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Salute: premiazione aziende WHP giovedì 16 aprile 2026 a Monza

La sigla inglese WHP in italiano significa “Aziende che Promuovono Salute”
L’evento annuale, programmato in aprile, rappresenta un momento di incontro e valorizzazione delle esperienze delle aziende che hanno aderito volontariamente alla rete WHP, con l’obiettivo di condividere buone pratiche e promuovere il benessere nei luoghi di lavoro.

Premiazione delle aziende WHP – anno 2025 Giovedì 16 aprile 2026, dalle ore 14 alle 17 presso PwC HUB di Monza – via Solferino 29/A
Link per l’iscrizione: Premiazione WHP 2026 – Compila modulo

L’evento è aperto a tutte le aziende interessate al programma WHP quelle che hanno già aderito e quelle che sono interessate a farlo e che vogliono capire qualcosa di più dalle esperienze degli altri.

(SN/am)




Formazione sicurezza: Faq ministeriali a un anno dall’Accordo Stato-Regioni 2025

In considerazione dei numerosi quesiti interpretativi pervenuti alla Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, dopo l’emissione dell’Accordo Stato Regioni 2025 in tema di formazione sulla sicurezza, il gruppo interistituzionale composto da rappresentanti della stessa Direzione Generale, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni, hanno lavorato per fornire i necessari chiarimenti al fine di garantire uniformità interpretativa: clicca qui 

Sul sito ministeriale si possono ora scaricare oltre 50 Faq dedicate all’Accordo Stato Regioni 2025.

(SN/am)




Confapi: indagine sul rilevamento dei consumi energetici pmi

Informiamo le Aziende Associate che Confapi nazionale sta promuovendo un’indagine finalizzata a rilevare i consumi energetici delle pmi industriali con l’obiettivo di comprendere meglio le esigenze delle aziende e supportare lo sviluppo di politiche efficaci a sostegno del sistema produttivo che rappresenta.

L’analisi riguarderà temi strategici e di grande attualità per le imprese, tra cui:

  • l’impatto dei costi energetici sulla competitività aziendale;
  • le soluzioni energetiche adottate;
  • gli strumenti di supporto disponibili.
L’indagine sarà attiva fino alle ore 18:00 di venerdì 24 aprile 2026.
Per compilarla CLICCA QUI
 
I risultati consentiranno a Confapi di elaborare approfondimenti mirati e prendere posizioni utili a rafforzare la resilienza delle pmi nell’attuale contesto economico e ambientale.

Data l’importanza del tema trattato invitiamo a partecipare all’indagine.

(RP/am)




D.L. N. 42/2026 Misure urgenti su accise: crediti d’imposta e sostegni alle imprese

Il D.L. 3 aprile 2026, n. 42 (pubblicato in G.U. n. 78 del 3 aprile 2026) interviene, in continuità con il D.L. 18 marzo 2026 n. 33 e il D.L. 27 marzo 2026 n. 38, per fronteggiare gli effetti dell’eccezionale incremento dei prezzi dei carburanti e delle materie energetiche sui mercati internazionali e per sostenere il tessuto produttivo nazionale. 

 

In particolare il Decreto-Legge n. 42 del 2026 prevede:

  • Transizione 5.0: è stato modificato il precedente decreto (DL 38 del 2026) prevedendo che il contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese – che hanno presentato le comunicazioni per il credito d’imposta “Transizione 5.0” e i cui investimenti siano risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità – sia dell’89,77 % dell’ammontare del credito d’imposta richiesto per gli investimenti in beni materiali e immateriali (Allegati A e B Legge 232/2016) e per la formazione. Il credito è compensabile tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026 (art. 1, comma 1) lett. a)). Viene quindi confermato lo stanziamento di 1,3 miliardi;
     
  • Autoproduzione Energia Rinnovabile: si prevede un contributo proporzionale alle spese per impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell’energia prodotta nel rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH), nel limite massimo di 57,7 milioni nel 2026, 80 milioni nel 2027 e 60 milioni nel 2028. Il contributo copre anche i costi sostenuti dalle imprese per le certificazioni necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH rilasciate dai soggetti abilitati (art. 1, comma 1) lett. c).;
     
  • Proroga riduzione Accise sui Carburanti: per contrastare i rincari dovuti alla crisi in Medio Oriente, sono state rideterminate le aliquote dall’8 aprile al 1° maggio 2026 (art. 1, comma 1 lett. b) art. 8-bis):Benzina e Gasolio: Ridotte a 472,90 € per 1000 litri.
    • GPL: Ridotte a 167,77 € per 1000 kg.
    • Gas Naturale (Metano): Esenzione totale (0 € per metro cubo).
    • Biocarburanti (HVO e Biodiesel): estesa la riduzione di accisa per promuovere la sostenibilità.
  • Internazionalizzazione (SIMEST) (art. 1, comma 1 lett. b) art. 8-quater): sono introdotte misure urgenti per le imprese colpite dai rincari energetici o dal conflitto nel Golfo Persico. In particolare si autorizza l’utilizzo di 800 mln. del Fondo Rotativo 394/81 per incrementare la quota di cofinanziamento a fondo perduto prevedendo:
    • Incremento della quota a fondo perduto fino al 20% per investimenti in transizione digitale o ecologica;
    • Premialità per le PMI per le quali la quota a fondo perduto può arrivare fino al 30%.
 
            Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2026.

 

In allegato trovate il testo completo del decreto. 

(MS/ms)




Confapi all’Ambasciata di Haiti: al centro packaging e spreco alimentare

Anna Paola Cavanna, Delegata nazionale Confapi, ha incontrato a Roma l’Ambasciatore di Haiti, S.E. Gandy Thomas, presso l’Ambasciata haitiana, per un confronto sui temi del packaging e dello spreco alimentare. Al centro del dialogo, il ruolo strategico del packaging nella riduzione del food waste. In questo ambito, anche alla luce dell’incarico dell’Ambasciatore come Rappresentante permanente di Haiti presso la FAO, è emerso come soluzioni di confezionamento pratiche, sostenibili e innovative possano rappresentare un alleato fondamentale nella lotta allo spreco alimentare.
A margine dell’incontro, Cavanna ha consegnato il “White Paper” elaborato da Confapi e denominato “Packaging and Made in Italy: the language of sustainable innovation”. Un documento molto apprezzato dall’Ambasciatore che offre una panoramica approfondita del settore del packaging in Italia, con i dati relativi al 2024 e i preconsuntivi relativi al 2025, con un focus specifico proprio sul tema del food waste.

“Il White Paper propone una visione costruttiva e collaborativa, un percorso che vede la nostra Confederazione fortemente impegnata: sostenere l’industria italiana del packaging – sottolinea Cavanna – significa rafforzare il Made in Italy, valorizzare il contributo delle imprese, consolidare le filiere (in particolare quella alimentare, che assorbe il 77,9% della produzione), accompagnare la duplice transizione digitale e sostenibile e fornire un supporto concreto alla crescita dei distretti industriali. Un dialogo continuo e strutturato tra imprese, associazioni e istituzioni rappresenta la chiave per costruire una visione condivisa e sostenibile per il futuro del Paese”.

 




Packaging. Confapi, rischio per continuità produttiva pmi

“La filiera del packaging sta attraversando una fase di forte criticità, determinata dall’aumento dei costi energetici e dalla crescente instabilità nelle forniture di materie prime. Le tensioni geopolitiche e le difficoltà logistiche stanno generando rincari diffusi su plastiche, carta, alluminio, adesivi e componenti chimici, con effetti immediati sui costi di produzione e sulla capacità delle imprese di programmare le attività”. Lo afferma Anna Paola Cavanna, delegata nazionale al packaging di Confapi.

“Si tratta di una pressione che colpisce in modo diretto le Pmi del settore – aggiunge –, cuore della filiera, con impatti concreti sulla sostenibilità economica delle lavorazioni e sulla continuità delle forniture, in particolare nei comparti alimentare e farmaceutico. Il packaging è un elemento essenziale per il funzionamento delle filiere industriali e per la disponibilità dei prodotti sul mercato. Le imprese stanno affrontando uno shock simultaneo su energia, materie prime e logistica che richiede risposte rapide e concrete”.

“Per questo, si richiama oggi l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di interventi urgenti per contenere il costo dell’energia, garantire maggiore stabilità negli approvvigionamenti e preservare la competitività del sistema produttivo”, conclude Cavanna.
 




Camisa: ristabilite regole transizione 5.0, continuare collaborazione governo-imprese

 

“È stato un lavoro di squadra, abbiamo lavorato tutti perché indubbiamente era stata lesa la fiducia tra le Istituzioni e le rappresentanze datoriali”. Lo ha dichiarato il Presidente, Cristian Camisa, al termine del tavolo svoltosi al Mimit su Transizione 5.0. “La riunione – ha spiegato – ristabilisce quindi quelle regole che si devono avere. Siamo soddisfatti perché le imprese potranno avere quello che meritavano, quello che era stato promesso, ovvero il miliardo e mezzo per transizione 5.0. Viviamo già una situazione particolarmente complicata, quindi poter far sì che tutto quello che viene promesso sia portato avanti è una precondizione che avrà degli effetti benefici anche sulle future misure. Come mondo delle piccole industrie – ha aggiunto il Presidente – noi siamo stati quelli probabilmente maggiormente colpiti e qualora questo risultato non fosse stato raggiunto, le nostre imprese avrebbero avuto grandi problemi di liquidità. Bene così, avanti con questa collaborazione perché in un momento come questo – ha concluso Camisa – è fondamentale che le parti datoriali e le Istituzioni lavorino congiuntamente per cercare di arrivare a degli obiettivi concreti”.

 

 




Entro il 30 aprile l’emissione delle note di credito per il 2025

Necessario individuare il momento in cui si è verificato il presupposto per l’emissione del documento.

Entro il 30 aprile 2026 deve essere presentata la dichiarazione IVA relativa al 2025.

Il termine della dichiarazione annuale rappresenta anche il riferimento per l’emissione delle note di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72.

La norma appena richiamata, difatti, contiene un espresso rinvio all’art. 19 del DPR 633/72 per quanto concerne l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta “corrispondente alla variazione”.

Il comma 1 dell’art. 19 stabilisce che il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.

Alla luce del quadro normativo vigente, la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2018 ha precisato che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa entro il termine di invio della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione. La circ. n. 20/2021 ha ulteriormente indicato che, emessa tempestivamente la nota di variazione, l’imposta detratta “confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento”.

Dunque, a titolo di esempio, se il presupposto per operare la variazione si è verificato nel 2025 e la nota di credito viene emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, il diritto alla detrazione si esercita:
– nella liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota è stata emessa;
– oppure, al più tardi, in sede di dichiarazione relativa all’anno di emissione della nota (ossia la dichiarazione IVA riferita al 2026, entro il 30 aprile 2027).

Il momento in cui il presupposto per la variazione in diminuzione si verifica (c.d. dies a quo) varia a seconda della fattispecie che legittima l’anzidetta variazione ex art. 26 del DPR 633/72.

Nel caso delle procedure concorsuali, deve distinguersi tra quelle avviate prima o dopo il 26 maggio 2021, poiché la disciplina è stata modificata dall’art. 18 del DL 73/2021 convertito.

Per le procedure avviate prima del 26 maggio 2021, ci si riferisce al momento in cui si ha certezza dell’infruttuosità della procedura concorsuale (da ultimo, risposte a interpello nn. 126/2024 e 276/2025), mentre per quelle avviate dal 26 maggio 2021 compreso è la norma stessa a indicare che la variazione in diminuzione è possibile a partire dalla data in cui il debitore del corrispettivo non pagato “è assoggettato a una procedura concorsuale” (art. 26 comma 3-bis del DPR 633/72).

L’art. 26 comma 10-bis del DPR 633/72 individua il momento a partire da cui il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale. Ad esempio, dalla data della sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale o dalla data del decreto di ammissione al concordato preventivo.

Altre circostanze nelle quali è opportuno determinare il momento in cui si verifica il presupposto per l’emissione della nota, al fine del calcolo del termine ultimo, corrispondono ai casi in cui l’operazione viene meno (o si riduce l’imponibile), in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili. Si fa riferimento alla data della sentenza con la quale è stato, ad esempio, dichiarato nullo il contratto in sede giudiziale (Cass. n. 2787/2026).

Il termine di presentazione della dichiarazione per il 2025 non riguarda, invece, le fattispecie per la quale la variazione è effettuata ai sensi del comma 3 dell’art. 26 in parola. Se la variazione in diminuzione dipende da un sopravvenuto accordo tra le parti o da inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo a operazioni inesistenti, difatti, la nota non può essere emessa decorso il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione.

In alternativa, possibile la domanda di rimborso

Qualora non sia stato possibile emettere nei termini la nota di variazione, al fine del recupero dell’imposta assolta, è possibile ricorrere – a determinate condizioni – a due ulteriori istituti alternativi.

Se è spirato il termine per l’emissione della nota di credito, la presentazione di una dichiarazione IVA integrativa “a favore”, ai sensi dell’art. 8 comma 6-bis del DPR 322/98, presuppone la “presenza di errori od omissioni” cui rimediare (circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021, risposta a interpello n. 58/2026).

La domanda di restituzione dell’imposta all’Erario (art. 30-ter del DPR 633/72) è, invece, ammessa a condizione che la mancata emissione della nota di credito nei termini non sia dipesa da una “colpevole inerzia del soggetto passivo” (circ. n. 20/2021, risposta a interpello n. 58/2026).

Con riguardo a quest’ultimo istituto, è interessante ricordare che, di recente, la Cassazione ha riconosciuto la legittimità della domanda di rimborso, quando il soggetto passivo ha versato l’IVA senza ricevere il pagamento da parte del debitore che è sottoposto a una procedura concorsuale di durata ultradecennale (Cass. n. 4900/2026).
 
(MF/ms)




Pubblicato il decreto fiscale

Il Consiglio dei Ministri n. 166, riunitosi a Palazzo Chigi il 27 marzo 2026, ha approvato un decreto-legge con disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. 

Il provvedimento, pubblicato in GU n. 72 del 27 marzo 2026 (D.L. 27 marzo 2026, n. 38), introduce una serie di misure di interesse strategico per imprese, professionisti e intermediari fiscali.

1. Credito d’imposta per le imprese – È prevista una nuova misura di sostegno pari al 35% dell’investimento agevolato, destinata alle imprese che hanno presentato comunicazioni per investimenti produttivi. Il Governo avvierà a breve un tavolo di confronto con le categorie per definire eventuali risorse aggiuntive e priorità di intervento in sede di conversione.

2. Operazioni permutative e decorrenza IVA – Il nuovo regime IVA per le permute avrà effetto solo per contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. È esplicitamente sancito che non saranno effettuati rimborsi d’imposta per operazioni antecedenti. 

3. Regime dei lavoratori impatriati – Aggiornati i riferimenti normativi per il regime agevolativo, con entrata in vigore dal periodo d’imposta 2027. Il provvedimento mira a coordinare la disciplina con le recenti modifiche del TUIR e ad assicurare una maggiore chiarezza applicativa. 

4. Trattamento dell’avviamento negativo – Per le società IAS adopter, la differenza negativa tra prezzo di cessione e valore dei beni (avviamento negativo) concorrerà al reddito in cinque quote costanti dall’esercizio di realizzo (2024). Si tratta di un allineamento tra disciplina civilistica e fiscale. 

5. Sistemi di garanzia dei depositanti – Fino al 31 dicembre 2028, gli interessi su obbligazioni percepiti dai sistemi di garanzia restano esenti dall’imposta sostitutiva, rafforzando la stabilità del comparto bancario. 

6. Differimenti e rinvii tecnici

  • Contributo sulle spedizioni extra-UE rinviato al 1° luglio 2026, per completare gli adeguamenti informatici.
  • Ritenuta sulle provvigioni posticipata al 1° maggio 2026.
  • Investimenti in beni strumentali: eliminato il vincolo geografico UE/SEE, favorendo la libertà di approvvigionamento internazionale.

7. Agevolazioni e altri interventi

  • Atleti dilettanti: soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte fissata a 300 euro fino al 31 dicembre 2026.
  • Riscossione: introdotti nuovi termini per la richiesta di riconsegna dei carichi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  • Regime dividendi e PEX: ripristinata l’esclusione del 95% per le società, dal 1° gennaio 2026.
  • Imposta di bollo: per soggetti non persone fisiche, passa da 100 a 118 euro.

8. Misure di carattere istituzionale e sociale

  • Educazione finanziaria: il Comitato nazionale sarà integrato con un rappresentante della Guardia di Finanza e potrà coinvolgere esperti esterni.
  • Carta europea della disabilità: stanziati 1,6 milioni di euro per la continuità del servizio 2026.
  • Avvocatura dello Stato: finanziamento annuale da 500.000 euro per coprire contributi unificati e spese processuali.

 

DL fiscale (27.03.2026) – Sintesi delle misure fiscali ed economiche principali
Ambito Misura Decorrenza / Termine Note operative
Credito d’imposta imprese Contributo del 35% sugli investimenti 2026 Possibile revisione in sede di conversione
Operazioni permutative Nuovo regime IVA 1° gennaio 2026 Nessun rimborso d’imposta pregresso
Lavoratori impatriati Aggiornamento normativa Periodo d’imposta 2027 Coordinamento con TUIR
Avviamento negativo Tassazione differita in 5 anni Dal 2024 Rileva per soggetti IAS adopter
Sistemi di garanzia depositanti Esenzione interessi obbligazionari Fino al 31 dicembre 2028 Misura di stabilizzazione
Contributo spedizioni extra-UE Rinvio tecnico 1° luglio 2026 Adeguamento sistemi ADM
Ritenuta provvigioni Differimento 1° maggio 2026 Slittamento di due mesi
Beni strumentali Eliminazione vincolo UE/SEE Immediata Maggiore neutralità geografica
Dividendi e PEX Ripristino esclusione 95% 1° gennaio 2026 Riapplicazione regime pregresso
Imposta di bollo Aumento da 100 a 118 euro Dal 2026 Per soggetti diversi da persone fisiche
Atleti dilettanti Esenzione ritenuta fino a 300 € Fino al 31 dicembre 2026 Agevolazione rimodulata
Educazione finanziaria Nuova composizione del Comitato Dal 2026 Ingresso Guardia di Finanza
Carta europea disabilità Stanziamento 1,6 milioni € 2026 Continuità operativa
Avvocatura dello Stato Spesa annuale 500.000 € Dal 2026 Copertura spese processuali

 
(MF/ms)




Iper ammortamenti: soppresso il limite territoriale per l’acquisto di beni

Per effetto del decreto fiscale, approvato il 27 marzo dal Consiglio dei Ministri e già pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DL 27 marzo 2026 n. 38, in vigore dal 28 marzo), gli iper-ammortamenti ex art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025 sono riconosciuti per i beni agevolati a prescindere dal luogo di produzione, essendo stato eliminato, con decorrenza retroattiva per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, il requisito della produzione in Ue o See.

Si ricorda che possono beneficiare degli iper-ammortamenti gli investimenti in:

  • beni materiali e immateriali 4.0 strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

L’art. 1 comma 427 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) stabiliva che tali investimenti agevolabili, oltre a essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dovevano essere “prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo”.

Il luogo di produzione del bene, secondo la disposizione normativa iniziale, era quindi un requisito fondamentale per l’accesso all’agevolazione.

Viste le numerose problematiche emerse in relazione a tale requisito, il Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, aveva annunciato, in occasione della Videoconferenza del 5 febbraio, che tale vincolo sarebbe stato eliminato, come confermato poi ufficialmente con il comunicato del MEF del 12 marzo 2026, che ha preannunciato modifiche alla L. 199/2025 in un provvedimento di prossima emanazione.

Il decreto fiscale, all’art. 7, prevede ora espressamente la soppressione, all’art. 1 comma 427 della L. 199/2025, delle parole “in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo”.

Viene quindi in sostanza disposta la soppressione della disposizione che limitava il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

Per espressa previsione, la disposizione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

La modifica prevista alla L. 199/2025 dovrebbe finalmente sbloccare l’emanazione del decreto attuativo, di competenza dei Ministeri delle Imprese e del made in Italy e dell’Economia.

La bozza del DM che era circolata a gennaio (prima quindi dell’ipotesi di eliminazione del vincolo territoriale per la produzione di beni dalla norma agevolativa primaria), prevedeva, tra l’altro, la definizione della procedura di accesso, con la presentazione di tre comunicazioni al GSE (preventiva, di conferma con acconto, di completamento), e degli altri adempimenti documentali.

Dovrebbe sbloccarsi l’emanazione del DM attuativo

In tale DM sarebbe auspicabile venissero affrontate anche le questioni in sospeso legate alla disciplina degli iper-ammortamenti, tra cui, ad esempio, l’applicazione degli scaglioni di investimento per il calcolo dell’agevolazione (pari al: 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro). In particolare, dovrebbe essere chiarito se, come in passato, il limite massimo debba essere riferito alla singola annualità (quindi per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028) e non all’intero triennio.

Un altro aspetto da chiarire riguarda la disposizione secondo cui l’iper-ammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni del credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 comma 446 della L. 207/2024. In particolare, per gli investimenti prenotati nel 2025 ma effettuati nel primo semestre del 2026, dovrebbe essere precisato in quali condizioni (ad esempio, anche in caso di avvenuta prenotazione con presentazione dell’apposita comunicazione per l’accesso al credito 4.0) i beni possano accedere al nuovo iper-ammortamento.

Indicazioni più precise sarebbero necessarie anche con riguardo ai beni immateriali 4.0.
 
(MF/ms)