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Tassa annuale sui libri sociali anno 2021

Entro il 16 marzo 2021 i contribuenti devono far fronte anche al versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali per l’anno 2021.
Soggetti tenuti al versamento sono tutte le società di capitali, tra cui le s.p.a., le s.r.l. e le s.a.p.a ad esclusione di:
  • società cooperative;
  • società di mutua assicurazione;
le quali sono comunque tenute, per la numerazione e la bollatura di libri e registri, al pagamento della tassa di concessione governativa di 67 euro per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine;
  • società di capitali fallite in quanto i libri ed i registri devono essere vidimati dal giudice delegato senza spese;
  • i consorzi tra imprese che non abbiano assunto la forma di società consortili (risoluzione 411461/1990);
  • gli enti non economici, le associazioni e le fondazioni di volontariato (oltre che le imprese individuali e le società di persone).
Per quanto riguarda invece le società in liquidazione e le società sottoposte a procedure concorsuali la circolare 108/E/1996 ha precisato che tali soggetti sono comunque tenuti al versamento, sempre che permanga l’obbligo della tenuta dei libri vidimati (come ad esempio i libri sociali) nei modi previsti dal codice civile.
In caso di trasferimento della sede sociale e variazione della competenza di Uffici dell’Agenzia delle Entrate a cui effettuare il versamento con modello F24, la società che ha già provveduto al versamento della tassa non è tenuta ad effettuare un altro versamento in quanto il trasferimento non impone una nuova numerazione e bollatura dei libri e registri sociali.
L’ammontare della tassa dovuta dipende dal valore del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento ed ammonta a:
  • 309,87 euro se il capitale sociale o il fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a 516.456,90 euro.
Per la determinazione dell’importo dovuto si deve far riferimento al capitale sociale risultante al 1° gennaio dell’anno; pertanto non assumono rilevanza eventuali variazioni del capitale successive alla data del 1° gennaio 2021, variazioni che invece saranno rilevanti per la determinazione dell’importo dovuto per l’anno 2022.
Le modalità di versamento sono diverse a seconda che il versamento sia effettuato per il primo anno di attività o per gli anni successivi:
  • il versamento per l’anno di inizio attività deve essere effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura Numerazioni Libri Sociali”, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, su cui vanno riportati gli estremi di versamento;
  • il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali“, indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale il versamento viene eseguito.
L’importo versato è deducibile ai fini delle imposte (Ires ed Irap) e può essere compensato nel caso in cui il contribuente abbia dei crediti compensabili con modello F24, nel qual caso la delega di versamento dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline).

Come precisato poi nella risoluzione 170/E/2000 i pubblici ufficiali sono autorizzati a provvedere alla bollatura e numerazione dei libri e registri delle società di capitali, senza richiedere la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della relativa tassa, qualora i libri ed i registri siano presentati prima dello scadere del termine previsto per il pagamento medesimo; infatti il controllo dell’avvenuto versamento dovrà essere effettuato, in un momento successivo, dall’Amministrazione finanziaria, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti.
Nel caso di omesso versamento, come si evince dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione amministrativa irrogabile varia dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore a 103 euro, come previsto dall’articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972.
È possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando di una riduzione della sanzione a seconda di quando venga effettuato il versamento.

Per il versamento dell’imposta e degli interessi va utilizzato il modello F24 (con il consueto codice tributo “7085”), mentre per il versamento della sanzione è necessario utilizzare il modello F23 indicando il codice tributo “678T”, il codice ufficio “RCC” e la causale di versamento “SZ”.
Infine si segnala che secondo una parte della dottrina la corretta sanzione da applicare in caso di omesso versamento sia quella prevista dall’articolo 13, comma 2, D.Lgs 471/1997, pari quindi al 30% dell’importo dovuto.
Tale differente interpretazione comporta una diversa riduzione della sanzione in caso di ravvedimento operoso.

(MF/ms)




E’ lecchese lo scudo per le mail sicuro

La Provincia di Lecco, 10 marzo 2021, parla Paolo Frizzi titolare della nostra azienda associata Libraesva




Bonus investimenti: la data del 16 novembre 2020 è uno spartiacque

La data del 16 novembre 2020 separa vecchia e nuova disciplina del bonus investimenti.

Nel corso di un convegno organizzato da Federmacchine e Anima, Marco Calabrò, dirigente del Ministero dello Sviluppo economico, ha risposto ad alcuni quesiti in merito ai crediti Transizione 4.0.
Tali chiarimenti, da quanto affermato, dovrebbero confluire in un documento di prossima pubblicazione.

Con particolare riferimento al nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dalla L. 178/2020, viene analizzata la questione del coordinamento con la precedente agevolazione di cui alla L. 160/2019.
Si ricorda che la decorrenza delle nuove misure del credito d’imposta ex L. 178/2020 è fissata retroattivamente al 16 novembre 2020, per cui per gli investimenti effettuati nel periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2020 coesisterebbero, a livello normativo, la precedente agevolazione ex L. 160/2019 e la nuova agevolazione introdotta dalla L. 178/2020.

Calabrò afferma che la norma approvata è priva di disposizione di coordinamento temporale tra le due discipline (quella 2020 e quella appena introdotta) e questo genera incertezza nelle imprese.

Nel prossimo decreto, forse già nel c.d. “Ristori 5”, dovrebbe esserci un intervento che risponde a questi dubbi.

Tanto premesso, secondo l’interpretazione fornita dal dirigente, per gli investimenti “programmati” entro il 15 novembre 2020 (intendendo per “programmati” quelli con ordine accettato dal venditore e con avvenuto pagamento di acconti almeno pari al 20%), resta ferma la disciplina del credito d’imposta 2020 (quindi, per i beni 4.0, aliquota 40% fino a 2,5 milioni), se completati entro il 30 giugno 2021.
In linea più generale, il 15 novembre 2020 termina l’agevolazione precedente, mentre la finestra 2021, in sostanza, parte dal 16 novembre 2020 (quindi è come se fosse un periodo agevolato di 13 mesi e mezzo e non più annuale come in passato).
Con riferimento all’utilizzo dell’agevolazione, viene affermato che il periodo di compensazione di 3 anni (o un anno a determinate condizioni) va considerato come periodo minimo di compensazione. Non ci sono limiti a riportare a nuovo le eccedenze.
Tale chiarimento si aggiunge a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2021, in cui è stato precisato che, in caso di mancato utilizzo per incapienza di parte della quota di 1/3 del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex art. 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020, l’eccedenza può essere utilizzata l’anno successivo sommandosi alla quota. Viene inoltre sottolineato che al momento non è prevista la possibilità di cedere il credito d’imposta.

Altra questione riguarda poi la comunicazione da presentare al Ministero dello Sviluppo economico. Viene ribadito che tale comunicazione è solo a fini di monitoraggio e quindi non vincola l’accesso all’agevolazione.
Il decreto relativo al modello di comunicazione, che terrà conto dei codici tributo del credito sia 2020 che 2021, dovrebbe essere pubblicato nel primo semestre dell’anno.

Quanto ai beni immateriali 4.0, l’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020 prevede un massimale di costi ammissibili pari a un milione di euro, applicabile, in assenza di precisazioni, a tutto il periodo agevolato (dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022).
Al riguardo, è stato affermato che si tratta di un errore tecnico della norma e sarà precisato che il limite di un milione sarà applicabile per ciascun periodo agevolato (e non come limite complessivo).
In merito al credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione, è stato affermato che, in linea generale, le disposizioni interpretative operano già dalla precedente disciplina, mentre le nuove aliquote e i nuovi massimali operano dal 2021.
La necessità di relazione tecnica asseverata riguarda già il 2020.
 

(MF/ms)
 
 




Pmi: sovvenzioni per la tutela della proprietà intellettuale

Il programma Ideas Powered for Business, presso l’Euipo (Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale), sostenuto dalla Commissione Europea e in cooperazione con gli uffici nazionali e regionali di proprietà intellettuale dell’UE, invita le pmi a presentare proposte per ottenere un rimborso fino a un massimo di 1.500 euro come sovvenzione per la richiesta dei seguenti servizi:
  • pre-diagnosi della proprietà intellettuale: questo servizio può aiutare a decidere per quali diritti di proprietà Intellettuale presentare domanda, come sviluppare il portafoglio di proprietà intellettuale e come pianificare la strategia futura
     
  • tasse per marchi, disegni o modelli: questo servizio è utile nel caso di registrazione di marchio/disegno/modello presso l’Euipo, l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale e/o l’ufficio di proprietà intellettuale di qualsiasi Stato membro dell’UE.
     
Per maggiori informazioni e per presentare la domanda consultare il sito https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/grants-sme-fund

(IM/im)

 




Voucher per l’internazionalizzazione Tem: si può fare con Api

Informiamo le aziende associate che il ministero degli Affari Esteri finanzia dei contributi per l’internazionalizzazione destinati alle micro e piccole imprese (Mpi) che vogliono espandersi o consolidarsi sui mercati esteri.
 
Beneficiari
Possono richiedere il contributo le Mpi che operino nel settore manifatturiero (codice Ateco C) con sede legale in Italia, anche costituite in forma di rete.
 
In cosa consiste
Il voucher finanzia le spese sostenute per usufruire di prestazioni consulenziali da parte di Temporary Export Manager (Tem) con competenze digitali, inseriti temporaneamente in azienda e iscritti nell’apposito elenco del Ministero degli Esteri.
 
Sono ammesse esclusivamente le spese sostenute in data successiva alla data di presentazione della domanda.
 
Il contratto di consulenza manageriale deve avere una durata di 12 mesi per le Mpi e di 24 mesi per le reti. La consulenza dei Temporary Export Manager deve essere finalizzata a supportare i processi di internazionalizzazione attraverso:
  • analisi e ricerche sui mercati esteri
  • individuazione e acquisizione di nuovi clienti
  • assistenza nella contrattualistica per l’internazionalizzazione
  • incremento della presenza nelle piattaforme di e-commerce
  • integrazione dei canali di marketing online
  • gestione evoluta dei flussi logistici
Dotazione finanziaria
  • 20.000 euro alle micro e piccole imprese a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto dell’Iva, a 30.000 euro
  • 40.000 euro alle reti a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto dell’Iva, a 60.000 euro
Il contributo è concesso in regime “de minimis” e le spese devono essere sostenute tramite bonifico bancario.
 
Per le sole imprese è possibile richiedere un contributo aggiuntivo di 10.000 euro se si raggiungono i seguenti risultati sui volumi di vendita all’estero: 
  • incremento di almeno il 15% del volume d’affari derivante da operazioni verso paesi esteri registrato nell’esercizio 2022, rispetto allo stesso volume d’affari registrato nell’esercizio 2021
  • incidenza – nell’esercizio 2022 – almeno pari al 6% del volume d’affari derivante da operazioni verso paesi esteri sul totale del volume d’affari
Modalità di presentazione della domanda
Telematicamente dalla piattaforma di Invitalia in due passaggi:
  • Compilazione della domanda: dal 9 marzo al 22 marzo 2021 (con SPID e firma digitale)
  • Presentazione della domanda: dal 25 marzo 2021 al 15 aprile 2021
Procedura di concessione: valutativa a sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione)
 
Erogazione del contributo
Al termine delle attività, dietro presentazione di rendicontazione delle spese sostenute
 
Elenco dei Temporary Export Manager 
Il decreto del Ministro degli Esteri del 18 agosto 2020 istituisce l’elenco dei Temporary Export Manager (Tem) e delle società di Tem con competenze digitali, abilitati a erogare i servizi oggetto dell’agevolazione.
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco i professionisti e le società competenti in processi di sviluppo d’impresa e di digital transformation per l’export, che hanno maturato significative esperienze di affiancamento manageriale nei percorsi di internazionalizzazione d’impresa. L’elenco contiene le stesse informazioni sia per i professionisti che per le società, ovvero:
  • codice domanda (equivalente e numero di iscrizione all’elenco)
  • nome/denominazione
  • partita Iva
  • Pec
  • Regioni dove prestare i servizi
 
 (GF/gf)
 



Api Lecco Sondrio: Occasioni per le donne

Il Giornale di Lecco, 8 marzo 2021, parla Laura Silipigni titolare Tag e presidente Gruppo Giovani Api.




“Nessun problema di ordini Anche per noi il mercato tiene”

La Provincia 8 marzo 2021, parla Danilo Gabbioni, titolare della Italgard. 




“Va meglio del pre Covid” L’automotive rilancia le imprese della meccanica

La Provincia di Lecco di domenica 7 marzo 2021. Parla Andrea Beri, titolare Ita, consigliere Api e coordinatore Distretto meccanica lecchese.




Attilio Fontana: visita a Gordona per ringraziare la Dispotech

La Provincia di Sondrio del 5 marzo 2021, visita di Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, alla nostra azienda associata Dispotech.




Gruppo giovani Api Lecco Sondrio e Telefono Donna 8 marzo 2021: rassegna stampa

La rassegna stampa dell’iniziativa promossa dal Gruppo Giovani di Api e Telefono Donna Lecco in occasione dell’8 marzo 2021.
 

In allegato l’articolo uscito su La Provincia.