“Siamo sempre più vicini alle imprese”
Il Giornale di Lecco del 19 febbraio 2024, intervista al direttore Marco Piazza.
1
Il Giornale di Lecco del 19 febbraio 2024, intervista al direttore Marco Piazza.
Come già segnalato nelle due circolari Confapi n.438 del 31 agosto 2023 e n.484 del 26 settembre 2023, le voci del modello Ot23 sono moltissime e toccano vari aspetti della vita aziendale, consentendo di raggiungere il punteggio minimo di 100 punti.
Confapi Lecco Sondrio può dare supporto in tre diversi modi, come già specificato in precedenza, in forma orientativa gratuita o con un servizio a pagamento sulla base delle esigenze, che andava richiesto entro fine gennaio 2024 scrivendo a silvia.negri@confapi.lecco.it
Ora si segnala nuovamente la guida alla compilazione del modello e si ricorda che la scadenza è vicina, giovedì 29 febbraio 2024.
(SN/am)
La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal D.lgs. 188 del 2008, è il 31 marzo 2024.
L’accesso alla “scrivania” deve essere effettuato mediante CNS o SPID intestati al legale rappresentante o altro soggetto precedentemente delegato; la funzione da selezionare è Comunicazione Pile.
Le informazioni richieste nonché le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2023. Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria. La comunicazione va presentata anche se l’impresa non ha immesso alcuna quantità sul mercato, indicando valori pari a zero.
Per approfondimenti, consultare l’informativa di Ecocamere.
(SN/am)
E’ aperta la consultazione pubblica, su pagina web “progettare riciclo” gestita da Conai.
L’obiettivo del documento è fornire indicazioni progettuali efficaci ai progettisti di imballaggi in acciaio, pertanto, all’interno della piattaforma vengono messe a disposizione delle checklist utili sia in fase di ideazione e sviluppo dell’imballaggio, sia come strumento di valutazione e miglioramento degli imballaggi esistenti.
Al fine di ottenere un documento il più possibile condiviso e partecipato, si chiede di portare il proprio contributo per la finalizzazione del documento. Tramite una semplice registrazione, è possibile la consultazione pubblica interattiva delle Linee Guida, sulla quale è possibile lasciare commenti, proposte di modifica, ecc. sia nella versione in italiano sia nella versione in lingua inglese.
La consultazione resta attiva fino al 31 marzo 2024, in seguito sarà pubblicato il testo definitivo.
(SN/am)
Si avvicina l’ultimo evento del Ciclo “Connessioni: non solo tecnologia” (4° edizione), proposto dal Pid, Punto Impresa Digitale, della Camera di Commercio Como Lecco.
L’evento dal titolo “L’intelligenza artificiale e cyber sicurezza: previsione, prevenzione e riduzione degli impatti” si terrà martedì 7 marzo 2024, dalle ore 10.00 alle 12.30, presso la sede lecchese del Politecnico di Milano, via Previati.
Lo scopo dell’incontro è approfondire l’intelligenza artificiale nei processi aziendali: dall’approvvigionamento sostenibile, alla formazione aziendale, al benessere del dipendente.
Per registrarsi e partecipare cliccare qui
(SN/am)
Lecconotizie: Confapi Lecco Sondrio e Federmanager, successo per la 2^ edizione del “Mentoring”
Lecco Today: Il progetto lecchese che forma i manager del futuro
Prima Lecco: Confapi Lecco: successo per la seconda edizione del “Mentoring”
Informiamo che martedì 20 febbraio 2024, alle ore 14.30, si terrà il webinar fiscale tenuto dal dott. Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco.
Il tema trattato questo mese sarà: Novità nel sistema tributario con l’entrata in vigore del decreto “Adempimenti”
(MS/ms)
Tra i vari aspetti da tenere in considerazione, vi è quello della necessaria verifica della corretta e tempestiva trasmissione telematica delle comunicazioni periodiche IVA (c.d. LIPE).
Con riferimento alla Lipe del IV trimestre 2023, in particolare, la stessa può essere:
Tale sanzione, tuttavia, può essere fortemente compressa poiché la norma stabilisce che se i dati corretti vengono trasmessi entro 15 giorni dalla scadenza le sanzioni si riducono alla metà (sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro).
I termini di versamento, e gli ammontari dovuti, ai fini di regolarizzare la sanzione per omessa, tardiva o errata comunicazione periodica IVA avvalendosi del ravvedimento operoso, sono contenuti nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104/E/2017.
In particolare, nel caso in cui la regolarizzazione venga effettuata:
Va sottolineato che il termine finale per il ravvedimento va computato con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione IVA (R.M. n. 104/E/2017 ).
La norma in deroga prevedeva, con riferimento alle perdite d’esercizio tali da far ricadere la società nella fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c., la sospensione dei successivi commi che stabiliscono, secondo la disciplina ordinaria, l’obbligo di intervento da parte dell’assemblea qualora nell’esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo.
In base a tale norma, “il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo”.
Soltanto in tale esercizio (cioè l’esercizio 2025 con riferimento alle perdite 2020), qualora la perdita non sarà diminuita a meno di un terzo, l’assemblea che approva il bilancio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Con riferimento alla fattispecie più grave di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c., la deroga consentiva all’assemblea “convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale”, di deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (l’esercizio 2025 per le perdite 2020).
Soltanto in tale esercizio l’assemblea che approva il bilancio dovrà procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c.
Era inoltre previsto che fino a tale esercizio non operasse la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c.
Successivamente, tale deroga è stata riproposta sia per i bilanci 2021, sia per quelli del 2022.
Pertanto, le perdite 2021 dovranno essere coperte entro il 2026, così come quelle dell’esercizio 2022 entro il 2027.
Con il bilancio 2023 si torna alla piena applicazione della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite.
Ci si chiede quali sono le conseguenze della piena applicazione di tale disciplina.
È opportuno distinguere tra imprese che in passato non hanno beneficiato di tali norme in deroga e, invece, imprese che hanno rinviato la copertura delle perdite grazie a tale deroga.
Nel primo caso, qualora il bilancio 2023 dovesse presentare una perdita d’esercizio, bisognerà verificare se tale perdita riduce di oltre un terzo il capitale sociale, come sempre avvenuto in passato.
Nel secondo caso, ovvero società che negli esercizi 2020 o 2021 o 2022 hanno beneficiato di tali norme, ricadendo, in ipotesi, nella fattispecie più grave di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c., il ritorno all’applicazione della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite comporta una maggiore complessità.
Proposte due differenti interpretazioni della norma
Sul piano interpretativo, infatti, sono state proposte due differenti interpretazioni della norma. Secondo la Massima T.A.1 del Comitato triveneto dei notai, l’art. 6 prevede la sterilizzazione delle perdite d’esercizio di Conto economico, cioè la sterilizzazione prescinderebbe dal fatto che le perdite siano tali da incidere sul capitale sociale.
A questa tesi interpretativa si contrappone quella proposta dallo Studio n. 88-2021/I, § 8, del Consiglio nazionale del Notariato, in base alla quale le perdite oggetto di sterilizzazione sarebbero solo quelle che incidono sul capitale, poiché in caso di perdite d’esercizio coperte dalle riserve non vi sarebbe alcun valore da sterilizzare, in quanto non emergerebbe una perdita “rilevante”.
Si pensi, ad esempio, a una spa che nel 2022 ha applicato la deroga e che presenta la seguente situazione al 31 dicembre 2022 relativamente al patrimonio netto: capitale sociale 50.000, riserve di utili 20.000, perdita d’esercizio 40.000. Il risultato d’esercizio 2023 è una perdita di 16.000. La società, dunque, al 31 dicembre 2022 è ricaduta nella fattispecie di cui all’art. 2447 c.c., ovvero perdite d’esercizio che hanno ridotto il capitale sociale di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale. Secondo la tesi sostenuta nello Studio n. 88-2021, la perdita 2023 dovrebbe essere interamente coperta (salvo trasformazione o scioglimento della società).
Secondo i notai del Triveneto, invece, poiché a essere sterilizzata non è la perdita del capitale, ma l’intera perdita d’esercizio 2022, nel 2023 non si viene a determinare alcun obbligo di intervento da parte dell’assemblea dei soci, in quanto il capitale sociale per effetto della perdita di 16.000 non è intaccato dalla perdita, grazie alla presenza della riserva di 20.000.
(MF/ms)