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OT23: servizio Confapi Lecco Sondrio

Il modello è un’opportunità per ottenere la riduzione del tasso medio di prevenzione per interventi di miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per fruire della riduzione, l’azienda, anche tramite un suo intermediario (Confapi Lecco Sondrio può farlo), deve presentare la domanda con il servizio online, entro fine febbraio di ogni anno.

Si raccomanda di consultare in anticipo e con attenzione il modello e di segnalare eventualmente in associazione la volontà di avvalersi del supporto mettendosi in contatto con Silvia Negri. 

Confapi Lecco Sondrio può dare supporto in tre diversi modi:

  • supporto orientativo iniziale (gratuito)
  • aiutarvi nella preparazione dei documenti (servizio di valutazione, preparazione, supervisione dei documenti e caricamento, a pagamento in base al numero di addetti: per aziende < 10 addetti: 100 euro; per aziende con addetti fra 10 e 50: 300 euro; per aziende con oltre 50 addetti: 500 euro)
  • caricare la documentazione probante (costo 30 euro; gratuito per chi chiede il servizio ad Confapi Lecco Sondrio per la prima volta)
Si ricorda che le imprese fino a 10 addetti possono ottenere la riduzione più alta (28%), le imprese più grandi hanno un vantaggio percentualmente più ridotto ma alto in termini assoluti, tanto più alto è il numero dei lavoratori; si stima una forbice fra 500 e 5000 euro di “sconto Inail” al crescere del numero di addetti.
 
(SN/am)



CSR report di sostenibilità semplificato: bando camerale ultimi posti

Si segnala che sono rimasti ancora pochi posti per aggiudicarsi l’agevolazione straordinaria che permette a 20 pmi del territorio lariano di accedere gratuitamente alla piattaforma e all’assistenza per la redazione del CSR semplificato, per ottenere il rapporto ed eventualmente pubblicarlo.
Il CSR semplificato è un report di sostenibilità, basato su 30 requisiti, elaborato in una forma “semplificata” per le Pmi. E’ uno strumento che permette di elaborare gli indicatori ESG di sostenibilità, in una forma adatta alle imprese più piccole, semplificando la complessità.
Piattaforma del CSR report semplificato.

L’opportunità è stata segnalata già il mese scorso (circolare Confapi n.366 del 29/05/2025) e viene da un bando della Camera di commercio Como-Lecco, pubblicato sul sito, per rilanciare il servizio che consente alle imprese di redigere un rapporto di sostenibilità semplificato, a misura di Pmi, in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

L’avviso resta aperto non oltre la data del 15 luglio 2025. Le domande vengono accolte in base all’ordine cronologico di arrivo sino ad esaurimento dei posti disponibili.
L’obiettivo è fornire alle imprese del territorio un modello di rapporto semplificato che, in modo semplice ed efficace, permetta di approcciare tale tema, non solo durante i giochi invernali, ma anche negli anni futuri.

L’associazione può fornire le spiegazioni del caso e accompagnare l’impresa in questo percorso, potete contattare Silvia Negri.

(SN/am)




Impianti fotovoltaici e comunità energetiche: risorse PNRR fino al 30 novembre 2025 nei comuni fino a 50 mila abitanti

Si segnala la pubblicazione del decreto che è in vigore da giovedì 26 giugno e che modifica il decreto MASE n. 414 / 2023 in tema di estensione della platea dei beneficiari del bando in conto capitale (Comuni fino a 50.000 abitanti).

Di seguito si riporta una breve sintesi delle modifiche intervenute:

  • La platea dei beneficiari viene ampliata: non più solo comuni sotto i 5.000 abitanti, ma anche quelli fino a 50.000 abitanti
  • Viene introdotto il concetto di “data di completamento dei lavori”. I lavori devono essere completati entro il 30 giugno 2026 e l’entrata in esercizio degli impianti deve avvenire entro 24 mesi dal completamento dei lavori, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027
  • Viene specificato che le spese propedeutiche alla domanda sono ammissibili anche se precedono l’avvio dei lavori. Inoltre, per incentivare la partecipazione, l’anticipo sul contributo a fondo perduto passa dal 10% al 30%
  • Le persone fisiche sono ora espressamente incluse tra i soggetti ammissibili, oltre a enti del terzo settore e ambientali.
Si riprende il sito del MASE che annunciava la firma del provvedimento:

Si segnala sul sito del GSE il recepimento di queste novità e gli aspetti operativi che ne derivano.

Le disposizioni contenute all’interno del provvedimento si applicano anche ai progetti presentati antecedentemente all’entrata in vigore.
Le imprese e gli altri enti beneficiari della misura possono beneficiare del contributo PNRR del 40% dell’investimento a fondo perduto, entra la scadenza del 30/11/2025; per poter rispettare questa scadenza si consiglia di avere a disposizione un progetto definitivo di impianto a fonte rinnovabile entro il 30/09/2025.

Chi fosse interessato ad approfondire il tema, può scrivere in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it per essere orientati nelle modalità di adesione. Si allega una scheda GSE di sintesi di queste misure.

(SN/am)




CONAI: modifiche ai CAC delle procedure semplificate per importazioni, calcolo forfettario

Sono disponibili le variazioni dei valori del Contributo Ambientale Conai per imballaggi pieni importati con la procedura semplificata, mediante calcolo forfettario sul fatturato dell’anno precedente (modulo 6.2, con scadenza di presentazione al 30.09.2025).
I dettagli sono nella circolare Conai allegata.

Le variazioni apportate sono il risultato di un confronto che Confapi, per il tramite di Unigec (Unione nazionale piccola e media industria grafica editoriale cartaria cartotecnica e affine), ha avviato con CONAI per rappresentare le criticità e le istanze delle aziende associate e che proseguirà attivamente nei prossimi mesi per definire soluzioni e procedure condivise sui temi di maggiore impatto per il nostro sistema.

Per un supporto su questa materia, contattare Silvia Negri.

(SN/am)




“Made in Lecco”: evento di presentazione rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo l’evento organizzato a Officina Badoni martedì 8 luglio.
 

  • La Provincia (in allegato): “Made in Lecco” si presenta In autunno un grande evento

 

 

 




Gas naturale: interventi straordinari ed urgenti in materia di attività di misura sulla rete di trasporto

Informiamo le aziende interessate che con delibera n. 252/2025/R/gas riportata in allegato l’Arera – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – è intervenuta, modificando la Regolazione del Servizio di Misura sulla rete di Trasporto del Gas naturale (RMTG allegata alla Delibera Arera n. 512/2021/R/gas).

L’effetto delle modifiche vale solo per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto che non hanno ceduto l’impianto di misura al trasportatore e sono soggetti agli obblighi del servizio di metering previsti dalla delibera n. 512/2021/R/gas. I principali contenuti del provvedimento sono:
 

  • è introdotto un tetto massimo ai corrispettivi economici complessivamente applicati (anche sul 2024), pari a 5 volte il corrispettivo CMcf (applicabile ai clienti che hanno ceduto l’impianto di misura al trasportatore);
  • è posticipato al 31 luglio 2025 il termine per la presentazione della richiesta di cessione dell’impianto di misura e la conseguente esenzione dell’applicazione delle eventuali penali per gli anni 2024 e 2025; per le richieste successive, ma antecedenti al 31 dicembre 2025, l’esenzione vale per il solo anno 2025;
  • è chiarito che, ai fini della verifica del mancato rispetto dell’indicatore E, le misure a zero sono considerate come interne al campo valido di misura anche se rilevate su intervalli temporali inferiori all’ora;
  • alla luce dei punti precedenti, è data la possibilità di rideterminare i corrispettivi economici relativi all’anno 2024;
  • fino al 31 luglio 2025 le imprese di trasporto consentono ai titolari di impianti di misura di trasmettere dati e rettifiche sull’anno 2024 a giustificazione del mancato rispetto dei livelli di servizio;
  • è introdotto l’impegno per il trasportatore che acquisisce un impianto di misura, di estinguere il diritto di servitù sull’area dell’impianto, in caso di successiva dismissione dell’impianto stesso.
 
Data la specificità del tema in caso di interesse è consigliata la lettura delle delibere Arera.
 
(RP/rp)



Disponibile il nuovo modello OT23: domanda entro 28 febbraio 2026

L’Inail comunica in questi giorni che è disponibile il nuovo modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione (mod. OT23) per l’anno 2026 (Nota n. 6436 del 3 luglio 2025). Il modello contiene la lista degli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere adottati dalle aziende nel corso del 2025 e permettere la riduzione del tasso.

Sul sito Inail è disponibile sia il modello che la guida alla compilazione.

Si ricorda infatti che le aziende che realizzano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, possono ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.
La domanda si presenta entro il 28 febbraio 2026. Entro 120 giorni da tale termine, viene comunicato all’impresa (tramite Pec) il provvedimento di accoglimento o di rigetto. In caso di accoglimento, la riduzione si applica al premio di regolazione dovuto per l’anno di presentazione della domanda (quindi per la OT23-2026 la riduzione si applica al premio di regolazione relativo all’anno 2026, in sede di autoliquidazione 2026/2027). La riduzione è applicata in misura fissa dell’otto per cento nei primi due anni dalla data di inizio attività della Pat (Posizione assicurativa territoriale). Successivamente la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della Pat.

Rispetto allo scorso anno, sempre in un contesto di continuità operativa con le misure prevenzionali precedenti, si segnalano alcune novità. Sono elencati 71 interventi (uno in meno rispetto alla precedente edizione) ancora articolati in sei differenti Sezioni (dalla Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali) – Sezione A – alla Gestione delle emergenze e Dpi – Sezione F). In genere le modifiche rispondono agli adeguamenti normativi nel frattempo intervenuti oppure rendono più chiaro il requisito.
Per richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa, in linea con le previsioni introdotte lo scorso anno, l’azienda deve realizzare un intervento di tipo A (ad alta efficacia prevenzionale e onerosità), oppure due interventi di tipo B (minore efficacia e onerosità).
Si segnala inoltre un generale aggiornamento della documentazione richiesta (probante) a sostegno degli interventi effettuati, motivata dalla necessità di facilitare le aziende nel documentare la realizzazione dell’intervento nonché ridurre l’attività di verifica da parte dell’Istituto e la fase patologica del contenzioso amministrativo.

Come in passato, la riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente. La verifica viene effettuata in riferimento alla azienda nel suo complesso e non a livello di Posizione assicurativa territoriale (Pat).

In associazione su questo tema potete rivolgervi a Silvia Negri, che può dare una consulenza orientativa sulle misure applicabili in azienda e poi seguire la presentazione della domanda per accedere al beneficio.

(SN/am)
 




Rete Ufficio Estero: “Made in Lecco Expo” a novembre all’Officina Badoni

Più di 50 persone hanno partecipato ieri sera all’evento organizzato dalla Rete Ufficio Estero, iniziativa condivisa da Confapi Lecco Sondrio e Confartigianato Imprese Lecco, presso l’Officina Badoni.
Obiettivo dell’incontro era presentare le novità di “Made in Lecco”, il progetto già attivo da qualche mese e che vede per ora l’aggregazione di undici aziende della provincia che vogliono creare una forte sinergia tra le imprese lecchesi aderenti e valorizzare il saper fare del nostro territorio, favorendo nuove opportunità di collaborazione e crescita. Tra le attività principali di “Made in Lecco” la partecipazione con un’identità comune alle fiere, italiane e estere.

Tra le novità di quest’anno annunciamo che organizzeremo il prossimo novembre, proprio all’Officina Badoni, la prima “Made in Lecco Expo” in cui le aziende aderenti al progetto esporranno e inviteranno i propri clienti – spiega Angelo Crippa export manager della Rete Ufficio Estero -, ricordo che il progetto è riservato alle associate a Confapi Lecco Sondrio e Confartigianato Imprese Lecco e la partecipazione a “Made in Lecco” è gratuita per le assistite dalla Rete Ufficio Estero. Quest’anno, inoltre, daremo assistenza alle aziende che vogliono usufruire del bando di Regione Lombardia con contributo a fondo perduto del 90% per le imprese che vogliono partecipare all’Hannover Messe, la fiera manifatturiera più importante in Europa”.

Durante la serata all’Officina Badoni spazio anche agli imprenditori aderenti (Confezioni Manifattura Bini sas, Cremonini srl, SCT Informatica srl e STF srl)  a “Made in Lecco”, in cui hanno potuto raccontare i vantaggi di far parte di questo progetto: percorso di crescita con la Rete Ufficio Estero, assistenza nella partecipazione alle fiere, gestione dei social anche con campagne mirate di digital marketing, aggregazione in un soggetto rappresentativo di un territorio intero molto più incisivo rispetto alla partecipazione individuale.

Per maggiori info e contatti sul progetto: www.madeinlecco.it

Anna Masciadri
Ufficio stampa 




Fringe benefit auto dipendenti: ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 10 del 3 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le attese indicazioni per la determinazione del fringe benefit relativo alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti alla luce della nuova disciplina, con un’interpretazione in linea di massima favorevole al contribuente.

L’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, modificato dall’art. 1 comma 48 della L. 207/2024, stabilisce che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

L’Agenzia chiarisce che la nuova disciplina è quindi applicabile ai veicoli che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, siano immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente.

Numerose indicazioni vengono inoltre fornite con riguardo alla disciplina transitoria prevista dall’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024, introdotta dall’art. 6 comma 2-bis del DL 19/2025 (c.d. DL “Bollette”).

Secondo l’Agenzia, tenuto conto che il comma 48-bis fa esclusivo riferimento alla “concessione in uso promiscuo” del veicolo e non anche alla stipulazione del relativo contratto, ai fini in esame, rileva la data di consegna del veicolo al dipendente.

Considerato, altresì, che il medesimo comma 48-bis prevede che “resta ferma” la disciplina vigente sino al 31 dicembre 2024, con riferimento sia ai “veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024”, sia a quelli “ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”, il comma 48-bis va applicato, per quanto compatibile, in combinato disposto con quanto stabilito dall’art. 51, comma 4 lettera a) del TUIR, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2024.

In altri termini, ai veicoli immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, si applica – fino alla naturale scadenza dei predetti contratti – il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024.

La citata disposizione consente inoltre di applicare il regime di tassazione previgente anche nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro (rilevando la data dell’ordine di acquisto o noleggio del veicolo) entro il 31 dicembre 2024 e sia stato consegnato al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

L’Agenzia rileva che, affinché la norma trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.

Ad esempio, nel caso in cui un veicolo sia stato ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 20 dicembre 2024, immatricolato e consegnato al dipendente a febbraio 2025, il regime di tassazione da applicare al fringe benefit è quello vigente al 31 dicembre 2024.

Il regime previgente è applicabile anche al caso in cui un veicolo sia stato ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 5 febbraio 2025, immatricolato e consegnato al dipendente a maggio 2025.

Laddove il veicolo, ordinato entro il 31 dicembre 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri nella tipologia dei veicoli che godono delle percentuali di agevolazione più elevate per effetto delle nuove disposizioni, l’Agenzia ritiene applicabile, in ogni caso, la più favorevole disciplina introdotta dal comma 48, considerando che i requisiti previsti per la nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025.

Viene inoltre rilevato che il criterio di tassazione del fringe benefit, basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale (cfr. ris. n. 46/2020), trova applicazione nel caso in cui si tratti di veicoli, ordinati entro il 31 dicembre 2024, concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore a luglio 2025.

In merito all’ipotesi di proroga del contratto di concessione in uso promiscuo, l’Agenzia ritiene applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione dell’originario contratto, fino alla naturale scadenza, purché alla data della stipula risultino soddisfatti i requisiti normativamente previsti.

In caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente, la disciplina fiscale applicabile va individuata sulla base delle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione.
 

(MF/ms)




Precisazioni sull’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle riserve

Con la pubblicazione del DM 27 giugno 2025 risulta sufficientemente chiaro il quadro normativo relativo all’affrancamento delle riserve disciplinato dall’art. 14 del DLgs. 192/2024.

È quindi possibile procedere al versamento dell’imposta sostitutiva del 10% per le società che hanno in questi mesi operato le relative valutazioni in merito.

Il versamento, a norma dello stesso art. 14, è effettuato obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, la prima delle quali in scadenza con il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per i periodi d’imposta successivi. Tale indicazione è ripresa dall’art. 4 comma 2 del DM 27 giugno 2025, il quale stabilisce espressamente che sulle rate successive alla prima non sono dovuti interessi.

La formulazione letterale delle norme in questione esclude il versamento in un’unica soluzione (ipotesi caldeggiata da più imprese per ragioni di semplicità amministrativa), così come un piano di rateazione diverso da quello a 4 scadenze annuali.

In passato, a fronte della formulazione dell’art. 1 comma 472 della L. 266/2005 per cui “l’imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali (…)”, la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 6/2006 (§ 3.3) aveva chiarito quanto segue: “si ritiene possibile effettuare il versamento
dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento del saldo di rivalutazione anche anticipatamente in unica soluzione. Con il termine obbligatoriamente si è voluto precisare che ordinariamente non è possibile effettuare il versamento in date successive a quelle previste”.

Tecnicamente, la soluzione era tutt’altro che impeccabile (l’avverbio “obbligatoriamente” era posto prima delle parole “in tre rate annuali”, con il che la previsione era sufficientemente chiara), ma risultava in ogni caso sufficiente a garantire la possibilità di versare anticipatamente l’intero importo.

Mutuando tali indicazioni nell’attuale contesto, si potrebbe quindi sostenere la possibilità di provvedere a un versamento unico, ma la Relazione illustrativa al DM attuativo non si è pronunciata sulla questione.

Una ulteriore limitazione deriva dalle specifiche tecniche al quadro RQ dei modelli REDDITI 2025 SP e REDDITI 2025 SC, le quali evidenziano un errore bloccante nel momento in cui non sia indicato nel rigo RQ29, colonna 3, l’importo della prima rata pari a 1/4 del totale. Nel quadro RX, tuttavia, l’importo a debito è assunto nel 100% dell’imposta dovuta.

Il punto rimane quindi incerto, stante l’assenza di indicazioni di fonte ufficiale volte a gestire o a bypassare questo limite tecnico.

Il versamento dell’imposta del 10% è effettuato utilizzando il codice tributo “1867”, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 35/2025.

La Relazione illustrativa al DM 27 giugno 2025, sulla scorta della previsione dell’art. 7 del DM medesimo secondo cui per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, chiarisce che è possibile utilizzare in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, i crediti vantati dal contribuente.

La Relazione stessa chiarisce, altresì, che è possibile versare le somme con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, ovvero, ove il pagamento sia effettuato oltre le scadenze di legge, avvalendosi del ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97; la possibilità di ravvedere eventuali omessi o ritardati versamenti è legata alla circostanza per cui il versamento dell’imposta non è condizione di efficacia dell’affrancamento, il quale si consolida invece con la presentazione del modello REDDITI 2025 completo del prospetto del quadro RQ dedicato all’agevolazione.

L’imposta rientra nella proroga al 21 luglio 2025

In merito alle singole scadenze, per le società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che non rientrano nella proroga accordata dall’art. 13 del DL 84/2025 e che erano tenute al versamento dell’IRES entro il 30 giugno 2025, il versamento può quindi essere effettuato entro il 30 luglio 2025 con la maggiorazione dello 0,4%; dopo questa data, il versamento diviene tardivo e va ravveduto.

Al contrario, per le società che rientrano nella proroga il versamento è ancora tempestivo senza maggiorazione se effettuato entro il 21 luglio 2025, o con la maggiorazione dello 0,4% se effettuato entro il 20 agosto 2025.
 

(MF/ms)