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Ace innovativa: alcuni esempi per la determinazione del credito d’imposta

Dopo l’emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 17 settembre 2021, n. 238235/2021, è possibile procedere al riconoscimento del credito d’imposta in alternativa al normale funzionamento dell’Ace.

 

Si ricorda che il decreto “Sostegni bis” (Dl. 25 maggio 2021, n. 73) introduce un regime transitorio straordinario della disciplina dell’Ace (aiuto alla crescita economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021.
 
Sommario:

  • Premessa
  • Il decreto “Sotegni bis”
  • Credito d’imposta
  • Il provvedimento
  • Controlli
  • Esempio per una società di capitali
  • Esempio per un soggetto Irpef
 
Premessa
Si premette che l’art. 1 del Dl. 6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto l’ACE, con lo scopo di incentivare la capitalizzazione delle imprese, al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.

 

Tra i soggetti che possono usufruire dell’ACE, oltre alle società di capitali, rientrano anche le persone fisiche e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, per natura o per opzione.

Al fine di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese, l’ACE consente di dedurre dal reddito delle società di capitale, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale.

Il calcolo dell’importo deducibile si effettua a partire dalla somma dei componenti che hanno inciso positivamente e negativamente sul capitale.

Il risultato viene confrontato con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, determinando l’incremento patrimoniale che costituisce la base di calcolo dell’ACE.

L’importo deducibile viene, quindi, individuato moltiplicando tale base per l’aliquota percentuale pari all’1,3 per cento.

In generale, gli elementi positivi che incidono sul capitale riguardano i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti, nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti e gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

Hanno “efficacia”, come elementi negativi della variazione del capitale proprio, invece, le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.

Rilevano, quindi, sia la devoluzione di riserve di utili, come, per esempio, la distribuzione di dividendi, sia quella di capitale o riserve di capitale, quali la riduzione del capitale sociale o di voci del patrimonio assimilate al capitale, che riguardano, a titolo di esempio, la riserva di sovrapprezzo azioni e la riserva per versamenti di denaro a fondo perduto o in conto capitale.

 

INCREMENTI RILEVANZA DECREMENTI RILEVANZA
Conferimenti in denaro Rilevano dalla data di versamento Attribuzioni ai soci a qualsiasi titolo effettuate Rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificate
Rinuncia ai crediti verso la società da parte dei soci Rileva dalla data dell’atto di rinuncia    
Compensazione dei crediti per aumento di capitale Rileva dalla data in cui ha effetto la compensazione    
Accantonamento di utili a riserva Rileva a partire dall’esercizio nel corso del quale l’assemblea delibera di destinare l’utile a riserva    
 
Il decreto “Sostegni bis”
 
L’art. 19, commi da 2 a 7, del Dl. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, introduce delle modifiche alla disciplina ACE esaminata, da applicare per il periodo d’imposta 2021.

 

Nello specifico, il comma 2 del citato articolo stabilisce che, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (per i soggetti solari il 2021), per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente (2020 per i soggetti solari), l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è maggiorata al 15 per cento.

Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta.

Si fa notare che, rispetto all’ordinaria disciplina, laddove è previsto che gli incrementi rilevano, in genere, dalla data di effettuazione dell’operazione, con la novella, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, con ciò allineandosi ai decrementi, che si computano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati.
La variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
Credito d’imposta
Il comma 3 del menzionato art. 19 prevede un’opzione alternativa al normale funzionamento dell’ACE.

 

Più in dettaglio, può essere richiesto di riconoscere in via anticipata, sotto forma di credito d’imposta, la minore imposta corrispondente alla deduzione del rendimento nozionale relativo agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 e valutato con aliquota pari al 15 per cento.

Il credito d’imposta si determina applicando al rendimento nozionale le aliquote delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società (artt. 11 e 77 del TUIR) in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Il bonus può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate, da effettuarsi:

  • dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o
  • dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero
  • dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare l’utile di esercizio, in tutto o in parte, a riserva.
Il provvedimento
Per effetto delle previsioni contenute nel comma 7 del richiamato art. 19, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 17 settembre 2021, n. 238235/2021, recante la definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in esame, nonché delle modalità attuative per la cessione del credito.

 

Nello specifico, i soggetti aventi i requisiti previsti dal decreto “Sostegni bis” per accedere al credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle entrate:

  • la variazione in aumento del capitale proprio nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021 per i solari) rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente (2020 per i solari);
  • il rendimento nozionale calcolato sulla base dell’aliquota del 15 per cento;
  • il credito d’imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote di cui agli artt. 11 e 77 del TUIR.
Termini e invio della comunicazione

 

La comunicazione Ace deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

A seguito della presentazione della comunicazione ACE, è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione ACE, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

La comunicazione ACE può essere inviata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e, quindi, fino al 30 novembre 2022, salvo modifiche.

 

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, tale termine cade l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla data indicata nel campo “Data fine periodo d’imposta” del modello relativo alla compilazione della comunicazione.

Da evidenziare che la comunicazione Ace può essere inviata con riferimento a uno o più incrementi di capitale proprio; in caso di incrementi successivi, vanno presentate ulteriori comunicazioni ACE distinte, senza riportare gli incrementi indicati nelle comunicazioni ACE già presentate.

 

Rettifica della comunicazione

Nel periodo che va dal 20 novembre 2020 alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è possibile:

  1. rettificare una comunicazione Ace già inviata, inviando una nuova comunicazione Ace, con le stesse modalità suddette, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. Restano validi gli utilizzi del credito d’imposta riconosciuto sulla base della comunicazione ACE oggetto di rettifica, fino a concorrenza del minore importo tra il credito risultante dalla predetta comunicazione ACE e quello risultante dalla comunicazione ACE rettificativa;
  2. presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con la stessa modalità attinente alla trasmissione della comunicazione ACE.
La competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione della comunicazione Ace è demandata al Centro operativo servizi fiscali di Cagliari.
Modalità di fruizione del credito di imposta

 

Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni Ace, l’Agenzia delle entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta.

Relativamente alle comunicazioni Ace per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Trattasi dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

È l’Agenzia delle entrate che comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta, qualora non sussistano motivi ostativi. Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione del riconoscimento del credito:
  • dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o
  • dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero
  • dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.
Il bonus fiscale può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi nella quale il credito d’imposta va indicato.

 

In alternativa, il credito può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

  • il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo fruibile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • con successiva risoluzione, saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Cessione del credito

 

La comunicazione della cessione del credito d’imposta avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

La comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal momento in cui lo stesso risulta utilizzabile da parte del cedente e, quindi, dopo la comunicazione con la quale l’Agenzia autorizza l’utilizzo del credito d’imposta.

Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto, utilizzando direttamente le funzionalità suddette (area riservata sul sito di Agenzia delle entrate).

Dopo l’accettazione, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

In alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari, primi acquirenti del credito, possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, tenendo presente che la comunicazione dell’ulteriore cessione del credito avviene esclusivamente da parte del soggetto cedente, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’ultimo cessionario utilizza il credito d’imposta secondo le stesse modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, con le medesime funzionalità indicate nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Controlli
I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo dei crediti d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti.

 

Pertanto, nello svolgimento dell’ordinaria attività di controllo, l’Amministrazione finanziaria verificherà:

  1. in capo al beneficiario originario, l’esistenza dei presupposti e delle condizioni, previste dal decreto “Sostegni bis”, per usufruire dell’agevolazione, la corretta determinazione dell’ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario;
  2. in capo ai cessionari, l’utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all’ammontare ricevuto in sede di cessione.
Esempio per una società di capitali 
Si ipotizzi che una s.r.l., nel 2021, abbia avuto un incremento di capitale dovuto all’utile 2020 destinato a riserva nel 2021 per euro 45.000 e una rinuncia a un credito da finanziamento vantato da un socio per euro 20.000.

 

Come sopra specificato, per le società di capitali, il credito d’imposta si determina applicando al rendimento nozionale l’aliquota IRES attualmente del 24 per cento.

Considerando che l’importo complessivo degli incrementi effettuati nel 2021 è pari a euro 65.000, a cui si applica l’aliquota percentuale del 15 per cento, si ottiene un rendimento nozionale di euro 9.750 (65.000 * 15%).

Per determinare il credito d’imposta, occorre applicare al rendimento nozionale l’aliquota IRES del 24 per cento:

9.750 * 24% = credito d’imposta 2.340.

ALLEGATO 1
 

Esempio per un soggetto Irpef
La posizione del soggetto Irpef è diversa rispetto a coloro che applicano l’Ires.

 

Infatti, con riguardo all’incremento del patrimonio netto, mentre per le società di capitali rileva l’utile d’esercizio 2020 accantonato a riserva a seguito di delibera assembleare, per le società di persone e per gli imprenditori individuali, ai fini della super Ace, rileva l’utile “maturato” nel 2021, per effetto della regola stabilita dal comma 3 dell’art. 8 del Dm. 3 agosto 2017.

Ne deriva che solo a fine esercizio 2021 i soggetti Irpef saranno in grado di determinare l’utile d’esercizio da portare a incremento del patrimonio netto rilevante ai fini dell’Ace innovativa e, quindi, è molto difficile che al 20 novembre 2021 l’utile 2021 potrà concorrere come incremento del capitale proprio.

Orbene, come sopra evidenziato, è possibile che la comunicazione Ace possa essere inviata anche con riferimento a uno o più incrementi di capitale proprio.

Esemplificando: alla data del 20 novembre 2021 è stato eseguito un apporto di denaro da parte dell’imprenditore individuale in contabilità ordinaria (ma anche da parte di un socio di una società di persone) per euro 60.000.

Per determinare il credito d’imposta, è necessario applicare al rendimento nozionale le aliquote Irpef  per scaglione previste dall’art. 11 del TUIR, ossia:

  • fino a 15.000 euro, 23 per cento;
  • oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
  • oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
  • oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
  • oltre 75.000 euro, 43 per cento.
Poiché l’incremento del capitale proprio al 20 novembre 2021 è di euro 60.000, a tale importo si applica l’aliquota del 15 per cento, ottenendo un rendimento nozionale pari a euro 9.000.

 

Per determinare il credito d’imposta, occorre applicare al rendimento nozionale le suddette aliquote IRPEF, per cui:

9.000 * 15% = 1.350.

ALLEGATO 2

(MF/ms)

 
 
 




Covid-19: nuove misure in materia di quarantena e lavoratori fragili

ll periodo trascorso dai lavoratori dipendenti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (di cui all’art 26 del Decreto Legge n.18/2020 convertito dalla Legge 27/2020), viene equiparato fino al 31 dicembre 2021 a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
L’estensione della tutela a tutto l’anno 2021 e il connesso finanziamento degli oneri a carico dell’Inps sono stati previsti dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (art. 8), con uno stanziamento prioritariamente dedicato agli eventi cronologicamente anteriori.

Con riferimento agli oneri sostenuti dal datore di lavoro, invece, viene introdotto un rimborso forfettario per gli eventi disciplinati dall’ art. 26 del Decreto Legge n.18/2020 per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.
Il rimborso riguarda i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’Inps, per i propri dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’Inps.
Per ciascun anno solare 2020 e 2021 il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile.
Il rimborso è erogato dall’Inps per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele di cui trattasi da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall’Inps.

(FV/fv)




Webinar “Simest Fondo 394”: materiale informativo

In relazione al webinar organizzato con Simest lo scorso 26 ottobre 2021, inviamo in allegato le slide utilizzate durante l’incontro e altro materiale informativo utile per conoscere al meglio quest’opportunità per le aziende.
 
Per completezza inviamo anche il link al podcast di Radio Confapi con l’intervista sul Fondo 394 al dottor Francesco Tilli, Chief External Relations Officer di Simest.
Per ascoltarla cliccare qui.

Se avete domande in merito al bando Simest potete inoltrarle alla mail comunicazione@api.lecco.it, provvederemo a inviarle alle esperte sul tema che collaborano con Confapi. 

(AM/am)

 




Processo di crescita La Ita non si ferma E uno sguardo green

La Provincia del 28 ottobre 2021, approfondimento sulla nostra associata Ita SpA di Calolziocorte.




Salute e sicurezza sul lavoro: più ispettori e più tecnologia a disposizione per le attività di vigilanza

Con il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, il Governo ha modificato il D.lgs. 81/2008 della Sicurezza sul lavoro rivedendo le attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme di prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.

Le modifiche prevedono la crescita dell’organico mediante l’assunzione di 1.024 nuove unità nel prossimo biennio e il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (Sinp) nei luoghi di lavoro, puntando alla definitiva messa a regime e alla condivisione delle informazioni contenute.

Al link sul sito del ministero del lavoro si trovano informazioni più ampie corredate da slide esplicative.

Allo stesso modo, sul sito Ats Brianza è disponibile una pagina dedicata a queste novità, aggiornata il 25 ottobre 2021, nella quale si sottolinea che il Dl n. 146 inasprisce le sanzioni per le aziende inadempienti e prevede l’automatica sospensione dell’attività imprenditoriale, anche alla prima violazione, per mancanza di valutazione dei rischi Dvr e piano operativo di sicurezza Pos, formazione dei lavoratori e piano di emergenza Pem; inoltre per mancata adozione di protezioni collettive e individuali contro le cadute dall’alto, mancanza di cautele contro il franamento degli scavi, mancanza di cautele contro il rischio di folgorazione in presenza di linee elettriche e la manomissione  o modifica dei sistemi di sicurezza e di segnalazione o controllo. Per le macchine, in particolare, si tratta di protezioni fisse, mobili interbloccate e regolabili, barriere fotoelettriche etc.

La novità ministeriale, che agisce sulle attività di vigilanza, arriva in occasione della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si svolge ogni anno in ottobre (43esima settimana dell’anno) e che mira a promuovere «Ambienti di lavoro sani e scuri».

(SN/bd)
 




Conai: riduzione del contributo ambientale 2022 per molti materiali

Il Consorzio Conai ha comunicato che il Cda ha deliberato una nuova riduzione del Contributo Ambientale (detto Cac) per gli imballaggi in carta e cartone e per quasi tutti quelli in plastica, a partire dal gennaio 2022. La diminuzione è legata essenzialmente alle quotazioni delle materie prime di imballaggio cellulosiche e plastiche, i cui valori di mercato continuano a mantenersi a livelli molto alti.

Alla pagina dedicata del sito del Conai sono descritte le motivazioni delle singole variazioni.

In allegato la tabella mostra le variazioni decise recentemente unitamente a quelle già previste per il 2022 per i contributi relativi a imballaggi sia a base cellulosica sia in acciaio, alluminio, plastica e vetro.

(SN/bd)
 




Greenpass50+: il sistema automatizzato per il controllo del certificato per le aziende con oltre 50 addetti

Nella sezione “Servizi” del proprio portale istituzionale l’Inps ha introdotto una nuova procedura di verifica automatizzata delle certificazioni verdi Covid-19, integrata con la Piattaforma Nazionale Dgc.

Il sistema è accessibile unicamente ai datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti e consente di sottoporre a controllo automatico tutti i lavoratori presenti sul luogo di lavoro o in smart working e conserva traccia dell’avvenuta verifica del green pass per le successive 24 ore.

L’accesso ai dati avviene previo accreditamento dell’azienda e individuazione dei verificatori incaricati.

Tutti i dettagli si trovano nel messaggio n. 3589 del 21 ottobre 2021 che è direttamente scaricabile dal sito Inps.

(SN/am)




Fondo “Aiutiamoci nel lavoro”: al via la raccolta nelle aziende

Lo scorso 22 giugno 2021 come associazione abbiamo aderito al “Patto Aiutamoci nel lavoro” promosso dalla Prefettura di Lecco, Fondazione Comunitaria del Lecchese e Comuni della Provincia di Lecco.

Il Patto è nato per supportare economicamente i bisogni di prima necessità di lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonomi che hanno perso o stanno per perdere il lavoro a causa della pandemia. E’ stato così istituito un Fondo con una disponibilità iniziale di 1 milione di euro grazie alle donazioni degli 84 comuni del Lecchese, di Fondazione Cariplo, della Fondazione Peppino Vismara e della Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Le aziende che operano nella provincia di Lecco possono promuovere “Aiutiamoci nel lavoro” verso i propri dipendenti, clienti, fornitori e partner.

L’azienda può aderire e sostenere l’iniziativa in due modi:

  1. Favorendo la donazione libera dei dipendenti
     
  2. Con una donazione liberale a favore del Fondo Aiutiamoci nel lavoro.
 
Per maggiori informazioni sull’iniziativa cliccare qui o contattare il numero 348.80.81.169.
 
Si ricorda che le donazioni effettuate a mezzo di strumenti di pagamento “tracciati” (es. bonifico, assegno, carta di credito…) per le persone giuridiche sono deducibili dal reddito d’impresa e per le persone fisiche sono deducibili dal reddito o danno luogo a detrazioni d’imposta ai sensi di legge.

Alleghiamo:

  • Brochure presentazione progetto “Aiutiamoci”
  • Modulo di adesione per l’azienda
  • Modulo di adesione per il lavoratore
 
(FV/am)



Transizione 4.0: pubblicati i modelli di comunicazione al Mise

Con tre distinti decreti direttoriali firmati lo scorso 6 ottobre il Mise ha stabilito modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d’imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0.

La comunicazione al Mise è adempimento disposto ex lege in relazione alle seguenti misure agevolative:

  • credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, di cui ai commi 189 e 190 dell’articolo 1, L. 160/2019 e di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 dell’articolo 1, L. 178/2020;
  • credito d’imposta R&S&I&D, di cui ai commi 200, 201, 202 e 203 dell’articolo 1, L. 160/2019 e ss.mm.ii.;
  • credito d’imposta formazione 4.0, di cui ai commi 46-56 dell’articolo 1, L. 205/2017 e ss.mm.ii.
Restano pertanto esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016.

Ciascuno dei tre decreti direttoriali si preoccupa, al comma 5 dell’articolo 1, di formalizzare l’assenza di conseguenze in caso di mancato invio del modello al Mise:

  • l’inadempimento non comporta la disapplicazione o la revoca dell’agevolazione;
  • il mancato invio non determina effetti in sede di controllo dell’amministrazione finanziaria;
  • i dati e le informazioni indicati sono acquisiti solo a fini di monitoraggio dell’andamento, diffusione ed efficacia delle misure del Piano Transizione 4.0.
Si esaminano di seguito le caratteristiche dei differenti modelli di comunicazione allegati ai decreti direttoriali, per ciascuna tipologia di credito d’imposta.
 
Credito d’imposta per investimenti beni strumentali 4.0

Il modello di comunicazione richiede l’indicazione di dati anagrafici ed economici dell’impresa, con separata esposizione dei seguenti investimenti:

  • sezione A – investimenti in beni strumentali materiali di cui all’allegato A, L. 232/2016;
  • sezione B – investimenti in beni strumentali immateriali di cui all’allegato B, L. 232/2016.
Nel frontespizio sono richieste, oltre ai dati anagrafici e alle informazioni sull’appartenenza ad un gruppo, indicazioni circa la fruizione in periodi d’imposta precedenti dell’iper ammortamento, circa l’impiego di innovation manager con fruizione del relativo voucher, nonché dati sul progetto d’investimento (se afferente a un nuovo stabilimento, al rinnovamento di uno stabilimento esistente o entrambi) e individuazione delle tecnologie abilitanti 4.0 a cui si ricollegano gli investimenti effettuati.

Nella sezione A, relativa agli investimenti in beni materiali 4.0, è richiesta la puntuale classificazione all’interno dei tre gruppi dell’allegato A alla L. 232/2016, con indicazione dei relativi costi agevolabili e l’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

Nella sezione B, relativa agli investimenti in beni immateriali 4.0, è richiesta la puntuale classificazione all’interno dell’allegato B della L. 232/2016 con indicazione dei relativi costi agevolabili e l’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

In relazione alla sezione B si segnala tuttavia che l’elenco non risulta aggiornato con l’integrazione delle seguenti voci 21, 22 e 23 introdotte dalla Legge di Bilancio 2018: “sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).”

Il modello, redatto secondo lo schema disponibile sul sito ministeriale decreto direttoriale 6 ottobre 2021 – modello comunicazione credito d’imposta beni strumentali (mise.gov.it), deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato tramite pec all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.

Il termine per l’invio è differenziato in base alla disciplina applicabile:

  • investimenti ricadenti sotto la L. 160/2019 entro il 31.12.2021;
  • investimenti ricadenti sotto la L. 178/2020 entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ad ogni periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti, dunque per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 entro il prossimo 30.11.2021.
 
Credito d’imposta R&S&I&D

Il modello di comunicazione richiede l’indicazione di dati anagrafici ed economici dell’impresa, con separata indicazione in cinque sezioni distinte dei seguenti investimenti:

  • sezione A – investimenti in attività di R&S, di cui al comma 200, articolo 1, L. 160/2019;
  • sezione B1 – investimenti in attività di IT, di cui al comma 201, articolo 1, L. 160/2019;
  • sezione B2 – investimenti in attività di IT 4.0, di cui al comma 203, articolo 1, L. 160/2019;
  • sezione B3 – investimenti in attività di IT green, di cui al comma 203, articolo 1, L. 160/2019;
  • sezione C – investimenti in attività di design e ideazione estetica di cui al comma 202, articolo 1, L. 160/2019.
In ciascuna sezione sono richiesti dati relativi ai progetti quali titolo, ambito scientifico e/o tecnologico di afferenza, periodo di realizzazione degli investimenti ed eventuali obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, nonché le spese eleggibili distinte per tipologia e per attività sostenute direttamente dall’impresa o commissionate a imprese del gruppo.

Per ogni tipologia d’investimento è richiesta l’indicazione dell’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

Il modello, redatto secondo lo schema disponibile sul sito ministeriale decreto direttoriale 6 ottobre 2021 – modello comunicazione credito d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (mise.gov.it), deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato tramite pec all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it.

Il termine per l’invio è differenziato in base al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili:

  • investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per la generalità dell’impresa 2020), entro il 31.12.2021;
  • investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi, entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
(MF/ms)



Alternanza scuola-lavoro con l’Istituto Fiocchi: raccolta delle disponibilità aziendali

Si informano le aziende associate che l’Istituto Fiocchi di Lecco ha programmato il calendario Pcto (periodi di alternanza) delle seguenti sezioni: 

Sezione A: chimica
Sezione R e V: grafica
Sezioni  F, K, M, O, P, Q, S : meccanico
Sezioni C, D, E, N: elettrico-elettronico

Api Lecco Sondrio raccoglie l’elenco delle disponibilità e provvede a inviarle al docente di riferimento per l’alternanza: le aziende interessate potranno mandare una mail a scuola.lavoro@api.lecco.it, indicando il numero di studenti che si intende ospitare e il codice di riferimento.

Al momento per le partenze di novembre gli abbinamenti sono quasi completi per tutti i settori. Le minori disponibilità aziendali si riscontrano nel settore chimico, grafico ed elettrico-elettronico. 

N.b.: L’abbinamento impresa – studente viene effettuato sulla base della residenza e delle attività proposte concordate con l’Istituto. Una volta confermato l’abbinamento, la scuola provvederà a stipulare una convenzione con il soggetto ospitante.
L’azienda si impegnarà a identificare un tutor aziendale (lo studente potrà affiancare più dipendenti dell’azienda) e siglare il progetto formativo individuale in accordo con il tutor scolastico. 

In allegato il calendario dettagliato classe/sezione. 

(TM/tm)