“Tanti ordini, ma manca il personale”
La Provincia dell’1 marzo 2024, articolo sulla nostra associata Bermec.
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La Provincia dell’1 marzo 2024, articolo sulla nostra associata Bermec.
Il nuovo Regolamento entra in vigore l’11 marzo 2024 e prevede diverse novità, fra le quali:
Si ricorda alle imprese associate che è a disposizione un sito ministeriale che contiene diverse utili informazioni per la corretta gestione di impianti che utilizzano F-gas ovvero gas a effetto serra con caratteristiche potenzialmente climalteranti.
In una sezione del portale si trova l’area per la ricerca di imprese certificate e persone con certificato/attestato, capaci di operare su questi impianti. Viceversa, fornendo alcune informazioni è possibile verificare se l’impresa o la persona che si conosce è in possesso di un certificato o di un attestato valido per l’acquisto di gas fluorurati ad effetto serra.
Il portale serve contemporaneamente a diversi soggetti:
Si segnala che la sezione del PAF Portale Agenti Fisici dedicata alle radiazioni non ionizzanti da sorgenti naturali contiene molte utili informazioni in tema di Radon, la radiazione naturale che assume valori significativi nei locali interrati di alcune zone della Regione.
Nella circolare precedente, n.403 del 21 luglio 2023, avevamo già segnalato il sito con la mappa delle aree prioritarie. In Lombardia queste aree comprendono diversi comuni delle province di Lecco e di Sondrio.
Si invitano le imprese a consultare i materiali disponibili per tenere conto di questo fattore nella valutazione dei rischi.
Per approfondimenti, l’associazione è a disposizione, scrivere a silvia.negri@confapi.lecco.it
(SN/am)
La suddivisione in tematiche è volta ad orientare gli utenti nella ricerca delle informazioni desiderate, che verranno aggiornate regolarmente con una particolare attenzione alle novità che intervengono.
(SN/am)
L’obbligo deriva dalla DGR n° XI/5773 del 21 dicembre 2021, che ha introdotto in Lombardia l’obbligo dell’utilizzo di Aua-point. Si allega la tabella allegata alla delibera citata che riporta quali sono i dati da inserire sulla base della tipologia autorizzativa e le scadenze.
Tutti i dettagli normativi e le eventuali eccezioni sono consultabili sul sito Arpa Lombardia.
Si segnala il manuale Aua-point disponibile sul web nell’ultima revisione del 13 ottobre 2023.
Si precisano alcuni aspetti:
(SN/am)
Nel manuale disponibile sul web sono riportate le informazioni per il caricamento corretto dei dati.
(SN/am)
Il fine di tali norme è quello di favorire la razionalizzazione e la partecipazione del contribuente al procedimento accertativo.
Soggetti ammessi alla procedura
In particolare, il nuovo concordato preventivo biennale è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfetario, ad eccezione di precise esclusioni.
Sono esclusi i contribuenti che:
Il primo anno di applicazione del concordato sarà il 2024 e, nel caso di adesione, il ricalcolo dell’acconto delle imposte per effetto della intervenuta accettazione sarà soggetto a rideterminazione sulla seconda rata in scadenza, rimanendo inalterato il dovuto per il primo acconto delle imposte in scadenza per il mese di giugno/luglio 2024.
In particolare:
Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con il l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.
Un eventuale rifiuto della proposta dell’Agenzia potrebbe collocare il contribuente nelle liste dei soggetti su cui dovranno concentrarsi gli accertamenti, per effetto di quanto previsto dall’art. 34, comma 2, del decreto che prevede l’intensificarsi dell’attività di controllo “nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”.
I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc.
In presenza di circostanze eccezionali, da individuarsi con Decreto del MEF, che generano minori redditi effettivi eccedenti il 50% rispetto a quello concordato, si genera la decadenza dal concordato stesso già a partire da tale periodo d’imposta.
In merito alle cause di cessazione del concordato, l’art. 32 prevede che il concordato cessa i propri effetti in due ipotesi:
(MF/ms)
Il decreto legge “PNRR”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio scorso e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce un nuovo credito d’imposta relativo al piano transizione 5.0, volto a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese (cfr. comunicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 26 febbraio 2024).
Stando alla bozza del DL circolata, il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Sono ammessi all’agevolazione anche investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:
In linea di massima, la riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, va calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
Disposizioni attuative in un successivo DM
Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno comunque stabile con apposito DM.
Per l’accesso all’agevolazione, le imprese devono presentare apposite comunicazioni al MIMIT ex ante ed ex post rispetto al completamento degli investimenti, nelle modalità e nei termini che saranno definiti dal DM.
Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che dovrà attestare ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati ed ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per le PMI, le spese relative alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.
È inoltre richiesta la certificazione da parte del revisore, nonché l’indicazione della dicitura normativa in fattura.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025.
L’ammontare non compensato entro tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Si evidenzia che, stando alla bozza del DL, la nuova agevolazione non sarebbe cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il bonus investimenti ex art. 1 commi 1051 ss. della L. 178/2020, né con quello per la ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023.
Misura del credito d’imposta transizione 5.0 |
Riduzione consumi energetici struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale |
Riduzione consumi energetici dei processi interessati dall’investimento (condizione alternativa) |
– 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; – 15% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; – 5% per investimenti tra 10 e 50 milioni |
Non inferiore al 3% | Non inferiore al 5% |
– 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; – 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; – 10% per investimenti tra 10 e 50 milioni |
Non superiore al 6% | Non superiore al 10% |
– 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; – 25% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; – 15% per investimenti tra 10 e 50 milioni |
Superiore al 10% | Superiore al 15% |
(MF/ms)