Imu: le esenzioni dal pagamento per Covid-19 vanno dichiarate entro il 30 giugno 21
Al riguardo si evidenzia che la dichiarazione:
- deve essere presentata, in alternativa trasmessa telematicamente, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione;
- ha effetto anche per gli anni successivi (purché non siano intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta; cfr. ris. Min. Economia e finanze 6 novembre 2020 n. 7/DF).
- Così se il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2020 la dichiarazione Imu deve essere presentata entro il 30 giugno 2021 (circ. Mef 18 marzo 2020 n. 1/DF).
Il comma 769 dell’art. 1 della L. 160/2019 e le istruzioni per la compilazione del modello approvato dal Dm 30 ottobre 2012 stabiliscono che l’obbligo dichiarativo sorge soltanto nei seguenti casi:
- quando sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate;
- nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili al Comune.
Secondo le Finanze, infatti, queste informazioni non sarebbero a conoscenza dei Comuni e nel modello dichiarativo i soggetti passivi dovranno barrare la casella “esenzione”.
L’esenzione dal versamento della prima e/o della seconda rata dell’Imu per l’anno 2020 è stabilita:
- dall’art. 177 del Dl 34/2020 secondo cui non è dovuta la prima rata Imu 2020 relativa a determinati immobili (stabilimenti balneari e termali, immobili in D/2 e relative pertinenze e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi Imu siano anche gestori delle attività ivi esercitate, nonché immobili rientranti nella gruppo D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni);
- dall’art. 78 del Dl 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”) secondo cui non è dovuta la seconda rata dell’Imu 2020 per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali, gli immobili rientranti nella categoria D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate (l’esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria D/2 si applica anche relativamente alla prima rata 2020), gli immobili rientranti nella gruppo D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni, gli immobili rientranti nella categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate, gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- dagli artt. 9, 9-bis e 9-ter del Dl 137/2020 (c.d. decreto “Ristori”) che hanno stabilito che non è dovuta la seconda rata dell’Imu per l’anno 2020 per gli immobili e relative pertinenze nei quali si esercitato le attività riferite ai codici Ateco specificatamente individuati (allegato 1), a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate e per gli immobili dove si esercitano le attività riferite ai codici Ateco riportati nell’allegato 2, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività e che gli immobili siano siano ubicati nel territorio di una “zona rossa.