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Istat: dicembre 2021

Comunichiamo che l’indice Istat di dicembre 2021, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 3,8% (variazione annuale) e a + 3,6% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 2,850% e + 2,700%.

(MP/bd)




Nominati vice-presidente e giunta per i prossimi tre anni

Il nuovo consiglio di Api Lecco Sondrio si è riunito questa settimana e ha nominato il nuovo vice-presidente della nostra associazione e i membri della giunta che saranno in carica per i prossimi tre anni.
Massimo Mortarotti della Dispotech di Gordona (Sondrio) è il nuovo vice-presidente che affiancherà il presidente Enrico Vavassori fino al 2024. Con loro in giunta ci saranno: Marco Frigerio della Metallurgica Frigerio di Villa d'Adda (Bergamo) che continuerà a ricoprire le funzioni di tesoriere della nostra associazione, Andrea Beri della Ita di Calolziocorte (Lecco), Piero Dell’Oca della Tecnofar di Gordona (Sondrio), Davide Gianola della Impianti elettrici Gianola di Lecco e Luigi Sabadini della Trafilerie di Valgreghentino (Lecco).

Massimo Mortarotti nello scorso mandato ha ricoperto il ruolo di consigliere in Api Lecco Sondrio, è il titolare dell’azienda Dispotech, da lui fondata nel 1994, che produce prodotti per il settore medicale.

“Questa carica mi fa molto piacere e ringrazio il Consiglio di Api per la fiducia – commenta il nuovo vice-presidente. Lavorerò al fianco del presidente Enrico Vavassori per cercare di dare un supporto importante a tutte le nostre associate e agli imprenditori. Io mi occuperò in particolare della provincia di Sondrio, conosco bene il tessuto imprenditoriale del mio territorio e voglio diventare un punto di riferimento per le nostre imprese. Stiamo vivendo un periodo non facile, pieno di incognite e problematiche quotidiane, l’unica soluzione è affrontare queste sfide insieme, non restando chiusi tra le mura della propria azienda. L’ho vissuto io direttamente, l’associazione può essere di grande aiuto per gli imprenditori che spero possano vedere in me una risorsa per portare avanti le loro istanze”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa 
Api Lecco Sondrio




Sicurezza sul lavoro: Inail, Api e Politecnico testano nuove tecniche

La Provincia del 20 gennaio 2022, Silvia Negri, responsabile della sicurezza in Api, parla del progetto "Rekon".




Green Pass base, rafforzato e Booster: le specifiche

Con riferimento a tutte le novità già comunicate nella circolare della scorsa settimana, ma anche alla luce del fatto che le regole sono più complesse perchè le casistiche nelle quali le persone possono trovarsi sono aumentate, si suggerisce di consultare il sito nazionale dedicato alla certificazione verde perchè contiene molti dettagli sulla validità del documento nei diversi casi e tante faq molto utili a dirimere i dubbi su parecchi aspetti operativi.

Tra le altre cose, si comprende come si ottiene e dove si scarica il Green Pass Booster: quando serve, come si riattiva il Green Pass dopo la guarigione e così via.

(SN/bd)
 
 




Aggiornamenti nel Testo Unico della sicurezza: focus preposti

Il Decreto Fiscale del 2021 conteneva alcune novità che hanno modificato il testo unico della sicurezza; per consultarlo nella sua ultima stesura, oggi vigente, si segnala il link ove trovare il testo del Dlgs 81/2008 aggiornato a gennaio 2022. 

Nello specifico, la conversione del decreto fiscale in legge introduce un nuovo comma b-bis nell’elenco delle attribuzioni di datore e dirigente contenuto all’art.18: le due figure devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (descritte all’art.19), ma le attività suddette risultano ampliate (comma f-bis) ed è questa la novità di maggiore rilievo. Nei fatti al preposto si assegna un nuovo compito: quello di interrompere, se necessario, l’attività in caso si rilevino deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e anche di segnalare le non conformità rilevate. La lettera a) dell’art. 19 sui compiti del preposto dice che: oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, i preposti dovranno «intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti».

Infine, la modifica incide anche in tema di appalto o subappalto in quanto i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto. Ecco cosa dice il nuovo comma 8 bis all’art. 26 del Testo Unico 81/2008 «Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto».

Per mettere a regime i nuovi compiti di questa figura, è evidente che occorre una formazione adeguata e specifica. Per questo si prevede un aggiornamento degli accordi Stato-Regioni per definire contenuti e modalità di una formazione dedicata ai preposti che abbia un aggiornamento biennale.

Su questo punto si darà apposita comunicazione non appena vengano approvati nuovi accordi stato – regioni che sostituiscono quelli attualmente vigenti.

(SN/bd)
 

 
 
 




Crisi energetica: le proposte di Confapi al Governo

Trasmettiamo in allegato il documento presentato da Confapi al tavolo convocato dal Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sull’impatto dei costi dell’energia sul sistema produttivo, che contiene le proposte della Confederazione per tamponare immediatamente la situazione ma anche per elaborare, a medio termine, una politica energetica nazionale a reale supporto del sistema industriale.

(MP/am)
 




Ricarica elettrica di veicoli: risorse regionali per le pmi

Le risorse arrivano da Regione Lombardia. Sul sito regionale, area imprese, sono indicati i dettagli delle infrastrutture comprese nel bando.
 

L’obiettivo è quello di aumentare la mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, favorendo l’utilizzo di mezzi privati a basse emissioni di carbonio e, pertanto, contribuendo a limitare le emissioni di gas climalteranti nonché di inquinanti locali quali PM10 ed NOx, nel settore della mobilità privata.

Chi può partecipare
Soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese (PMI) aventi sede operativa in Lombardia.

Spese ammissibili
Sono considerati ammissibili gli interventi di acquisto e installazione di nuovi dispositivi per la ricarica elettrica di veicoli di categoria M, N, L ai sensi dell’art.47 del Codice della Strada, le relative attività di progettazione e le opere edili, infrastrutturali ed interventi di adeguamento del sistema elettrico connessi all’installazione.

Modalità e scadenza
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online, dalle ore 15:00 del 18/01/2022 ed entro le ore 12:00 del 17/02/2022. Non saranno ammesse altre modalità di invio. Codice bando su Bandi online: RLT12020010342
L’assegnazione del contributo avviene con procedura valutativa “a sportello”, cioè secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda da parte del soggetto richiedente. Lo sportello resterà aperto fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

Caratteristiche dell’agevolazione
Il contributo è a fondo perduto ed è pari al 50% delle spese ammissibili (in ogni caso non può essere superiore a € 150.000). Non è prevista la cumulabilità con altri contributi per investimento di natura regionale, statale e comunitaria per le medesime opere.

(SN/am)




Fondi ministeriali alle imprese che nel 2020 hanno prodotto beni da riciclo certificati

Sul sito del ministero della transizione ecologica (MiTe), fin da dicembre, è pubblicata questa opportunità riservata alle imprese che attestano di avere prodotto nel 2020 beni a partire da materiali riciclati.

Con un decreto del 6 ottobre 2021, ma pubblicato in GU n. 297 del 15 dicembre 2021, i ministri della Transizione ecologica, dello Sviluppo economico e dell’Economia e Finanze hanno definito i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di materie e prodotti riciclati che hanno accesso all’agevolazione, nonché i criteri e le modalità per la fruizione del credito d’imposta.

Se un’impresa nel corso dell’anno 2021 ha utilizzato materie prime “riciclate”, può concorrere all’assegnazione di un “bonus” ministeriale se dimostra che i materiali da riciclo arrivano al 75% o più della composizione finale. L’evidenza che si tratta di beni provenienti da riciclo è legata al possesso della documentazione sull’etichettatura e la certificazione dei prodotti venduti.

Chi può partecipare
Le imprese che nel 2020 hanno utilizzato materiali provenienti dal riciclo (compresi i rottami e il compost) e hanno realizzato prodotti etichettati secondo le norme ambientali applicabili in uno di questi modi:
a) un’etichetta di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato o di una norma tecnica nazionale o Prassi di riferimento UNI;
b) una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che validi, sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa, il contenuto di riciclato autodichiarato dal produttore in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
c) una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, che attesti il contenuto di riciclato.

Spese ammissibili
Spese per le materie prime riciclate e spese per conseguire le etichettature di prodotto.
Non è necessario aver utilizzato grossi quantitativi di materie riciclate, in quanto per accedere al contributo (che non può superare 10 mila euro) basta aver costi per almeno 40 mila euro (il beneficio è calcolato al 25%). Peraltro costi inferiori possono dar luogo a contributo inferiore, sempre al 25%.

Modalità e scadenza
Le domande devono essere presentate esclusivamente in formato elettronico, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it), a partire dalle ore 12 di mercoledì 22 dicembre 2021 fino alle ore 12 del 21 febbraio 2022. Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un’identità SPID. E’ consigliabile essere tempestivi perché i ritardatari potrebbero restare esclusi dal beneficio per esaurimento di fondi. C’è spazio per oltre 1.000 domande.

Caratteristiche dell’agevolazione
Il contributo prevede un rimborso sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto dei prodotti riciclati, fino ad un importo massimo di 10 mila euro per ciascun beneficiario, corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 10 milioni di euro.
 

(SN/am)
 

 




Indagine Confapi sull’energia: alle imprese nel 2022 costerà 25 miliardi

La piccola e media industria privata è preoccupata, in un momento che dovrebbe essere di ripresa economica, dei forti rialzi dei beni energetici. L’Ufficio Studi di Confapi ha appena realizzato un’indagine tra gli associati proprio per capire l’impatto e le conseguenze che questi aumenti avranno nei prossimi mesi sulle aziende. Dalla ricerca, su una scala da 1 a 10 punti, è emerso che il costo dell’energia elettrica incide sull’utile d’esercizio tra 5 e 10 punti per il 29% delle aziende interpellate, mentre per 25,8% inciderà tra l’11% e il 30%.
Delle aziende intervistate infatti il 54,8% vanta contratti a prezzo variabile a fronte del 45,2% protetto da prezzo fisso. Tuttavia il primo aspetto da evidenziare è che già il 43,8% delle aziende coperte da un contratto a prezzo fisso ha in essere un prezzo medio di fornitura di oltre €120/MWh pari ad un aggravio del 100% rispetto al prezzo medio dell’elettricità nel 2019.

Nell’insieme, la maggioranza delle pmi che vantano oggi un contratto a prezzo fisso si troverà a rinegoziare i contratti di fornitura tra il secondo e il quarto trimestre 2022. Tenuto conto della condizione di grave tensione che insiste attualmente sul mercato energetico europeo e dall’andamento della curva forward, è lecito attendersi a fine 2022 una rinegoziazione nell’ordine dei €180/MWh pari a un incremento del 200% rispetto al 2019.

Secondo l’indagine di Confapi, su un piano più macro, ipotizzando un consumo industriale di elettricità (pmi e grandi imprese) di circa 211TWh (-5% rispetto ai consumi 2019) e un aggravio medio dell’elettricità stimato in €120/MWh rispetto al 2019 (prezzo medio dell’elettricità è stato pari a €60/MWh), l’impatto economico della bolletta luce sul sistema industriale italiano ammonta a circa €25 miliardi.

La situazione è drammatica  – commenta Enrico Vavassori, presidente di Api Lecco Sondriole aziende sono seriamente preoccupate per i costi spropositati dell’energia elettrica. So che ieri il nostro presidente nazionale Maurizio Casasco era al tavolo convocato dal Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e ha presentato dei documenti sull’impatto dei costi dell’energia sul sistema produttivo che contengono anche le proposte di Confapi per tamponare immediatamente la situazione ma anche per elaborare, a medio termine, una politica energetica nazionale a reale supporto del sistema industriale”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa 
Api Lecco Sondrio




Esterometro: gli adempimenti previsti per il 2022

Scade il 31 gennaio 2022 l’esterometro relativo al quarto trimestre 2021.

Trattasi, come noto, dell’onere di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

La trasmissione “massiva” dei dati, a cadenza trimestrale, verrà sostituita dall’invio dei dati per singolo file fattura al Sistema di Intercambio.

Secondo le disposizioni dell’articolo 1. Comma 3-bis, Dlgs. 127/2015, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, la trasmissione telematica va effettuata utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto la fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva nazionali.

In origine tale nuova modalità di invio dei dati, in base alle disposizioni della Legge di bilancio 2021, doveva entrare in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022: con l’articolo 5, comma 14-ter, L. 215/2021 di conversione del Dl 146/2021 (Decreto Fiscale), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, è invece arrivata la proroga al 1° luglio 2022, che concede agli operatori ulteriori 6 mesi di tempo per adeguare i propri sistemi informatici.

Le novità in argomento sono accompagnate da modifiche alle specifiche tecniche ed ai termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Le specifiche tecniche dell’esterometro, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, e successive modificazioni, prevedono due modalità alternative per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere:

  • la prima modalità (standard) prevede la predisposizione e l’invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre, da trasmettere entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Nel file contenente gli acquisti del trimestre (blocco DTR) occorre inserire i dati relativi alle fatture di acquisto intracomunitario di beni e/o le prestazioni di servizio ricevute, esponendo rispettivamente il Tipo documento TD10 e TD11. Per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati è facoltativa;
  • la seconda modalità (alternativa) prevede la predisposizione e l’invio, per ogni operazione, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio. In tal caso, per le operazioni attive occorre impostare il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale XXXXXXX mentre per le operazioni passive vanno utilizzati i tipi di documento di seguito riportati:
  1. TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero,
  2. TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
  3. TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, Dpr. 633/1972,
  4. TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex articolo 46, comma 5, Dl. 331/1993).
Tali specifiche, aggiornate con il provvedimento n. 374343 del 23.12.2021 di modifica del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757/2018, restano valide fino al 30 giugno 2022.

Pertanto, per chi deve trasmettere la comunicazione trimestrale delle operazioni transfrontaliere con riferimento al quarto trimestre 2021, la scadenza resta fissata al 31 gennaio 2022 ed i files XML contenenti il blocco DTR (acquisti) e DTE (vendite) dovrà essere creato nel rispetto delle specifiche tecniche aggiornate alla versione 1.6.4 (in vigore dal 1° gennaio 2022).

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal 1° luglio 2022, invece, i dati delle operazioni transfrontaliere vanno trasmessi esclusivamente utilizzando il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.

Per le prime, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (sempre con codice destinatario XXXXXXX) mentre per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazioni Intra UE) o di effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni extra UE).

Anche in questo caso, per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati resta facoltativa.

Il citato provvedimento n. 374343 del 23.12.2021 ha abrogato, infine, il precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 293384 del 28.10.2021.

A decorrere dal 1° luglio 2022, gli operatori Iva residenti dovranno trasmettere i dati delle operazioni estere all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato della fatturazione elettronica, secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche Allegato A, versione 1.7 in vigore dal 1° luglio 2022.

(MF/ms)