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Collettiva Confapi alla fiera Msv a Brno

L’Ufficio estero di Confapi Brescia organizza lo stand in collettiva di Confapi nazionale all’edizione 2024 di MSV a Brno e delle fiere tecnologiche IMT, Plastex, Welding, Fond-Ex e Profintech che si svolgono in contemporanea.

La fiera MSV rappresenta il principale evento internazionale della subfornitura meccanica dell’Europa centrale con una partecipazione annuale di oltre 1.300 espositori e 60.000 visitatori. Oltre il 50% degli espositori e il 16% dei visitatori proviene dall’estero. Sono rappresentate tutte le aree chiave dell’industria metalmeccanica ed elettrotecnica.

Per partecipare alla fiera bisogna inviare la scheda di adesione (scaricabile in allegato) a estero@confapi.org

 

 




Ccnl Legno Unital Confapi: accordo di rinnovo

Si informa le aziende del comparto del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento nonché le industrie boschive e forestali che il 9 aprile 2024 è stato sottoscritto un accordo di rinnovo del CCNL LEGNO UNITAL CONFAPI tra le OO.SS. e Unital Confapi, stabilendo i minimi tabellari per il 2024.
Secondo l’accordo, è previsto un aumento del 5.9% (basato sui dati Istat – Ipca non depurata dei costi energetici), che si traduce in un aumento aggiuntivo di 136,55 euro per il parametro 140 (as2).
Sommando questo valore ai 133 euro erogati a dicembre 2023, si ottiene un totale di 269,55 euro di aumento nell’arco di un anno di contratto.

Si riporta in allegato l’ipotesi di accordo.

(FV/fv)




Cbam. Confapi: industrie penalizzate, rivedere meccanismo

Confapi ha realizzato una survey su un campione di imprese del settore della meccanica associate a Confapi Unionmeccanica con la finalità di monitorare l’impatto del Cbam, il Carbon Border Adjustment Mechanism, che si applica ad alcuni prodotti importati e comprendenti sia le merci utilizzate nella produzione sia determinate lavorazioni dei prodotti.
È emerso che, data la complessità delle informazioni richieste dal regolamento europeo, ben il 48% del campione intervistato si è rivolto ad un consulente esterno con costi annuali, quantificabili tra i 3.000 e i 5.000 euro annui. Leggermente inferiore il costo per le imprese che hanno svolto tale attività direttamente in azienda che hanno quantificato i costi tra i 2.500 e i 3.000 euro. Tali costi sono ascrivibili alla dotazione di un sistema di archiviazione dei dati delle bollette doganali da riportare sulle dichiarazioni Cbam, al coinvolgimento dei fornitori extra-UE (che non stanno collaborando), al reperimento dei dati, alla redazione della relazione (per la quale dover formare il personale), alla consulenza trimestrale da parte di un doganalista esperto cui sottoporre la relazione trimestrale prima dell’invio alla Commissione Europea.
Il 58% delle aziende intervistate ha avuto difficoltà a reperire le informazioni richieste dalla relazione. Tra le principali sfide indentificate dalle imprese ci sono la comprensione dei requisiti normativi (il 26% del campione) e l’adattamento ai processi di reportistica (un altro 26%). Per quel che riguarda le imprese industriali esportatrici solo il 22%, al momento, ha valutato l’impatto della norma sul costo finale dei prodotti rispetto ai concorrenti extra-UE non sottoposti al Cbam stesso. Tra queste più del 63% ha valutato un impatto tra il 10% ed il 30% del fatturato, mentre il 27% delle aziende tra il 30% e il 50% del fatturato a causa dell’introduzione di questo meccanismo. 
Confapi è stata la prima associazione a prendere posizione nei mesi scorsi su questa tematica che, se non ricalibrata, potrebbe creare gravissimi danni all’industria italiana. La Confederazione ha sempre sostenuto l’importanza che associazioni datoriali e politica lavorino assieme per la revisione di questo meccanismo. E per questo ha accolto con soddisfazione la mozione approvata oggi a larga maggioranza, a prima firma dell’onorevole Maurizio Casasco approvata oggi alla Camera dei Deputati che impegna il Governo ad attivarsi nelle sedi comunitarie per mitigare gli effetti distorsivi del Cbam. Stiamo andando nella giusta direzione.

 
 




“Helmit” della classe 3C del Badoni vince il concorso “La piccola impresa che vorrei”

La classe 3C dell’Istituto Badoni di Lecco vince la prima edizione del concorso “La piccola impresa che vorrei” con il suo progetto “Helmit, il casco del futuro”, un dispositivo innovativo che racchiude in sé tutti gli apparecchi di sicurezza per i lavoratori ed è costruito con materiali sostenibili ed è alimentato da pannelli solari. Un progetto per cui gli studenti, affiancati dall’imprenditore Andrea Beri della Ita di Calolziocorte e dalla professoressa Silvia Galasso, hanno realizzato anche il prototipo.
Secondo posto per la classe 2A secondaria di primo grado dell’Istituto Don Piero Pointinger de La Valletta Brianza con il progetto “Uno spazio per me, per te, per tutti” dedicato alla creazione di un luogo di aggregazione per tutte le età, affiancata da Giancarlo Ripamonti della Gicar di Merate e dalla professoressa Daniela Colombo.
Terzo posto per “Drive in cinema” realizzato dalla classe 3CSUE dell’Istituto Bertacchi di Lecco, affiancati da Claudio Pigazzini della Sepam di Sala al Barro e dalla professoressa Paola Provenzano.

 

Sono queste le tre classi vincitrici proclamate questa mattina al teatro Cenacolo Francescano di Lecco dove si è tenuta la finale del concorso “La piccola impresa che vorrei” organizzato da Confapi Lecco Sondrio per celebrare i suoi 75 anni di fondazione. Teatro gremito per l’ultimo atto del progetto che ha coinvolto 450 studenti, suddivisi in 22 classi e affiancati da altrettanti imprenditori.

Ha aperto l’evento il presidente di Confapi Lecco Sondrio Enrico Vavassori che ha ringraziato tutti i partecipanti: “Questa prima edizione è andata oltre le nostre aspettative per partecipazione e qualità dei contenuti, ringrazio tutti gli imprenditori e le scuole che hanno aderito al progetto e faccio i complimenti agli studenti per quello che avete realizzato, avete stupito la giuria per l’impegno e la creatività che avete messo nei vostri lavori. Questo concorso vi ha messo in competizione, purtroppo nella vita e nel lavoro è una situazione che vi capiterà spesso. Se oggi però non sarete tra i vincitori non dovete vivere questo risultato come una sconfitta o un fallimento. L’importante è aver partecipato e aver fatto questa esperienza insieme ai vostri compagni e agli insegnanti”.
Sono poi saliti sul palco Laura Silipigni, presidente del Gruppo Giovani di Confapi Lecco Sondrio, in rappresentanza degli imprenditori che hanno aderito al concorso, mentre l’esploratore e motivatore Alex Bellini, ospite della giornata, ha spronato i ragazzi a credere in loro stessi e seguire i loro sogni, senza temere i fallimenti, anzi a prenderli come insegnamento.
Sul palco per le premiazioni i vertici di Confapi Lecco Sondrio che hanno consegnato la targa alle tre classi vincitrici che poi riceveranno tremila euro (primo classificato), duemila euro (secondo classificato) e mille euro (terzo classificato): somme destinate all’acquisto di materiale scolastico.

La giuria composta dagli imprenditori Davide Gianola e Alice Dell’Oca, Anna Masciadri (responsabile comunicazione Confapi Lecco Sondrio), Katia Sala (giornalista) e Maurizio Fiora (esperto di comunicazione) ha motivato così le tre scelte.
“Per il progetto assolutamente inedito, per la concretezza e fattibilità, per aver portato una possibile soluzione a un problema di stretta attualità del mondo del lavoro a livello nazionale, per l’attinenza al 100% con gli obiettivi del concorso, per la completezza nella presentazione, per il rispetto nella totalità dei cinque criteri del regolamento e soprattutto per aver realizzato il prototipo del prodotto, la giuria dichiara vincitore della prima edizione del concorso de “La piccola impresa che vorrei” il progetto “Helmit – Il casco del futuro” realizzato dalla classe 3C dell’Istituto Badoni di Lecco.

“Per l’ottimo lavoro di approccio al progetto analizzando aspetti negativi e positivi delle varie idee proposte dalla classe per poi decidere l’idea finale da realizzare, per la collaborazione con i soggetti del territorio per capire dove collocare l’impresa, per la finalità sociale di aggregazione di persone di età differenti, per l’ampio ventaglio di attività proposte, per l’originalità dei contenuti e la loro presentazione, per gli ottimi aspetti comunicativi e di creatività, la giuria premia con il secondo posto il progetto “Uno spazio per me, per te, per tutti” realizzato dalla classe 2A dell’Istituto Don Piero Pointinger della Valletta Brianza”.

“Per la coerenza dimostrata con gli obiettivi del concorso, per la realizzazione della presentazione video dettagliata nel rappresentare e raccontare un progetto imprenditoriale. Per l’impegno di ricerca a 360 gradi nel reperire informazioni e documentarsi per realizzare la loro “piccola impresa”, per la realizzabilità e l’impegno collettivo dimostrato dalla classe e per aver concepito un progetto originale sul territorio di Lecco e con finalità aggregative, la giuria premia con il terzo posto il progetto “Drive in cinema” della classa 3C SUE dell’Istituto Bertacchi di Lecco”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa




Portale “Rentri”: parte la fase di test in area “demo”

Molti operatori saranno tenuti all’utilizzo del Rentri, con livelli diversi di ingaggio e con tempistiche diversificate, come già evidenziato nelle precedenti comunicazioni (circolari Api n. 319-420-489-560 del 2023 e n.13 del gennaio 2024).

A partire dal 16 aprile 2024 viene avviata la fase di test in ambiente “demo”, raggiungibile dal portale del Rentri, con regole d’accesso e funzionalità analoghe a quelle del portale ufficiale.

I futuri “utenti” del Rentri possono avere diversi ruoli (operatori, delegati, enti o produttori non obbligati all’iscrizione), come si vede nella home page del sito del Rentri.

L’ambiente “demo” permette agli utenti di:

  • analizzare le informazioni che dovranno essere trasmesse in sede di iscrizione
  • verificare le funzionalità offerte dai servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico in formato digitale; la vidimazione e l’emissione dei nuovi formulari di identificazione del rifiuto in formato cartaceo; testare le regole e le procedure per l’interoperabilità tra i sistemi informativi degli utenti e il RENTRI.
Gli operatori e gli eventuali delegati possono iniziare a testare:
  • le procedure di iscrizione
  • la vidimazione e l’emissione del FIR cartaceo e la trasmissione della copia completa dello stesso
  • la stampa del format di registro cronologico di carico e scarico
Le diverse funzioni verranno rilasciate nell’area ufficiale del sito nell’arco dei prossimi mesi.
L’ambiente “demo” sarà operativo anche dopo l’avvio a regime del RENTRI.
 
Confapi vi invita a testare l’uso dei diversi servizi. Si ricorda tuttavia che lo strumento del Rentri ha l’obiettivo di trasferire le attività manuali in modalità digitale ma non vengono modificate le regole, le sanzioni, le responsabilità vigenti in questa materia. Pertanto si raccomanda di assicurarsi che le persone incaricate di seguire questi adempimenti siano adeguatamente preparate sugli obblighi della normativa.

In caso di necessità, consultate i corsi offerti da Confapi.

(SN/am)




Bilanci 2023: approvazione entro il 29 aprile 2024

Si approssima la scadenza del termine di approvazione dei bilanci 2023, alla quale sono collegati diversi ulteriori adempimenti, sia prodromici che successivi.

Per le società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, i bilanci al 31 dicembre 2023 dovranno essere approvati entro il prossimo 29 aprile, salvo che lo statuto consenta il rinvio a 180 giorni, ossia al 28 giugno, quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato “ovvero” lo richiedano particolari esigenze connesse alla struttura e all’oggetto della società.

Salvi tali casi, infatti, l’assemblea ordinaria delle spa deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 2364 comma 2 c.c.).

Analogamente, per le srl, il secondo periodo del primo comma dell’art. 2478-bis c.c. stabilisce che il bilancio è presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal citato secondo comma dell’art. 2364 c.c.

Per chi dovesse utilizzare appieno il ricordato termine, tra pochi giorni il progetto di bilancio e i relativi allegati – ossia le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ove presenti), le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate (che, per quelle incluse nel consolidamento, possono essere sostituite da un prospetto riepilogativo dei dati essenziali) e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate – dovranno essere depositati presso la sede delle società, e ivi rimanere a disposizione dei soci fino all’approvazione del bilancio.

Ai sensi dell’art. 2429 comma 3 c.c., infatti, tali documenti devono restare depositati in copia nella sede della società “durante i quindici giorni che precedono l’assemblea” e fino all’approvazione, in modo che i soci possano prenderne visione.

In giurisprudenza si è osservato come i giorni che compongono il periodo in considerazione debbano considerarsi “liberi”; in altre parole, in tanto tale termine potrà dirsi rispettato, in quanto il deposito presso la sede sociale avvenga non oltre il sedicesimo giorno antecedente alla data fissata per l’assemblea di approvazione (cfr. Trib. Milano 19 gennaio 2017); ossia, il prossimo 13 aprile, assumendo, appunto, come data dell’assemblea quella del 29 aprile.

Il corretto calcolo del periodo durante il quale i documenti in questione devono restare a disposizione dei soci è di fondamentale importanza. La violazione di tale termine, infatti, può comportare l’annullabilità – oppure, secondo un’altra ricostruzione, addirittura la nullità – della delibera di approvazione del bilancio.

In presenza di differenti orientamenti, inoltre, è dubbio se i soci debbano essere avvertiti dell’avvenuto deposito della documentazione presso la sede sociale.

La questione è stata posta al vaglio della Cassazione, che non risulta, tuttavia, essersi ancora pronunciata. Ad ogni modo, appare consigliabile dare comunicazione ai soci dell’avvenuto deposito, eventualmente anche anticipando l’avviso di convocazione dell’assemblea che, per le spa, ove lo statuto lo consentisse, dovrebbe essere “ricevuto” entro il prossimo 20 aprile ex art. 2366 comma 3 c.c., mentre per le srl dovrebbe essere “spedito” entro la stessa data ex art. 2479-bis comma 2 c.c.

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, esso, con i relativi allegati, dovrà essere depositato presso il Registro delle imprese. Nello stesso termine si dovrà provvedere alla registrazione del verbale dell’assemblea presso l’Agenzia delle Entrate, ma nel solo caso in cui l’assemblea abbia deliberato anche la distribuzione di utili.

Ancora possibile l’approvazione a distanza

Quanto alle modalità di svolgimento dell’assemblea di approvazione del bilancio, infine, si ricorda che è ancora possibile avvalersi della speciale disciplina dettata, durante il periodo emergenziale, dall’art. 106 del DL 18/2020 convertito.

L’art. 11 comma 2 della L. 21/2024, infatti, ha differito il termine di applicazione della disciplina in questione al 31 dicembre 2024.

Con riguardo alle assemblee “tenute” fino a tale data, quindi, sarà ancora possibile:

  • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
  • svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;
  • consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il “rappresentante designato”.
(MF/ms)



Entro il 30 aprile 2024 la dichiarazione annuale Iva

Entro il prossimo 30 aprile dovrà essere presentato il modello IVA 2024, relativo al 2023, come dispone l’art. 8 comma 1 del DPR 322/98.

Il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA rappresenta altresì il limite temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, posto che, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del DPR 633/72, esso è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto.

Come illustrato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, il predetto anno è da individuarsi sulla base del momento in cui si è verificato il duplice presupposto:

  • dell’esigibilità dell’imposta;
  • del possesso della fattura d’acquisto da parte del cessionario o committente.
Per gli acquisti di beni e/o servizi il cui diritto alla detrazione dell’IVA è sorto nel 2023 (poiché in tale anno si è realizzata l’esigibilità dell’imposta ed è stata ricevuta la fattura), dunque, il diritto medesimo può essere esercitato presentando la dichiarazione IVA riferita al 2023 – senza sanzioni – entro il 30 aprile 2024.

A tal proposito, può essere utile ricordare che il documento che non sia stato registrato nel corso del 2023, non concorrendo alla liquidazione periodica relativa al mese di ricezione, né a quelle successive (entro il mese di dicembre), potrà ancora essere annotato nel periodo tra il 1° gennaio 2024 e il 30 aprile 2024 in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti, riferita alle fatture ricevute nell’anno precedente (si veda la menzionata circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018).

Esemplificando, il soggetto passivo che paghi un compenso per una prestazione di servizi a ottobre del 2023 e, nello stesso mese, riceva la fattura emessa dal fornitore senza procedere alla sua registrazione entro dicembre 2023, avrà ancora tempo fino al prossimo 30 aprile per esercitare la detrazione.

Allo stesso modo, l’IVA relativa a una fornitura di beni consegnati a novembre 2023, documentati con fattura differita emessa il 15 dicembre 2023 e ricevuta nella stessa data dall’acquirente (che non ha ancora provveduto alla sua annotazione), potrà comunque essere portata in detrazione nel quadro VF della dichiarazione annuale che dovrà essere presentata a breve.

Nel caso in cui il documento ricevuto venga annotato, ma non sia esercitato il diritto alla detrazione entro il termine anzidetto, il recupero dell’imposta potrà avvenire esclusivamente presentando una dichiarazione IVA integrativa “a favore” (art. 8 comma 6-bis del DPR 322/98), entro il 31 dicembre 2029.

Quanto esposto non vale per le fatture che siano state ricevute a inizio 2024, relative a operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2023.

In questa evenienza l’esercizio del diritto alla detrazione è possibile sino alla dichiarazione IVA relativa al 2024 (vale a dire l’anno in cui si è verificata la contemporanea presenza dei due presupposti: sostanziale, già presente nel 2023, e formale) e, pertanto, entro il 30 aprile 2025.

Una particolare circostanza su cui si è espressa l’Amministrazione finanziaria è relativa al mancato ricevimento della fattura d’acquisto per un problema legato al canale telematico del soggetto passivo. In tal caso, la fattura elettronica viene messa a disposizione del destinatario nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e il fornitore, avvisato dal Sistema di Interscambio, ne dà comunicazione al cliente. 

Nella risposta a interpello n. 435/2023 è stato chiarito che, nella fattispecie, la data di ricezione del documento corrisponde al momento in cui il cessionario o committente ne prende visione, ma che tale azione non può essere arbitrariamente procrastinata, posto che ciò comporterebbe un indebito rinvio dei termini per l’esercizio del diritto alla detrazione.

Criteri specifici per le importazioni

Alcune precisazioni si rendono opportune quanto al termine ultimo per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA riferita alle importazioni.

In merito al requisito del possesso del documento d’acquisto, dopo la soppressione del DAU (c.d. bolletta doganale), la prassi amministrativa ha reso noto che:

  • il documento idoneo a esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta all’importazione è il prospetto di riepilogo ai fini contabili, reso disponibile accedendo al servizio “Gestione documenti – Dichiarazioni doganali” del sito dell’Agenzia delle Dogane (circ. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 22/2022);
  • non è possibile avvalersi, per l’esercizio del diritto alla detrazione, del documento di cortesia rilasciato dagli spedizionieri, essendo il relativo contenuto di carattere discrezionale (risposta a interpello n. 417/2022).
Mutuando i principi già affermati per l’individuazione del possesso delle fatture d’acquisto “interne”, è possibile concludere che il termine a decorrere dal quale esercitare il diritto alla detrazione venga a coincidere con il momento in cui è generato il menzionato prospetto di riepilogo ai fini contabili, della cui messa a disposizione l’importatore nazionale è a conoscenza.

 

(MF/ms)




Sospesi i codici tributo per l’utilizzo del bonus investimenti 4.0

Con la risoluzione n. 19 del 12 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha sospeso i codici tributo per l’utilizzo in compensazione tramite F24 dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 relativi al 2023 e 2024, in attesa delle disposizioni ministeriali relative ai nuovi obblighi di comunicazione.

In particolare, l’art. 6 del DL 39/2024 ha disposto che, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 commi da 1057-bis a 1058-ter della L. 178/2020 e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui alla L. 160/2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 aprile 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

La comunicazione va aggiornata al completamento degli investimenti. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024.

Il comma 3 dell’art. 6 del DL 39/2024 stabilisce che “Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.

Le comunicazioni (ex ante ed ex post) dovranno essere effettuate sulla base del modello adottato con DM 6 ottobre 2021, che sarà aggiornato in funzione delle nuove finalità, definendo anche contenuto, modalità e termini di invio delle comunicazioni.

Tanto premesso, in considerazione delle disposizioni introdotte dal DL 39/2024, nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del made in Italy, per i crediti d’imposta in argomento l’Agenzia delle Entrate sospende quindi l’utilizzo in compensazione mediante modello F24.

In particolare, con riguardo al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, la sospensione è prevista per i codici tributo “6936” (beni materiali 4.0 ex art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis della L. 178/2020) e “6937” (beni immateriali 4.0 ex art. 1 comma 1058 della L. 178/2020), quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024.

Stop anche ai crediti R&S relativi al 2024

In merito ai crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, invece, i codici sono sospesi quanto in corrispondenza degli stessi viene indicato il 2024 come anno di riferimento (coerentemente con quanto previsto dalla disposizione di cui all’art. 6 del DL 39/2024).

La sospensione riguarda, nello specifico, i seguenti codici tributo:

– “6938”, relativo al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (ex art. 1, commi 198 e ss., della L. 160/2019);
– “6939”, relativo al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo maggiorato per il Mezzogiorno (art. 244 comma 1 del DL n. 34/2020);
– “6940”, riguardante il credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia.
 

(MF/ms)




Bonus investimenti 4.0: credito imposta senza blocchi per gli investimenti 2022 interconnessi nel 2023

L’Agenzia delle Entrate, con una FAQ pubblicata il 16 aprile, sul proprio sito internet nella sezione dedicata al credito per investimenti in beni strumentali, ha chiarito che è possibile continuare a utilizzare il codice tributo “6936” per fruire del credito d’imposta maturato in relazione a beni fino al 2022 e interconnessi nel 2023 o 2024, indicando l’anno in cui è iniziato l’investimento.

Il chiarimento si è reso necessario alla luce della formulazione adottata nella risoluzione n. 19/2024, che ha sospeso l’utilizzo di determinati codici tributo a seguito dei nuovi obblighi di comunicazione previsti dall’art. 6 del DL 39/2024.

Riepilogando brevemente i termini della questione, l’art. 6 del DL 39/2024 ha disposto che le comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy, necessarie ai fini della fruizione dell’agevolazione, riguarda i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 commi da 1057-bis a 1058-ter della L. 178/2020.

Inoltre, il comma 3 dell’art. 6 del DL 39/2024 ha previsto che “per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.

In attuazione del citato art. 6 del DL n. 39/2024, la risoluzione n. 19 del 12 aprile 2024 ha quindi, tra l’altro, sospeso l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui al codice tributo “6936”, nel caso in cui venga indicato come “anno di riferimento” il 2023 o 2024.

Considerato che il citato codice tributo “6936” è utilizzato anche per la fruizione dei crediti di cui all’art. 1, commi 1056 e 1057, della L. 178/2020, che non sono interessati dal blocco di cui al richiamato art. 6 del DL n. 39/2024, è stato chiesto quale codice tributo indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti maturati ai sensi dei suddetti commi 1056 e 1057.

L’Agenzia, nella risposta alla FAQ, osserva che i crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi (materiali 4.0), effettuati rispettivamente:

– dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);
– dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Non va indicato l’anno di interconnessione

Ad avviso dell’Agenzia, in entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo “6936” e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.

Ad esempio, secondo quanto espressamente riportato nella FAQ, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.
 

(MF/ms)




Fringe benefit dipendenti: chiarimenti sul concetto di “interesse esclusivo del datore di lavoro”

sacchetti di caffè ed eventuali prodotti di merchandising (quali tazze con logo aziendale e spille) omaggiati ai dipendenti dalla società che produce e commercializza caffè per promuovere la propria immagine non sono tassati soltanto se rientrano nel limite di esenzione dei fringe benefit di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR; se il limite viene superato, tali beni concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente sulla base del valore normale ex art. 9 comma 3 del TUIR. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 89 dell’11 aprile.

Nel caso di specie, la società istante rappresenta di far parte di un gruppo quotato presso il mercato statunitense con punti vendita in diversi Paesi nel mondo e di operare nel campo della produzione e la commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di caffè, the, e loro prodotti derivanti, affini e complementari, nonché di prodotti alimentari e bevande in genere e accessori, sia nel mercato interno che in quello internazionale, con le attività industriali necessarie e conseguenti, gestione della proprietà di ristoranti, bar e caffè, negozi, chioschi e punti vendita al dettaglio in tutti i settori.

Secondo quanto rappresentato, nell’ambito di un’articolata serie di benefit previsti dalla “Partner Guide”, la società “omaggia” mensilmente i propri dipendenti di un sacchetto di caffè selezionato e di una bevanda gratuita al giorno, da consumare durante la pausa al lavoro, evidenziando che scopo dell’offerta è diffondere la conoscenza approfondita dei prodotti e la capacità dei dipendenti di trasmettere l’eccellenza degli stessi alla clientela, nell’ambito della strategia aziendale.

La società rappresenta, inoltre, che “potrebbe capitare che la Società istante omaggi i Partners con alcuni beni che hanno natura di merchandise (es.: tazze con il logo aziendale, spillette)” e afferma che, “in questi casi, tali beni sono appositamente caratterizzati per rappresentare l’identità aziendale (ad esempio, attraverso l’utilizzo del logo o di esclusivi elementi di design) e il motivo principale per la concessione di tali beni è la volontà che i Partner diffondano l’immagine aziendale al di fuori delle mura della [caffetteria] con finalità di business, di marketing e di promozione e diffusione dell’immagine aziendale”.

La società chiede quindi se, in considerazione del prevalente interesse datoriale, i descritti beni erogati ai dipendenti possano considerarsi irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 del TUIR, alla luce della risoluzione 9 settembre 2003 n. 178, con la quale è stato precisato che non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

  • le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore;
  • le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.
L’Agenzia delle Entrate, anche in base alla circolare n. 37/2013, afferma, in via generale, che i beni assegnati ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente e, solo nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso, si può considerare prevalente l’interesse del datore di lavoro e, quindi, escludere il valore dei predetti beni dalla tassazione in capo al dipendente.

Nel caso di specie, i beni descritti sono offerti, rispettivamente, con cadenza mensile e giornaliera, a tutti i dipendenti in organico a prescindere dalle vendite effettuate e dalla prestazione lavorativa svolta. I dipendenti, inoltre, potrebbero utilizzare i predetti omaggi per soddisfare esigenze personali o potrebbero anche decidere di non fruirne, stante l’assenza di obblighi contrattuali specifici.

Non si configura l’interesse esclusivo del datore di lavoro

Gli omaggi in questione, per quanto utili alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un’esigenza propria del singolo lavoratore (ad es. prendere un caffè al bisogno) e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore (ad es. i sacchetti di caffè e i prodotti di merchandising) e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, nel caso in esame, qualora il valore dei beni assegnati dalla società ai propri dipendenti superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR (258,23 euro) e successive integrazioni, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell’art. 9 del TUIR (cfr. ris. 29 ottobre 2003 n. 202).

Nell’ambito della risposta l’Agenzia ha inoltre ricordato che, ai sensi dell’art. 1 comma 16 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), limitatamente al periodo d’imposta 2024, il suddetto limite di esenzione è incrementato a 1.000 euro e, per i dipendenti con figli a carico, a 2.000 euro.
 

(MF/ms)