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Presentazione ricerca E.B.M. metalmeccanici

Inviamo alle aziende associate i risultati della ricerca Il lavoro nelle PMI della metalmeccanica: un’indagine conoscitiva presso le imprese e i lavoratori”, promossa dall’Ente Bilaterale Metalmeccanici (E.B.M.) e realizzata in collaborazione con REF, società che opera con ricerche e consulenze personalizzate ed osservatori indipendenti.
 
L’iniziativa è stata presentata il 19 gennaio scorso presso il CNEL, alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, dei Segretari Generali Nazionali di FIM, FIOM e UILM e della Presidenza di Unionmeccanica, a conferma della rilevanza istituzionale dei temi affrontati.

In allegato potete scaricare la presentazione. 

 




Confapi con Luigi Sabadini al Tavolo Automotive del MIMIT

Confapi, rappresentata dal Presidente di Unionmeccanica Luigi Sabadini, ha preso parte al Tavolo Automotive, presieduto dal ministro Adolfo Urso, svoltosi questa mattina presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nel corso del suo intervento, Sabadini ha ribadito l’importanza dell’azione politica del ministro Urso e del Governo presso le istituzioni europee e ha tracciato una linea chiara: sebbene si registrino i primi segnali di pragmatismo da parte di Bruxelles, la strada per mettere in sicurezza la filiera italiana è ancora lunga e in salita.
Confapi ha quindi accolto con favore il pacchetto automotive europeo di dicembre 2025, che segna un cambio di rotta, seppur non sufficiente, rispetto al passato, reso possibile dall’azione avviata nell’ottobre 2024 con il non paper italiano proposto dal ministro Urso e supportato da Confapi insieme a European Entrepreneurs – CEA-PME e alle altre organizzazioni delle PMI industriali europee.
Come rappresentante delle Pmi industriali della filiera e, più in generale, dell’indotto automotive, Sabadini ha inoltre evidenziato che “l’apertura dell’UE al proseguimento dell’utilizzo dei motori termici dopo il 2035, in una percentuale del 10%, non è comunque sufficiente e deve raggiungere almeno il 25%, senza astruse normative, se si vuole tutelare la sovranità industriale del continente, che non significa solo il mantenimento della capacità produttiva, ma anche del know-how e delle competenze delle nostre risorse umane”.
“Restano comunque fermi i target 2030: non aver modificato l’obiettivo del -55% per le auto – ha evidenziato Sabadini – rischia di strozzare i produttori e, a cascata, l’intera componentistica”. Sabadini ha poi sottolineato che “il pacchetto europeo non garantisce a sufficienza l’uso di componentistica europea per l’intera gamma, con il rischio di una desertificazione della filiera”.
In questo quadro, Sabadini ha rilanciato la proposta di un Erasmus per le PMI industriali, avanzata dal presidente Camisa con la BVMW, l’associazione delle PMI tedesche, per favorire un’integrazione della supply chain e il passaggio dalla fuga dei cervelli alla brain circulation.
“Esprimiamo quindi grande apprezzamento per le misure nazionali messe in campo dal ministro Urso – ha sottolineato Sabadini – ma è necessario che le risorse siano messe a disposizione delle PMI industriali in tempi celeri”. “L’energia resta la ‘tassa occulta’ che soffoca la competitività italiana: servono misure urgenti per ridurre i costi, senza tralasciare il tema delle materie prime, l’introduzione di una CIG per la transizione tecnologica e il rafforzamento delle politiche attive e delle competenze”, ha concluso.



Seminario tecnico “Industria 4.0 e Conto Termico 3.0”: applicazioni e vantaggi

Trasmettiamo, in allegato e scaricabili, le slide utilizzate dall’Ing. Guido Sala durante il seminario tecnico del 5 febbraio scorso dal titolo “Industria 4.0 e Conto Termico 3.0 Applicazioni e vantaggi”.

Per maggiori info contattare l’associazione: silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




“Aiutiamo le aziende con servizi integrati”

L’intervista del presidente Enrico Vavassori rilasciata al Giornale di Lecco lunedì 9 febbraio 2026.




In Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico IVA

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio n. 24, Supplemento Ordinario n. 4/L, il DLgs. 19 gennaio 2026 n. 10, recante il Testo unico in materia di IVA.

Come espressamente previsto dall’art. 171 del decreto, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027 (invece che dal 1° gennaio 2026, come era stato originariamente previsto dallo schema di decreto).

L’efficacia del Testo unico IVA è, quindi, allineata a quella stabilita per altri Testi unici, il cui differimento al 2027 è stato previsto dal DL “Milleproproghe” (art. 1 comma 9 del DL 100/2025).

Il Testo unico di cui al nuovo DLgs. 10/2026 si compone di 171 articoli e include, al suo interno, le disposizioni che sono attualmente contenute nel DPR 633/72, nel DL 331/93, nel DLgs. 127/2015, nonché le numerose altre norme IVA presenti in ulteriori leggi e decreti. A far data dal 1° gennaio 2027, i citati decreti saranno di conseguenza abrogati.

La revisione delle disposizioni in materia di IVA ha carattere “compilativo” e traspone in un unico corpus normativo la vigente disciplina relativa all’imposta, senza modificarne la formulazione, abrogando contestualmente quelle ad oggi vigenti.

Gli argomenti inseriti nel Testo unico IVA sono ordinati, in linea di principio, sulla base del sommario della direttiva 2006/112/Ce. In questo modo, le disposizioni nazionali risultano sistematizzate, per buona parte, in modo coerente con la disciplina unionale.

Il nuovo ordine di collocamento delle disposizioni, nel DLgs. 10/2026, prevede in sequenza:

  • l’esame dei soggetti passivi (Titolo III);
  • le norme che regolano il presupposto oggettivo dell’imposta (Titolo IV);
  • il luogo delle operazioni (Titolo V);
  • il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta (Titolo VI);
  • la base imponibile e le aliquote (Titolo VII);
  • le esenzioni e la non imponibilità (Titolo IX);
  • la rivalsa e la detrazione (Titolo X);
  • il volume d’affari (Titolo XI);
  • gli obblighi dei soggetti passivi (Titolo XII);
  • la riscossione, ove sono inclusi la liquidazione e i versamenti (Titolo XIII).
     
A seguire, si rinvengono: rimborsi, Gruppo IVA, regimi speciali e regimi di franchigia.

Sul piano del contenuto, vi sono comunque alcuni sviluppi rispetto alle disposizioni attualmente vigenti.

Ad esempio, l’attuale art. 8 del DPR 633/72 (art. 45 del DLgs. 10/2026 secondo la nuova numerazione), in tema di esportazioni, è riformulato con la condizione che, ai fini del regime di non imponibilità IVA, “l’esportazione deve risultare dalla prova di uscita doganale”, eliminando il riferimento alla bolla di accompagnamento, non più utilizzata in Dogana quale prova di uscita dei beni.

Tra le altre modifiche, si evidenzia l’aggiornamento dei riferimenti normativi per alcune aliquote IVA adottate nel settore dell’edilizia.

L’attuale rimando normativo presente nella Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 (nn. 127-terdecies, 127-quaterdecies e 127-quinquiesdecies) alla L. 457/78 (sebbene abrogata) è sostituita, nel DLgs. 10/2026 (Tabella, parte IV), con il rinvio al vigente Testo unico dell’edilizia (art. 3 comma 1 del DPR 380/2001).

Sono state implementate le disposizioni, in tema di IVA, modificative del DPR 633/72, emanate successivamente all’approvazione dello schema di decreto recante il Testo unico.

Tra queste, si evidenzia il DLgs. 186/2025 (c.d. decreto “Terzo settore e IVA”), il quale ha:

  • revisionato la materia dei servizi internazionali (art. 9 del DPR 633/72), della rettifica della detrazione (art. 19-bis2 del DPR 633/72), della detrazione per gli enti non commerciali (art. 19-ter del DPR 633/72) e quella dei prestatori dei servizi di pagamento (art. 40-bis del DPR 633/72);
  • adeguato le disposizioni in tema di IVA alla nuova disciplina degli enti del Terzo settore (artt. 3, 4 e 10 del DPR 633/72; Tabella A, parte II-bis), con il conseguente rinvio al 2036 delle modifiche che avrebbero dovuto riguardare gli enti non commerciali (artt. 4 e 10 del DPR 633/72).
Nel Testo unico le disposizioni più recenti

Inoltre, rispetto alla versione approvata in via preliminare, il Testo unico tiene conto di ulteriori disposizioni introdotte recentemente, ossia:

  • la nuova aliquota del 5% per le cessioni di beni d’arte, di antiquariato o da collezione (art. 9 del DL 95/2025);
  • la riformulazione dell’art. 70-ter comma 5 del DPR 633/72, in tema di interpello probatorio per la costituzione del Gruppo IVA (art. 12 del DLgs. 192/2015);
  • le novità della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), quali la revisione della disciplina della base imponibile della permuta (art. 13 comma 5 del DPR 633/72) e le modifiche in tema di rimborsi IVA per operazioni di “tax free shopping” (art. 38-quater del DPR 633/72).
In ultimo, il Testo unico contiene una disposizione (l’art. 169 del D.Lgs. 10/2026) riepilogativa di numerose norme di interpretazione autentica e di coordinamento.
 

(MF/ms)




Iper-ammortamenti esclusi per i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale

La possibilità di usufruire della disciplina agevolativa relativa agli iper-ammortamenti per gli investimenti effettuati a partire dal 2026 deve essere attentamente valutata da parte dei soggetti che hanno aderito, oppure intendono aderire, al concordato preventivo biennale (CPB).

Oltre a dover soddisfare i vari requisiti di accesso, infatti, durante il biennio concordato il reddito d’impresa è soggetto alle particolari regole di determinazione definite dall’art. 16 del DLgs. 13/2024 che, partendo dal reddito concordato proposto dall’Agenzia delle Entrate, prescrivono di aggiungere o di togliere le diverse voci reddituali (es. plus/minusvalenze, sopravvenienze) che si realizzano durante i periodi di efficacia del CPB.

Al riguardo, è stato precisato in diverse occasioni che le voci oggetto di questa “rettifica” sono quelle individuate dalla norma citata, per cui l’importo di altre componenti non espressamente contemplate non deve essere ulteriormente scomputato in sede di calcolo del reddito (FAQ 8 ottobre 2024 n. 12 e 25 ottobre 2024 n. 10).

In sede di dichiarazione dei redditi, il reddito effettivamente conseguito non rileva ai fini impositivi in quanto il risultato ottenuto nei quadri reddituali (RF e RG) secondo i criteri ordinari è sostituito dal reddito concordato rettificato determinato nel quadro CP.

Atteso che, allo stato attuale, l’iper-ammortamento non è espressamente contemplato tra le voci da rettificare dall’art. 16 del DLgs. 13/2024, nei periodi in cui è efficace il concordato preventivo biennale, la maggior deduzione relativa all’investimento agevolato non sarebbe effettivamente fruibile, anche se esposta nel quadro reddituale della dichiarazione dei redditi (RF o RG).

La situazione descritta è quella in cui si trovano tutti i soggetti che, avendo aderito al CPB 2025-2026, effettuano un investimento agevolato nel 2026, i quali, almeno per la quota di iper-ammortamento relativa al primo anno, non potrebbero beneficiare concretamente della deduzione.

Si consideri, ad esempio, il caso di acquisto di un bene 4.0 nel 2026 da parte di un soggetto che ha aderito al CPB per il 2025-2026. Ipotizzando la decorrenza dell’iper-ammortamento dallo stesso 2026 (quindi REDDITI 2027), in presenza di tutti i requisiti richiesti, posto che nel 2026 non è di fatto utilizzata la prima quota dell’agevolazione per effetto dell’adesione al CPB, ci si chiede come gestire l’agevolazione negli anni successivi qualora il soggetto non aderisca più al concordato.

Sulla base di quanto affermato in passato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 4/2017 (§§ 5.4 e 6.4) in relazione ai vecchi super e iper-ammortamenti, qualora in un periodo d’imposta si fruisca dell’agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d’imposta successivi, se non con gli ordinari strumenti che consentono la rettifica a favore del reddito imponibile per il periodo d’imposta di competenza (es. dichiarazione integrativa).

Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene che la variazione in diminuzione da iper-ammortamenti relativa al 2026, che sarà comunque indicata nel modello REDDITI 2027, ma non sarebbe considerata ai fini del reddito concordato in assenza di specifica disposizione, non possa essere in alcun modo utilizzata negli anni successivi.

Una volta esaurita l’efficacia del concordato, le quote successive di iper-ammortamento dovrebbero però tornare a essere rilevanti secondo i criteri ordinari, posto che il reddito da considerare ai fini impositivi risulterebbe quello dei quadri reddituali nei quali l’agevolazione è esposta.

Diversa la situazione per coloro che dovranno valutare l’adesione al CPB 2026-2027; per essi si tratterà di verificare il maggior beneficio tra la fruizione dell’iper-ammortamento oppure la definizione del reddito concordato, con tutti i vantaggi che questo istituto comporta.

Proprio a fronte di tale situazione, non è escluso (anzi è auspicabile) un prossimo intervento del legislatore volto a integrare l’art. 16 del DLgs. 13/2024.

Si ricorda, infatti, che l’elenco delle voci da rettificare ai fini del CPB è stato già integrato dall’art. 13 del DLgs. 81/2025 con l’inserimento della maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, spettante ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 216/2023 (c.d. “super deduzione per nuove assunzioni”).

Questa integrazione è diventata efficace a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al CPB 2025-2026, con esclusione del CPB 2024-2025.

Se la medesima impostazione dovesse essere replicata con riguardo all’iper-ammortamento, un’eventuale modifica dell’art. 16 avrebbe effetto a partire dal CPB 2026-2027.
 

(MF/ms)




Transizione 5.0: dal 30 gennaio le comunicazioni di completamento investimento

Con riferimento al credito d’imposta transizione 5.0, il GSE, con un comunicato del 28 gennaio, ha annunciato che dal 30 gennaio sono abilitate le comunicazioni di conferma e completamento per le domande tecnicamente ammissibili.

Nello specifico, viene previsto che, a partire dalle ore 12:00 del 30 gennaio 2026, le imprese che in data successiva al 6 novembre 2025 hanno presentato istanze risultate rispondenti tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto “Transizione 5.0”, di cui all’art. 38 del DL 2 marzo 2024 n. 19 convertito, potranno inviare le successive comunicazioni sulla Piattaforma informatica del GSE.

Si tratta delle imprese che hanno presentato le istanze in data successiva al 6 novembre 2025, quindi dopo il DM 6 novembre 2025 che ha annunciato l’esaurimento delle risorse disponibili, con possibilità però di presentare comunque le domande.

Tali imprese potranno quindi ora procedere con l’iter, presentando le ulteriori comunicazioni richieste.

Il comunicato ha però precisato che “l’eventuale avanzamento delle suddette istanze non implica, a oggi, il conseguente riconoscimento del credito di imposta utilizzabile in compensazione”.

Il comunicato del GSE ricorda infine che, secondo quanto disposto dall’art. 12 comma 6 del DM 24 luglio 2024, l’impresa è tenuta ad inserire sulla piattaforma informatica l’apposita comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie a individuare il progetto di innovazione completato, entro il 28 febbraio 2026.

Occorre quindi comunque rispettare il suddetto termine del 28 febbraio 2026.

Ai fini del completamento dell’investimento, che doveva avvenire entro il 31 dicembre 2025, a norma dell’art. 4 comma 4 del DM 24 luglio 2024, il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali della competenza previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale.
Con particolare riferimento al credito transizione 5.0, le FAQ hanno affermato che l’interconnessione dei beni 4.0, fermo restando che non incide sul completamento del progetto, deve avvenire entro il 28 febbraio 2026, termine entro cui deve essere comprovata con la perizia asseverata da presentare unitamente alla comunicazione di completamento (cfr. FAQ GSE-MIMIT 10 aprile 2025, § 2.12).

(MF/ms)




Rentri: dal 13 febbraio 2026 la tracciabilità dei rifiuti diventa digitale

Se ne parla da oltre un anno, manca ormai solo una settimana: dal 13/02/2026 tutte le imprese che producono o trasportano rifiuti pericolosi devono essere in grado di gestire i documenti per la tracciabilità dei rifiuti in modalità completamente dematerializzata.

Si sollecitano in particolare le pmi sotto i 10 addetti che non avessero ancora provveduto (terzo scaglione): consultare la pagina con le istruzioni.

Il FIR Digitale detto xFIR deve essere sottoscritto con firma remota da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) che interviene nella movimentazione dei rifiuti.
Questo richiede l’iscrizione al Rentri, l’utilizzo dei sistemi di supporto o dei software interoperabili e l’attivazione della firma remota del xFIR.
La procedura per avere a disposizione la firma remota dell’operatore, da inserire su xFIR vidimato digitalmente è nelle slide che alleghiamo nuovamente. Si precisa che i produttori possono operare sul web da un pc e non hanno l’obbligo di scaricare la APP del RENTRI su dispositivi portatili (telefoni o tablet), anche se in alcuni casi questa possibilità potrebbe fare comodo ai magazzinieri o alle figure più operative.
Il certificato di firma remota RENTRI è valido solo nel RENTRI ed è riferito all’Operatore, è utilizzabile solo in presenza di connessione ad una rete internet
L’attivazione delle funzionalità complete correlate all’apertura del FIR digitale avverrà nella giornata di giovedì 12 febbraio 2026, in modo da consentire l’utilizzo del FIR in formato digitale a decorrere dalla giornata di venerdì 13 febbraio 2026.

Si segnalano le ultime notizie sul sito dell’albo gestori e sul sito del Rentri.

(SN/am)




Webinar gratuiti “Focus Csr – Good Governance”: lunedì 9 febbraio 2026 ore 11

Proseguono le proposte di webinar gratuiti attivati da Confapi in collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco. Si tratta di un programma gratuito di webinar tematici tenuti da docenti qualificati, per supportare le figure che nelle imprese seguono i temi connessi alle direttive europee.
In allegato la locandina del prossimo appuntamento.

Per aderire occorre registrarsi tramite questo link https://forms.gle/R89rQqKkP7t4SrjFA

Possono partecipare gratuitamente una o più figure aziendali, scegliendo i temi di interesse.

Ogni webinar si svolge ogni due settimane circa, nella mattinata del lunedì, dalle 11 alle 12.15.

L’associazione raccoglie le adesioni e invia il link nella mattinata del webinar.

Programma completo dei temi proposti e calendario dei webinar:

  • Rischi climatici e assicurazioni – 26 gennaio
  • Principi di good governance – 9 febbraio
  • Certificazioni – 23 febbraio
  • Greenwashing e la gestione dell’informazione corretta – 9 marzo
  • Regolamento ecodesign, economia circolare e diritto alla riparazione – 23 marzo
  • Regolamento critical materials – 13 aprile
  • Regolamento packaging PPWR – 27 aprile
  • Regolamento EUDR sulla deforestazione – 4 maggio 
  • Regolamento EU CSDD sul lavoro forzato – 18 maggio
 
Per qualunque domanda e approfondimento, in associazione potete contattare silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Conai: da luglio 2026 aumento del CAC sulle plastiche

Come annunciato, nel 2026 è previsto un aumento del CAC sulle plastiche a causa della crisi europea del riciclo delle plastiche. In accordo con il Corepla, per garantire la sostenibilità e la continuità del sistema consortile, il Consiglio di amministrazione CONAI ha ritenuto necessario intervenire con un aumento dei valori del Contributo Ambientale CONAI (CAC) per gli imballaggi in plastica, con decorrenza dal 1° luglio 2026.

Le variazioni riguarderanno tutte le fasce contributive ma i valori verranno decisi nel mese di marzo 2026. Il Consiglio, nella riunione del 28 gennaio scorso, ha deciso di rinviare al mese di marzo 2026 la definizione dei valori puntuali del CAC per le singole fasce, al fine di disporre di un quadro informativo più solido e aggiornato.

La notizia completa è consultabile sul sito di Conai.

(SN/am)