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I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle recenti lettere di compliance inviate

In una FAQ si chiarisce che, a fronte della comunicazione di anomalia, se non si sono riscontrate inesattezze non occorre fare nulla.

Sulla questione delle lettere di compliance recapitate negli ultimi giorni, l’Agenzia delle Entrate prova a fare chiarezza con una FAQ pubblicata sul proprio sito.
Nel dettaglio, l’Amministrazione finanziaria precisa che, per chi ha ricevuto la comunicazione riguardante una possibile anomalia relativa al reddito dichiarato, se dall’esame della dichiarazione non si sono riscontrate inesattezze, non occorre fare nulla.

La comunicazione ricevuta – si legge nella FAQ – ha un valore puramente informativo, non anticipa un’attività di controllo e non richiede di attivarsi per fornire un riscontro all’Agenzia delle Entrate.

Al riguardo, si ricorda che, da più parti, nei giorni scorsi è stato segnalato il contenuto, apparentemente sempre uguale, di queste lettere, con cui il Fisco segnala la presenza di anomalie nella dichiarazione dei redditi presentata lo scorso 31 ottobre (relative all’anno d’imposta 2023) e “invita” nuovamente a valutare l’ipotesi di aderire al concordato preventivo biennale, i cui termini intanto sono stati riaperti fino al 12 dicembre.

Nelle lettere si legge che “Ogni anno l’Agenzia, sulla base dei continui aggiornamenti delle informazioni che confluiscono nelle banche dati che costituiscono il proprio patrimonio informativo, individua casi anomali che, dopo ulteriori approfondimenti, sono selezionati per l’attività di controllo. In tale contesto, è stato rilevato che la sua dichiarazione per l’anno 2023 indica un reddito derivante da attività d’impresa inferiore a quello dei dipendenti che lavorano nello stesso settore economico. Questo aspetto, in assenza di giustificazioni oggettive, può essere considerato anomalo”.

Ciò ha portato a commenti negativi sui social e alla reazione dei sindacati dei commercialisti ADC, AIDC e UNGDCEC, per i quali in questo modo si creano “a tappeto paure infondate nei nostri clienti che inevitabilmente si rivolgono a noi per ricevere assistenza, che si traduce in consulenza a basso valore aggiunto che richiede ore ed ore del nostro tempo, che difficilmente riusciremo a farci retribuire”. Secondo i sindacati, “Le lettere di compliance, introdotte con l’intento di favorire il corretto adempimento degli obblighi fiscali e la trasparenza nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, sembrano diventate uno strumento intimidatorio, volto a indurre il contribuente a prendere determinate decisioni”.

Sulla questione è intervenuto anche il Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, chiarendo che “le lettere di recente inviate dall’Agenzia delle Entrate rientrano nell’ordinaria attività di comunicazione per segnalare eventuali anomalie riscontrate”.

Leo ha sottolineato che “la corretta informazione è alla base del «Fisco amico». Noi abbiamo cambiato la logica dell’accertamento, agendo ex ante anziché ex post. E queste lettere ne sono un esempio lampante. Si informa semplicemente il contribuente – ha proseguito – di una situazione che lo riguarda, ma deve essere assolutamente chiaro che chi ha adempiuto correttamente agli obblighi tributari non ha nulla da temere e potrà non tenere conto delle comunicazioni ricevute”.

La comunicazione non anticipa un’attività di controllo

Tornando alla FAQ, l’Agenzia ha poi chiarito che, in un’ottica di trasparenza e per far conoscere gli strumenti introdotti dal legislatore, condivide preventivamente i dati di cui dispone.

L’intento dell’informativa è di richiamare l’attenzione sulla possibilità di verificare quanto dichiarato e consentire la correzione in autonomia di eventuali errori.

Per chi invece ha riscontrato un’inesattezza nel reddito dichiarato, la FAQ precisa che il sistema tributario dell’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti “diverse possibilità, a cominciare dal ravvedimento operoso che, dopo la recente riforma del sistema sanzionatorio, consente di beneficiare di sanzioni più favorevoli rispetto al passato”.

 

(MF/ms)




Comunità energetica di Lecco: non solo per le aziende della città

A seguito di un incontro dedicato alle associazioni datoriali che si è svolto in Camera di Commercio in data 3 dicembre 2024, Confapi Lecco Sondrio segnala la possibilità di aderire alla Comunità Energetica della città di Lecco, attiva dal 18 giugno 2024, per tutti coloro che stanno installando pannelli fotovoltaici o intendono installarli nei prossimi mesi, sia in città che nel territorio circostante.
La CERS di Lecco è un ente del terzo settore iscritto al Runts che può associare Pmi ed altri enti di vario tipo, interessati a promuovere il meccanismo della produzione locale di energia da fonte rinnovabile e la condivisione virtuale della stessa. Come noto gli incentivi ministeriali favoriscono l’aggregazione di prosumer (produttori di energia < 1 MW che in parte autoconsumano l’energia prodotta) e di consumer (solo consumatori) per 20 anni. Il beneficio economico che si genera deve essere destinato a progetti a valore sociale e ambientale, peraltro rendicontabili nei bilanci di sostenibilità delle imprese.
La comunità energetica di Lecco ha scelto di massimizzare il beneficio collettivo di questi incentivi, prevedendo che il 60% dell’incentivo stesso venga versato nei fondi di comunità già esistenti o nuovi presso i diversi comuni del lecchese. Si ricorda che lo scambio di energia che produce l’incentivo deve avvenire tra soggetti che si trovano sotto la stessa cabina primaria. Nel territorio lecchese, ci sono cabine primarie che raggruppano diversi piccoli Comuni. Ogni comunità sottesa ad una cabina primaria può avvalersi di una struttura giuridica tra quelle già esistenti, come la CERS di Lecco o le altre che si stanno creando negli ultimi mesi, già citate nella circolare Confapi n.543 del 31/10/2024.
Si ricorda che entro il 31/03/2025 le Pmi che investono sul fotovoltaico, possono avvalersi di un contributo del 40% a fondo perduto (fondi Pnrr). Per saperne di più e per essere seguiti su questo tema potete chiamare in Confapi Lecco Sondrio.

Le informazioni complete sulla CERS di Lecco (statuto e regolamenti) sono disponibili sul sito del Comune.

Per completezza si segnala il sito di riferimento camerale su questa materia.

(SN/am)

 




Gestione RAEE: dall’albo gestori al centro di coordinamento, webinar e istruzioni

I RAEE sono i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.
Con riferimento alla circolare Confapi n.607 del 4 dicembre 2024 che comunicava la cancellazione delle iscrizioni alla categoria 3-bis dell’albo, si trasmette l’invito all’evento dal titolo:

“La nuova gestione dei RAEE: istruzioni operative dall’Albo gestori al CDC RAEE”
Mercoledì 11 dicembre 2024 alle ore 15 alle 16.30 – modalità webinar

Programma
15:00 Saluti istituzionali
15:20 CDC RAEE: la nuova gestione dei RAEE – Dott.ssa Sara Mussetta

  • Cenni alla normativa sulla gestione dei RAEE
  • Le indicazioni del Centro di Coordinamento RAEE sulla base delle recenti novità normative
  • I passaggi per l’iscrizione al portale del Centro di Coordinamento RAEE
Sul sito istituzionale dell’albo sono pubblicati i dettagli dell’evento con le info per iscriversi e ricevere il link (evento promosso dalla sezione Toscana dell’albo, a servizio di tutta l’Italia).

L’obiettivo è fornire indicazioni sulle modalità d’iscrizione al portale del Centro di coordinamento RAEE per supportare le aziende che devono fare il passaggio, una volta cancellate dall’Albo gestori (categoria 3bis).
Le modalità di gestione dei RAEE sono state modificate a seguito della pubblicazione della Legge n.166 del 14 novembre 2024, che ha introdotto misure semplificate per la raccolta e il trasporto attraverso il portale del Centro di coordinamento RAEE cancellando l’obbligo di iscrizione all’Albo in categoria 3bis.

Per chi non potesse seguire, si segnala il materiale informativo scaricabile dal sito del Centro di Coordinamento (CdC RAEE).

(SN/am)




Confapi e IAL Lombardia “Progetto di riqualificazione professionale”: raccolta disponibilità aziendale per tirocinio curriculare

Per dare risposta alle crescenti richieste di personale, Confapi Lecco Sondrio, in collaborazione con IAL Lombardia, Impresa Sociale che opera nel settore dei servizi al lavoro, realizzerà, all’interno del Programma GOL – Garanzia occupabilità dei lavoratori, un progetto di riqualificazione e inserimento professionale, identificando come figura di riferimento l’attrezzista meccanico.
L’iniziativa è rivolta a inoccupati (giovani senza esperienza) e disoccupati (provenienti da altri settori o con esperienze brevi) fortemente motivati ad acquisire nuove competenze nel settore metalmeccanico.
 
Il corso verrà strutturato come segue:
 
1. Moduli teorici 48 h –gennaio e febbraio 2025
  • Disegno meccanico
  • Tecnologia delle lavorazioni meccaniche
  • Metrologia
  • Formazione salute e sicurezza
2. ​Esercitazioni pratiche 34 h – febbraio 2025
  • Attrezzaggio da Banco
  • Tornitura
  • Fresatura
3.Tirocinio in situazione (curriculare) presso le aziende aderenti 40 h – fine febbraio / marzo

 

Confapi Lecco e IAL si occuperanno dell’abbinamento azienda-corsista, sulla base delle disponibilità aziendali che raccoglieremo entro il 20/12/2024 e dei colloqui diretti che organizzeremo nelle sedi aziendali una volta formato il gruppo classe. Al termine del tirocinio in situazione, in caso di esperienza positiva, l’azienda potrà attivare un tirocinio extracurriculare o precedere con proposte contrattuali.
 
Per manifestare l’interesse è sufficiente inviare una mail a scuola.lavoro@confapi.lecco.it o chiamare al 0341.282822, indicando il nominativo del referente aziendale da contattare per sottoporre e concordare un colloquio con il corsista.  
 
N.B.: si ricorda che l’abbinamento verrà effettuato anche sulla base della sede aziendale e del domicilio del partecipante.
 
(TM/tm)




Le lettere di intento per il 2025

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, i soggetti passivi che hanno effettuato operazioni con l’estero in regime di non imponibilità IVA possono già compiere le prime verifiche in merito all’acquisizione della qualifica di “esportatore abituale”.

Chi conseguirà tale qualifica potrà utilizzare, nel corso del 2025, il plafond maturato per avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi, nonché di effettuare importazioni, senza applicazione dell’IVA (art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72).

Lo status di “esportatore abituale” si acquisisce avendo registrato, nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti, un ammontare di corrispettivi derivanti da cessioni all’esportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali e cessioni intracomunitarie, superiore al 10% del volume d’affari “rettificato” (art. 1 comma 1 lett. a) del DL 746/83).

Il volume d’affari del soggetto passivo, determinato ai sensi dell’art. 20 del DPR 633/72 (computando le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’anno solare o nei 12 mesi precedenti, incluse le variazioni in aumento o in diminuzione), deve infatti essere “rettificato”, escludendo:

  • le cessioni di beni in transito o nei depositi soggetti a vigilanza doganale;
  • le operazioni di cui all’art. 21 comma 6-bis del DPR 633/72, vale a dire le cessioni e prestazioni territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia per le quali occorre comunque l’emissione della fattura.
I soggetti passivi che maturano la qualifica di “esportatori abituali” possono acquistare beni e servizi (e importare beni), in regime di non imponibilità IVA, nei limiti del plafond maturato, il quale è pari all’ammontare delle operazioni che concorrono alla formazione dello stesso (cessioni all’esportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali, cessioni intracomunitarie, ecc.) registrate:
  • nell’anno solare precedente (c.d. plafond fisso);
  • nei 12 mesi precedenti (c.d. plafond mobile).
La scelta tra i due metodi di determinazione del plafond è rimessa alla discrezionalità del soggetto passivo e può essere modificata all’inizio di ciascun anno (ris. Agenzia delle Entrate n. 77/2002), mediante comportamento concludente (Cass. 13 aprile 2021 n. 9615).

Per potersi avvalere del c.d. plafond mobile, però, l’attività deve essere stata avviata da almeno 12 mesi (art. 1 comma 1 lett. a) del DL 746/83; cfr. circ. Agenzia delle Dogane n. 8/2003, § 4, e Cass. 15 febbraio 2013 n. 3788).

Il metodo del plafond fisso è, invece, spendibile dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di inizio dell’attività. Per cui, adottando tale metodo, una società costituita a settembre 2024 potrebbe avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e importazioni senza applicazione dell’IVA già dal 1° gennaio 2025.

Per poter effettuare acquisti in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, gli esportatori abituali sono tenuti a redigere la dichiarazione d’intento, conformemente al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (provv. n. 96911/2020).

La lettera d’intento è, quindi, trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica con l’indicazione del protocollo di ricezione.

Per questa ragione, approssimandosi la fine dell’anno, i soggetti passivi che hanno acquisito (o presumono di acquisire) il predetto status di “esportatore abituale” devono predisporre le lettere d’intento, se intendono effettuare acquisti e importazioni “senza IVA” dal 1° gennaio 2025.

La vigente disciplina consente, infatti, di presentare la dichiarazione d’intento:

  • per una singola operazione;
  • oppure per una o più operazioni, sino a concorrenza di uno specifico ammontare del plafond disponibile.
La seconda modalità è quella più adottata dagli operatori perché consente di esporre un valore presunto pari alla quota parte del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell’anno verso uno specifico fornitore (si veda la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-10391/2017).

Peraltro, è possibile avvalersi di una sola dichiarazione d’intento anche per più operazioni d’importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzare nell’anno di riferimento (cfr. nota Agenzia delle Dogane n. 69283/2019).

La preparazione della lettera d’intento, relativa a più forniture effettuate dallo stesso soggetto o a più operazioni in Dogana, richiede dunque, evidentemente, un attento monitoraggio del plafond maturato da parte dell’esportatore abituale.

Si segnala che l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la possibilità di emettere dichiarazioni d’intento nei confronti di più fornitori anche se l’ammontare complessivo supera il plafond disponibile (cfr. risposta Agenzia delle Entrate n. 27195/2017).

Se agisce così, però, l’esportatore abituale dovrà prestare particolare attenzione – nel corso dell’anno – alle forniture ricevute in regime di non imponibilità ex art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, al fine di non incorrere nel c.d. “splafonamento”.

(MF/ms)




Copertura assicurativa contro le calamità naturali: obbligo dall’1 gennaio 2025

L’obbligo assicurativo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101 e ss. della L. 30 dicembre 2023, n. 213), entrerà in vigore il 1° gennaio 2025 e interesserà tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, rilevati a bilancio.

Manca però ancora la definizione degli aspetti attuativi, che deve avvenire attraverso la pubblicazione del decreto interministeriale presentato dal Mimit il 23 settembre 2024 e al vaglio del Consiglio di Stato dal 14 novembre, secondo la stampa specializzata: esso definisce le imprese soggette all’obbligo assicurativo, l’oggetto della copertura assicurativa e le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).

premi saranno proporzionali al rischio, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati.

Le compagnie assicurative, entro i limiti della propria tolleranza al rischio e in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale, non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese. SACE S.p.A. potrà riassicurare il rischio assunto dalle compagnie assicurative mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, a condizioni di mercato.

I soggetti obbligati 
Sono esclusi dall’obbligo assicurativo, in quanto non iscritti nel registro delle imprese i piccoli imprenditori o i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

I beni da assicurare
La stipula delle polizze assicurative si applica specificamente ai beni patrimoniali classificati come immobiliimpianti e macchinari, come indicato nell’articolo 2424 del c.c. (voce B-II, numeri 1), 2) e 3)).
Le aziende dovranno stipulare polizze per i beni immobili quali: terreni,  fabbricati,  macchinari,  le attrezzature industriali e commerciali. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione, lo stesso deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

Le calamità
La normativa specifica che l’assicurazione deve coprire i danni  cagionati da calamità naturali e eventi catastrofali quali:

  • terremoti
  • alluvioni
  • frane
  • inondazioni
  • esondazioni.
Le imprese che non avranno stipulato un’assicurazione entro il termine previsto vedranno ridotte le loro possibilità di accedere a contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie pubbliche, soprattutto in caso di calamità naturali. 
 
(MF/ms)



Aggiornata la guida dell’Agenzia delle Entrate sull’imposta di bollo

La Guida dell’Agenzia Entrate sull’imposta di bollo è stata recentemente aggiornata, nella sezione dedicata alla consultazione dell’elenco delle fatture elettroniche non più assoggettate a bollo, a seguito di accoglimento della richiesta di riesame.

Si ricorda che nel portale “Fatture e corrispettivi” il soggetto IVA o un suo intermediario con delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o al servizio di “Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA” può consultare l’elenco delle fatture elettroniche per le quali, in virtù dell’accoglimento della richiesta di riesame, l’ufficio ha riconosciuto il non assoggettamento all’imposta di bollo.

In tal caso, anche la precedente indicazione dell’assoggettamento all’imposta di bollo della fattura elettronica, rappresentata con la dicitura “BOLLO SI” nell’ultima colonna dell’elenco B, viene aggiornata in “BOLLO NO”; per tale fattura elettronica l’attestazione di assoggettamento all’imposta di bollo, prodotta in formato pdf/a, non sarà più disponibile.

Di seguito, un esempio dell’elenco messo a disposizione:

Già nella schermata iniziale della funzionalità per il “Pagamento dell’imposta di bollo” viene data evidenza al contribuente della presenza di una richiesta di riesame accolta per il trimestre selezionato, mediante una “i” informativa posta accanto al numero di fatture dell’elenco B.

La figura che segue ne riporta un esempio:

Sempre in tema di imposta di bollo l’Agenzia ha pubblicato l’Interpello n. 230 del 27 novembre 2024, con il quale ha chiarito che nel caso dell’affidamento “in house”, di servizi di interesse economico generale di livello locale, previsto dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per gli atti della procedura non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto.

L’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale all’art. 1 dispone che sono soggetti all’imposta gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa. Si applica l’imposta di bollo fin dall’origine, in particolare:

  • alle scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie; in generale, i contratti rientrano nel novero delle scritture della Tariffa richiamata e sono soggetti all’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio.

Ne deriva che tali affidamenti ‘diretti’ sono soggetti alle disposizioni dettate in tema di imposta di bollo secondo le modalità indicate dall’allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall’art. 18, comma 10, del medesimo Codice, secondo i chiarimenti forniti con la circolare del 28 luglio 2023, n. 22/E e con la risposta n. 446/2023. L’imposta di bollo è dovuta al momento della stipula del contratto e non sugli atti successivi.
 
(MF/ms)




“LabLab”: la web app per far incontrare giovani e aziende

Grazie ai fondi Next Generation EU, la nuova web app creata da Regione Lombardia – LabLab – offre alle aziende lombarde l’opportunità di presentarsi, attrarre nuovi talenti e i futuri collaboratori. La piattaforma permette di creare un ponte diretto con i giovani e di mostrare in modo concreto le proprie attività e le opportunità di carriera. Le aziende possono personalizzare il proprio profilo, organizzare visite aziendali e individuare i profili più adatti alle proprie esigenze, contribuendo così a colmare il gap tra scuola e lavoro.
LabLab dedica anche una sezione a studenti che frequentano il IV e V anno della scuola superiore. In particolare, la piattaforma permette di approfondire i percorsi formativi offerti dagli ITS Academy lombardi agli studenti che devono proseguire l’obbligo formativo scolastico, far conoscere direttamente i percorsi possibili da intraprendere in azienda per chi è prossimo al completamento della formazione professionalizzante ed esplorare i diversi sbocchi lavorativi.

Una volta registrata, l’azienda può costruire autonomamente un proprio profilo, mettere a disposizione degli slot per far vivere una job experience agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori, visualizzare i loro profili, promuovere sé stessa e le opportunità concrete che può offrire nel mondo del lavoro.

In fase di iscrizione si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), concedendo esplicito consenso all’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco e alla Regione Lombardia per la raccolta e il trattamento dei dati personali per le finalità connesse all’organizzazione e gestione del presente evento.

Per il tutorial e la registrazione si rimanda al seguente link.

Per maggiori informazioni scrivere a scuola.lavoro@confapi.lecco.it o chiamare 0341.282822. 

(TM\tm)




Acciaio, calo anche nel Lecchese

La Provincia del 4 dicembre 2024, evento “Bilanci d’acciaio” a cui ha partecipato il nostro consigliere Andrea Beri. 




Rentri: vademecum, tutorial e corsi

Sul sito dell’albo gestori è consultabile la notizia relativa al vademecum che è stato reso disponibile per aiutare le imprese ad accedere ai contenuti presenti nell’ampia pagina di “supporto” del sito del Rentri.

 

In particolare si segnalano i due video tutorial sulla gestione del nuovo Fir (vidimazione, compilazione, gestione, sottoscrizione, trasmissione).

Confapi Lecco Sondrio resta a disposizione, contattare Silvia Negri (area ambiente e sostenibilità) 0341.282822 silvia.negri@confapi.lecco.it.

Si segnala che è possibile partecipare ai corsi sul Rentri organizzati in associazione, sul sito le nuove date di gennaio.

(SN/am)