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Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, ha fornito indicazioni utili al corretto adempimento del nuovo obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.).
Nello specifico, la comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.

 

La nuova norma è inserita all’interno dell’art. 13, della legge n. 215/2021, di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) il quale, tra le altre cose, ha riscritto completamente l’art. 14 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, (TU sulla Salute e Sicurezza).
La finalità addotta dal legislatore, per motivare il nuovo adempimento burocratico, è quella di svolgere una attività di monitoraggio e per contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Si allega la nota.

(FV/fv)




Legge di Bilancio 2022: riordino degli ammortizzatori sociali

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 1/2022, ha fornito le prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro a seguito del riordino della normativa ordinaria in materia di Ammortizzatori sociali operata con la Legge di Bilancio per il 2022.
Nella circolare vengono illustrati e chiariti i seguenti aspetti:

  • Decorrenza delle nuove disposizioni: le modifiche disposte con la legge di bilancio 2022,  si riferiscono ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa integrati dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1°gennaio 2022.
  • Lavoratori beneficiari: possono essere destinatari del trattamento di integrazione salariale oltre ai lavoratori dipendenti assunti con contratto subordinato – ad esclusione dei lavoratori con la qualifica di dirigenti- anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori con apprendistato di primo e terzo tipo.
  • Requisito di anzianità di effettivo lavoro: passa dai precedenti 90 giorni a 30 giorni. Il requisito di anzianità del lavoratore -che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto- si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impegnato nell’attività appaltata.
  • Computo dei lavoratori dipendenti:  sono da includersi nel calcolo dell’organico lavoratori che svolgono prestazione lavorativa presso il domicilio proprio o in un altro locale di cui abbiano disponibilità, i collaboratori etero-organizzati di cui all’art. 2 del D. Lgs n. 81/2015, i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.
  • Importi del trattamento di integrazione salariale: si ha l’eliminazione del c.d. tetto basso della misura del trattamento di integrazione salariale, con la previsione di un unico tetto della prestazione pari a quello alto (per l’anno 2021, è stato quantificato in € 1.199,72). Inoltre, a far data dal 1° gennaio 2025, è stato introdotto un calcolo della contribuzione addizionale ridotta a carattere premiante per le prestazioni di CIGO e di CIGS rispetto alle attuali aliquote (al 6% fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile; al 9% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile; al 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile).
  • Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni: nelle ipotesi di pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS della prestazione di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a pena di decadenza dell’autorizzazione, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione. Trascorsi tali termini, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro.
  • Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa: il lavoratore beneficiario di integrazione salariale che svolga -nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro- attività di lavoro subordinato di durata superiore ai sei mesi nonché attività di lavoro autonomo non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore alle sei mensilità, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
  • Cassa Integrazione Guadagno Ordinaria (CIGO): il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali non coinvolge in modo significativo la disciplina della CIGO che, quindi, non subisce sostanziali modifiche, né sul fronte normativo né su quello regolamentare.
  • Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS): le tutele dalla cassa integrazione guadagni straordinaria sono estese a tutte le imprese (con più 15 dipendenti) che non accedono ai fondi di solidarietà bilaterali, fondi bilaterali alternativi e al fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano (rispettivamente art. 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015). In tal modo, l’integrazione salariale straordinaria viene garantita ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti indipendentemente dal settore lavorativo. Si estende, pertanto, la disciplina della CIGS e i relativi obblighi contributivi anche alle imprese ai datori di lavoro che sono iscritti ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 148/2015 al c.d. FIS (Fondo di integrazione salariale) che soddisfino comunque il requisito dei 15 lavoratori dipendenti, per le causali di intervento declinate all’articolo 21, comma 1 (crisi aziendale, riorganizzazione e solidarietà). La causale di riorganizzazione, così come individuata all’articolo 21 comma 1 lett. a), è stata ampliata riconoscendo nel medesimo ambito riorganizzativo programmi aziendali volti “anche a realizzare processi di transizione”. I contratti di solidarietà difensivi sono modificati nel senso che la riduzione media oraria programmata può raggiungere l’80% dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati e per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro può raggiungere il 90% dell’orario nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
  • Accordo di transizione occupazionale: è prevista l’ipotesi di un ulteriore periodo di integrazione salariale, pari a 12 mesi massimi, da richiedere in esito ad un intervento di CIGS di crisi aziendale e di riorganizzazione aziendale solo nell’ipotesi in cui le parti addivengano alla stipula di un accordo finalizzato a sostenere le transizioni occupazionali. In sede di consultazione sindacale l’impresa deve addivenire alla sottoscrizione di apposito accordo finalizzato al recupero occupazionale nel quale può essere previsto l’utilizzo di politiche attive dirette alla rioccupazione dei lavoratori attraverso le misure del Programma GOL, o anche tramite i Fondi paritetici interprofessionali. Viene riconosciuto un incentivo economico pari al 50% della CIGS autorizzata e non goduta dal lavoratore all’impresa che lo assume. Tale intervento, per l’anno 2022 potrà essere concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale del contratto di solidarietà.
  • Contribuzione delle integrazioni salariali straordinarie: Il contributo ordinario CIGS è fissato nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60% a carico dell’impresa e 0,30% a carico del lavoratore. Detto contributo ordinario è posto a carico di tutti i datori di lavoro, prescindendo dal settore di appartenenza, che occupano mediamente più di 15 dipendenti.
  • Condizionalità e riqualificazione professionale: il Legislatore introducendo la necessità della partecipazione a processi di aggiornamento e riqualificazione a carattere formativo ha precisato, tra le condizioni per beneficiare del trattamento di integrazione salariale straordinaria, la partecipazione a percorsi formativi.
  • Contratto di espansione: il requisito del limite minimo di dipendenti in organico per l’accesso allo strumento può essere assolto anche con un organico di cinquanta unità, da calcolarsi in modo complessivo nelle ipotesi di aggregazione stabile di impresa con unica finalità produttiva o di servizi.
  • Disposizioni transitorie: nei casi di processi di riorganizzazione aziendale o nelle ipotesi di grave difficoltà economica di una impresa che non possa più ricorrere alle tutele dei trattamenti di CIGS è prevista la possibilità di accedere ad un ulteriore periodo di trattamento straordinario massimo di 52 settimane fruibili fino al termine ultimo del 31 dicembre 2023.
  • Fondo di integrazione salariale (FIS): a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs. 148/15 (Cassa integrazione ordinaria) e non ricompresi nei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.

Si allega la circolare ministeriale.
 

(FV/fv)
 




Fattura elettronica: come rinnovare la conservazione sostitutiva gratuita dell’Agenzia delle Entrate

Per tutti coloro che hanno optato per la conservazione sostitutiva gratuita dell’Agenzia delle Entrate, all’avvio della fatturazione elettronica obbligatoria il 1° gennaio 2019, si raccomanda di prestare la massima attenzione alla necessità di conferma e rinnovo della conservazione stessa.

Benchè il servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate sia gratuito, è però necessario confermare e/o rinnovare l’adesione ogni 3 anni.

Si ricorda che la conservazione sostitutiva è obbligatoria, e nel caso si sia optato per la conservazione sostituiva dell’Agenzia delle Entrate, il servizio è gratuito. Una volta aderito, non occorre fare nulla, è tutto automatico.

Siccome quando è partita la fatturazione elettronica, tutti coloro che hanno richiesto la conservazione sostitutiva dell’agenzia delle entrate (insieme alla registrazione della PEC o del Codice SDI), lo hanno fatto fra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, si vedranno l’adesione Revocata o in Scadenza.

Come rinnovare la conservazione sostitutiva: entrare nel sito dell’Agenzia delle Entrate con le proprie credenziali, accedere alla sezione della fatturazione elettronica, poi alla sezione Conservazione e aderire nuovamente al servizio. Nel caso la conservazione sia scaduta da alcuni giorni, settimane o anche mesi, non è un problema, perchè in fase di rinnovo viene chiesta la data a partire dalla quale riavviare il servizio di conservazione. In questo caso si avrà cura di inserire il giorno in cui era scaduta.

(MF/ms)




Diritto camerale 2022: confermate le misure degli anni precedenti

Con la nota del Ministero dello Sviluppo economico n. 429691, pubblicata il 22 dicembre, sono state confermate per il 2022 le misure del diritto camerale annuale già dovute negli ultimi anni.

L’art. 28 comma 1 del Dl 24 giugno 2014 n. 90 aveva disposto la riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l’iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA.

La riduzione del tributo è pari al 50% a decorrere dal 2017.

La base di calcolo su cui applicare la riduzione corrisponde al diritto annuale definito dal Dm 21 aprile 2011 (come disposto dall’art. 1 del Dm 8 gennaio 2015).

Per il 2022, in assenza di ulteriori interventi normativi, analogamente al 2021, il tributo viene determinato applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal citato decreto.

Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, le misure sono le seguenti:

  • imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);
  • tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2021, con un minimo di 100 euro e un massimo di 20.000 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:
  • imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli):
    • 44 euro (unità locale 8,80 euro);
    • società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro);
    • società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);
    • società tra avvocati ex Dlgs. 96/2001: 100 euro (unità locale 20 euro).
Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15 euro.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55 euro.

Il diritto annuale deve essere versato con arrotondamento all’unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota Mise 3 marzo 2009 n. 19230.

Da aggiungere le maggiorazioni delle singole Camere di Commercio

Le predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicate dalle singole Camere di Commercio.

Per il triennio 2020, 2021 e 2022, le maggiorazioni sono state approvate con il Dm 12 marzo 2020 (ad esclusione della Cciaa di Perugia che ha deliberato una maggiorazione del 10%, per tutte le altre Cciaa la maggiorazione è al 20%).

Il diritto camerale è versato:

  • in unica soluzione;
  • con il modello F24, utilizzando il codice tributo “3850” da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”.
È possibile procedere al pagamento anche attraverso la piattaforma pagoPA.

Il termine di versamento coincide con quello del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 8 comma 2 del Dm 359/2001).

Le imprese di nuova iscrizione possono versare il tributo contestualmente all’iscrizione o all’annotazione nel Registro delle imprese (art. 8 commi 3 e 4 del Dm 359/2001), oppure entro i successivi 30 giorni (art. 4 comma 1 del Dm 21 aprile 2011).

(MF/ms)
 




Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori civili e fiscali

Con l’approvazione definitiva del Ddl di bilancio 2022 da parte del Senato della Repubblica (con “replica” programmata nei prossimi giorni presso la Camera dei Deputati, presumibilmente senza modifica alcuna), vanno a consolidarsi le modifiche alle disposizioni, contenute nell’art. 110 del Dl 104/2020, riguardanti la rivalutazione dei beni e il riallineamento dei valori civili e fiscali.

Le modifiche in commento, operate per ragioni di gettito erariale, in ragione della sottostima degli effetti sul bilancio pubblico di tale ultima disposizione, hanno ad oggetto le sole immobilizzazioni immateriali, “responsabili” secondo la relazione tecnica al provvedimento della maggior parte dei risparmi in eccesso delle imprese rispetto al dato programmato.

In questo contesto, il nuovo comma 8-ter stabilisce che, con riferimento ai maggiori valori imputati ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis dello stesso art. 110 alle attività immateriali ammortizzabili, ai sensi dell’art. 103 del Tuir, per diciottesimi (marchi e avviamento), la deduzione è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo.

Il nuovo comma 8-quater consente, però, che venga mantenuto l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 176 comma 2-ter del Tuir (a scaglioni dal 12% al 16%), al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento.

Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale dell’art. 110 del Dl 104/2020, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. All’impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l’imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Le modalità attuative della disposizione saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Pur se la norma sulla rinuncia presenta letteralmente un ambito potenzialmente più ampio, la sua ratio – e in questo senso sembra andare anche la Relazione al Ddl. di bilancio 2022 – ne dovrebbe circoscrivere l’ambito ai soggetti che hanno proceduto alla rivalutazione o al riallineamento dei valori dei marchi e dell’avviamento.

Il nuovo art. 110 comma 8-ter del Dl 104/2020 prevede, poi, un apposito meccanismo a seguito del quale, in presenza di operazioni realizzative, il periodo cinquantennale di deduzione è “traslato” sulle minusvalenze.

Più precisamente, nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo:

  • la minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore imputato a seguito della rivalutazione (oppure oggetto di riallineamento), in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come rideterminato in virtù delle nuove disposizioni;
  • per l’eventuale soggetto avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile di tale maggior valore, al netto dell’eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.
Come precisato dalla Relazione al Ddl. di bilancio 2022, la disposizione è volta a specificare che il regime di deduzione cinquantennale delle componenti negative non viene meno se il soggetto perde la disponibilità del bene rivalutato o riallineato, ovvero non presenti più in bilancio il costo relativo all’attività immateriale. La norma interessa il solo caso in cui l’impresa rimanga “inerte” e accetti, quindi, l’allungamento a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale (e non, quindi, le altre due casistiche, riferite al pagamento dell’ulteriore imposta sostitutiva del 9%-11%-13% e alla rinuncia agli effetti della rivalutazione).

Recupero cinquantennale traslato sul cessionario

Peraltro, occorreranno chiarimenti appositi in merito a casi come l’assegnazione ai soci (menzionata in modo espresso dalla nuova norma sulle minusvalenze, quando però le minusvalenze da assegnazione sono indeducibili ai sensi dell’art. 101 del Tuir), o la cessazione dell’attività (situazione, quest’ultima, in cui dovrebbe essere possibile portare in deduzione, come da principi generali, i cinquantesimi residui).

Va segnalato, da ultimo, che con la versione del Ddl. di bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Senato non sono state recepite alcune proposte emendative che avrebbero permesso la trasformazione delle DTA riferite alle quote di ammortamento dei marchi e dell’avviamento nelle situazioni di perdita fiscale, le quali avrebbero consentito un “respiro” finanziario a molte imprese interessate dalla misura restrittiva introdotta.

(MF/ms)




Gestione delle fatture a cavallo d’anno

Con la fine dell’anno, particolare attenzione deve essere posta alla gestione delle fatture attive e passive, anche per i riflessi che il momento di emissione e di ricezione possiedono rispetto all’esigibilità dell’imposta e al diritto alla detrazione.

Occorre innanzitutto ricordare che l’art. 1 comma 1 del Dpr 100/98 stabilisce che, per le fatture “a cavallo d’anno”, non si applica la regola generale che consente l’esercizio del diritto alla detrazione per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In termini fattuali, ciò sta a significare che non può essere portata in detrazione, nella liquidazione riferita al mese di dicembre 2021 (per i mensili, da effettuarsi entro il 17 gennaio 2022), l’imposta relativa a una cessione di beni o prestazione di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2021, qualora la corrispondente fattura sia ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2022.

Sul tema, è da rammentare che il momento di effettuazione non coincide necessariamente con la data di l’emissione della fattura, poiché quest’ultima può essere emessa entro “dodici giorni dal momento di effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6”, ai sensi dell’art. 21 comma 4 del Dpr 633/72.

La data corrispondente al momento di effettuazione dell’operazione deve, comunque, essere indicata sul documento, se diversa da quella di emissione (art. 21 comma 2 lett. g-bis) del Dpr 633/72).

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 14/2019, ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti “inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria)” la data e l’orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica. È, pertanto, possibile ammettere che nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della e-fattura, venga riportata la data di effettuazione dell’operazione, che, come detto, non sempre corrisponde con quella di emissione/trasmissione del documento.

Esemplificando, quindi, per una cessione di beni posta in essere il 30 dicembre 2021, la relativa fattura potrà essere generata e trasmessa entro i successivi 12 giorni (entro l’11 gennaio 2022). Nel campo “Data” sarà comunque valorizzata la data di effettuazione (30 dicembre 2021), mentre la data di emissione sarà quella in cui la fattura viene trasmessa mediante il SdI.

In una circostanza simile a quella appena rappresentata, mentre il fornitore è tenuto a far confluire l’imposta nella liquidazione dell’ultimo periodo del 2021 (l’operazione è infatti effettuata il 30 dicembre), il cessionario o committente, che avrà ricevuto la fattura successivamente al 31 dicembre 2021, non potrà esercitare il diritto alla detrazione nell’ultimo periodo 2021, neppure se procedesse all’annotazione entro il 15 del mese, atteso che l’art. 1 del Dpr 100/98, nel caso di specie, non prevede la “retro-imputazione” dell’imposta.

Il limite previsto per le sole fatture di “fine anno”, diversamente a quanto avviene negli altri mesi, è stato oggetto di critiche sul piano dei principi di equivalenza e neutralità dell’Iva, portando anche alla presentazione di una denuncia alla Commissione europea da parte di ANC e Confimi.

Secondo la denuncia presentata, infatti, la normativa interna di cui all’art. 1 del Dpr 100/98 violerebbe:

  • il principio di equivalenza, per il fatto che il diritto alla detrazione non sarebbe esercitabile uniformemente nel corso dell’anno;
  • il principio di neutralità, giacché una fattura elettronica trasmessa a fine anno e riferita a operazioni per cui il cessionario/committente ha a tutti gli effetti già subito la rivalsa dell’imposta potrebbe risultare recapitata dal Sistema di Interscambio (SdI) solo nell’anno successivo.
Vale la ricezione per gli acquisti in reverse charge

Nel caso di acquisti in reverse charge esterno che richiedano l’integrazione della fattura ricevuta, l’Iva deve essere assolta nelle liquidazioni periodiche riferite al mese di ricezione del documento.

Per effetto dell’art. 47 del Dl 331/93, cui fa rinvio anche l’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, la fattura deve essere annotata nel registro delle fatture emesse “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente”.

Solamente dopo l’annotazione dell’imposta “a debito” potrà essere esercitato il diritto alla detrazione.

Come aveva indicato la circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2012, nel caso di reverse charge per servizi ricevuti da soggetti non residenti, “è al momento di ricezione della fattura che va ricondotta l’esigibilità dell’imposta (a cui è collegata la debenza e la detrazione dell’Iva) che deve essere assolta dal committente, a prescindere dall’effettuazione del pagamento”.

(MF/ms)




Tabelle Aci: aggiornamento 2022

Sono state pubblicate il 28 dicembre in Gazzetta Ufficiale le tabelle dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, relative all’anno 2022.

Le tabelle sono suddivise a seconda della tipologia del veicolo: autoveicoli in produzione – elettrici e ibridi – fuori produzione (a benzina, a benzina-Gpl, a benzina-metano, a gasolio, a Gpl-metano, a metano esclusivo, elettrici e ibridi) e motoveicoli.

Per consultare le tabelle cliccare qui. 

(MF/ms)
 




Utilizzo contanti: nuovi limiti e termini

Dal 1° gennaio è operativo il nuovo limite di 999,99 euro (soglia di 1.000 euro) per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante ex art. 49 comma 1 del Dlgs. 231/2007.

Il limite in questione, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati.

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. v) del Dlgs. 231/2007, per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal Dlgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Peraltro, per un frazionamento a cavallo tra il 2021 e il 2022 relativo ad un’“operazione economicamente unitaria” posta in essere nel 2021, dovrebbero reputarsi legittimi i pagamenti in contanti complessivamente inferiori alla soglia allora vigente seppure superiori a quella attuale. 

Si pensi, ad esempio, al pagamento di 1.700 euro per la consulenza di un professionista in due momenti: 900 euro a fine dicembre 2021 e 800 euro a inizio gennaio 2022. Non altrettanto, invece, appare possibile dire qualora i medesimi due pagamenti dovessero rapidamente susseguirsi nei primi giorni di gennaio 2022.

Al nuovo limite si è pervenuti progressivamente al fine di allineare la disciplina relativa all’utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49 commi 5, 7 e 8 del Dlgs. 231/2007).

La riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all’utilizzo del contante è esclusa per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (attività svolta dai cambiavalute iscritti nell’apposito registro). A decorrere dal 1° gennaio 2022, infatti, per tale attività è stata ripristinata la soglia di 3.000 euro.

Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del Dlgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, si è previsto che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale sia pari a 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale è ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro (art. 63 comma 1-ter del Dlgs. 231/2007, come inserito dall’art. 18 comma 1 lett. b) del Dl 124/2019 convertito).

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 comma 6 del Dlgs. 231/2007).

I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano ricadute anche per i professionisti, che sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 comma 1 del Dlgs. 231/2007.

Appare anche opportuno ricordare che le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiori ai limiti non concretizzano automaticamente alcuna violazione, trattandosi di operatività non configurabile come trasferimento tra soggetti diversi (si veda la FAQ Dipartimento del Tesoro 3 ottobre 2017 n. 10).

Peraltro, l’art. 35 comma 1 terzo periodo del Dlgs. 231/2007 stabilisce che il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all’art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto ai fini di una eventuale segnalazione alla UIF.

Si tenga presente, infine, che i turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro. I commi da 1 a 2-bis dell’art. 3 Dl 16/2012 convertito, infatti, prevedono una deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all’importo di 15.000 euro, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati (di cui all’art. 22 del Dpr 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all’art. 74-ter del Dpr 633/72). La deroga in questione si applica anche ai cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea (Ue) o allo Spazio economico europeo (See).

(MF/ms)
 




Adempimenti esterometro e intrastat 2022

Con l’inizio del nuovo anno, i soggetti passivi Iva sono chiamati a verificare gli adempimenti da porre in essere e le corrispondenti procedure da implementare a livello aziendale o professionale.

Si evidenzia, in primis, che sono state confermate, per il primo semestre del 2022, le vigenti modalità di presentazione del c.d. “esterometro”, vale a dire l’invio massivo dei dati entro l’ultimo giorno del mese successivo alla fine di ciascun trimestre (ferma la possibilità di emettere fattura elettronica su base facoltativa).

Lo ha previsto l’art. 5 comma 14-ter del Dl 146/2021 (conv. L. 215/2021), rinviando alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 l’obbligo di trasmettere i dati via SdI, nel formato della fattura elettronica.

Inoltre, dal secondo semestre 2022, muteranno i termini dell’adempimento, essendovi l’obbligo di invio dei dati nei termini di emissione delle fatture o dei corrispettivi (per le operazioni attive) ovvero entro il quindicesimo giorno del mese successivo al ricevimento del documento o al momento di effettuazione (per le operazioni passive).

Le modifiche descritte, per le operazioni dal 1° luglio, imporranno l’aggiornamento dei sistemi contabili attualmente in uso nonché puntuali verifiche delle procedure gestionali interne, con particolare riferimento agli acquisti da soggetti non stabiliti, dovendo porre attenzione ai più stringenti termini di invio al SdI dei dati relativi all’integrazione delle fatture ricevute o alle autofatture emesse.

Alcune novità significative interesseranno anche i modelli INTRASTAT, alla luce della determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli (di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istat) datata 23 dicembre 2021:

  • è abolito l’obbligo di presentazione del modello Intra acquisti (Intra 2-bis e Intra 2-quater) su base trimestrale;
  • per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata a 350.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti);
  • negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Intra 2-bis) non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice Iva del fornitore ed all’ammontare delle operazioni in valuta; oltre agli ultimi due dati, per i servizi ricevuti (Intra 2-quater) sono aboliti anche quelli relativi alla modalità di erogazione, di incasso e al paese di pagamento;
  • negli elenchi relativi alle cessioni (Intra 1-bis) è, invece, introdotto il dato relativo al paese di origine delle merci, ai fini statistici.
Le modifiche appena segnalate discendono, in gran parte, dall’applicazione del Regolamento Ue n. 2152/2019.

Un’ulteriore novità per la presentazione dei modelli dipende, invece, dall’applicazione del Dlgs. 192/2021 in tema di “call-off stock”. È introdotta, infatti, la nuova sezione 5 del modello Intra-1 per rilevare i dati relativi all’identità ed al numero di identificazione Iva dei soggetti destinatari di beni inviati sulla base di un accordo di “call-off stock”.

Le nuove modalità di presentazione si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

Ne consegue che sono confermate le precedenti modalità di presentazione per i modelli relativi al mese di dicembre 2021 (ovvero all’ultimo trimestre 2021), in scadenza il 25 gennaio 2022.

In tema di modelli Intrastat, si rammenta che sono stati aboliti, con effetto per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2021, gli obblighi di compilazione per le cessioni di beni verso San Marino (Intra 1-bis e Intra 1-ter), anche nel caso in cui il fornitore nazionale emetta fattura in formato cartaceo.

L’obbligo di fatturazione elettronica, per le operazioni con controparti sammarinesi, decorre invece dal 1° luglio 2022 (Dm 21 giugno 2021).

Da ultimo, sempre nell’ottica delle procedure interne da porre in essere per il 2022, si rammenta che, secondo il provv. Agenzia delle Entrate n. 183994/2021, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, è prevista la predisposizione della dichiarazione Iva annuale. La bozza risulterebbe disponibile per la visualizzazione, modifica o integrazione a partire dal 10 febbraio 2023.

È, invece, già possibile visionare e integrare le bozze dei registri Iva delle fatture e degli acquisti (artt. 23 e 25 del Dpr 633/72) nonché delle liquidazioni periodiche dell’Iva, per tutte le operazioni successive al 1° luglio 2021.

Il programma è, però, limitato ai soli soggetti passivi Iva con liquidazioni periodiche su base trimestrale.

Resta da definire se e con quali modalità sarà implementata la fatturazione elettronica per i soggetti in regime di vantaggio e forfetari, dopo il riconoscimento della misura di deroga con decisione Ue n. 2251/2021.

Ulteriori elementi di cui tenere conto riguardano alcuni servizi in scadenza e le altre novità relative alla e-fattura.

(MF/ms)
 




Bonus “Ricerca e sviluppo” prorogato fino al 2031

L’art. 1, comma 45, della legge di bilancio 2022 proroga, con alcune modifiche in merito alla misura agevolativa, il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui all’art. 1 commi da 198 a 206 della L. 160/2019, ferma restando la disciplina di base dell’agevolazione.

Se per il 2022 vengono mantenuti la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione previgente, la proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati a seconda della tipologia di investimenti.

In particolare, il credito per attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto in misura pari al 20% dei costi (al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti), con un limite massimo di 4 milioni di euro, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, mentre dal periodo d’imposta successivo (2023, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031 è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni.

Per espressa disposizione normativa, il limite massimo del credito d’imposta deve sempre essere ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Il credito per attività di innovazione tecnologica è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, mentre dal periodo d’imposta successivo (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025 in misura pari al 5%, nel limite massimo di 2 milioni.

Analoghe misure e periodi di applicazione sono previsti per il credito d’imposta per design e ideazione estetica. Pertanto, il credito per attività di design e ideazione estetica è riconosciuto fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni, mentre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (nuovo comma 203-quater dell’art. 1 della L. 160/2019).

Quanto al credito d’imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, il credito d’imposta spetta:

  • fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15%, con un limite massimo di 2 milioni;
  • per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (quindi 2023, per i soggetti “solari”), in misura pari al 10%, con un limite massimo di 4 milioni (nuovo comma 203-quinquies dell’art. 1 della L. 160/2019);
  • dal periodo d’imposta successivo (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari 5%, con un limite massimo annuale di 4 milioni (nuovo comma 203-sexies dell’art. 1 della L. 160/2019).
La tabella di seguito riepiloga le misure dell’agevolazione dal 2022 al 2031.
 
Crediti d’imposta 2022 2023 2024 2025 Dal 2026 al 2031
Ricerca e sviluppo 20%, max 4 milioni 10%, max 5 milioni 10%, max 5 milioni 10%, max 5 milioni 10%, max 5 milioni
Innovazione tecnologica 10%, max 2 milioni 10%, max 2 milioni 5%, max 2 milioni 5%, max 2 milioni
Design e ideazione estetica 10%, max 2 milioni 10%, max 2 milioni 5%, max 2 milioni 5%, max 2 milioni
Innovazione tecnologica 4.0
e green
15%, max 2 milioni 10%, max 4 milioni 5%, max 4 milioni 5%, max 4 milioni
 
(MF/ms)