Nel presentare le novità che, dal prossimo anno, interesseranno la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, si è spesso fatto riferimento alla
abrogazione dell’esterometro.
Si tratta di una definizione adottata non solo in dottrina, se si pensa che lo stesso legislatore, nelle Schede di lettura al Ddl. di bilancio 2021, ha rubricato le modifiche alla disciplina sotto la dicitura “Abolizione esterometro”.
Stando alla lettura del provvedimento n. 293384, pubblicato il 29 ottobre dall’Agenzia delle Entrate, con il quale sono state aggiornate “le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere” per adeguarle alle disposizioni di cui all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, sarebbe più corretto riferirsi a nuove modalità di comunicazione di tali dati, piuttosto che a una eliminazione dell’adempimento.
Modificando le specifiche tecniche allegate sub A al provv. n. 89757/2018, viene previsto che:
– i dati relativi alle operazioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2022, verso soggetti non stabiliti in Italia siano comunicati, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, trasmettendo al Sistema di Interscambio un file XML con codice destinatario “XXXXXXX”;
– i dati relativi alle operazioni ricevute, a decorrere dal 1° gennaio 2022, da soggetti non stabiliti in Italia siano comunicati trasmettendo al Sistema di Interscambio file XML contraddistinti, a seconda dei casi, dai codici <TipoDocumento> TD17, TD18 o TD19, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura che documenta l’operazione o a quello di effettuazione della stessa.
La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica o una bolletta doganale.
Nonostante il permanere di una distinzione fra i due adempimenti, ne risulta altrettanto evidente la sostanziale identità, almeno per quanto concerne il formato utilizzato per la creazione dei file e le modalità di trasmissione degli stessi.
Nondimeno, considerato il tenore della norma (art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015), non si può aderire alla tesi secondo cui le operazioni in commento dovrebbero essere obbligatoriamente documentate tramite fattura elettronica, posto che, in questo caso, la disciplina sarebbe stata introdotta in palese deroga alla decisione di esecuzione Ue 16 aprile 2018 n. 593, con la quale il Consiglio dell’Unione europea aveva autorizzato lo Stato italiano ad introdurre tale obbligo con esclusivo riferimento ai “soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano”. A meno che si consideri che detta autorizzazione è stata concessa sino al 31 dicembre 2021, e che, pertanto, dal 1° gennaio 2022, si ritenga possa essere estesa anche ad altri soggetti (aspetto che, al momento, non è dato conoscere).
È ragionevole pensare che l’esterometro costituisca, in ogni caso, un adempimento differente rispetto alla fatturazione elettronica. La distinzione non sarebbe di poco conto, soprattutto con riferimento ai profili sanzionatori.
Si dovrebbe, così, scongiurare il rischio, paventato da AIDC e Confimi nel comunicato diffuso il 4 ottobre scorso, che, in caso di tardiva comunicazione delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti, si possa incorrere non soltanto nelle sanzioni previste dall’art. 11 comma 2-quater del DLgs. 471/1997 per la tardiva comunicazione delle operazioni transfrontaliere, ma anche in quelle di cui all’art. 6 comma 9-bis del medesimo decreto, per l’omesso reverse charge.
Nell’assunto che l’esterometro non sia obbligatoriamente sostituito dalla fatturazione elettronica, sarebbe ancora ammissibile, nel 2022, l’integrazione cartacea (“tradizionale”) della fattura di acquisto ricevuta da operatore estero, e la successiva comunicazione della stessa in formato XML mediante SdI.
È chiaro che, alla luce di quanto emerge dal provvedimento, si sarebbe in presenza di un appesantimento delle procedure amministrative, rispetto alla sola integrazione elettronica.
Tuttavia, aderendo alla tesi della distinzione degli adempimenti, in caso di tardivo invio della comunicazione, non si incorrerebbe nella sanzione per omessa inversione contabile, che va da 500 euro a 20.000 euro, venendo, invece, colpiti soltanto dalla più “mite” ammenda per le violazioni riferite all’esterometro (2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili, riducibili nel caso in cui la trasmissione avvenga entro quindici giorni dalla scadenza).
Allo stesso modo, nel caso in cui, a fronte di operazioni attive verso soggetti non stabiliti, l’esterometro fosse trasmesso tardivamente, l’avvenuta emissione di una fattura “cartacea” potrebbe scongiurare l’applicazione della sanzione per omessa fatturazione.
Da tutto ciò emerge, tuttavia, come le disposizioni contenute nell’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 e il provvedimento in commento tradiscano l’evidente intento di promuovere l’adozione della fatturazione elettronica anche con riferimento alle operazioni intercorse con soggetti non stabiliti.