Erogazioni pubbliche: bilanci e nota integrativa
Tali obblighi sono stati, peraltro, recentemente confermati dall’art. 22 comma 4 del DLgs. 184/2025 (c.d. “codice degli incentivi”), con lo scopo di “inserire le norme vigenti o introdotte in un approccio di sistema” (cfr. le relative Relazioni illustrativa e tecnica).
Per contro, la disposizione che avrebbe dovuto prevedere l’abrogazione dell’art. 1 comma 125-bis della L. 124/2017 e, quindi, la soppressione degli obblighi di informativa per tutte le imprese, a prescindere dalle dimensioni, originariamente contenuta nello schema di decreto legge recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”, non è stata inserita nella versione definitiva del provvedimento di cui al DL 19/2026.
In riferimento agli importi percepiti nel 2025, da rendicontare nel 2026, le modalità di adempimento degli obblighi in esame risultano, quindi, invariate rispetto a quelle adottate lo scorso anno.
Si ricorda, in particolare, che i soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese, devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi alle erogazioni percepite nell’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni (e dai soggetti ad esse equiparati) nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale (cioè soltanto ove esistente) bilancio consolidato.
Per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 3 comma 6-bis del DL 73/2022 convertito, i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi, in alternativa:
- sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno;
- nella Nota integrativa (che deve essere obbligatoriamente predisposta, seppur con un contenuto limitato rispetto al bilancio ordinario), nel termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.
In tal caso, l’informativa potrebbe essere inserita in calce allo Stato patrimoniale.
La semplificazione non sembra, invece, riferibile a imprenditori individuali e società di persone, per i quali resta ferma la pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno.
Sotto il profilo oggettivo, gli obblighi di informativa riguardano “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
Facendo la norma riferimento agli importi “effettivamente erogati”, ai fini della rendicontazione, occorre applicare il criterio di cassa, mentre non assume rilievo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono.
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all’art. 52 della L. 234/2012, è prevista l’esenzione dall’obbligo di informativa in esame (senza necessità di dichiarare nella Nota integrativa oppure sul sito internet l’esistenza di aiuti contenuti nel predetto Registro).
Infine, si ricorda che gli obblighi di trasparenza non si applicano ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
A tal riguardo, dovrebbe rimanere fermo (nonostante le opinioni contrarie di Assonime; cfr. circ. n. 5/2019, § 2.3 e circ. n. 32/2019, § 2.3) quanto precisato dalla circ. Min. Lavoro e Politiche sociali n. 2/2019, secondo cui il limite di 10.000 euro dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.
(MF/ms)