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Versamento imposta bollo su fatture elettroniche: 31 maggio prima scadenza con le nuove modalità

Il versamento dell’imposta di bollo applicata sulle fatture elettroniche trova nuove scadenze e la definizione di una nuova procedura di recupero e irrogazione delle sanzioni.

Il decreto del Mef 4 dicembre 2020 e la consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14 , da un lato, e il provvedimento attuativo 4 febbraio 2021, n. 34958 , dall’altro, hanno, infatti, modificato le regole e le scadenze di versamento.

Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Il bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021 dovrà, quindi, essere versato entro il 31 maggio 2021. Il secondo trimestre fa eccezione e va al 30 settembre 2021; il terzo trimestre al 30 novembre 2021 e il quarto trimestre a fine febbraio 2022.

Per le fatture elettroniche inviate attraverso Sdi dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta.

L’agenzia comunica, infine, l’importo dovuto entro il 15 del secondo mese successivo alla scadenza, inibendo, dalla data della notifica, il ravvedimento operoso.

Premessa
Le due norme cui fare riferimento per comprendere la corretta applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono:
  • l’art. 13, comma 1, della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr. n. 642/1972, che prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti […]; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”;
  • la nota 2, lett. a), in calce al medesimo articolo, la quale stabilisce, inoltre, che l’imposta non è dovuta “quando la somma non supera L. 150.000” (euro 77,47).
Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo
L’imposta di bollo può essere assolta:
  • mediante contrassegno (per le sole fatture cartacee);
  • con le modalità virtuali di cui all’art. 15 del Dpr n. 642/1972 (tanto per le fatture cartacee, quanto per quelle emesse con sistemi elettronici);
  • con le modalità individuate dall’art. 6  del Dm. 17 giugno 2014 (per le fatture elettroniche emesse attraverso lo Sdi).
La disciplina del pagamento dell’imposta in modo virtuale è recata dall’art. 15 del Dpr n. 642/1972, secondo cui, per determinate categorie di atti e documenti, l’Agenzia delle Entrate può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell’imposta, anziché in modo ordinario o straordinario, avvenga in modo virtuale.

Ai fini dell’autorizzazione, l’interessato deve presentare apposita domanda, corredata da una dichiarazione contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno.

In sintesi, il versamento è eseguito annualmente sulla base della liquidazione fatta dall’Ufficio, dapprima a titolo provvisorio per l’anno in corso e, successivamente, a titolo definitivo sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente.

Con riguardo alle fatture elettroniche, invece, l’art. 6  del Dm 17 giugno 2014 dispone che l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.
 

Periodo di riferimento Termini di versamento fino al 31 dicembre 2020 Nuovi termini di versamento dal 1° gennaio 2021  
Codici tributo
I trimestre 2021 20.04.2021 31.05.2021 2521
II trimestre 2021 20.07.2021 30.09.2021
(e se I trimestre < 250 euro)
2522
III trimestre 2021 20.10.2021 30.11.2021 (e se I e II trimestre < 250 euro) 2523
IV trimestre 2021 20.01.2022 28.02.2022 2524
 
Le nuove scadenze di versamento dal 2021
Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare veniva effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

In base alle nuove tempistiche, dettate dal D.m. 4 dicembre 2020 , il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come in precedenza previsto, entro il giorno 20 del primo mese successivo allo stesso trimestre.

Il bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021 dovrà, quindi, essere versato entro il 31 maggio 2021.

Particolare la scadenza del secondo trimestre: il bollo per i mesi di aprile, maggio e giugno dovrà essere pagato entro il 30 settembre 2021, entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura.

Tempistiche differenziate di pagamento sono possibili, poi, se l’imposta non supera la soglia di 250 euro:

  • se il bollo complessivamente dovuto nel primo trimestre solare non supera tale importo, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e, quindi, entro il 30 settembre 2021;
  • se l’importo dell’imposta per i primi due trimestri solari, complessivamente considerato, non supera 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre, e quindi, entro il 30 novembre 2021.
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate sull’importo dovuto
L’Agenzia delle entrate è in grado di rendere noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva, presente sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Il pagamento dell’imposta, inoltre, può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata:

  • con addebito su conto corrente bancario o postale o
  • utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate.
Nel portale “Fatture e Corrispettivi”, sono state aggiornate le funzionalità relative alla consultazione e variazione dei dati per il versamento del tributo.

 E’, quindi, possibile prendere visione dei due distinti elenchi, contenenti:

  • le fatture elettroniche transitate dal Sistema di interscambio nei primi tre mesi dell’anno, che già recano l’assolvimento dell’imposta di bollo (Elenco A);
  • quelle che, invece, non riportano l’indicazione del tributo, pur essendone soggette (Elenco B).
L’elenco “B” era modificabile e il contribuente aveva tempo fino al 30 aprile 2021 per comunicare all’agenzia che, in relazione a uno o più dei documenti in esso contenuti, non risultavano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta; entro la stessa data, era possibile procedere all’integrazione dell’elenco con gli estremi (identificativo Sdi) delle fatture, non segnalate dall’amministrazione finanziaria, per le quali il tributo risulta dovuto.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta.

Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi) dal 1° gennaio 2021, l’agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta.

Per il secondo trimestre, il termine è prorogato al 20 settembre.
 

Periodo di riferimento Comunicazione al contribuente da parte dell’Agenzia entrate Termine entro cui è possibile regolarizzare con riduzione di 1/3 Termine entro cui è possibile regolarizzare con ravvedimento operoso
I trimestre 2021 15.05.2021  
30 giorni dalla notifica della comunicazione da parte dell’Agenzia entrate
Dalla scadenza originaria di versamento fino alla notifica della comunicazione da parte dell’Agenzia entrate
II trimestre 2021 20.09.2021
III trimestre 2021 15.11.2021
IV trimestre 2021 15.02.2022
Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, viene comunicato in modalità telematica l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta, nonché delle integrazioni.
Regime sanzionatorio
In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, la sanzione dovuta, ridotta di un terzo, e gli interessi sono comunicati telematicamente al contribuente: il mancato pagamento entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione determina l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi, con sanzione piena.

L’art. 12-novies, comma 1 , terzo periodo, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, opera rinvio all’art. 13, comma 1, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e, dunque, alla modulazione della sanzione. In particolare, la sanzione su cui applicare, in caso di definizione entro 30 giorni dalla comunicazione, la riduzione pari a un terzo, ai sensi dello stesso art. 12-novies , comma 1, è pari:

  • al 30 per cento per cento, se il versamento è eseguito oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • al 15 per cento (cioè la sanzione precedente è ridotta alla metà), se il versamento è eseguito entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (1 per cento), se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.
Come chiarito con la circolare 14 aprile 2015, n. 16/E, par. 7, infatti, laddove l’imposta di bollo sia assolta:
  • mediante contrassegno, la sanzione applicabile è quella dettata dall’art. 25, primo comma, del Dpr n. 642/1972, secondo cui chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, a una sanzione amministrativa dal 100 al 500 per cento dell’imposta o della maggiore imposta;
  • con modalità diverse dal contrassegno (ai sensi dell’art. 15 del Dpr. n. 642/1972, oppure dell’art. 6 del D.m. 17 giugno 2014, ma comunque mediante versamento cumulativo dell’imposta), la sanzione applicabile – anche rispetto alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2021 – è quella di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 471/1997, secondo cui chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risultino una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
Diversamente, se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il suddetto termine di 30 giorni, il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione di cui all’art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 471/1997 in misura piena, nonché dell’imposta o della maggiore imposta, ove dovuta, e dei relativi interessi.
Ravvedimento operoso
La sanzione richiamata dall’art. 12-novies, comma 1 , terzo periodo, del Dl. n. 34/2019 (cioè la sanzione di cui all’art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 471/1997) è ravvedibile ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Tuttavia, la comunicazione di cui all’art. 12-novies, comma 1 , del Dl. n. 34/2019, con cui l’agenzia delle entrate constata la violazione e comunica l’imposta, gli interessi e la sanzione da versare, inibisce al contribuente di avvalersi della facoltà del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 472/1997.

(MF/ms)




Il “vestito” dei prodotti che fa la differenza

Inserto “Salute&Benenssere” de Il Sole 24 Ore, focus sulla nostra associata Dell’Oca srl di Delebio (Sondrio). 




La meccanica sta correndo Ostacolo materie prime

La Provincia del 24 maggio 2021, intervista a Danilo Gabbioni, titolare della nostra associata Italgard.




ITA punta sul green e sostenibilità L’area Foppe-Palude cambierà volto

Il Giornale di Lecco del 24 maggio 2021, servizio sulla nostra associata ITA e il suo progetto di riqualificazione aree verdi. 




In arrivo la newsletter di Valoriamo per le aziende

Informiamo le nostre aziende che Valoriamo, il progetto di welfare comunitario che opera nella provincia di Lecco, sta per attivare un servizio informativo dedicato al welfare aziendale.

Tra pochi giorni, infatti, partirà una newsletter riservata proprio agli imprenditori.

Chi fosse interessato può iscriversi cliccando qui.

(AM/am)




Materie prime, Andrea Beri ITA SpA: “I fornitori hanno i magazzini vuoti”

La Provincia del 21 maggio 2021, Andrea Beri, amministratore delegato di ITA SpA e membro della giunta di Api, commenta i rialzi dei prezzi delle materie prime.




Ita Spa progetto riqualificazione aree verdi: videointerviste

Oltre la Notizia di Katia Sala, presentazione del progetto della ITA SpA di Calolziocorte “Riqualificazione aree verdi 2021”, ecco le videointerviste realizzate durante la conferenza stampa:
 
Andrea Beri
 
Giovanni Battista Beri
 
Marco Piazza  
 




Corso: formazione specifica lavoratori addetti ai reparti produttivi, Accordo Stato-Regioni 2011 e 2016

Api Lecco Sondrio, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove il corso “Formazione specifica lavoratori addetti ai reparti produttivi Accordo Stato-Regioni 2011 (rischio alto)” rivolto a tutti i lavoratori addetti ai reparti produttivi che non abbiamo già effettuato tale formazione obbligatoria ed in particolare ai neo assunti. L’obiettivo del corso è quello di assolvere l’obbligo del datore di lavoro di provvedere alla formazione dei lavoratori, anche neo-assunti, a proprie spese e nel corso dell’orario di lavoro. A tal proposito l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ha precisato: “Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione”.
 
Il legislatore obbliga che la formazione avvenga prima dell’assunzione, ma se questo non fosse possibile, deve avvenire contestualmente all’assunzione e terminato entro 60 giorni.
 
Ogni lavoratore addetto ai reparti produttivi deve essere formato sulla sicurezza sul lavoro attraverso corsi, composti da:
A) un modulo generale (4 ore)
B) un modulo specifico sui rischi per un determinato luogo di lavoro (12 ore rischio alto).
 
Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.
 
Programma
 
Rischi meccanici generali, macchine e attrezzature
 
Prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro.
Importanza della formazione ed informazione dei lavoratori nel campo della salute e sicurezza sul posto di lavoro.
Le operazioni di lavoro specifiche dell’azienda.
Pericoli, rischi e principali cause di infortunio nell’utilizzo delle macchine operatrici ed utensili. Le azioni e le condizioni pericolose.
Requisiti generali di sicurezza delle macchine: ripari, protezioni, doppi comandi.
La manutenzione periodica e dei controlli. I rischi nelle operazioni di manutenzione.
Rapporto con le imprese appaltatrici e sicurezza.
Gli interventi di prevenzione nell’ambiente di lavoro.
Gli interventi di prevenzione sull’organizzazione del lavoro.
La protezione collettiva e individuale. I dispositivi di protezione individuale: scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali e maschere.
Rischio elettrico generale
Protezioni dalle tensioni di contatto;
Protezioni da sovratensioni, sovracorrenti e scariche atmosferiche;
Apparecchiature elettriche;
Utensili e apparecchi elettrici portatili o mobili;
Impianti di illuminazione elettrica;
Collegamenti elettrici a terra;
Cabine elettriche;
Impianto di messa a terra
Buone norme comportamentali riferite a possibile rischio di folgorazione
Effetti dell’elettricità sull’organismo umano;
Primo soccorso per i colpiti da corrente elettrica
Rischio chimico
I preparati pericolosi di uso lavorativo
Le vie di esposizione; Prodotti pericolosi; Tipi specifici di rischio; La sorveglianza sanitaria
Schede di sicurezza ed etichette
L’etichettatura; La scheda di sicurezza (SDS); Frasi di rischio e consigli di prudenza; Verniciatura; La protezione collettiva ed individuale. I dispositivi di protezione individuale.
 
Rischi fisici
Rumore
La fisiologia dell’apparato uditivo; Gli effetti del rumore sull’udito; La normativa vigente; Obblighi e responsabilità dei lavoratori; La misura del rumore: i decibel; La risposta dell’orecchio umano; Le tipologie di rumore; Il livello equivalente e l’esposizione quotidiana personale; Controlli sanitari; L’informazione e la formazione; I dispositivi di protezione individuale: tappi, cuffie
Vibrazioni
Sorgenti di vibrazioni; Modalità di azione su corpo umano; Grandezze e misure; Sistema mano-braccio, corpo intero; Situazioni di rischio;Protezione dalle vibrazioni.
 
 
Rischi psicosociali e stress da lavoro correlato
 
 
Lo stress; Risposte dello stress; La sintomatologia;
Definizione e caratteristiche del burnout; L’individuo e il burnout;
Il mobbing; Caratteristiche del mobbing;
Prevenzioni delle sindromi da stress.
Procedure di emergenza
Le procedure di emergenza; Antincendio, evacuazione e primo soccorso.
Nell’ambito del percorso formativo, ad integrazione dei contenuti sopraesposti, verranno affrontati in modo trasversale gli aspetti comportamentali, il fattore umano, il comportamento dei lavoratori, l’atteggiamento nei confronti delle regole, dei processi e delle situazioni lavorative.
Incidenti e infortuni mancati
Near miss, mancato infortunio, mancato incidente o quasi infortunio: Origine, Definizione, Decisioni
Segnaletica di sicurezza
 
Rischi da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
 
 
Rischi del tipo lavoro-correlato dovuti a movimentazione manuale di bassi carichi ad alta frequenza che potrebbero comportare malattie da microtraumi ripetuti e posture incongrue degli arti superiori (sovraccarico biomeccanico)
 
 
Dpi Organizzazione del lavoro
La funzione dei D.P.I.;
Quando esiste l’obbligo dell’uso di D.P.I.;
I requisiti dei D.P.I.;
Gli obblighi dei lavoratori;
Il corretto uso dei D.P.I. Marcatura CE;
I principali D.P.I. esistenti:
Protezione del capo; Protezione dell’udito; Protezione degli occhi; Protezione degli arti superiori; Protezione degli arti inferiori; Protezione delle vie respiratorie; Protezione del corpo; Protezione dalle cadute; Schede tipo per l’Identificazione dei D.P.I. più appropriati
Movimentazione manuale dei carichi
 
 
La movimentazione manuale dei carichi come fattore di rischio
 
Obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori ex D.L.vo 81/08
La colonna vertebrale (rachide) e sue possibili alterazioni
Modelli di valutazione del rischio nella movimentazione manuale dei carichi
La movimentazione manuale e le caratteristiche dell’ambiente di lavoro
Consigli per una corretta movimentazione manuale dei carichi.
La sorveglianza sanitaria.
Lavori in altezza – uso di scale
Videoterminali
Le condizioni di lavoro al V.D.T.; L’ergonomia del posto di lavoro al V.D.T.. Gli arredi; Le posture incongrue;
Nozioni di illuminotecnica; Riflessi e abbagliamenti; L’astenopia lavorativa e il compito visivo;
La qualità dell’aria e gli inquinanti indoor; Microclima e climatizzazione;
L’hardware e il software. La normativa vigente sui videoterminali: gli esposti;
Il posto di lavoro; Le interruzioni e le pause;
La sorveglianza sanitaria, informazione e informazione e le sanzioni

Calendario: 
Venerdì 11 giugno 2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Venerdì 18 giugno 2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Mercoledì 23 giugno 2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.30
 
Sede: Api, via Pergola 73 Lecco
 
Costi:
Il costo per la partecipazione al corso è di
€ 180,00 + Iva per associati ad Api Lecco Sondrio
€ 250,00 + Iva per non associati ad Api Lecco Sondrio
 
Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l’Api  via email nadia.crotta@api.lecco.it entro venerdì 4 giugno 2021.
 
Si precisa che:
I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
per ottenere l’attestato di frequenza è obbligatorio partecipare al 90% del percorso formativo.
L’Area Formazione di Api Lecco Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (tel. 0341.282822).

 
 
(SB/mc)
 



Raccolta sacco rosso per aziende: termine ultimo 31 maggio 2021

Invitiamo le aziende associate con sede nei comuni di Civate, Lecco, Malgrate, Merate, Suello e Valmadrera a ritirare urgentemente il sacco rosso per la raccolta di rifiuti per l’avvio del nuovo sistema di misurazione puntuale.

Il termine ultimo per il ritiro è il 31 maggio 2021.

Tutte le informazioni su dove e quando si posso ritirare i nuovi sacchi sul sito di Silea cliccando qui

Con l’avvio del nuovo sistema dal 1 luglio 2021 non verranno più ritirati i rifiuti indifferenziati conferiti in sacchi privi di codice RFID.

Per evitare multe invitiamo le nostre aziende dei comuni interessati ad affrettarsi a ritirare i loro sacchi rossi.

Per affrondimenti e domande contattare Silvia Negri, responsabile Ambiente Sicurezza Api, silvia.negri@api.lecco.it.

Alleghiamo locandina informativa.

(AM/am)
 
 




Confapi partner del premio UnipolSai: “L’Italia che verrà. Storie di aziende che progettano futuro”

Confapi è partner dell’iniziativa promossa da UnipolSai Assicurazioni L’Italia che verrà, storie di aziende che progettano futuro. Il progetto si pone come obiettivo quello di valorizzare le imprese italiane per promuovere le loro esperienze più virtuose e distintive in tre specifici ambiti: ricerca e innovazione, investimento sui giovani e sviluppo del territorio.

A chi si rivolge?
L’iniziativa è rivolta ad aziende medie e medio-grandi con fatturato di oltre 10 milioni di euro e un numero di dipendenti superiore a 50 che verranno stimolate a partecipare all’iniziativa con opportuni investimenti in comunicazione.

I partner e le attività
Oltre a Confapi, il progetto è supportato da Nomisma, punto di riferimento nelle analisi dei trend dei principali segmenti di mercato, che si occuperà di valutare i parametri economici delle imprese in gara, e il quotidiano Il Sole 24 Ore, media partner del programma.
Una giuria composta da figure autorevoli avrà infine il compito di valutare le imprese che giungeranno alla fase finale del progetto con l’obiettivo di scegliere le tre vincitrici.
 
Si allega la presentazione del progetto.

Per candidature e informazioni e contattare la Segreteria di Api Lecco Sondrio allo 0341.282822.

(MP/sg)