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Piano Mirato “primo non morire”: martedì 27 giugno 2023 incontro per le aziende

Si segnala agli associati Api delle Provincie di Lecco e Monza (no Sondrio) che Ats Brianza ha inviato ad alcune delle imprese del territorio il Piano Mirato di Prevenzione “Primo non morire” per prevenire i rischi di incidenti gravi sul lavoro. L’obiettivo è quello di scongiurare il verificarsi di “traumi maggiori”. Le aziende selezionate da Ats Brianza sono invitate a partecipare all’incontro di presentazione del Piano Mirato che hanno ricevuto, così da rispondere con maggiore consapevolezza al questionario di autovalutazione del Piano Mirato stesso.
L’incontro è programmato per martedì 27 giugno 2023 dalle ore 15.00 alle ore 17.00

E’ fruibile in presenza (raccomandato per coloro che hanno ricevuto il Piano Mirato) ma anche da remoto, per tutti coloro che, pur non essendo stati selezionati da Ats, possono così essere informati e utilizzare il Piano Mirato come occasione di autovalutazione e di miglioramento interno della sicurezza.
I dettagli sono indicati nel foglio che si allega.

Tutti i Piani Mirati di Prevenzione (PMP) sono consultabili alla pagina internet di Ats Brianza dedicata.

Il servizio Ambiente e Sicurezza di Api è disponibile per un confronto o per dare supporto, scrivete a silvia.negri@api.lecco.it

(SN/am)




“Salario minimo? Il problema vero sono i tassi elevati”

La Provincia del 2 giugno 2023, parla Luigi Sabadini presidente di Confapindustria Lombardia e Unionmeccanica. 




“Il settore meccanico e le nuove sfide La carta vincente è la formazione”

La Provincia del 3 giugno, Luigi Sabadini parla del futuro del settore metalmeccanico. 




Recessione Germania: parla l’Ufficio Estero e una nostra associata

La Provincia del 5 giugno, parlano Angelo Crippa e Michele Corti (Gnecchi).




Autodiagnosi energetica per le pmi: un nuovo strumento informatico gratuito da Enea

Si segnala alle imprese uno strumento di grande utilità, reso disponibile da Enea in formato “open source”: è il tool informatico ATENEA4SME gratuito dedicato a tutte le imprese che non hanno l’obbligo di diagnosi energetica ai sensi dell’Art. 8 D.lgs. 102/2014.
E’ un’applicazione, progettata in ambiente Excel, per facilitare la redazione delle diagnosi energetiche nelle Pmi, monitorare i consumi e valutare gli interventi più idonei per efficientare il proprio processo produttivo.
Per disporre dell’applicativo e consultare le apposite linee guida è necessario accedere al portale ENEA e compilare il format di registrazione. Grazie a un questionario compilato dall’utente, il tool individua gli interventi di efficientamento energetico più adeguati, mettendone in evidenza il rapporto costi-benefici.
Gli interventi proposti sono comprensivi di un’analisi economica che esamina anche gli aspetti ambientali e i consumi idrici relativi alla diagnosi energetica. L’applicativo genera successivamente il report finale dell’analisi effettuata, mostrando il quadro sinottico della situazione energetica e ambientale generale della pmi.

ATENEA4SME è stato realizzato da Enea, in collaborazione con la Scuola di ingegneria dell’Università della Basilicata, nell’ambito della campagna di formazione e sensibilizzazione per l’esecuzione delle diagnosi energetiche nelle pmi realizzata dall’Enea di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (art. 8 comma 10 ter del D.lgs. 102/2014).

Il 21 giugno 2023 Enea conduce una session on line nella quale presentare alcuni casi reali. Per info e registrazione si può consultare il sito Enea alla pagina eventi

Il piano di sensibilizzazione delle imprese prevede anche altre sessioni dal vivo, a cui poter partecipare.

Il personale Api Lecco Sondrio è disponibile per assistenza (Consorzio Adda Energia e ApiTech).

(SN/am)




“In buona salute” le video pillole di Ats Brianza per i lavoratori

Sul canale youtube di ATS Brianza è possibile visionare video pillole della durata di tre minuti legate al progetto LILT In buona sostanza”, all’interno di questi video un team di esperti risponderà a cinque quesiti per un approfondimento specifico su temi della gestione della propria salute e delle dipendenze.

Cliccando qui è possibile vedere tutti i video e scoprire come migliorare la salute dei tuoi dipendenti attraverso programmi di prevenzione, di contrasto alle dipendenze e attività di gestione dello stress.

In Buona Sostanza è un’iniziativa per il contrasto alle dipendenze nel setting lavoro e fornisce un percorso gratuito messo a punto dagli esperti Lilt per la realizzazione di pacchetti aziendali comprensivi di webinar di sensibilizzazione e sportelli digitali di disassuefazione dal fumo e sana alimentazione. Il progetto fornisce una risposta pratica ai bisogni di salute delle aziende e indicazioni sui servii sociali e sanitari offerti dalle Ats, Asst e da tutti gli altri enti territoriali.

Per chi fosse interessato ad avere ulteriori informazioni o suggerimenti sulla promozione della salute in azienda può scrivere direttamente a prevenzione@legatumori.mi.it.

(SN/am)




“Formare per assumere”: incentivi occupazionali associati a voucher per l’adeguamento delle competenze

Con delibera n. 7336 del 14 novembre 2022, Regione Lombardia ha approvato una nuova misura a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, che, in continuità con la prima fase di attuazione della misura “Formare per assumere” e basata sul finanziamento di percorsi formativi abbinati a incentivi occupazionali al fine di superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, permettendo alle imprese di colmare il gap di profili e competenze in fase di assunzione.

L’iniziativa denominata “Formare per assumere Incentivi occupazionali associati a Voucher per l’adeguamento delle competenze” è destinata alle imprese con unità produttiva/sede operativa in Regione Lombardia. Finanzia incentivi occupazionali abbinati ai costi della formazione sostenuti dal datore di lavoro. 

Sono beneficiari i datori di lavoro che assumono persone prive di impiego subordinato o parasubordinato da almeno 30 giorni.

Per poter accedere al contributo, l’azienda deve avere già assunto il destinatario e provvedere alla sua formazione, prima o dopo l’assunzione, avvalendosi di un operatore esterno. La misura prevede infatti anche un Voucher per la formazione, che costituisce parte integrante del contributo.

Bonus occupazionale
L’incentivo assunzionale è condizionato alla realizzazione di un percorso formativo ed è differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro così differenziato:

  • uomini fino a 54 anni: € 4.000;
  • donne fino a 54 anni: € 6.000;
  • uomini a partire da 55 anni: € 6.000;
  • donne a partire da 55 anni: € 8.000

Per contratti di apprendistato, l’importo dell’incentivo si differenzia nel seguente modo:

  • uomini fino a 29 anni: € 1.500;
  • donne fino a 29 anni: € 2.500;
  • uomini a partire da 30 anni: € 4.000;
  • donne a partire da 30 anni: € 7.000.

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di 1.000 € se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.

Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato:

  • a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
  • a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).

Sono esclusi dal contributo i contratti di somministrazione, nonché: lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU – ASU); contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.

Non sono finanziabili richieste di contributo per assunzioni di lavoratori che siano già fruitori di misure regionali comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi. Nello specifico, l’agevolazione non è ammissibile nei seguenti casi:

  • per l’assunzione di un soggetto che ha una misura regionale di politica attiva (nell’ambito del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori in attuazione del PNRR, Dote Unica Lavoro Fase 4, Garanzia Giovani Fase II o Azioni di Rete per il Lavoro Fase II) in corso al momento dell’assunzione, oppure conclusa nei 180 giorni precedenti la data di assunzione;
  • se, per lo stesso soggetto, al beneficiario è stata già concessa un’agevolazione nell’ambito dei seguenti bandi: Formazione continua a valere sul PR FSE+ 2021-2027; Formare per assumere (prima attuazione) e Incentivi occupazionali, a valere sull’Accordo “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”.

Si precisa che ai fini del riconoscimento del contributo, sono considerati validi i contratti di lavoro avviati a partire dal giorno 1 dicembre 2022.

Voucher per la formazione
Il voucher per la formazione è riconosciuto, a seguito dell’assunzione, fino al valore massimo di € 3.000, a fronte del servizio fruito e completato, da avviarsi entro 90 giorni dalla data di assunzione del lavoratore. Ai fini della riconoscibilità del contributo, la formazione deve essere erogata da un operatore appartenente all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione, quale Api Lecco. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio formazione 0341.282822 formazione@api.lecco.it 

(TM/tm)




Rete Ufficio Estero: prossime iniziative

Rete Ufficio Estero organizza la partecipazione a tre eventi fieristici di riferimento per l’industria manifatturiera:

MECSPE Bari – da giovedì 23 novembre 2023 a sabato 25 novembre 2023 

MECSPE Bologna –  da mercoledì 6 marzo 2024 a venerdì 8 marzo 2024 

HANNOVER MESSE –  da lunedì 22 aprile 2024 a venerdì 26 aprile 2024 

 

Per info e costi alleghiamo modulo.

(GF/am)




Imu 2023: in scadenza la prima rata

Anche quest’anno la prima rata dell’IMU per l’anno 2023 deve essere versata entro il 16 giugno e, relativamente alle modalità di computo dell’imposta, occorre riferirsi alle disposizioni contenute nell’art. 1 commi 739 e ss. della L. 160/2019.

Si ricorda anzitutto che l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

A tal fine:

  • il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
  • il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 16 aprile 2023, l’intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell’acquirente.

Entro il 16 giugno 2023, pertanto, il venditore (ove l’immobile non sia esente da IMU, ad esempio perché destinato ad abitazione principale) dovrà versare l’acconto dell’IMU per i primi tre mesi dell’anno 2023, mentre l’acquirente (sempre che a sua volta non gli competa l’esenzione) dovrà farsi carico dell’IMU per i rimanenti nove mesi dell’anno 2023.

L’IMU per l’anno 2023, infatti, dovuta in generale per i fabbricati, le aree edificabili e i terreni agricoli (le modalità di determinazione della base imponibile dell’IMU variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata), deve essere versata in due rate:

  • la prima entro il 16 giugno 2023, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione deliberata per il 2022;
  • la seconda entro il 18 dicembre 2023 (in quanto il 16 cade di sabato), a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2023 e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote per il 2023, secondo quanto precisato dalla ris. Min. Economia e finanze 18 febbraio 2020 n. 1/DF e dalla circ. Min. Economia e finanze 18 marzo 2020 n. 1/DF. Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno 2023.
Facoltà dei Comuni di differire i termini di versamento dell’IMU

Con riguardo ai termini di versamento dell’IMU si ricorda che nella ris. 8 giugno 2020 n. 5/DF il Min. Economia e finanze ha precisato che i Comuni possono differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza ai sensi degli artt. 52 del DLgs. 446/97 e 6 comma 3 della L. 212/2000.

Tale facoltà può essere esercitata, tuttavia, con riferimento alle entrate di esclusiva competenza dell’ente locale. Quest’ultimo, pertanto, non può prevedere interventi (nemmeno il semplice differimento dei versamenti) che riguardano la quota IMU di competenza statale che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo “D” (art. 1 comma 753 della L. 160/2019).

Per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quindi, la quota pari allo 0,76% riservata allo Stato deve in ogni caso essere versata entro il 16 giugno 2023 (per l’acconto) ed entro il 18 dicembre 2023 (per il saldo).

(MF/ms)




Credito imposta per investimenti immateriali 4.0 prenotati nel 2022: aliquota al 50% se effettuati entro il 30 giugno 2023

Scade il 30 giugno 2023 il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni immateriali “4.0” prenotati nel 2022, al fine di fruire del credito d’imposta del 50%.

Ai sensi dell’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020 (come modificato dall’art. 1 comma 44 lett. c) della L. 234/2021), alle imprese che effettuano investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B alla L. 11 dicembre 2016 n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di euro.

L’art. 21 del Dl 50/2022 (c.d. Dl “Aiuti”) ha tuttavia stabilito che “Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta prevista dall’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 50 per cento”.

Per effetto del combinato disposto delle citate disposizioni, il credito d’imposta è quindi pari al 50%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro, per gli investimenti in beni immateriali “4.0” non solo effettuati nel 2022, ma anche per quelli effettuati entro il 30 giugno 2023 qualora siano stati “prenotati” entro il 31 dicembre 2022.

Si rileva che, a differenza di quanto disposto per i beni materiali “4.0”, per i quali il termine “lungo” è stato prorogato dapprima al 30 settembre 2023 dalla legge di bilancio 2023 (art. 1 comma 423 della L. 197/2022) e poi al 30 novembre 2023 dal c.d. Dl “Milleproroghe” (art. 12 comma 1-ter del Dl 198/2022), nessuna modifica è stata invece prevista per il termine “lungo” di effettuazione degli investimenti in beni immateriali “4.0” prenotati nel 2022.

Per tali beni resta quindi fermo il termine “lungo” del 30 giugno 2023.

In tal senso anche le istruzioni ai modelli REDDITI 2023, in cui viene confermato il diverso termine del 30 giugno per i soli beni con codice credito “3L”.

Nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati oltre tale termine ma sempre nel 2023, la misura dell’agevolazione applicabile sarebbe quella del 20% prevista per il 2023.

La misura del beneficio si riduce progressivamente

Con riferimento alle misure previste per i periodi successivi, allo stato attuale i commi 1058-bis e 1058-ter dell’art. 1 della L. 178/2020 prevedono un’ulteriore riduzione della misura agevolativa per i beni in esame.

In particolare, è previsto che (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2022):

  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.
Si ricorda che il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali “4.0” è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione, utilizzando il codice tributo “6937”.
 

(MF/ms)