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Chiusura uffici Confapi Lecco Sondrio dal 6 al 26 agosto

Informiamo che gli uffici dell’Associazione rimarranno chiusi dal 6 al 26 agosto.

Le attività riprenderanno regolarmente da giovedì 27 agosto. 

(MP/am) 




OT23 per il 2027: disponibile il nuovo modello con alcune novità

L’Inail comunica che è in corso di pubblicazione nel portale istituzionale il nuovo modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione (mod. OT23) per l’anno 2027 e la relativa guida (all.1-2). Il modello contiene la lista degli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere adottati dalle aziende nel corso del 2026 e permettere la riduzione del tasso.
Il modello è stato aggiornato con la collaborazione della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza centrale, della Direzione centrale prevenzione e della Sovrintendenza sanitaria centrale, con il contributo anche delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
In allegato si rendono disponibili sia il modello che la guida alla compilazione.
Si ricorda infatti che le aziende che realizzano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, possono ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.
Nel modello sono individuati gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2026, per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nell’anno 2027, ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al DM 27 febbraio 2019.
Per dare continuità alle misure prevenzionali già previste nelle annualità precedenti, è stata mantenuta la struttura del modulo dello scorso anno, con aggiornamenti correlati a disposizioni normative intervenute e con alcuni miglioramenti del testo. Si segnala, in particolare, che sono stati inseriti due nuovi interventi (D.5 e F.10) e è stato espunto quello relativo alla sostituzione di trattori agricoli e forestali (A-3.6).
  • D.5 (tipo B) – L’azienda ha formato tutti i lavoratori come addetti al servizio di gestione delle emergenze e lotta antincendio oppure addetti al primo soccorso oppure addetti alla rianimazione cardiopolmonare (CAR).
  • F.10 (tipo A) – L’azienda ha acquistato e installato elementi strutturali (serramenti) e un sistema di evacuazione fumi atti a garantire la tenuta anche dei fumi freddi in caso di incendio.
Per richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa, in linea con le previsioni introdotte lo scorso anno, l’azienda deve realizzare un intervento di tipo A (ad alta efficacia prevenzionale e onerosità), oppure due interventi di tipo B (minore efficacia e onerosità).
La domanda si presenta entro il 28 febbraio 2027. Entro 120 giorni da tale termine, viene comunicato all’impresa (tramite Pec) il provvedimento di accoglimento o di rigetto.
In associazione su questo tema potete rivolgervi a Silvia Negri, che può dare una consulenza orientativa sulle misure applicabili in azienda e poi seguire la presentazione della domanda per accedere al beneficio.

 

(SN/am)




Rifiuti 2024 rapporto ISPRA: recupero di materia in crescita

E’ Ispra l’ente che monitora la gestione rifiuti in Italia e che rielabora i dati nazionali.

 

Nel 2024 i rifiuti speciali gestiti in Italia sono stati 187,2 milioni di tonnellate, di cui il 94,8 non pericolosi. (177,5 milioni di tonnellate). Il ricorso alla discarica è in progressivo calo: -2% sul 2023 -23,9% rispetto al 2021.
Il recupero è la via maestra: in particolare quello di materia rappresenta ben il 74,3% della gestione (139,1 milioni di tonnellate, in crescita del +6,4% rispetto al 2023). Lo smaltimento si ferma al 13,9%.
Import/Export: importiamo 7 milioni di tonnellate (principalmente rottami metallici da Germania e Francia per le nostre acciaierie) ed esportiamo 5,1 milioni di tonnellate (soprattutto verso la Germania).

La rete impiantistica presenta 10.563 impianti attivi. La Lombardia si conferma il fulcro nazionale ospitandone quasi il 20% (2.068 infrastrutture).

Tutti i dati e i commenti sul sito dell’ISPRA.

(SN/am)




PPWR per gli operatori economici: evidenze documentali a supporto delle dichiarazioni

Le imprese utilizzatrici di imballaggi, a volte in combinazione fra loro, sono tenute a predisporre dichiarazioni conformi, supportate da documentazione tecnica adeguata e coerente, rafforzando il dialogo con la propria supply chain per la raccolta delle informazioni necessarie, in un processo strutturato e continuo. Particolare attenzione va dedicata alla gestione degli imballaggi che presentano criticità, attraverso un’attività sistematica di analisi e mappatura del portafoglio prodotti. In questo contesto, risulta essenziale adottare un approccio prudenziale, basato su evidenze documentali solide e su un percorso di miglioramento progressivo in vista delle scadenze successive al 12 agosto 2026.
A completamento, si trasmette il link al recente aggiornamento delle Faq sul sito del Conai (29 luglio 2026) che arricchisce i contenuti già presenti, con nuove domande e risposte sviluppate a partire dalle richieste ricevute attraverso i canali di contatto e dalle domande più ricorrenti emerse negli ultimi mesi.
Inoltre, si allegano le presentazioni di Conai in tema di definizioni e obblighi dei diversi operatori economici.

(SN/am)




PPWR per microimprese: esenzioni e deroghe

Nel contesto del nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR, Regolamento UE 2025/40), le microimprese (definite come aziende con meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro) beneficiano di alcune esenzioni per ridurre l’impatto burocratico ed economico delle nuove norme.
Principali esenzioni e deroghe previste specificamente per le microimprese:
  • Trasferimento della qualifica di “fabbricante”: il PPWR stabilisce che chi fa progettare o fabbricare imballaggi con il proprio marchio è considerato legalmente un “fabbricante” e deve redigere la Dichiarazione di Conformità UE e la documentazione tecnica. Tuttavia, per tutelare i piccoli marchi, vi è un’esenzione dalla qualifica di fabbricante se la microimpresa si rifornisce da un fornitore situato nello stesso Stato membro. In questo caso, tutti gli obblighi di conformità tecnica e documentale rimangono legalmente in capo al fornitore.
  • Esenzione dagli obiettivi di riutilizzo e ricarica: le microimprese sono completamente esentate dal rispetto delle percentuali obbligatorie fissate per gli imballaggi riutilizzabili e i sistemi di ricarica. Questa deroga si applica a diversi settori, tra cui: 1) distribuzione e asporto di bevande e alimenti pronti. 2) imballaggi per il trasporto e l’e-commerce. 
  • Deroghe sui divieti del monouso (Horeca e punti vendita): il regolamento introduce il divieto di utilizzare imballaggi monouso in plastica per specifici formati a partire dal 2030 (es. pellicole per raggruppare prodotti, confezioni per ortofrutta fresca sotto 1,5 kg, monoporzioni di condimenti e cosmetici negli hotel). Le microimprese possono essere esentate dal divieto di imballaggi monouso per alimenti e bevande consumati sul posto se dimostrano che non è tecnicamente possibile eliminare tali imballaggi o che non hanno effettivo accesso a un’infrastruttura di riutilizzo.
Obblighi rimanenti
Anche le microimprese devono obbligatoriamente rispettare i requisiti generali di sicurezza, sostenibilità e fine vita del prodotto:
•    EPR (Responsabilità Estesa del Produttore): le microimprese devono comunque registrarsi e pagare i contributi ambientali (es. CONAI in Italia) per la gestione e il riciclo dei rifiuti di imballaggio immessi sul mercato.
•    Sostanze vietate: resta obbligatorio il rispetto dei limiti chimici rigorosi, come il divieto assoluto di PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti.
•    Etichettatura ambientale: gli imballaggi utilizzati devono essere conformi alle nuove regole di etichettatura armonizzata europea per la raccolta differenziata.

(SN/am)




Müsiad Expo in Turchia: dal 23 al 26 settembre 2026

Informiamo che MÜSİAD, l’Associazione degli Industriali e degli Imprenditori della Turchia, con cui Confapi ha sottoscritto un Memorandum of Understanding, ci invita a partecipare alla 21ª edizione di “MÜSİAD EXPO – International Trade Fair”, uno dei più importanti appuntamenti fieristici internazionali dedicati al commercio, all’industria e agli investimenti, che si terrà dal 23 al 26 settembre 2026 presso l’Istanbul Expo Center.
 
La manifestazione, a carattere multisettoriale, riunirà aziende, investitori e professionisti provenienti da oltre 100 Paesi, rappresentando un’importante occasione di networking, di incontri B2B e di sviluppo di nuove partnership commerciali a livello internazionale e coprirà un’ampia gamma di comparti produttivi, tra cui meccanica, automotive, costruzioni e materiali, energia, chimica, tecnologie e ICT, agroalimentare, medicale, tessile, turismo, servizi, metallurgia, beni di consumo durevoli.
 
Nell’ambito della fiera è previsto un Programma Internazionale Buyer Delegation, realizzato con il sostegno del Ministero del Commercio della Repubblica della Turchia.
 
Il programma della delegazione prevede:
  • Cerimonia inaugurale della fiera;
  • Visite agli stand espositivi;
  • Incontri B2B ufficiali con aziende turche;
  • Cena di Gala MÜSİAD;
  • Attività di networking internazionale.
 
Le aziende interessate a partecipare devono compilare il modulo di candidatura tramite il seguente link: https://ibm.mustakil.org/ e inviare contemporaneamente una mail a estero@confapi.org per comunicare di aver inviato la manifestazione di interesse.

Le candidature raccolte saranno trasmesse da MÜSİAD al Ministero del Commercio della Repubblica della Turchia. Le aziende selezionate riceveranno successivamente una comunicazione ufficiale di approvazione.
 
Le aziende accettate nell’ambito del Programma Buyer Delegation potranno beneficiare dei seguenti servizi, i cui costi saranno sostenuti dal Ministero del Commercio turco:

  • Biglietto aereo internazionale;
  • 3 pernottamenti (23–26 settembre 2026);
  • Trasferimenti aeroporto–hotel–aeroporto;
  • Partecipazione agli incontri B2B ufficiali;
  • Accesso ai programmi ufficiali di MÜSİAD EXPO.
 
Le aziende che non verranno selezionate potranno comunque partecipare a MÜSİAD EXPO 2026 come visitatori, organizzando autonomamente viaggio e soggiorno.
 
Le aziende interessate, invece, ad avere un proprio stand come espositore all’interno della fiera sono invitate a comunicarlo a estero@confapi.org  per avere le informazioni relative alle modalità di partecipazione, ai costi e agli spazi espositivi disponibili.
 
Indichiamo qui di seguito il link al we transfer con la Brochure ufficiale di MÜSİAD EXPO 2026 e il programma della Buyer Delegation.

(SF/am)




“The Best of Italian Design Miami”: 21-22 ottobre 2026

Nell’ambito della collaborazione tra Confapi e la Camera di Commercio Italiana a Miami, desideriamo segnalarvi un’importante opportunità di internazionalizzazione dedicata alle imprese italiane del settore arredo, design e complementi d’arredo interessate a sviluppare il mercato statunitense.
Il 21 e 22 ottobre 2026, presso il Miami Design District, si terrà la 7ª edizione di “The Best of Italian Design”, boutique event organizzato dalla Camera di Commercio Italiana a Miami, in collaborazione con ICE-Agenzia, il Consolato Generale d’Italia a Miami e le principali associazioni statunitensi di architetti e interior designer.
L’iniziativa prevede la partecipazione di un numero selezionato di aziende italiane e offre l’opportunità di sviluppare relazioni commerciali con oltre 200 professionisti qualificati, tra architetti, interior designer, developer e general contractor, attraverso un format che combina esposizione dei prodotti, incontri B2B, conferenze e momenti di networking.
 
La partecipazione è prevista con una formula “chiavi in mano”, che comprende:
1. postazione espositiva completamente allestita e personalizzata;
2. disponibilità di un magazzino a Miami per la spedizione dei prodotti dall’Italia;
3. trasporto della merce dal magazzino alla sede dell’evento;
4. supporto organizzativo durante tutta la manifestazione.

Le aziende interessate a partecipare possono scrivere a: usa@confapi.org.

(SF/am)




Spese di pubblicità, di rappresentanza e di sponsorizzazione: distinzione e aspetti fiscali

La distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza dipende dalla finalità immediata dell’esborso: promozione diretta di prodotti e servizi nel primo caso, accrescimento dell’immagine e del prestigio dell’impresa nel secondo.

La mera sproporzione del costo o l’assenza di un ritorno economico certo non consente di riqualificare automaticamente la spesa pubblicitaria, poiché la valutazione del rapporto tra costi certi e benefici futuri attesi rientra nelle scelte imprenditoriali.

Per l’Agenzie delle Entrate, la visione distintiva tra le spese di rappresentanza e di pubblicità si fonda sull’indagine dello scopo dell’evento, nel senso che, se l’obiettivo perseguito è quello di accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa con l’aumento della sua notorietà, la spesa va catalogata come spesa di rappresentanza, mentre, se l’obiettivo principale ha una diretta finalità promozionale dei prodotti e servizi commercializzati, essa si connota come spesa di pubblicità.

Tale spartiacque di qualificazione della spesa risulta ormai rispondente anche a una visione distintiva classica della Cassazione.  

Il criterio discretivo tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza è rappresentato, nella sostanza, dagli obiettivi immediatamente perseguiti mediante gli esborsi sostenuti, i quali, per iscriversi alla prima categoria, devono necessariamente rispondere a una finalità promozionale specificamente incentrata sui prodotti e compiuta attraverso un’attività reclamistica e organizzativa direttamente calibrata sulla loro vendita

Tra le seconde rientrano, invece, i costi di iniziative imperniate sull’ente e orientate a potenziarne, quale patrocinatore o sovvenzionatore di eventi culturali, il grado di conoscenza, l’immagine e il prestigio fra potenziali e selezionati clienti, ancorché da esse possa derivare, collateralmente e di riflesso, un incremento delle vendite dei prodotti.

Tuttavia, nonostante la riportata visione distintiva classica, nella prassi accertativa, in molte occasioni, si assiste, da parte dei verificatori, a una sorta di compromesso, che determina la derubricazione delle spese di pubblicità in spese di rappresentanza, non sulla base dello spartiacque sopra tracciato, ma sulla base di un unilaterale giudizio di sproporzione tra l’ammontare della spesa sostenuta e un presunto effetto utilitaristico ritraibile dall’esborso, che evoca una confusa combinazione concettuale di antieconomicità/inerenza. 

Tale cambio di considerazione fiscale della spesa non prospetta alcuna rispondenza con il diritto e appare, come detto, una sorta di compromesso conciliativo con l’impresa accertata

Sulla questione si deve invece ritenere ancora attuale lo scrutinio di diritto espresso dalla CTP di Lucca, con la sentenza n. 487/2014, che registrò la compatta condivisione della dottrina per la sua chiara logicità giuridica 

La fattispecie trattata dal giudice di Lucca aveva riguardato una società, operante nel campo dell’installazione di impianti di riscaldamento e condizionamento, civili e industriali, e di protezione antincendio, la quale aveva sponsorizzato una società ciclistica dilettantistica.

A fronte dell’indeducibilità sostenuta dall’Agenzia, che adduceva la mancata inerenza rispetto all’attività d’impresa e l’antieconomicità della spesa, non solo inidonea a incidere in modo apprezzabile sulle vendite dei prodotti/servizi della società, ma anche sproporzionata ed eccedente il c.d. valore normale di mercato, la CTP di Lucca ribadì, nella citata sentenza, come non fosse dato comprendere perché la pubblicità effettuata in ambito sportivo amatoriale, per un’azienda che aveva come attività l’installazione di impianti idraulici e termici, non fosse per definizione inerente all’attività esercitata. In altri termini, non era dato comprendere, per il giudice di Lucca, perché l’ufficio affermasse la totale ininfluenza sul pubblico della scritta e logo “A. Impianti termoidraulici civili ed industriali” e perché i destinatari della pubblicità avrebbero dovuto essere limitati al solo pubblico della gara e non a tutti i soggetti gravanti nell’ambiente, quindi anche agli operatori del settore e a tutto l’indotto, da concepire quale potenziale mercato e ambito di ampliamento di acquirenti e quindi fonte di potenziale incremento del reddito.

Per il giudice di Lucca la scelta del mondo sportivo è una scelta imprenditoriale che si accompagna a una particolare inclinazione del titolare, ma ciò non significa che di pubblicità non si tratti

Di particolare rilevanza sono anche le considerazioni del giudice di Lucca in ordine alla non economicità ed eccessività dei costi pubblicitari rispetto al volume d’affari. Si ritiene utile riportare testualmente il passo della CTP di Lucca: «l’Ufficio, pare ritenere antieconomico tutto quello che, a priori, non sia valutabile come economicamente vantaggioso, ma vantaggioso a priori, in tema di pubblicità, può essere solo il minor costo, ma il risultato vantaggioso cui mira l’imprenditore con la pubblicità non è il minor costo, ma la maggiore conoscenza sul mercato. La ponderazione costi (certi) – benefici (futuri attesi) è una scelta esclusiva dell’imprenditore. Così come è irrilevante affermare che spendere troppo senza un ritorno certo è diseconomico». 

È elementare che, in periodi di crisi e di mercato stanco, l’offerta dev’essere potenziata in tutte le varie maniere, e anche la pubblicità può diventare un costo rilevante rispetto al risultato concreto, ma necessario per un potenziale ritorno economico futuro. È ovvio che la pubblicità mira a soddisfare delle aspettative di tipo economico/aziendale, ma non vi è certezza che ci riesca. È proprio in tale modo che l’antieconomicità raccordata alle spese di pubblicità dovrebbe venire esaminata e non certo secondo i canoni di crescita della redditività e del numero dei clienti valutati a posteriori.
 

(MF/ms)




Registro dei titolari effettivi: in vigore dal 23/7 ma non ancora operativo

E’ entrato in vigore il 23 luglio 2026, il nuovo Registro dei titolari effettivi, come ridisegnato dal DLgs. 10 giugno 2026 n. 122.

Per la sua operatività, tuttavia, occorre ancora attendere alcuni provvedimenti attuativi.

Si ricorda che il DLgs. 122/2026 interviene sul DLgs. 231/2007 e sul DM 55/2022 al fine di assicurare il puntuale recepimento degli artt. 11, 12, 13 e 15 della direttiva 2024/1640/Ue, garantendo la piena coerenza dell’ordinamento nazionale con i nuovi livelli di trasparenza richiesti dal diritto unionale.

Si ridefinisce in modo più equilibrato e strutturato il regime di accesso al Registro dei titolari effettivi delineando un sistema graduato e proporzionato e, soprattutto, introducendo il concetto di legittimo interesse qualificato, nonché procedure di verifica e specifiche ipotesi di esclusione.

L’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio e a quelli aventi un legittimo interesse.

Il legittimo interesse si presume in capo a taluni soggetti.

Si pensi, ad esempio, ai giornalisti professionisti e ai pubblicisti iscritti all’Albo di cui alla L. 69/63, che agiscono per finalità giornalistiche, di segnalazione o di qualsiasi altra forma di comunicazione mediatica che sono connesse alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo.

In aggiunta a tali legittimati, peraltro, possono avere accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva i soggetti, compresi quelli portatori di interessi diffusi, che dimostrino, caso per caso, un legittimo interesse all’accesso, in relazione alla finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo.

La richiesta motivata di accesso, corredata della relativa documentazione a supporto, deve attestare l’appartenenza a una delle categorie in capo alle quali l’interesse legittimo si presume ovvero la professione svolta o la funzione esercitata da altro richiedente, connessa con le predette finalità, nonché, salve alcune eccezioni, il legame con le imprese, le persone giuridiche private, i trust o gli istituti giuridici affini cui afferiscono le informazioni oggetto dell’istanza di accesso.

La richiesta è valutata dalla Camera di Commercio e contro l’eventuale diniego è possibile avvalersi dei mezzi di tutela riconosciuti dall’art. 25 della L. 241/90 (in materia di accesso agli atti).

Il diniego all’accesso potrebbe anche essere correlato a circostanze eccezionali, comunicate contestualmente alle informazioni relative al titolare effettivo, che espongano quest’ultimo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, nonché correlate al fatto che esso sia una persona incapace o minore d’età.

Avverso le determinazioni della Camera di Commercio sull’istanza di accesso ai dati dei titolari effettivi che abbiano comunicato tali circostanze eccezionali possono avvalersi dei mezzi di tutela di cui all’art. 25 della L. 241/90 sia il richiedente l’accesso che il controinteressato.

Ai fini della concreta operatività del Registro secondo le nuove regole, occorre attendere, come si diceva, alcuni provvedimenti attuativi. In particolare:

  • un decreto del MIMIT – da adottare entro 60 giorni dal 23 Luglio – dovrà aggiornare le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva per adeguarle a quanto previsto in ordine alla comunicazione delle circostanze eccezionali che potrebbero precludere l’accesso;
  • entro la medesima data, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dovrà essere aggiornato il disciplinare tecnico previsto dall’art. 11 comma 3 del DM 55/2022;
  • successivamente all’adozione dei suddetti provvedimenti, infine, il MIMIT dovrà ulteriormente intervenire a sancire l’operatività del sistema di accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi del DLgs. 122/2026.
Pur non trattandosi di termini perentori, appare ipotizzabile che l’operatività del Registro dei titolari effettivi sulla base delle nuove indicazioni normative diventi effettiva prima che il Consiglio di Stato si pronunci definitivamente sulla controversia che ha comportato la sospensione della previgente disciplina e la rimessione di alcune questioni alla Corte di Giustizia Ue.

Dopo la sentenza 21 maggio 2026, cause riunite C-684/24 e C-685/24, dei giudici europei, infatti, il Consiglio di Stato sembrerebbe avere fissato la prima udienza al 20 maggio 2027.

Peraltro, non pare comunque possibile ipotizzare una riattivazione del Registro dei titolari effettivi in esito a una preventiva decisione del Consiglio di Stato; ciò in quanto la nuova disciplina degli accessi da parte dei vari soggetti legittimati, della verifica e del riconoscimento dell’interesse legittimo e dei casi di esclusione dell’accesso risulterebbe comunque priva delle necessarie condizioni di operatività.
 

(MF/ms)




Splafonamento esportatore abituale: le varie tipologie di ravvedimento

Il ravvedimento dello splafonamento dell’esportatore abituale, anche se non semplicissimo da gestire, è accompagnato da chiarimenti consolidati, se gestito entro i termini della dichiarazione IVA di riferimento. 
Meno esplorato è il rimedio oltre la presentazione di detta dichiarazione, ma non v’è dubbio che, da una decina d’anni (post Legge n. 190/2014 e D.L. n. 193/2016), con l’istituto del ravvedimento e della dichiarazione integrativa sia possibile porre rimedio, alla violazione in questione, anche oltre la scadenza della suddetta dichiarazione e fino ai termini di prescrizione per l’accertamento. L’ipotesi non è così rara. Dello splafonamento, in linea di massima, ci si dovrebbe accorgere al più tardi in fase di compilazione del quadro VC, ma gli errori e le sviste, si sa, non sono mai così improbabili. In alcuni casi, peraltro, lo splafonamento potrebbe anche essere frutto di fatti sopraggiunti, ma con effetti che, a questi fini, valgono ex tunc. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, ad acconti fatturati per ordini relativi a esportazioni a cui, però, non fa seguito un’effettiva destinazione all’estero oppure al caso, non rarissimo, che potrebbe conseguire da esportazioni con trasporto a cura del cessionario non residente (art. 8/b) di cui non si riesce a provare l’avvenuta uscita oppure anche ad un reso su cessioni che avevano regolarmente formato plafond. Giacché, secondo il pensiero dell’Amministrazione finanziaria (circolare n. 8/D/2003) le variazioni, a prescindere che siano gestite con rilevanza IVA (stesso trattamento dell’operazione originaria) oppure senza rilevanza (FCI, art. 26) vanno a rettificare l’ammontare dell’operazione originaria, non è improbabile, quindi, che si possa generare, per l’appunto, anche uno splafonamento postumo rispetto alla dichiarazione IVA (apparentemente regolare) dell’anno già chiuso laddove, al netto della variazione, non residui un plafond comunque sufficiente a coprire gli acquisti effettuati in sospensione d’imposta.  
A prescindere dal motivo e dalla buona fede, è fuori dubbio che in tutti i casi in cui acquisti (o importazioni) con dichiarazione d’intento risultano effettuati oltre il plafond effettivamente spettante (al netto, quindi, anche delle citate eventuali variazioni postume) si configura una violazione sanzionabile, com’è noto, a mente dell’art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997, ovvero, per le violazioni commesse dal 01/09/2024, nella misura del 70% dell’IVA (dal 100 al 200% per violazioni precedenti, ndA). Con l’istituto del ravvedimento è possibile, ovviamente, ridurre l’impatto della citata sanzione
La soluzione procedurale, come vedremo, varia a seconda che per il ravvedimento venga o meno coinvolto anche il fornitore e nel caso non si proceda con sufficiente celerità (cioè prima della presentazione della dichiarazione IVA) il rimedio (lungo o ultra lungo) non potrà prescindere dalla presentazione anche di una dichiarazione integrativa riferita all’anno dello splafonamento la cui gestione sarà più o meno complessa a seconda del caso.  
I 3 metodi per il ravvedimento dello splafonamento 
Partiamo con il ricordare che le procedure per porre rimedio allo splafonamento dell’esportatore abituale (da non confondere con lo “sforamento” del fornitore che emette fattura oltre l’importo assegnato con la dichiarazione d’intento) sono state tratteggiate dalla risoluzione n. 16/E/2017 da contestualizzare con le, più recenti, evoluzioni della fatturazione elettronica. Possiamo riassumere le 3 (alternative) procedure come segue: 
  • (procedura A): coinvolgimento del fornitore (ALFA) a cui il cessionario/committente (BETA) chiede emissione di nota di variazione (di sola) IVA ai sensi dell’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, richiamando, ovviamente, i riferimenti dell’operazione originaria a cui risale lo splafonamento del cessionario/committente; il fornitore procede al liquidare e versare l’IVA per il mese in cui viene effettuata detta variazione (senza retro imputazioni, quindi, ma con l’unica avvertenza che, per evitare duplicazioni di volume d’affari, nel caso di nota emessa in anni successivi, la sola IVA va indicata nel rigo VE25 variazioni/arrotondamenti della DAI), mentre al cliente esportatore abituale (autore della violazione) versa la sanzione (codice 8904) ridotta in base al tempo trascorso dalla violazione nonché gli interessi di mora per il ritardato versamento dell’IVA effettuato dall’incolpevole fornitore; come confermato in vari interpelli il cessionario/committente può portare in detrazione l’IVA a partire dal periodo (dies a quo) in cui riceve la suddetta nota di variazione e al più tardi con la dichiarazione dell’anno di ricezione (ex plurimis risposte n. 531/2020 e n. 267/2020); 
  • (procedura B): emissione di autofattura TD21 (con F24)senza coinvolgimento del fornitore, con versamento tramite F24 della sanzione (8904), dell’IVA (codice tributo che individua il periodo in cui l’esportatore abituale ha splafonato) nonché degli interessi legali (si ritiene con codice 1991) dallo splafonamento al giorno del versamento; l’autofattura dovrà essere compilata indicando (campo <data> 2.1.1.3) «la data di effettuazione dell’operazione di regolarizzazione che deve comunque ricadere nell’anno in cui si è verificato lo splafonamento»; inoltre, in tale ipotesi (ma non anche in quella che segue), viene chiesto di indicare “F24” nel campo il campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> del blocco «AltriDatiGestionali» (istruzioni compilazione del TD21);  
  • (procedura C): emissione di autofattura TD21 (con autoliquidazione), sempre senza coinvolgimento del fornitore come nel caso B, ma con inserimento (e assolvimento) dell’IVA da splafonamento e dei relativi interessi legali nella liquidazione IVA periodica IVA e versamento, tramite F24, solo della sanzione (8904); questa procedura (a differenza di quelle sopra) è però possibile (risoluzione n. 16/E/2017 e istruzioni FE/esterometro) solo se l’autofattura viene messa entro il 31 dicembre (campo data 2.1.1.3) dell’anno di splafonamento (ovvero, a stretto rigore, se il TD21, nel caso riporti data 31/12, venga trasmesso entro il 12 gennaio dell’anno successivo, nda). 
Proviamo a formulare alcuni esempi tratteggiando anche i diversi impatti dichiarativi. 
Esempio 1 – rimedio entro lo stesso anno dello splafonamento 
Ipotizziamo che l’esportatore abituale BETA si accorga, prima di presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno X0, di avere effettuato acquisti per € 110.000 rispetto al plafond complessivamente disponibile per l’anno suddetto di € 100.000. Ipotizziamo che lo splafonamento di € 10.000 (IVA corrispondente ad € 2.200) risalga ad acquisti effettuate ad ottobre e che BETA proceda con ravvedimento nel mese di dicembre dell’anno X0 ovvero entro il 31 dicembre dell’anno in cui ha commesso la violazione.  
BETA potrà quindi rimediare anche adottando la retro descritta procedura C inserendo l’IVA dello splafonamento (€ 2.200) e gli interessi del tardivo versamento/assolvimento (versamento per dicembre invece che per ottobre come sarebbe avvenuto senza splafonamento) nella liquidazione IVA di dicembre (versamento con 6012 del risultato della liquidazione, se a debito). Con questa procedura l’IVA da splafonamento potrà risultare quindi compensata (in tutto o in parte) con l’eventuale credito della liquidazione di dicembre. BETA dovrà quindi versare con F24 la sanzione che, nell’esempio, potrà fruire della riduzione di 1/9 (comma 1/a-bis dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997) se il ravvedimento viene perfezionato entro 90 giorni dalla violazione e che ammonterà quindi (per violazioni post Riforma, D.Lgs. n. 87/2024) a € 171,11 (2.200 x 70% x 1/9); la riduzione sarà ovviamente meno favorevole (1/8, 1/7, ecc.) se il ravvedimento non viene invece perfezionato entro i citati 90 giorni.  
Stessa sanzione se si agisce, nei termini medesimi, con la procedura B salvo aggiungere nel modello F24 il versamento dell’IVA (nel caso in analisi codice tributo 6010) e gli interessi legali (codice 1991).  
Adottando la procedura C o B l’IVA autonomamente regolarizzata da BETA (il fornitore ALFA mantiene immutata l’originaria fattura in art. 8/c) andrà indicata, per quadratura, del rigo VE25 (variazione e arrotondamenti d’imposta) della dichiarazione di BETA giacché i versamenti – sanzione esclusa che non andrà riportata in dichiarazione – concorreranno alla compilazione del rigo VL30 (rigo dei versamenti periodici della dichiarazione). Come confermano le istruzioni dichiarative l’operazione così regolarizzata andrà pertanto collocata nel rigo degli acquisti imponibili IVA (VF1-VF13 se detraibile) e non, quindi, nel VF17; l’acquisto regolarizzato andrà inoltre espunto dalla compilazione degli acquisti/importazioni del quadro VC. Va da sé, ovviamente, che (ferme restando tutte le altre operazioni) dalla dichiarazione IVA di BETA emergerà un maggior credito (o minor debito) corrispondente all’IVA regolarizzata ossia a quella stessa IVA che sarebbe emersa dalla fattura del fornitore ALFA se, avvisato per tempo, avesse bloccato l’utilizzo della dichiarazione d’intento.  
Nel caso venga eventualmente adottata la procedura A, analoga collocazione (solo) in VF (e niente VC) dovrà riguardare l’acquisto, nella dichiarazione di BETA, se il fornitore ALFA ha emesso la nota di addebito IVA e la stessa è stata ricevuta ed annotata da BETA entro il 31 dicembre. Anche in tal caso la sanzione versata da BETA non dovrà comparire in dichiarazione IVA (idem per gli interessi). 
Esempio 2 – rimedio oltre il 31 dicembre dell’anno di splafonamento ma entro la DAI 
Teniamo gli stessi dati dell’esempio 1 e ipotizziamo ora che il ravvedimento avvenga oltre il 31 dicembre dell’anno di splafonamento (X0) ma comunque prima del 30 aprile X1.  
La sanzione che, come abbiamo già osservato, è sempre dovuta dal cessionario/committente che ha splafonato, potrà godere della riduzione di 1/8 (comma 1/b dell’art. 13) per ravvedimento (oltre i 90 giorni ma) entro la scadenza della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione ed ammonterà, quindi, ad € 192,50 (2.200 x 70% x 1/8).  
Nell’adozione della procedura B, per il calcolo degli interessi, si dovrà ovviamente tener conto dei maggiori giorni di ritardo trascorsi, fermo restando quanto retro già evidenziato (compresa la modalità espositiva nella dichiarazione IVA relativa all’anno X0). La procedura C non potrà essere, invece, adottata.  
Nel caso di eventuale adozione della procedura A si crea uno “scollamento” (fisiologico) fra gli importi degli acquisti con plafond indicati nel quadro VC (che non dovrà tenere conto dell’acquisto, de quo, giacché regolarizzato) e il quadro VF giacché la nota di debito ricevuta nell’anna X1 non potrà essere retro imputata nell’anno X0 dove l’acquisto rimane, pertanto, indicato nel rigo VF17. 
Esempio 3/a – rimedio oltre la scadenza della dichiarazione annuale, con coinvolgimento del fornitore 
Fermo restando il solito esempio dello splafonamento di € 10.000 (IVA 2.200) ipotizziamo ora che BETA ponga rimedio alla violazione oltre il 30 aprile dell’anno X1 ovvero oltre la scadenza della dichiarazione riferita all’anno X0. In tal caso, la riduzione da ravvedimento della sanzione è, ovviamente, un po’ meno favorevole: scende, infatti, a 1/7 (comma 1/b-bis); a 1/6, se dopo l’eventuale schema d’atto (comma 1/b-ter), ecc.. Ipotizzando, quindi, un ravvedimento prima della comunicazione di uno schema d’atto la sanzione da ravvedimento ammonta, nel nostro caso, a € 220 (2.200 x 70% x 1/7).  
Fermi restando versamento di sanzioni e interessi da parte di BETA, oltre la scadenza della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stato commesso lo splafonamento, la procedura A (con coinvolgimento del fornitore), anche se ormai desueta, potrebbe risultare un po’ meno complessa. Come abbiamo già osservato, a prassi vigente, BETA non potrà infatti retro imputare all’anno dello splafonamento (X0) l’IVA risultate dalla nota di addebito chiesta da ALFA (anno X1, X2 …); detta imposta, ferma restando l’applicazione delle condizioni esistenti (ad esempio pro-rata) al momento di effettuazione dell’originaria fornitura (anno X0), andrà quindi ordinariamente annotata e detratta nell’anno di arrivo della suddetta nota (requisito del possesso); per evitare la duplicazione dell’importo dell’acquisto  (già indicato in VF17 dell’anno X0) BETA potrebbe collocare la sola IVA nel rigo VF26 delle variazioni e arrotondamenti della dichiarazione annuale (e solo VP5 in Li.Pe). A meno che non si tratti di uno splafonamento sopravvenuto l’esportatore abituale dovrà, pur tuttavia, presentare una dichiarazione integrativa per l’anno X0 al fine di sistemare (fermo restando tutto il resto, anche il rigo VF17) il solo quadro VC per rimuovere l’indicazione dell’importo, relativo all’acquisto regolarizzato, e quindi lo splafonamento anche da detto quadro. Il tal caso la presentazione andrà accompagnata, si ritiene, dal versamento della sanzione prevista per la dichiarazione irregolare (art. 8, D.Lgs. n. 471/1997) con versamento di sanzione da ravvedimento pari a € 35,71 (250 x 1/7). Si ricorda che le dichiarazioni integrative vanno presentate (salva barratura dell’apposita casella) con la stessa modulistica prevista per la dichiarazione ordinaria. 
Esempio 3/b – rimedio oltre la scadenza della dichiarazione annuale, con autofattura 
Ferma restando l’impraticabilità della procedura C, il cessionario può alternativamente procedere in piena autonomia, seguendo la procedura B, versando IVA, interessi e sanzioni con F24. In tal caso, dovrà essere posta, però, maggiore attenzione alla gestione della dichiarazione integrativa e, in particolare, alle regole dell’art. 8, commi 6-ter e 6-quater D.P.R. n. 322/1998.  
L’autofattura TD21 (come retro evidenziato) dovrà essere compilata riportando (campo 2.1.1.3) «la data … che deve comunque ricadere nell’anno in cui si è verificato lo splafonamento». Ancorché annotata in anno successivo a quello di riferimento dello splafonamento gli importi regolarizzati andranno comunque imputati all’anno dello splafonamento e quindi la dichiarazione integrativa dell’anno X0 andrà compilata come retro evidenziato e da detta dichiarazione, come abbiamo già osservato, emergerà verosimilmente (salvo limitazioni alla detrazione) un credito IVA (o un minore debito). Si tratterà di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente in sé non sanzionabile, quindi, ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 471/1997 (dichiarazioni omesse o infedeli), ma (si ritiene) ex art. 8 (errori nel contenuto e documentazione delle dichiarazioni) giacché con la suddetta non vengono rimossi errori interamente (esclusivamente) a favore del contribuente bensì, per l’appunto, anche altre violazioni non meramente formali (si pensi, ad esempio, alle correzioni da apportare nel quadro VC); in tal senso depone la risoluzione n. 82/E/2020 per il caso in cui la dichiarazione, pur con saldo a favore del contribuente, sia frutto di correzioni sia a favore che a sfavore.  
A parere di chi scrive, è, pertanto, opportuno accompagnare la suddetta dichiarazione integrativa con un ravvedimento su sanzione a base € 250. Nel caso di integrativa entro la scadenza della dichiarazione successiva a quella relativa all’anno X0 (quindi entro il 30 aprile dell’anno X2) la sanzione ridotta ammonterà, pertanto, a € 31,25 (250 x 1/8); oltre tale termine ad € 35, 71 (250 x 1/7), ecc. 
Ciò premesso, per la gestione del credito emergente da detta dichiarazione integrativa (nell’esempio € 2.200), se non chiesto a rimborso, occorre considerare le regole del citato D.P.R. n. 322/1998 e delle istruzioni della dichiarazione annuale e quindi detto credito (credito da VX5 dell’integrativa) relativo all’anno X0: 
  • va gestito secondo le regole ordinarie dei crediti emergenti dalla dichiarazione IVA se l’integrativa viene presentata prima della scadenza della dichiarazione successiva (quindi prima del 30 aprile X2) con riporto del credito nel rigo VL8 (come se emergesse dalla dichiarazione originaria relativa all’anno X0) nella dichiarazione relativa all’anno X1 (in scadenza il 30 aprile X2); 
  • va invece gestito attraverso riporto nell’apposito quadro VN – e rigo VL11 –  della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui viene presentata l’integrativa se presentata oltre i termini di cui sopra (quindi dopo il 30 aprile X2) con possibilità di fruire del credito solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa, secondo le regole applicabili al credito della nuova dichiarazione (nel caso di integrativa presentata, ad esempio, ad ottobre X2, il credito dell’integrativa X0 confluirà nel risultato della dichiarazione relativa all’anno X2 il cui saldo, se chiuderà a credito, potrà essere gestito secondo le regole ordinarie non prima del 1/1/X3).
 

(MF/ms)