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Emissione fattura elettronica per i soggetti in franchigia: termini

L’Agenzia delle Entrate, nel corso della videoconferenza svoltasi il 1° febbraio, ha fornito chiarimenti in ordine all’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico da parte dei soggetti in regime di franchigia, tenuti all’adempimento dal 1° gennaio 2024.

In particolare, è stato chiesto quale dovesse essere il formato da adottare in relazione alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, qualora il documento sia stato emesso nei primi giorni dell’anno successivo.

Dall’inizio di quest’anno, sono tenuti all’emissione delle fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio gli operatori che:

  • hanno aderito al “regime di vantaggio” (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011),
  • adottano il regime forfetario (art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014),
  • hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91,
    i quali, nell’anno 2021, avevano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro.
Alla data del 1° gennaio 2024 erano già tenuti all’adempimento (dal 1° luglio 2022) gli altri soggetti in regime di franchigia, nonché gli operatori fuoriusciti dal regime forfetario nel 2023, per aver percepito ricavi o compensi di importo superiore a 100.000 euro (cfr. la circ. Agenzia delle Entrate 5 dicembre 2023 n. 32).

Resta, comunque, fermo il divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie B2C (art. 10-bis del DL 119/2018 e art. 9-bis del DL 135/2018).

Per quanto concerne la scelta del formato della fattura nell’ipotesi in cui l’operazione sia effettuata negli ultimi giorni del 2023 dai soggetti allora esclusi dall’obbligo di fatturazione, occorre rammentare, da un lato, le disposizioni dell’art. 21 del DPR 633/72 e, dall’altro, le precisazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria con la circolare 17 giugno 2019 n. 14.

La norma dispone, in particolare, al comma 4, che la fattura immediata debba essere emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. In virtù di tale disposizione, il soggetto passivo che decidesse di non emettere il documento entro le ore 24 del giorno in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi dovrebbe indicare tale data all’interno del documento (art. 21 comma 2 lett. g-bis) del DPR 633/72).

Nella circolare n. 14/2019 è stato chiarito che “In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta «trasmissione», è possibile assumere che la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione”.

Risulta, conseguentemente, che la data di effettuazione e quella di emissione/trasmissione al Sistema di Interscambio posseggono valenza autonoma.

Ciò premesso, ricordato che la fattura non può considerarsi emessa qualora non sia inviata al SdI, l’Agenzia delle Entrate precisa che, per quanto concerne le operazioni effettuate nel 2023 dai soggetti in regime di franchigia in allora esclusi dalla fatturazione elettronica:

  • era ammissibile la spedizione o la messa a disposizione della fattura in formato cartaceo o elettronico extra SdI entro il 31 dicembre 2023;
  • a partire dal 1° gennaio 2024 è, invece, consentita esclusivamente la trasmissione in formato XML via SdI.
Pertanto, a titolo esemplificativo, si intenderà come non emessa una fattura, relativa a un’operazione effettuata il 29 dicembre 2023, spedita o messa a disposizione in formato analogico o elettronico extra SdI il 4 gennaio 2024.

Un ulteriore chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ha riguardato la nuova funzionalità attribuita al codice TD28. Tale codice, che già veniva impiegato per comunicare, ai fini dell’esterometro, gli acquisti da soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino documentati con fattura cartacea con addebito dell’imposta, può essere impiegato dal 1° febbraio (cfr. specifiche tecniche versione 1.8), per la comunicazione degli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti identificati in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato, laddove questi ultimi abbiano erroneamente emesso fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA italiana.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce che l’invio del file con codice TD28 permette di adempiere esclusivamente all’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Continua pertanto ad applicarsi, in relazione alla violazione commessa, l’art. 6 comma 9-bis.1 del DLgs. 471/97, secondo cui “fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione”, quest’ultimo è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro (sempre che l’errore non sia stato commesso con intento fraudolento).
 

(MF/ms)




“ConfAPI Break” con il Gruppo Giovani Imprenditori

Prende il via il nuovo progetto del Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Lecco Sondrio: “ConfapiBreak, tre light lunch di spessore” dedicati a tematiche attuali che riguardano il mercato di oggi e i suoi futuri cambiamenti.
L’iniziativa ha come obiettivo quello di creare una comunità di confronto, formata da imprenditori, riunita attorno ad un tavolo per discutere, grazie all’aiuto di un esperto, nuove chiavi di lettura dei cambiamenti in corso e incoraggiare alla creazione di strategie.
Ecco le date e i temi affrontati dai tre light lunch che si terranno dalle 12.00 alle 14.00 presso la sede Confapi Lecco Sondrio di via Pergola:
  • Mercoledì 14 febbraio 2024 Intelligenza artificiale: il futuro è qui. Moderatore: Luca Perri
  • Mercoledì 28 febbraio 2024 Alla ricerca del finanziamento perduto. Moderatore: Guido Bonaiti
  • Mercoledì 13 marzo 2024 ESG, questi sconosciuti? Moderatrice: Nicoletta Piazza 
Gli incontri vedranno la partecipazione di un massimo 15 persone.

 

In allegato la locandina.
 
Per iscriversi cliccare qui

(SG/sg)




Divieto di compensazione per i ruoli sopra i 100 mila euro senza pagamenti parziali

Per effetto dell’art. 37 comma 49-quinquies del DL 4 luglio 2006 n. 223 (introdotto dalla L. 213/2023), “per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma”.

Il divieto opera dal 1° luglio 2024.

Ove siano presenti carichi di ruolo per un importo superiore a 100.000 euro e a differenza di quanto può dirsi per il divieto di compensazione di cui all’art. 31 del DL 78/2010:

  • la compensazione è vietata anche per l’eccedenza;
  • è vietata anche la compensazione dei crediti di natura agevolativa, tipicamente da indicare nel quadro RU del modello REDDITI.
Considerato che, in base al dato normativo, il divieto “cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate”, si evidenzia come potrebbe ritenersi non ammesso un pagamento parziale dei ruoli in modo da scendere sotto la soglia dei 100.000 euro.

Su questo punto, a nostro avviso la norma potrebbe essere oggetto di una differente lettura, quantomeno ove i ruoli siano più di uno. Ipotizziamo che un contribuente abbia due carichi di ruolo per IVA dichiarata e non pagata ex art. 54-bis del DPR 633/72 e sia stato notificatario di due cartelle di pagamento del valore complessivo di 110.000 euro, una decaduta per decorrenza dei termini dell’art. 25 del DPR 602/73 (ruolo di valore pari a 90.000 euro), l’altra no (ruolo di valore pari a 20.000 euro).

Egli ben può pagare la cartella di 20.000 euro per intero, notando che non è possibile contestarla in sede giudiziale, e il divieto di compensazione non può operare essendo il debito sceso sotto il limite dei 100.000 euro, allo stesso modo di come non potrebbe operare qualora il giudice, accogliendo parzialmente il ricorso del contribuente, faccia scendere la soglia sotto i 100.000 euro.

La locuzione “La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate” può essere letta nel senso che occorre estinguere completamente il debito iscritto a ruolo, ma sempre a condizione che questo sia superiore a 100.000 euro.

A ogni modo “questa opzione interpretativa andrebbe attentamente valutata in quanto comporta in non pochi casi una reazione – quella della preclusione alla compensazione orizzontale – non molto proporzionata rispetto all’interesse tutelato”.

Un altro punto dolente riguarda il fatto che, se interpretata rigorosamente, la norma fa sì che il divieto di compensazione rimanga quand’anche il contribuente abbia ottenuto la dilazione dei ruoli ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.

Una siffatta tesi potrebbe essere in linea con una interpretazione letterale della norma, ma si auspica un chiarimento ufficiale in senso opposto. Non è un caso che in dottrina si sia prospettato che, siccome pagata la prima rata in sostanza il debitore è considerato adempiente, alcun divieto di compensazione dovrebbe sussistere.

Dilazione dei ruoli irrilevante

Infine, bisogna valutare quale sanzione sia irrogabile al contribuente che violi il divieto in esame.

Se la delega di pagamento viene scartata dal sistema (che ha evidentemente “intercettato” i ruoli scaduti), ci potrà essere un omesso versamento delle imposte che il contribuente ha tentato di pagare mediante compensazione.

Se però l’indebita compensazione viene effettivamente commessa, a nostro avviso si tratta di indebita compensazione di credito non spettante sanzionata nella misura del 30% dall’art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97.

Sebbene la circolare non parli espressamente di ciò, si potrebbe sostenere che l’Agenzia delle Entrate, nella misura in cui il credito sia esistente, possa solo irrogare la sanzione del 30% senza il contestuale recupero del credito.

Recupero che, ove come detto il credito sia esistente, sarebbe inutile e contrario all’economia procedimentale, visto che verrebbe nuovamente compensato in costanza dei requisiti di legge.

(MF/ms)




Emissione nota accredito: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

La possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione è concessa al solo cedente del bene o prestatore del servizio e non può essere esercitata dal cessionario o dal committente.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 29, pubblicata il 2 febbraio, ha confermato un principio discendente dalla stessa normativa (art. 26 comma 2 del DPR 633/72).

Nel caso sottoposto al vaglio dell’Amministrazione finanziaria, una società, Beta, distributrice di gas, emetteva nei confronti di un’altra società, Alfa (c.d. “venditore”), fatture comprensive del c.d. “bonus sociale gas”, avente segno opposto rispetto a quello dei servizi di trasporto resi. 

Nella circostanza, in virtù dell’importo di tale agevolazione, Alfa, pur essendo committente, risultava creditrice di Beta.

Posto che quest’ultima, in situazione di dissesto, non era in grado di far fronte ai propri impegni, Alfa si chiedeva se la procedura di emissione di una nota di variazione potesse essere utilizzata mutatis mutandis anche nel caso di specie.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che in base all’art. 26 comma 2 del DPR 633/72, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura “viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione”.

La possibilità di rettificare autonomamente la fattura, anche nel caso in cui la stessa “risulti oggetto di un insoluto (di una qualunque delle parti)“, risulta “legislativamente preclusa” al cessionario o al committente. Quest’ultimo, se soggetto passivo, ove dimostri di aver versato un’imposta non dovuta, potrà richiederne la restituzione ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72.
 

(MF/ms)




Ccnl Aniem: materiali da costruzione

Si informano le aziende che è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo economico per il rinnovo del Contratto Nazionale Confapi Aniem materiali da costruzione scaduto il 30 giugno 2022.

In allegato il testo dell’accordo e la circolare esplicativa.

(FV/fv)




“Capolavoro per Lecco” visita guidata esclusiva per gli Associati

Informiamo che Confapi Lecco Sondrio organizza per giovedì 22 febbraio 2024, ore 18, una visita guidata dedicata e esclusiva per i nostri associati al “Capolavoro per Lecco – Il mistero del padre. Il segno di Michelangelo” presso Palazzo delle Paure a Lecco in piazza XX Settembre.

Numero massimo partecipanti: 30 persone.
 
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“WHP Rete di aziende che promuovono salute”: talk divulgativo

Con riferimento alla precedente circolare Confapi n.15 del 11 gennaio 2024 si ricorda l’appuntamento con gli esperti di ATS Brianza per la promozione della salute in azienda, attraverso buone pratiche in tema di alimentazione e stili di vita.

Talk Rete WHP in modalità streaming: I VANTAGGI DI PROMUOVERE SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
Mercoledì 21 febbraio 2024 dalle ore 16:00 alle ore 16:30
Per iscriversi cliccare qui

Partecipando al talk potete scoprire come trasformare il vostro ambiente lavorativo in un luogo che favorisce il benessere dei lavoratori. Gli esperti di ATS Brianza – Promozione Salute – guideranno la discussione e risponderanno in diretta a tutte le domande e i dubbi. E’ un’ottima opportunità per acquisire conoscenze pratiche e ispirazione per implementare politiche di salute aziendale efficaci nella vostra organizzazione.
Nel corso dell’evento vengono spiegate le procedure per iscriversi alla rete WHP (Workplace Health Promotion) e i vantaggi che ne derivano per l’azienda e per il personale.

Si segnala il sito ove è possibile consultare il Manuale WHP.

(SN/am)




Sostenibilità: opportunità di corsi e risorse da Opnm fino a luglio 2024

Si segnala che sono state revisionate le condizioni per accedere alle risorse del Bando Opnm già segnalato nella Circolare Confapi n.592 del 23 novembre 2023, che proponeva la copertura economica dei costi per la formazione in tema di sostenibilità. L’obiettivo è quello di estendere la possibilità di partecipazione al maggior numero di aziende e rendere più diffusa la presentazione delle domande per l’assegnazione dei contributi.

Opnm ha deliberato le seguenti variazioni:

1. Contenuti dei corsi (Art 4.a)
I contenuti della formazione dovranno riguardare i principi della Sostenibilità aziendale ed in particolare tutte quelle tematiche che in azienda possono creare cultura e sensibilità sull’ambiente e sull’economia circolare, sul risparmio energetico, associate ai criteri ESG.
A titolo indicativo e non esaustivo, i contenuti della formazione sulla sostenibilità possono riguardare (Art.2):

  • Approfondimenti sui principali impatti delle aziende metalmeccaniche come la gestione rifiuti, le emissioni in atmosfera, gli scarichi, la gestione degli imballaggi ecc..
  • Le certificazioni ambientali (ISO 14001, Regolamento Emas ecc)
  • La Carbon Footprint Analisi, contabilizzazione e misure di riduzione delle emissioni di CO2
  • Rating ambientali e principali sistemi di autovalutazione
  • L’analisi del ciclo di vita dei prodotti es metodo LCA
  • Relativamente agli aspetti Social e Governance (degli indicatori ESG), anche i seguenti temi:
  • Relazioni tra management e lavoratori
  • Diversity management & Inclusion
  • Valutazione sociale dei fornitori.
 
2. Durata dei corsi (Art 4.b)
La durata minima del corso scende da 30 a 8 ore, che possono essere raggiunte anche sommando più percorsi formativi di dimensione singola inferiore, che trattano i temi oggetto del Bando.

3. Formazione online (Art 4.d)
È consentita anche la formazione a distanza. Il soggetto formatore deve garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata.

4. Spesa minima (Art.6 Importo dei rimborsi)
La spesa minima ammissibile è stata ridotta da 400 a 300 euro (al netto di IVA).

5. Rendicontazione
I corsi si devono svolgere nel periodo dal 01/01/2023 al 31/07/2024 e la domanda di accesso alle risorse deve arrivare entro il 31/07/2024. Il criterio di assegnazione è cronologico.

Confapi, servizio formazione, può offrire supporto sia nella ricerca di personale qualificato su questi temi che nella organizzazione dei corsi aziendali o interaziendali. Naturalmente, per beneficiare di questa opportunità, i corsi devono essere a pagamento. Confapi può anche aiutarvi nella rendicontazione, chi è interessato può scrivere a silvia.negri@confapi.lecco.it.

In allegato il testo del bando aggiornato.

(SN/am)




“ConfaAPI Hour” con il Ragno Matteo Della Bordella

Secondo appuntamento di “ConfAPI Hour” il ciclo di incontri su tematiche extra-lavoro dedicato in esclusiva agli associati.

Giovedì 8 febbraio 2024, ore 18, presso l’Hangar Manzoni di Lecco l’alpinista e Ragno della Grignetta Matteo Della Bordella terrà la conferenza dal titolo “La via meno battuta”.
I primi passi in montagna, l’inizio della passione e le grandi spedizioni in Patagonia e Groenlandia “by fear means” saranno al centro del racconto dell’alpinista che attraverso parole e immagini spettacolari ripercorrerà la propria carriera davanti agli imprenditori di Confapi Lecco Sondrio.

Visto il successo del primo incontro con l’astrofisico Luca Perri – commenta il direttore dell’associazione Marco Piazzaabbiamo deciso di proseguire su questa strada. La commissione comunicazione di Confapi Lecco Sondrio ha proposto di invitare un alpinista e non potevamo che scegliere uno tra i nostri Maglioni rossi, una eccellenza del territorio come le nostre aziende. Questi incontri sono un momento importante di aggregazione per i nostri associati, ma anche di scoperta di mondi, lavori e tematiche lontani dal nostro quotidian o”.
Al termine dell’incontro verrà offerto un aperitivo ai presenti preparato dagli studenti del CFP Aldo Moro di Valmadrera.

Anna Masciadri
Ufficio stampa




“CBAM”: proroga di trenta giorni per le rendicontazioni

Si segnala a coloro che sono soggetti agli obblighi CBAM che “La Commissione Europea ha comunicato in data 29 gennaio 2024 di essere al corrente che problemi tecnici al registro CBAM hanno impedito ad alcune aziende di caricare le rendicontazioni dovute entro il 31 gennaio 2024. Per facilitare tali imprese, dal 1° febbraio sarà resa disponibile una nuova funzionalità sul registro transitorio che consentirà di richiedere la presentazione ritardata (request delayed submission), concedendo ulteriori 30 giorni per presentare la relazione CBAM.
 
La CE invita comunque le imprese che non riscontrano problemi tecnici di rilievo a presentare la loro relazione CBAM entro la fine del periodo di riferimento. In linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 che disciplina il periodo transitorio, sarà possibile modificare o integrare le prime tre relazioni CBAM fino al 31 luglio 2024.”
 
Si ricorda che l’applicabilità della normativa CBAM è descritta nella documentazione del webinar organizzato da Confapi il gennaio scorso, in allegato si possono scaricare le slide utilizzate.
 
Se occorre un supporto tecnico, scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it che vi può orientare.

 

(SN/am)