Onorificenza Stella al Merito del Lavoro
(SG/sg)
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(SG/sg)
Sono state definite le norme tecniche di prevenzione incendi per alcune categorie di impianti di gestione rifiuti, in particolare: stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m².
Le norme tecniche, stabilite nell’allegato 1 del Dm 26 luglio 2022, pubblicato in agosto 2022, si applicano sia agli impianti di nuova realizzazione sia a quelli esistenti alla data del 9 novembre 2022 cioè quando entrano in vigore le norme tecniche citate; le disposizioni transitorie (art.5) specificano che le attività di stoccaggio rifiuti dovranno adeguarsi entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto.
Il testo del Dm 26 Luglio 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.187 del 11-08-2022 è direttamente consultabile on line, si allega per comodità il pdf dell’allegato 1.
(SN/bd)
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(SG/sg)
Massimo Mortarotti, vice-presidente di Api Lecco Sondrio e Mauro Rotta consigliere del Consorzio Adda Energia intervistati sul caro energia.
Cliccare sui link sotto per vederle.
Lecco Fm: video intervista al nostro associato Mauro Rotta della Fratelli Rotta di Pescate
TeleSondrio News: intervista a Massimo Mortarotti, vice-presidente di Api Lecco Sondrio
Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili del 13 luglio 2022 e con il decreto direttoriale del 29 luglio 2022 sono state definite le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate all’agevolazione, pari a 496.945.000 euro.
Sono state inoltre rese disponibili sul sito del Ministero alcune faq (suddivise in tre gruppi e datate rispettivamente 5 agosto, 29 agosto e 1° settembre, ma tutte aggiornate al 1° settembre 2022).
Per il riconoscimento del credito d’imposta, i destinatari del beneficio devono presentare l’istanza esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, che acquisisce i dati secondo gli specifici modelli messi a disposizione.
La presentazione delle istanze per richiedere il credito d’imposta avviene, attraverso la suddetta piattaforma, a decorrere dalla data comunicata dalla Direzione generale per la Sicurezza stradale e l’Autotrasporto sul sito del Ministero. Il portale web sarà fruibile per un periodo di 30 giorni dalla data di apertura.
Stando alle indicazioni fornite sul sito dell’Agenzia delle Dogane, aggiornate al 2 settembre, e con comunicato del Ministero del 3 settembre, la piattaforma sarà disponibile dal 12 settembre.
Il credito d’imposta verrà comunque assegnato nei limiti delle risorse disponibili in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ex art. 17 del Dlgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui agli artt. 1 comma 53 della L. 244/2007 e 34 della L. 388/2000.
In particolare, il credito d’imposta è utilizzabile presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati.
Credito utilizzabile decorsi 10 giorni dalla trasmissione dei dati
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il tramite dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, trasmette infatti all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta concesso.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del Tuir.
Inoltre, il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, nei limiti del costo sostenuto.
(MF/ms)
Sono entrate così in vigore dal 20 agosto 2022 le nuove disposizioni anche in tema fiscale.
Le principali novità riguardano le semplificazioni in materia di tenuta e conservazione dei registri contabili, l’attenuazione dei controlli sulle dichiarazioni precompilate e la comunicazione della conclusione delle verifiche fiscali, lo sblocco delle cessioni dei bonus edilizi comunicate prima del 1° maggio 2022, le nuove segnalazioni di allerta per la valutazione della crisi d’impresa e la parziale riformulazione del calendario fiscale.
Registri contabili – è stato abrogato l’obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici. Sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
LIPE – è stata spostata dal 16 al 30 settembre la scadenza per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al secondo trimestre dell’anno.
Queste le scadenze aggiornate per la presentazione del modello Lipe:
L’opportunità è utilizzabile dal 1 ottobre 2022 e si applica sotto la soglia di 150 tonnellate di imballaggi per ciascun materiale, gestiti nell’anno precedente. Altri dettagli nella circolare del 28 luglio 2022 qui allegata.
Conai ha introdotto anche una procedura semplificata che riguarda le esportazioni in esenzione ed è riservata alle aziende che nel mod. 6.3 dell’anno precedente hanno dichiarato quantitativi di imballaggi in esenzione dal contributo fino a 150 t per singolo materiale.
La semplificazione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023 e consiste essenzialmente nella possibilità di compilare la scheda 6.3 con periodicità annuale a prescindere dalla periodicità (mensile o trimestrale) della dichiarazione a cui deve essere allegata. I dettagli sono riportati nell’allegata Circolare Conai del 29 luglio 2022.
(SN/bd)
Inoltre, già, dal 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello sportello per l’invio delle domande di agevolazione, i soggetti proponenti possono verificare, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e finalizzazione della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica.
Il “buono fiere” è assegnato dal MISE (Ministero dello sviluppo economico), sulla base dell’ordine temporale di ricezione delle domande, ed è inviato dal MISE stesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto beneficiario, come indicata in sede di presentazione della domanda.
È con il decreto direttoriale 4 agosto 2022 che il MISE ha dettato le modalità di presentazione delle domande.
Introduzione
L’art. 25-bis del Dl. 17 maggio 2022, n. 50 (cd. decreto “Aiuti”), convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto un nuovo incentivo del valore massimo di 10.000 euro, pari al 50 per cento delle spese sostenute per chi partecipa a una o più manifestazioni fieristiche internazionali in Italia.
Le fiere ricomprese nella misura sono individuate nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (http://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/) e dovranno avere luogo nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022.
Requisiti richiesti all’impresa per l’accesso al bonus
Per accedere ai fondi, è necessario che il soggetto rientri nei seguenti parametri:
L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Presentazione dell’istanza
Il buono fiere, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario.
Nell’istanza, è riportato l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa, valido e funzionante, che è utilizzato per ogni comunicazione tra impresa e MISE, nonché l’IBAN relativo al conto corrente bancario intestato al soggetto richiedente.
L’iter di presentazione della domanda per il rilascio del buono fiere prevede l’espletamento delle seguenti attività:
Il fac-simile del modello di richiesta di rimborso è reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it).
All’istanza di rimborso devono essere allegate:
Nel caso di esito negativo dei controlli, il MISE procede alla revoca delle agevolazioni.
Il MISE può effettuare accertamenti d’ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal decreto.
I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MISE.
Obbligo di trasparenza
Entro il 30 giugno di ogni anno bisogna accedere al sito CLICCANDO QUI, indicare il codice fiscale nel campo “C.F. Beneficiario” e scaricare i dati necessari all’informativa da fornire.
(MF/ms)
Lunedì 6 settembre 2022 abbiamo diffuso i risultati dell’indagine condotta tra le nostre associate sul tema rincari energia.
Questi gli articoli pubblicati:
Il Piano riporta che al momento il riempimento degli stoccaggi risulta essere all’83%, in linea con l’obiettivo del 90% per mettere in sicurezza il sistema e contiene le azioni introdotte per mettere in sicurezza gli approvvigionamenti di gas per l’inverno.
(MP/am)