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Perdite su mini crediti: deducibilità a scelta dell’impresa

Deducibilità a scelta dell’impresa decorsi sei mesi dalla scadenza del pagamento.

Con la risposta a interpello n. 342 del 13 maggio, l’Agenzia delle Entrate torna a occuparsi della deducibilità, ai fini Ires, delle perdite su crediti di modesto importo scaduti da più di sei mesi.

In via preliminare, si ricorda che, con le modifiche a suo tempo introdotte dal Dl 83/2012 e dalla L. 147/2013, sono state ampliate le ipotesi di deducibilità “automatica” delle perdite relative a crediti vantati nei confronti sia di debitori assoggettati a procedure concorsuali (e istituti assimilati), sia di debitori non soggetti a tali procedure.

Riguardo a questi ultimi, l’art. 101 comma 5 del Tuir stabilisce che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita, sussistono “in ogni caso”, tra l’altro, quando il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento (c.d. “mini crediti”).

A tali fini, il credito è considerato di modesta entità quando risulta di importo non superiore a:

  • 5.000 euro, per le imprese di più rilevante dimensione (intendendosi per tali quelle che hanno conseguito un volume d’affari o ricavi non inferiore a 100.000.000 di euro);
  • 2.500 euro, per le altre imprese.
Pertanto, la perdita afferente a un credito di 2.000 euro, “scaduto” il 25 maggio 2020 e non ancora incassato al 31 dicembre 2020, è deducibile nel periodo d’imposta 2020 “solare” (modello REDDITI 2021), previa imputazione del componente negativo a conto economico, senza la necessità di dimostrare la sussistenza degli elementi “certi e precisi” (quali, ad esempio, la persistente assenza del debitore, i documenti attestanti l’esito negativo di azioni esecutive, ecc.).

La perdita è deducibile anche nel caso in cui a conto economico sia confluito il costo a titolo di svalutazione.

In pratica, la svalutazione dei “mini crediti” può essere interamente dedotta ex art. 101 comma 5 del Tuir, senza sottostare ai limiti di cui all’art. 106 comma 1 dello stesso Tuir (0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio).

Quanto all’esercizio di deducibilità, con una disposizione di carattere interpretativo (e, dunque, con effetto retroattivo), l’art. 13 comma 3 del D.lgs. 147/2015 ha stabilito che le svalutazioni contabili dei suddetti “mini crediti”, deducibili a decorrere dall’esercizio in cui sussistono gli elementi certi e precisi, sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

In pratica, viene consentito al contribuente di rinviare la deduzione, come perdite, delle svalutazioni relative ai c.d. “mini crediti” al momento dell’eliminazione del credito stesso dal bilancio, evitando così l’automatica “trasformazione” delle svalutazioni stesse in perdite e i connessi problemi di gestione.

Pertanto, come confermato dalla risposta n. 342/2021, per effetto di tale disposizione, compete all’impresa creditrice la scelta circa l’esercizio in cui portare in deduzione la relativa perdita e la determinazione del rispettivo ammontare, una volta soddisfatti i requisiti minimi richiesti per ammetterne la rilevanza fiscale (nel nostro caso, avvenuta scadenza del termine di pagamento da più di sei mesi).

In altre parole, in presenza di svalutazioni contabili “analitiche” o “forfetarie”, la scelta dell’esercizio in cui dedurre il componente negativo divenuto fiscalmente rilevante è rimessa all’impresa creditrice, con l’unico limite temporale rappresentato dal periodo d’imposta nel corso del quale il credito viene cancellato dal bilancio.

Ciò posto, laddove i “mini crediti” siano stati interamente svalutati e le svalutazioni siano state dedotte a titolo di perdita prima del loro stralcio dal bilancio, l’utilizzo del fondo svalutazione afferente ai medesimi crediti, all’atto della loro eliminazione dal bilancio, sarà fiscalmente irrilevante.

In altri termini, la cancellazione in bilancio dei “mini crediti” svalutati e dedotti in un esercizio precedente, non implicando più alcuna deduzione, non produce effetti fiscali.

Inoltre, se prima della cancellazione dal bilancio, i “mini crediti”, la cui svalutazione è stata dedotta come perdita, vengono incassati in tutto in parte, si produce una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante pari all’importo riscosso.

(MF/ms)
 




Elemaster: “La carenza di personale tecnico un possibile freno alla crescita”

La Provincia di Lecco del 19 maggio 2021, parla Valentina Cogliati della nostra azienda associata Elemaster.




Pmi lombarde: contributi a fondo perduto per la ricapitalizzazione

Regione Lombardia offre una opportunità di intervento finanziario mediante un contributo a fondo perso e finanziamento per investimenti, alle pmi costituite in società di capitali che aumentano il proprio patrimonio con conferimenti in capitale, oppure a professionisti, ditte individuali o società di persone che intendono trasformarsi in società di capitale.

Trasformazione in società di capitali

I professionisti, le ditte individuali o le società di persone che intendono trasformarsi in società di capitali e che deliberano un aumento di capitale di almeno 25.000,00 euro, possono ottenere un contributo a fondo perso del 30% con un massimo di 25.000,00 euro di contributo, che andrà iscritto a riserva non distribuibile.

Aumento di capitale di pmi già costituite

Se viene deliberato un aumento di capitale di almeno 75.000,00 euro è riconosciuto un contributo a fondo perso del 30% con un massimo di contributo di 100.000,00 euro. L’apporto di capitale può essere sottoscritto sia da soci pre esistenti che da nuovi ingressi nella compagine sociale. Il contributo sarà iscritto a riserva.

Le imprese che chiederanno il contributo per aumento di capitale sociale potranno contemporaneamente avere accesso anche ad un finanziamento agevolato destinato a sostenere programmi di investimento tra i quali quelli in beni strumentali. Il finanziamento potrà arrivare sino a 4 volte l’aumento di capitale deliberato, con un massimo di un milione, erogato da Finlombarda e garantito dalla Regione in alternativa al Fondo centrale/confidi. Il programma di investimento deve essere realizzato entro 12 mesi.

In tutti i casi gli aumenti di capitale dovranno apportare risorse nuove e non essere trasformazioni di accantonamenti, riserve o anticipazioni dei soci già esistenti.

La delibera di trasformazione in società di capitali, ovvero di aumento del capitale sociale, deve essere successiva alla data del 14 maggio 2021 e perfezionata con i conferimenti entro 60 giorni dalla concessione dell’agevolazione regionale di contributo a fondo perso.

La data di apertura del bando sarà fissata a breve, nel frattempo, alleghiamo i testi ufficiali relativi al nuovo strumento agevolativo.

Alleghiamo il testo integrale delle delibera di Regione Lombardia e la sintesi con le misure più significative. 

(MP/am)




Aumento prezzi materie prime, la lettera di Casasco al Governo

Come molti di voi sanno negli ultimi mesi c’è stato un forte rincaro dei prezzi delle materie prime (acciaio, plastica e legno su tutti).

Confapi da settimane sta cercando di porre l’attenzione su questo tema, a livello nazionale e europeo, che sta mettendo in seria difficoltà molte nostre aziende.

Lunedì 17 maggio scorso il presidente di Confapi Maurizio Casasco ha inviato una lettera, che vi alleghiamo, su questo argomento ai Ministri dell’Economia, Sviluppo Economico e Affari Esteri per cercare una soluzione il più in fretta possibile.

Appena ci saranno novità, sarà nostra premura informarvi tempestivamente.

(MP/am)




Corso formazione per dirigenti: aperte le iscrizioni

Api Lecco Sondrio, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove il corso “Formazione dirigenti Accordo Stato-Regioni 2011e 2016″ rivolto a tutti i dirigenti e verrà erogato in modalità di teleformazione tramite la piattaforma GoToMeeting.
 
L’art. 2 del D.Lgs. n°81/08 individua il dirigente come la “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”, cioè il garante dell’organizzazione della sicurezza del lavoro anche se sprovvisto di regolare investitura (art. 299 D.Lgs. n. 81/2008).
 
Premesso che “l’individuazione dei destinatari degli obblighi di prevenzione dagli infortuni sul lavoro va compiuta caso per caso, con riferimento alla organizzazione dell’impresa e alle mansioni esercitate in concreto dai singoli” (principio di effettività) (Cassazione sez. IV, n. 927 del 29.12.82), il dirigente è colui che dirige, che organizza, che esercita una supremazia che si estrinseca in un effettivo potere organizzativo dell’attività lavorativa, nel potere di decidere le procedure di lavoro, e di organizzare opportunamente i fattori della produzione, sempre nell’ambito dei compiti e mansioni effettivamente devolutegli dall’organizzazione aziendale, e dal datore di lavoro, in primis.
 
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) prevede una specifica formazione per i dirigenti, secondo i contenuti e la durata previsti dal punto 6 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Il corso formazione DIRIGENTE esonera il lavoratore dalla formazione generale, dalla formazione specifica e dalla formazione del preposto.
La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente secondo il punto 8 dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, è soggetto ad aggiornamento quinquennale.
 
Il corso per dirigenti proposto risponde alle richieste normative e si propone di fornire ai partecipanti una formazione che copre gli ambiti giuridici e normativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, approfondendo la gestione e l’organizzazione in azienda della sicurezza.
Saranno inoltre trattate le tematiche relative alla valutazione dei rischi, alla comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
 
Si ricorda che il mancato adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento, di cui agli articoli 36, 37, 71, 73 del D.Lgs. 81/2008, prevede sanzioni penali riferite a ciascun lavoratore interessato e quindi l’eventuale importo sanzionatorio va moltiplicato per il numero dei lavoratori non formati.
 
I docenti sono possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 entrato in vigore il 18 marzo 2014 (requisito obbligatorio per tutti i docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza).
 
Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.
 
Programma
 
Giuridico Normativo
  • Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
  • Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
  • Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
  • Delega di funzioni;
  • La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
  • La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
  • I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia.
 Gestione ed organizzazione della sicurezza
  • Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, D.Lgs. n. 81/08);
  • Gestione della documentazione tecnico amministrativa;
  • Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;
  • Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
  • Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell’art. 18 del D.Lgs. n. 81/08;
  • Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.
Individuazione e valutazione dei rischi
  • Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi (DVR);
  • Il rischio da stress lavoro correlato;
  • Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
  • Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
  • Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
  • La considerazione degli infortuni mancanti e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavori e dei preposti;
  • I dispositivi di protezione individuale;
  • La sorveglianza sanitaria.
Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori
  • Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
  • Importanza strategica dell’informazione e dell’addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
  • Tecniche di comunicazione;
  • Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
  • Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Teleformazione  tramite la piattaforma GoToMeeting.
 
Calendario: 
Giovedì 17 giugno 2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.30   
Giovedì 24 giugno 2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.30   
Giovedì 1 luglio 2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.30   
Giovedì 8 luglio 2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.30  
 
Costi:
Il costo per la partecipazione al corso è di:
€ 280,00 + Iva per associati ad Api Lecco Sondrio
€ 400,00 + Iva per non associati ad Api Lecco Sondrio
 
Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l’Api via email a nadia.crotta@api.lecco.it entro venerdì 11 giugno 2021. Con la relativa modulistica di iscrizione è necessario che ci venga indicato l’indirizzo email per ogni singolo partecipante al quale inviare l’ID per accedere al corso on line.

Qualche giorno prima dell’avvio del corso invieremo le istruzioni operative per effettuare l’accesso alla piattaforma e vi seguiremo nella semplice procedura di attivazione.
 
Si precisa che:

  • I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
  • nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
  • per ottenere l’attestato di frequenza è obbligatorio partecipare al 90% del  percorso formativo.
L’Area Formazione dell’Api di Lecco Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (tel. 0341.282822).

(SB/mc)




Webinar 24 maggio 2021: “Lombardia e Regno Unito: fare impresa dopo la Brexit”

Si terrà lunedì 24 maggio 2021, alle ore 14.30, il webinar “Lombardia e Regno Unito: fare impresa dopo la Brexit”, organizzato da Regione Lombardia in collaborazione con il Dipartimento per il Commercio Internazionale del Consolato Generale Britannico di Milano.

Durante il seminario verranno presi in esame i cambiamenti e le novità di interesse delle imprese introdotti dalla Brexit.
 
La partecipazione è libera e non richiede registrazione. Per collegarsi è necessario cliccare il seguente link il giorno stesso del webinar, qualche minuto prima dell’inizio.

(SG/sg)
 




Industria 4.0: la parola alle nostre associate

La Provincia del 17 maggio 2021, approfondimento sull’industria 4.0 parlano le nostre associate Next-Stel con Stefano Isella e Riccardo Borgonovo della Novastilmec.




SmeUp avvia corsi online gratuiti

Il Giornale di Lecco del 17 maggio 2021, approfondimento sulla settimana della formazione promossa dalla nostra associata.




Inps, differimento contributivo per ferie collettive: invio della richiesta online

E’ ormai consolidata la possibilità per le aziende di chiedere all’Inps il differimento del versamento contributivo a causa della chiusura estiva per ferie collettive. La modalità di inoltro della richiesta, come altri servizi diffusi dall’istituto, avviene attraverso l’esclusivo canale telematico.
La compilazione online consente di indirizzare la richiesta al locale Comitato Provinciale Inps di appartenenza e riguarda esclusivamente gli adempimenti che avrebbero dovuto essere effettuati nel mese in cui cadono le ferie collettive (o il mese in cui cade la maggior parte di esse in caso di fruizione di ferie collettive a cavaliere di due mesi).
Di seguito illustriamo come procedere nelle operazioni di invio telematico.
 
Domanda
Le aziende interessate devono accedere al sito www.inps.it nella sezione “Servizi Online” con le proprie credenziali Pin e Password; quindi utilizzare, nella sezione “Cassetto Previdenziale”, la scelta “Invio istanze online”.
In seguito selezionare il codice “445” che identifica la “Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive”; in questa sezione è possibile procedere con l’inserimento dei dati (si consiglia di stampare o consultare la guida alla compilazione dell’istanza che è contenuta nella sezione “Manuale” dello stesso codice “445”).
Una volta inviata l’istanza con successo, sarà successivamente possibile consultare la sezione “Lista Moduli inviati” e verificarne l’esito (positivo o negativo).
 
Termini
La domanda va inoltrata entro il 31 maggio 2021.
 
Modalità
La concessione del differimento è sempre subordinata alla decisione del locale Comitato Provinciale Inps di appartenenza. In caso di reiezione della domanda di differimento, è possibile presentare istanza di riesame al Consiglio di Amministrazione dell’Inps, per il tramite della sede provinciale.
Il differimento del termine del versamento dei contributi e la quota degli interessi dovuti non può andare oltre il giorno 16 del mese successivo a quello per il quale si chiede il differimento.
Il termini per la trasmissione del flusso Uniemens vengono spostati al mese successivo rispetto alla normale scadenza.
Gli interessi di differimento per i giorni di posticipo sono dovuti in unica soluzione, vanno versati unitamente al saldo contributivo tramite modello F24 e devono essere valorizzati con il codice “D100” in un rigo in bianco del quadro B-C del flusso Uniemens, preceduto dalla dicitura “Interessi” (nessun dato dovrà essere indicato nelle caselle “N. dipendenti”, “N. giornate” e “Retribuzioni”).
 
Esempio
La chiusura per ferie collettive è stabilita dal 2 al 27 agosto 2021.
Il differimento dei contributi relativi al mese di luglio 2021, il cui versamento scade il 20 agosto 2021, viene posticipato in data 16 settembre 2021 e così anche l’importo degli interessi dovuti.
La presentazione del flusso Uniemens, anziché entro il 31 agosto 2021, deve avvenire entro il 30 settembre 2021.

(FP/fp)




Rifiuti urbani dalle attività produttive: risposte dal ministero in tema di Tari

Il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha risposto alla lettera di intervento urgente sulle agevolazioni Tari e sulla disciplina dei rifiuti presentata il 15 aprile 2021 al Ministero dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani). Api ne aveva dato conto nella circolare associativa n. 234 del 22 aprile 2021 (clicca qui).

La lettera dell’Anci, in particolare, sottolineava diverse criticità in tema di Tari, tra le quali:

  • l’esclusione assoluta dei rifiuti prodotti dalle attività industriali sulle superfici dove avviene la lavorazione industriale, a prescindere dalla loro effettiva natura (esclusione che la Circolare del Mite del 12 aprile vorrebbe estendere alle attività artigiane)
  • la facoltà di non avvalersi del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche, non accompagnata dalla chiara indicazione del fatto che la decorrenza della scelta non può intervenire in corso d’anno 2021, se non a prezzo di squilibri finanziari irrecuperabili nella gestione del servizio
  • l’utilizzo del sistema di fuoriuscita dal servizio pubblico genera un concreto rischio di maggiori irregolarità nella gestione dei rifiuti, nonchè di un potenziale incremento degli scarti e delle frazioni non destinate al riciclo
Il Ministro Cingolani è intervenuto con la nota n. 8966 del 3 maggio 2021 (che si allega), chiarendo che:
  • L’estensione della Tari ai magazzini industriali contraddice lo spirito e le finalità del d.lgs. 116/2020; peraltro, già nel 2015 IFEL (Fondazione Anci) affrontava l’esclusione delle aree produttive e dei magazzini e sollecitava i Comuni ad aggiornare le metrature presenti nelle proprie banche dati attraverso inviti alle aziende
  • La nuova disciplina ha delineato un nuovo ruolo per i Comuni che prima dell’intervento del legislatore esercitavano un’azione caratterizzata da ampia discrezionalità. Ciò che appare essere rilevante è la criticità finanziaria attribuita alla riforma introdotta dal d.lgs. 116/2020, conseguenza dell’incidenza della Tari, talvolta utilizzata per colmare deficit di cassa. Se così è, allora è evidente che il servizio pubblico può fare un salto di qualità e, con senso di responsabilità, gli enti locali devono essere accompagnati e supportati in questo percorso di crescita. Le attività produttive che producono “rifiuto urbano” potrebbero continuare ad avvalersi dello stesso servizio ricevuto finora, attraverso convenzioni, in una logica di sana concorrenza con il servizio svolto dal privato
  • Non sussisterebbe il paventato maggiore rischio di “irregolarità nella gestione delle frazioni” se avviene al di fuori del sistema pubblico, dal momento che i rifiuti nei circuiti professionali “di mercato”, a livello nazionale, sono assoggettati ai medesimi adempimenti ambientali gravanti sui soggetti pubblici, finalizzati alla tracciabilità dei rifiuti e al recupero.Il Ministro conclude la nota precisando che “supporterà i chiarimenti normativi atti a garantire il coordinamento delle fasi attuative della definizione della tariffa e la conferma per l’anno 2021 della sola modalità gestionale già in vigore, senza modificare la nozione di rifiuto urbano, che altrimenti comporterebbe l’apertura di una procedura di infrazione UE“.
Si preannuncia, inoltre, l’intenzione del Ministro di istituire un tavolo tecnico permanente con l’Anci, l’Autorità di regolazione, gli operatori e le loro associazioni, al fine di supportare la “transizione” al nuovo sistema di gestione dei rifiuti.

Api Lecco Sondrio resta a disposizione per assistere gli associati su questa materia.

(SN/bd)