre scorso, che questa “situazione” “riguarderebbe l’intero sistema di attuazione della Direttiva del 2018”.

Il “congelamento” della concreta attuazione delle disposizioni della direttiva 2018/843/Ue nell’ordinamento italiano di cui all’ultimo punto citato, quindi, appare conseguire alla posizione assunta dalle Amministrazioni appellate e dalla Camera di Commercio di Roma, che, come evidenziato, hanno optato per una integrale sospensione del sistema.

Questa radicale soluzione non appare, peraltro, pienamente conforme con quanto, ancora, continuava ad essere indicato sul portale dedicato (https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home).

Un banner della homepage, infatti, afferma: “A seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, è sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati”. In assenza di un aggiornamento dell’avviso, quindi, – escluse le attività di consultazione e le richieste di accreditamento e di accesso – sembrerebbe ancora possibile procedere, da parte dei soggetti a ciò tenuti, alle comunicazioni dei dati dei propri titolari effettivi (cfr. l’informativa n. 76/2024 del CNDCEC).

Ma una tale operatività non appare in linea con la sospensione dell’intero sistema in questione.

Il tutto, poi, è da valutare anche con riguardo all’onere di conferma annuale dei dati che ricade su chi abbia già provveduto alle relative comunicazioni.

Conferma che pare ammessa da talune Camere di Commercio (si veda, in particolare, quella di Milano, che sembra lasciare aperto il canale delle comunicazioni delle informazioni sulla titolarità effettiva), ma che altre dichiarano di non accettare. Sul sito della Camera di Commercio di Genova, ad esempio, si legge che, viste le decisioni del Consiglio di Stato, resta in vigore la sospensione del Registro dei titolari effettivi e che, in assenza di istruzioni ufficiali, l’Ufficio ritiene di non accettare le pratiche di conferma del titolare effettivo.
 

(MF/ms)




Mecspe 2025: proposta collettiva Unionmeccanica Confapi

Mecspe è la fiera di riferimento per l’industria manifatturiera che si terrà dal 5 al 7 marzo 2025 a Bologna Fiere.

Reduce dal successo dell’edizione 2024, Unionmeccanica Confapi propone nuovamente alle aziende associate una partecipazione in collettiva in uno stand a isola, aperto su quattro lati, da 96m2 complessivi.
Ogni azienda avrà il proprio spazio espositivo personalizzato e potrà usufruire dell’area comune centrale.
La quota di adesione per ogni azienda è di 3.700,00€ + iva.

Per il dettaglio di tutto quanto incluso nella quota di adesione e dei servizi opzionali disponibili, si prega di fare riferimento al modulo di adesione allegato alla presentazione dell’iniziativa.

Per confermare la propria adesione alla manifestazione, si richiede la trasmissione del modulo di adesione compilato e sottoscritto a estero@confapi.org entro lunedì 18 novembre 2024.

(SF/am)




Incontri dedicati a Milano con aziende argentine del settore vitivinicolo

Informiamo le aziende associate che in seguito alla recente partecipazione del Presidente Cristian Camisa alla missione di Sistema Italia in Argentina e in virtù del Protocollo di Intesa tra Confapi e Assocamerestero, la Camera di Commercio Italiana di Mendoza ha organizzato una missione di importanti aziende argentine del settore vitivinicolo alla fiera SIMEI 2024, che si terrà a Milano dal 12 al 15 novembre.
 
Questa iniziativa rappresenta una preziosa opportunità per le nostre imprese del settore dei macchinari e delle attrezzature vitivinicole ed enologiche di entrare in contatto con figure chiave del mercato argentino.
Tra le aziende partecipanti ci saranno nomi di rilievo e rappresentanti di marchi italiani in Argentina, tra cui:
  • Cantina La Riojana
  • Cantina Luigi Bosca
  • Cantina Altavista
  • Cantina Domaine Busquet
  • Cantina Malma
  • Altieri SA (capsule per vini e champagne)
  • Sucopack, SISA Argentina, Natural Resources S.A. (rappresentanti locali di macchine e attrezzature per il settore vitivinicolo)
  • Università Nazionale di Cuyo (settore Ricerca)
 
Durante il SIMEI, il personale della Camera di Commercio Italiana di Mendoza sarà disponibile per facilitare incontri e organizzare visite individuali, offrendo supporto alle nostre aziende per l’avvio di possibili collaborazioni con queste realtà argentine.

Le imprese interessate a partecipare devono scrivere entro martedì 5 novembre a estero@confapi.org. La partecipazione è gratuita.

(MP/am)
 




Promozione della salute nei luoghi di lavoro

Si ricorda a tutte le imprese associate che è possibile avvalersi della collaborazione di ATS Brianza “Area salute nei luoghi di lavoro” per promuovere iniziative a beneficio dei lavoratori, con risultati che si possono valorizzare nel tempo nelle rendicontazioni di sostenibilità.

Se non li avete già visti, potete accedere a questi brevi video da parte di funzionari ATS Brianza, sui temi del contrasto alle dipendenze e promozione della salute.

Ornella Perego

Stefania Abbiati

Inoltre si ricorda che ATS Brianza rende disponibili suggerimenti e strumenti gratuiti nelle diverse aree tematiche del progetto WHP (Aziende che promuovono salute): alimentazione, stile di vita attivo, contrasto al fumo e alle altre dipendenze.
Si può consultare la pagina regionale specifica del progetto.

Confapi Lecco Sondrio è a disposizione per spiegare e facilitare l’attivazione di queste iniziative.

(SN/am)

 




Interpello del Mase: rifiuti da attività artigianali, deposito temporaneo

Si segnala la risposta del Ministero ad un interpello di tipo ambientale relativo al deposito temporaneo di rifiuti (ex art. 185-bis D.lgs. 152/2006) da attività artigianali eseguite su impianti tecnologici e edifici.

Invitando alla lettura completa dell’interpello, cui si accede direttamente dal sito del ministero, scegliendo la categoria “economia circolare” si segnala che il Mase ha precisato quanto segue:

  • le norme vigenti consentono il trasporto e il deposito temporaneo dei rifiuti presso la sede legale e/o operativa dell’operatore che ha svolto l’attività.
  • nelle fattispecie della manutenzione, dei piccoli interventi edili e delle attività di cui alla Legge n.82 del 25 gennaio 1994 possano essere ricomprese quelle effettuate da artigiani.
(SN/am)
 

 




Comunità Energetiche: il GSE aggiorna la mappa delle cabine primarie

Si segnala che sul sito del GSE è stata aggiornata la mappa interattiva delle cabine primarie con nuove funzionalità. Ricordiamo che il territorio coperto da una cabina primaria è il territorio sotto il quale utenti produttori e consumatori costituiti in Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) possono generare un incentivo economico da impiegare in progetti sociali e ambientali a beneficio della comunità stessa. Le cabine primarie comprendono diversi comuni.

Con riferimento alle precedenti circolari Confapi in tema di Comunità Energetiche, si ricorda che nei comuni sotto i 5000 abitanti, le imprese che investono in impianti fotovoltaici o in altre forme di energia rinnovabile e che si inseriscono in una Comunità Energetica, possono beneficiare di un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR, che però scade il 31/03/2025.
Ogni azienda o ente che sia interessato a questo contributo può verificare la possibilità di aderire alle comunità energetiche che si sono attivate nella nostra zona.

In Valsassina risulta attivata la CER che fa capo al Comune di Barzio: cliccare qui

Nell’area pedemontana risulta attiva la CERS promossa dal Comune di Lecco cliccare qui 

Nell’area lecchese più vicina alla bergamasca si è costituita una CER fra diversi comuni cliccare qui 

Sul sito istituzionale del GSE sono disponibili tante informazioni, documenti e guide per accompagnare gli utenti interessati nella partecipazione alle CER.

In Confapi Lecco Sondrio potete confrontarvi con Silvia Negri silvia.negri@confapi.lecco.it per approfondire le diverse situazioni e approfittare dei vantaggi dell’adesione alle CER.

(SN/am)
 




Energy Release: pubblicato il Decreto Mase di approvazione delle regole operative

Facciamo seguito alla precedente circolare n. 396 del 31 luglio 2024 per informare le aziende interessate che sul sito del Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) è pubblicato il decreto direttoriale n. 11 del 30 ottobre 2024 di approvazione delle regole operative per l’accesso al meccanismo dell’energy release.

Entro quindici giorni il GSE dovrà pubblicare il bando per l’assegnazione dell’energia nella sua disponibilità. Entro i 60 giorni successivi le imprese energivore interessate potranno presentare una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura.

(RP/rp)
 




Nel Testo Unico Sicurezza maggiore tutela per i lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione

Il Ministero competente ha pubblicato già a settembre 2024 sul proprio sito il D.lgs. n.135/2024 che dispone modifiche al D.lgs. 81/2008 per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Una delle principali novità che riguarda tutto il Testo Unico è la sostituzione della dicitura “cancerogeni e mutageni” con “cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione“. La normativa ha rafforzato di fatto le misure di controllo distinguendo tra sostanze tossiche per la riproduzione “senza soglia”, che non hanno un livello di esposizione sicuro, e quelle “con soglia”, che presentano un livello di esposizione al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori.
A tal proposito il D.lgs. n. 135/2024 introduce nuovi valori limite di esposizione professionale (ossia i livelli di concentrazione dell’agente nell’aria) e biologici (ossia i livelli di assorbimento dell’agente nel corpo del lavoratore). Inizialmente applicabili solo a sostanze chimiche come il piombo e i diisocianati, questi limiti sono ora estesi anche agli agenti cancerogeni e mutageni, riconoscendo la loro pericolosità durante l’età fertile.
Il D.lgs. n. 135/2024, ponendosi l’obiettivo di ridurre il rischio di malattie professionali e di rafforzare la prevenzione e la protezione dei lavoratori in età fertile e durante la maternità, si inserisce perfettamente nella strategia di crescita sostenibile delle imprese degli Stati Membri dell’UE, basata su obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG), che richiede alle imprese di adottare standard elevati di responsabilità sociale e ambientale.

Il decreto impone ai datori di lavoro nuovi obblighi e responsabilità. Sono infatti tenuti a rivedere ed aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR) tenendo conto dell’esposizione a sostanze pericolose, con particolare attenzione a quelle tossiche per la riproduzione includendo, ad esempio, informazioni specifiche come le operazioni che implicano l’uso di sostanze pericolose, le quantità usate, le persone che entrano in contatto con tali sostanze, le azioni di prevenzione e protezione, e l’analisi sulla possibile sostituzione degli agenti tossici.
Il Decreto prevede inoltre che i lavoratori debbano essere sottoposti a sorveglianza sanitaria prima dell’inizio dell’attività con esposizione e poi con cadenza periodica al fine di valutarne lo stato di salute sia in funzione dell’esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro sia qualora siano superati i valori limite biologici.

Per una durata minima di 5 anni rispetto al termine delle attività che vedano impiegati gli agenti descritti, sussiste altresì un obbligo di conservazione in capo al datore dei dati relativi alle esposizioni e delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori interessati. Inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con questi ultimi o dell’attività dell’azienda datrice, sussiste un obbligo di inoltro all’INAIL della documentazione descritta.

Il datore di lavoro deve inoltre assicurare ai lavoratori una formazione e un’informazione periodica e aggiornata (su base quinquennale) sul rischio di esposizione a sostanze tossiche, sulle misure di prevenzione adottate, sull’obbligo di sorveglianza sanitaria e, non da ultimo, sulle modalità di consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Il mancato rispetto degli obblighi e dei limiti esposti comporta sanzioni amministrative e penali, oltre a responsabilità civili e risarcitorie.

(SN/am)