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Impianti termici aziendali ai fini del riscaldamento dei locali, verifiche quinquennali

La presente comunicazione si rivolge alle aziende che utilizzano impianti di riscaldamento degli ambienti di lavoro con potenzialità globale superiore a 116 kwh che impiegano acqua calda sotto pressione con temperatura fino a 110 °C. Sono esclusi impianti termici asserviti ai processi produttivi.
In base alla normativa vigente (DM 1 dicembre 1975 art.22 e circolare del Ministero del lavoro del 13 agosto 2012) le verifiche periodiche obbligatorie hanno frequenza quinquennale e devono essere svolte esclusivamente dalle ATS di competenza.

A questo proposito si invitano le imprese a consultare il sito Ats nella sezione impiantistica, dove è presente una check list di autovalutazione sulla gestione degli impianti termici (che si allega anche qui per comodità).

Ats comunica che, avendo ricevuto un esiguo numero di richieste per questi controlli, da giugno 2024 in avanti intende inviare alle imprese un’informativa e una scheda di autovalutazione. In seguito verranno pianificati i controlli ispettivi, con particolare attenzione alle aziende eventualmente non rispondenti.

Confapi Lecco Sondrio resta a disposizione per ogni esigenza.

(SN/am)

 




Rentri: materiale disponibile e formazione per la imprese

Nella precedente circolare sul tema Rentri avevamo comunicato l’attivazione dell’area demo. Ora sul sito del Rentri sono disponibili diversi materiali informativi per conoscere tutti i dettagli delle attività che sono previste di registrazione, vidimazione digitale, avvio dell’uso dei nuovi documenti (Fir e registri). Inoltre sono indicati alcuni webinar per le imprese, modulo I, che si possono seguire da remoto, tenuti da Unioncamere e Albo gestori ambientali.

Si segnalano quindi le seguenti pagine:

  • Supporto Rentri (slide e tutorial sui vari argomenti) cliccare qui 
  • Webinar di formazione (tre date a fine maggio) cliccare qui
    Confapi vi invita a consultare il materiale disponibile e a seguire i webinar. Si segnalano anche le opportunità di formazione in presenza presso la sede dell’associazione, della durata di 2 ore, che sono prenotabili sull’area formazione del sito Confapi Lecco
 

(SN/am)




Emissioni in atmosfera da attività in deroga: Regione Lombardia aggiorna gli allegati tecnici

Si informano le imprese che Regione Lombardia ha provveduto ad un aggiornamento degli allegati tecnici che permettono alle imprese di autorizzare in forma semplificata i propri punti emissivi, una volta che si rispettino le condizioni poste negli allegati tecnici stessi (la Lombardia ha previsto 44 categorie di attività).
Le novità sono tutte contenute nella DGR n.7082 del 9/05/2024 e nei suoi due allegati, che si allegano.
Non ci sono modifiche di procedura autorizzativa: la domanda si presenta al SUAP che la gira alle autorità competenti. Le autorizzazioni sono confermate dopo 45 gg di silenzio assenso. C’è solo qualche novità nel modulo di domanda semplificata (descrizione dell’attività e inserimento del codice ATECO).

Cambiano alcune delle prescrizioni di carattere generale ma non la gran parte dei valori limite. Sono state aggiornate le prescrizioni relative agli aspetti:

  • Gestione sostanze pericolose (per tenere conto dei più recenti sistemi di classificazione di pericolo)
  • Aua point per la trasmissione degli autocontrolli (non più l’invio delle analisi)
  • Riferimenti ai sistemi di abbattimento (gli impianti conformi ai decreti precedenti si possono mantenere, ma le attività nuove devono rispettare i nuovi requisiti di abbattimento).
  • Inserimento di alcuni elementi di gestione di eventuali situazioni di molestie olfattive
In alcuni allegati tecnici ci sono delle specificazioni sulle emissioni diffuse (che non sono generalmente ammesse, salvo alcune casistiche) e anche alcune novità nelle modalità/frequenze di manutenzione.
E’ stata anche inserita una sorta di tabella riassuntiva, con gli obblighi analitici e le loro frequenze, che dovrebbe agevolare la redazione degli scadenziari aziendali.
Alle domande di autorizzazione o modifica dovranno essere allegate planimetrie adeguate, ovvero comprensive di posizione degli impianti e dei collegamenti ai punti emissivi.
La pagina web regionale dedicata al tema delle emissioni in deroga contiene i documenti aggiornati.

Le domande vanno presentate su “Impresa in un giorno” dove per ora non è presente la documentazione aggiornata, che verrà modificata nelle prossime settimane.
Confapi Lecco Sondrio invita coloro che hanno un’autorizzazione in deroga risalente al 2009 ad approfondire velocemente la materia per provvedere al rinnovo autorizzativo, alla scadenza dei 15 anni, in modo conforme alla nuova delibera e ai nuovi allegati tecnici. Anche coloro che abbiano delle nuove emissioni o modifiche alle emissioni esistenti, devono consultare e applicare le nuove norme con le nuove regole. Infine si raccomanda a tutti gli altri di verificare la scadenza della propria autorizzazione (durata 15 anni) e di prendere visione degli allegati tecnici applicabili, per conoscere quali siano le eventuali novità che richiedano degli adeguamenti. Confapi Lecco Sondrio è disponibile per supportare coloro che ne avessero necessità, chiamate o scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it 

(SN/am)




“Aiuti di stato 2020” non registrati in RNA: come regolarizzarli

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’8 maggio il provvedimento n. 221010, datato 7 maggio, relativo alla promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli REDDITI, IRAP e 770 per il periodo d’imposta 2020 dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 52 della L. 234/2012 e dell’art. 10 del DM 31 maggio 2017 n. 115, l’Agenzia delle Entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” provvedendo alla loro iscrizione nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposita sezione “aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.

Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

L’Agenzia delle Entrate mette quindi a disposizione del contribuente, con le modalità previste dal provvedimento, le informazioni relative alla mancata registrazione dei suddetti nei registri per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 presentate per il periodo d’imposta 2020, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

L’Amministrazione finanziaria rende disponibili tali informazioni per consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l’anomalia rilevata.

Nello specifico, nelle comunicazioni sono contenuti i seguenti dati:

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
  • data e protocollo telematico della dichiarazione REDDITI, IRAP e 770, relativa al periodo d’imposta 2020;
  • dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nella dichiarazione REDDITI, IRAP e 770 relativa al periodo d’imposta 2020 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA.
L’Agenzia delle Entrate trasmette quindi, mediante PEC, una comunicazione al domicilio digitale dei singoli contribuenti. Nei casi di indirizzo PEC non attivo di mancato recapito, l’invio è effettuato per posta ordinaria.

La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili, inoltre, dall’interessato all’interno del “Cassetto fiscale” nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione.

Per quanto riguarda le modalità con cui il contribuente può sanare le irregolarità, l’Amministrazione finanziaria distingue due ipotesi.

Se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri è imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.

A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.

Qualora invece la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile agli errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” summenzionati, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

In entrambi i casi sono comunque dovute le sanzioni. Il contribuente, però, può beneficiare della riduzione di cui all’art. 13 del DLgs. 472/1997, in funzione della tempestività degli adempimenti.
 

(MF/ms)




Cessioni IntraUe: valida la dichiarazione postuma del cessionario

Nelle cessioni intracomunitarie la prova della fuoriuscita dei beni dal territorio nazionale può essere fornita dal cedente anche con dichiarazione postuma del cessionario della ricezione della merce, atteso che l’isteresi temporale non è pregiudizievole all’applicazione del beneficio dell’esenzione ai fini IVA prevista dall’art. 41 del DL 331/93 e dalla normativa Ue in materia.

È questo il recente chiarimento fornito dalla C.G.T. II del Lazio con la sentenza n. 2338 del 2024.

In termini generali, ai sensi delle disposizioni richiamate, sono non imponibili ai fini IVA le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi d’imposta.

In sostanza, affinché un’operazione possa essere qualificata come una cessione intracomunitaria devono sussistere congiuntamente alcuni elementi quali, l’onerosità dell’operazione, l’acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni, lo status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario Ue e l’effettiva movimentazione del bene dall’Italia a un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

Ed è proprio sulla prova di quest’ultimo requisito che si sono concentrate le contestazioni dell’Agenzia delle Dogane nel caso in esame.

In particolare, a seguito di una verifica sull’applicazione dell’IVA alle cessioni intracomunitarie operate da una srl, l’Agenzia ha ritenuto carente la documentazione fornita a supporto per dimostrare l’effettiva uscita della merce dal territorio nazionale.

La srl aveva presentato quindi ricorso sostenendo che, con riferimento alle operazioni della società in ambito Ue, nel caso di specie ricorressero tutti gli elementi costitutivi per qualificare le operazioni cessioni intracomunitarie.

L’Agenzia, per altro verso, sosteneva che la documentazione fornita dalla srl non fosse sufficientemente probante e idonea a dimostrare la fuoriuscita dei beni dal territorio dello Stato e il trasferimento degli stessi al cessionario con sede in altro Stato membro, in quanto per una parte delle fatture di vendita la società non aveva esibito la lettera di vettura attestante la spedizione al di fuori dello Stato.

La C.G.T. II del Lazio riconosce le ragioni della srl. Difatti, la dichiarazione del cessionario di ricezione della merce, sebbene postuma, non incide sul beneficio del regime di non imponibilità IVA atteso che l’art. 41 del DL 331/93, così come la normativa Ue in materia, prevedono che anche le dichiarazioni rese successivamente all’operazione, come nel caso di specie, possono certificare la realità dell’operazione di trasferimento di merci da uno Stato membro Ue all’altro.

Si ricorda che in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie importanti chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12 del 2020, anche a seguito nell’introduzione in ambito unionale delle disposizioni dell’art. 45-bis del Regolamento Ue n. 282/2011, efficaci dal 1° gennaio 2020 e delle successive disposizioni di chiarimento con le Note Esplicative sui “quick fixes 2020”, che hanno uniformato le regole in materia di prova dell’avvenuto trasporto in relazione alle cessioni intra-Ue.

Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate il soggetto passivo ha facoltà di dimostrare l’arrivo a destino della merce seguendo le indicazioni della prassi nazionale, in quanto il menzionato Regolamento non preclude l’applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori rispetto a quelle unionali ed eventualmente più flessibili.

L’Amministrazione finanziaria a tale riguardo con precedente prassi aveva già riconosciuto la validità, ai fini della prova dell’avvenuta ricezione della merce in altro Paese Ue nelle cessioni intracomunitarie, della dichiarazione del cliente di ricezione della merce che contenga, oltre agli estremi delle fatture di vendita, l’anno di ricezione (si vedano la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 100/2019 e le ris. nn. 19/2013 e 477/2008).

Tali precisazioni risultano di fondamentale importanza soprattutto per le vendite caratterizzate dal trasporto a carico del cliente estero, e in particolare nelle cessioni con clausola Incoterms “franco-fabbrica” (EXW), per le quali può risultare di fatto difficile recuperare una CMR o lettera di vettura firmata dal trasportatore, oltreché ulteriori documenti e ove la prova dell’arrivo della merce in altro Paese Ue può essere più facilmente fornita dalla dichiarazione di ricezione della merce da parte del cliente.

Alla luce della recente pronuncia, la dichiarazione di ricezione della merce attestante l’effettiva spedizione delle merci nazionali dall’Italia a un cliente con sede in un altro Paese dell’Ue, quindi intracomunitario, benché postuma, è soddisfacente e adeguata per poter dar prova della cessione intracomunitaria e beneficiare del regime di non imponibilità.

(MF/ms)




La tassazione degli immobili: scadenze

L’IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti.
 
Applicazione dell’imposta

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili.

ATTENZIONE: Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
 
 
Il legislatore ha fornito la definizione degli immobili, ai fini dell’applicazione dell’imposta:
  • per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente (come chiarito dal MEF con la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020, la nuova disposizione normativa comporta il superamento della precedente impostazione normativa che consentiva di fare riferimento alla nozione civilistica di pertinenza di cui agli artt. 817 ss. c.c., nonché all’orientamento giurisprudenziale formatosi su tali disposizioni); il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  • per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale (quindi, nello stesso Comune), le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Si ricorda che il possesso dell’abitazione principale (o assimilata) non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (abitazioni di lusso);
  • per “pertinenze” dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
 
Sono inoltre considerate abitazioni principali, e quindi non soggette all’IMU:
  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  6. su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l’agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare.
 
Il D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (c.d. Piano casa), ha inoltre previsto, con effetto dal 2015:
  • la soppressione della facoltà per i Comuni di qualificare come abitazione principale l’immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti e iscritti all’AIRE a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
  • l’assimilazione ex lege ad abitazione principale, a decorrere dal 2015, di un’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
 
Base imponibile

La base imponibile dell’imposta, a cui poi applicare le aliquote stabilite dai comuni, è costituita dal valore degli immobili.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
 
Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

La prima rata va pagata applicando le aliquote e le detrazioni previste dai singoli comuni l’anno precedente.

Se già approvate è possibile far riferimento alle aliquote 2024 (è una facoltà, non un obbligo). I singoli comuni possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, che si pronuncia entro 45 giorni dalla data di trasmissione.

Inoltre, con decreto del MEF, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto.

I Comuni dovranno inviare le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni al MEF, per il tramite dell’apposito “portale del federalismo fiscale”, entro il 14 ottobre, in modo che il Ministero possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet di cui al D.Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28 ottobre.
 
Gli immobili concessi in comodato a un parente di primo grado in linea retta (genitore o figlio) godono di una riduzione della base imponibile del 50% a condizione che:

  • l’immobile sia adibito ad abitazione principale;
  • l’immobile non appartenga a una delle categorie catastali cd. di lusso (A/1, A/8, A/9);
  • il contratto di comodato risulti regolarmente registrato.
Inoltre, il comodante:
  • deve possedere un solo immobile in Italia oltre all’abitazione principale non di lusso, sita nel territorio in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
  • deve risiedere e avere la sua dimora abituale nello stesso Comune in cui l’immobile è concesso in comodato;
  • deve presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti.
 
Dal 2016 sono esenti da IMU i terreni agricoli:
  • ricadenti nelle aree montane e di collina secondo i criteri della Circolare Ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993;
  • posseduti da coltivatori diretti del fondo (CD) e Imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dall’ubicazione del terreno;
  • immutabilmente destinati all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali, con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  • ubicati nelle isole minori (Isole Tremiti, Pantelleria, Isole Pelagie, Isole Egadi, Isole Eolie, Isole Suscitane, Isole del Nord di Sardegna, Isole Partenopee, Isole Ponziane, Isole Toscane, Isole del Mar Ligure, Isola del Lago d’Iseo).
 
La Legge di Stabilità 2016 ha inoltre:
  • compreso nel novero degli immobili esenti da IMU le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, anche se destinate a studenti universitari soci assegnatari;
  • previsto la riduzione al 75% dell’IMU dovuta in base all’aliquota comunale per gli immobili locati a canone concordato;
  • escluso i macchinari “imbullonati” dal calcolo della rendita e quindi dalla base imponibile IMU. Al fine di godere del beneficio, i contribuenti devono richiedere le rendite catastali rideterminate che avranno gli effetti retroattivi a partire dal 1° gennaio dello stesso anno.
 
Il reddito delle abitazioni non locate che scontano l’IMU, ubicate nello stesso comune in cui si trova l’abitazione principale, è assoggettato a Irpef nella misura del 50%.
 
I Comuni possono disporre casi di esclusione come, ad esempio, per i proprietari o gli usufruttuari anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero, per i cittadini italiani non residenti. Sono sempre esenti gli alloggi sociali, la casa assegnata al coniuge separato, l’unico immobile posseduto dal personale delle forze armate o delle forze di polizia, i fabbricati rurali a uso strumentale.
 
Sono inoltre esenti dall’IMU:
  • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede, indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
  • i fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis del D.P.R. n. 601/1973 (es. musei, biblioteche, archivi, parchi e giardini aperti al pubblico, ecc.);
  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione;
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • gli immobili localizzati all’interno delle Zone Franche Urbane posseduti dalle piccole e micro imprese;
  • gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività:
    • assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
    • dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana, ex art. 16, comma 1, lett. a), legge n. 222/1985.
Per gli immobili utilizzati sia per l’attività commerciale che per quella istituzionale, l’esenzione “va applicata solo alla frazione di unità destinata all’attività non commerciale”.
 
La legge di Bilancio 2019, prima, e successivamente il cosiddetto “Decreto crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), hanno rimodulato la deducibilità dell’imposta relativa agli immobili strumentali. Da ultimo è intervenuta anche la legge di Bilancio 2020 che ne ha così disposto la deducibilità:
  • al 50% già per il periodo d’imposta 2019;
  • al 60% per il 2020 e 2021;
  • a regime, dal 2022, la percentuale è del 100%.
 
Le novità e le esenzioni 2024
 
Riduzione IMU per i pensionati esteri: l’IMU è stabilita al 50% se vi è una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
 
Esenzione IMU per i beni merce: dal 1° gennaio 2020 i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice sono esenti dall’IMU fino a che permane tale destinazione.

Esenzione abitazione principale: era previsto che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare avessero stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicavano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta doveva essere comunicata attraverso la presentazione della dichiarazione IMU al comune in cui era ubicato l’immobile da considerare come abitazione principale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 741, lettera b), della Legge n. 160/2019, nella parte in cui richiedeva che nell’abitazione principale, oltre al possessore, dovessero avere la dimora abituale e la residenza anagrafica anche i componenti del suo nucleo familiare. L’esenzione IMU per l’immobile, in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e l’effettiva dimora abituale, spetta pertanto a prescindere dal luogo di residenza del coniuge.

Esenzione IMU: per gli immobili colpiti dal sisma del 2012 nei Comuni di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati.

 
Termini e modalità di pagamento

La scadenza per il pagamento della prima rata IMU 2024 è fissata al 17 giugno 2024 (il 16 cade di domenica).

(MF/ms)

La seconda rata scadrà il 16 dicembre 2024.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.
 
La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
 
TARI
La TARI è il tributo destinato a finanziare i costi di raccolta e smaltimento rifiuti (ha sostituito la Tarsu/Tares) e non ha subito modifiche.

È dovuto da chi, a qualsiasi titolo, occupa o conduce locali, indipendentemente dall’uso a cui sono adibiti, mentre è esclusa per le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative (giardini condominiali, cortili, ecc.) e le parti comuni dell’edificio non detenute o occupate in via esclusiva (ad esempio, tetti e lastrici solari, scale, aree destinate al parcheggio).

Specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie possono essere adottate dai Comuni (ad esempio, abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso limitato, fabbricati rurali a uso abitativo).

La TARI è dovuta nella misura massima del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o nel caso in cui lo stesso sia gravemente carente, mentre nelle zone in cui non è effettuata la raccolta è dovuta in misura non superiore al 40%. Infine, dovranno essere previste riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Ciascun Comune regolamenta le modalità di applicazione della TARI sulla base della tariffa giornaliera per quei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Si considera temporanea una occupazione che si protrae per un periodo non superiore a 183 giorni nel medesimo anno solare.

Il Dipartimento delle Finanze ha precisato che i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti, nonché le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili (se asservite al ciclo produttivo) sono intassabili ai fini della TARI in quanto produttivi di rifiuti speciali, indipendentemente da quanto dispone il Comune che in questi casi “non ha alcuno spazio decisionale in ordine all’esercizio del potere di assimilazione”.
 
Termini e modalità di pagamento

Il calcolo della TARI è di competenza del Comune (o del gestore del servizio in concessione); il contribuente riceverà quindi al proprio domicilio gli appositi moduli già predisposti per il pagamento, con l’indicazione dell’importo da versare e delle scadenze deliberate da ciascun Comune.
 

IVIE
L’IVIE (Imposta Immobili all’estero) è una imposta patrimoniale a carico delle persone fisiche residenti nel territorio italiano (anche se senza cittadinanza italiana).

L’imposta è dovuta dai:

  • proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
  • titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
  • concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
 
Termini e modalità di pagamento

Per il versamento dell’IVIE si applicano le stesse regole previste per l’Irpef, comprese quelle riguardanti importi e date di acconto e saldo. Quindi, nel 2024 andrà pagata l’IVIE riferita al periodo d’imposta 2023 e gli acconti per il 2024.

(MF/ms)




Bando “Voucher digitali I4.0 Lombardia 2024”: domande a Unioncamere dal 22 maggio

E’ da poco uscito il bando “Voucher digitali I4.0 Lombardia 2024” e si avvicina la data per partecipare.
La misura mette le risorse regionali a disposizione delle imprese, per facilitare la transizione digitale delle MPMI con sede operativa nella regione.
Si tratta di contributi a fondo perduto fino al 50% della spesa ammissibile, nel limite massimo di 10.000 euro. I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di € 4.000,00.

 

Il bando completo è uscito ed è consultabile sul sito di Unioncamere: cliccare qui.
In allegato le informazioni sintetiche.

Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 22 maggio 2024 a Unioncamere Lombardia esclusivamente in modalità telematica attraverso lo sportello http://webtelemaco.infocamere.it . L’ordine di presentazione è rilevante per la formazione della graduatoria.
Confapi Lecco Sondrio e in particolare ApiTech può supportare gli associati nella transizione digitale e nella partecipazione al bando. In associazione possiamo rispondere ad eventuali dubbi, aspettiamo le vostre richieste, scrivete a Silvia Negri silvia.negri@api.lecco.it, a Carlo Antonini carlo.antonini@api.lecco.it o a Gianluca Mustillo gianluca.mustillo@api-tech.it .

(SN/am)




Registro Imprese Storiche Italiane: riapertura dei bandi per l’iscrizione

Si comunica che Unioncamere Nazionale ha riaperto le iscrizioni al Registro delle Imprese Storiche Italiane.
 
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 
  • 30 settembre 2024 per le aziende che hanno raggiunto i 100 anni dalla costituzione alla data del 31 dicembre 2023
  • 31 luglio 2025 per le imprese che avranno raggiunto questo traguardo alla data del 31 dicembre 2024
 
Le imprese interessate devono compilare e inviare la  domanda di iscrizione alla pagina web dedicata  https://www.unioncamere.gov.it/registro-imprese-storiche
 
Si uniscono in allegato l’Avviso per la riapertura dei termini delle iscrizioni e il Regolamento.

(MS/ms)




“Decreto Coesione” pubblicato in Gazzetta Ufficiale

È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” cd. Decreto Coesione finalizzato ad implementare le politiche di coesione europea 2021 – 2027, mirate a ridurre i divari territoriali in svariati settori dalle infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell’ambiente, ai rifiuti e trasporti e della mobilità sostenibile, dell’energia, del sostegno allo sviluppo e all’attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.
Il decreto prevede agli articoli 22, 23 e 24 tre incentivi per le assunzioni hanno l’obiettivo di sostenere l’inclusione nel mercato del lavoro, accelerandolo sviluppo occupazionale nel territorio nazionale attraverso la concessione di una decontribuzione totale per chi assume particolari categorie di lavoratori. Per tutti e tre gli incentivi bisognerà attendere l’autorizzazione dell’Unione Europea affinché diventino effettivamente operativi. Sino a quel momento tutte le assunzioni dovranno essere considerate come “ordinarie”.
In attesa delle circolari specifiche da parte degli enti competenti, si elencano le principali novità:

Giovani
Al fine di agevolare l’occupazione giovanile, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro che procedono con nuove assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni da tempo determinato viene riconosciuto un esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – nel limite massimo di 500 euro su base mensile – per 24 mesi, per l’assunzione di giovani con età inferiore a 35 anni che non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. Alle medesime condizioni l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di 650 euro su base mensile se l’assunzione avviene nelle regioni della ZES unica Mezzogiorni (Abbruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)

Donne
Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, che prevede l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi – nel limite massimo di 650 euro su base mensile – per le nuove assunzioni a tempo indeterminato tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito (da sei mesi nella ZES unica Mezzogiorno e da ventiquattro mesi ovunque residenti). L’esonero è riconosciuto a condizione che realizzi un incremento occupazionale netto.

Riqualificazione del personale di grandi imprese in crisi
A partire dal 1° luglio 2024 il decreto prevede che i datori di lavoro, con organici pari o superiori a 250 dipendenti, possano richiedere al Ministero del Lavoro l’istituzione di cabine di regia per gestire la crisi occupazionale attraverso la promozione di interventi formativi volti alla formazione, riqualificazione professionale e promozione dell’auto imprenditorialità e gestire gli esuberi di personale.

Politiche Attive
In materia di politiche attive (art. 25 e 26), il DL Coesione revisiona il Funzionamento del SIISL, ossia il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa che consente l’incrocio fra domanda e offerta di lavoro. Il Ministero del Lavoro dovrà ridefinire le modalità con cui le aziende pubblicano le posizioni vacanti; sviluppare strumenti di intelligenza artificiale per favorire il matching e fornire nuove indicazioni in merito alle modalità di interazione degli utenti in ricerca di occupazione.

(FV/fv)




“Tengono i ricavi Margini in calo”

La Provincia del 10 maggio 2024, inserto Faber, speciale sulla nostra associata Ita Spa di Calolziocorte.