Salario minimo, sì alla direttiva Ue. Ma abbinato al taglio del cuneo fiscale
La Provincia dell’8 giugno 2022, il vicedirettore di Api Lecco Sondrio Mario Gagliardi commenta la nuova direttiva dell’Unione Europea.
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La Provincia dell’8 giugno 2022, il vicedirettore di Api Lecco Sondrio Mario Gagliardi commenta la nuova direttiva dell’Unione Europea.
Nel provvedimento troveranno spazio disposizioni di semplificazioni di adempimenti e la norma che trasformerà la lotteria degli scontrini in istantanea.
Il decreto doveva essere esaminato già questa settimana ma per l’ampiezza degli argomenti e i ministeri coinvolti per il completamento delle disposizioni l’esame di Mario Draghi, presidente del consiglio, è stato rinviato alla settimana prossima.
Un nuovo ingresso nelle disposizioni è rappresentato dallo slittamento dei termini del nuovo adempimento l’autodichiarazione Ue in scadenza il prossimo 30 giugno.
Il pressing dei professionisti, delle imprese e degli intermediari finanziaria è stato valutato dai tecnici del Ministero dell’Economia e si è trovato il modo di concedere più tempo per il completamento dell’adempimento.
Si tratta di inserire in un modello pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 9 maggio 2022 l’indicazione di tutti gli aiuti ricevuti dalle imprese e dai professionisti durante la pandemia, aiuti adottati dall’Italia con il via libera della commissione Ue.
Il flusso dei dati serve a Bruxelles per il monitoraggio delle erogazioni e verificare eventuali sforamenti, riassegnazione di risorse e incremento delle somme effettivamente utilizzabili.
L’adempimento ha creato non pochi malumori tra i professionisti per l’intrecciarsi con le scadenze dichiarative e di versamento del mese di giugno e per la duplicazione a detta di alcuni delle informazioni richieste nell’autodichiarazione con quelle presenti nei quadri Rs di Unico.
Il Ministero, rispondendo in Commissione Finanze alla Camera, per ben due volte aveva negato la proroga per un problema di allineamento con la scadenza Ue fissata al 31 dicembre.
Ora si è trovata la soluzione in un tempo supplementare che consentirà un po’ di giorni in più e darà alla amministrazione tempo sufficiente per riorganizzare il flusso dei dati e inviarlo a Bruxelles.
Nel Decreto semplificazioni troveranno spazio anche disposizioni in tema di scommesse e di lotteria degli scontrini. Si prorogheranno fino ad agosto 2024 le concessioni in materia di scommesse su rete fisica (come Vlt e slot) che scadono il prossimo 29 giugno, e che non possono avere una proroga tecnica perché non c’è alcun bando di gara già pubblicato per l’assegnazione delle nuove concessioni (condizione per la proroga tecnica).
Il costo della proroga per ogni agenzia, calcola Agipronews, sarebbe pari a 7.500 euro (4.500 per i corner), con un incasso erariale stimato di circa 65 milioni di euro all’anno. Mentre, superate le ultime valutazioni, troverà spazio, nel provvedimento, anche il restyling della lotteria degli scontrini. L’estrazione diventerà istantanea e si potrà verificare con un Qr code.
Per partecipare all’estrazione si dovranno associare all’acquisto effettuato con metodi di pagamento elettronico di cui è titolare chi fa l’acquisto il codice lotteria. Quest’ultimo sarà individuato con un provvedimento di Agenzia delle Dogane d’intesa con l’Agenzia delle Entrate. Il codice associato sarà un codice generato randomicamente e sarà associato al codice fiscale del contribuente/giocatore finale.
La nuova formulazione vorrà rendere più esplicito e puntuale il vincolo legale che impone l’obbligatoria sovrapposizione tra il codice fiscale utilizzato per generare il codice lotteria e il codice fiscale associato al titolare dello strumento di pagamento elettronico o dei fondi detenuti sui rapporti di credito o debito bancari o postali utilizzati per l’acquisto.
Infine nel Decreto Semplificazioni arriveranno una serie di revisioni di scadenze di adempimenti fiscali. Intanto, alcune associazioni di commercialisti (Aidc, Anc, Sic, Unagraco, Ungdcec) hanno presentato ricorso al Tar Lazio contro l’Agenzia delle entrate per l’annullamento del provvedimento con il quale è stato approvato il modello.
(MF/ms)
Il Giornale di Lecco del 6 giugno 2022, servizio sulla nostra associata Cooperativa Duemani di Lecco.
Il Giornale di Lecco del 6 giugno 2022, intervista a Andrea Ottolina, amministratore delegato della Molino Colombo.
La Provincia del 6 giugno 2022, il titolare della A&B Sistemi Luigi Brusadelli parla di sicurezza informatica nelle aziende.
La sperimentazione del Rentri “Registro Elettronico per la Tracciabilità dei Rifiuti” è stata condotta finora prevalentemente con le software house con lo scopo di garantire una interoperabilità efficace alle aziende che già ora usano un software per registrare le movimentazioni di rifiuti.
Al momento, tutte le imprese hanno la possibilità di accedere ad un “prototipo” del Rentri per compilare la propria scheda anagrafica e per provare ad utilizzare il registro cronologico, ma non ci sono ancora le parti per la gestione dei formulari.
Si segnala che Confapi, unitamente ad altre sigle che rappresentano le imprese, ha formulato alcune osservazioni e le ha inviate al Mite “Ministero della Transizione Ecologica” per chiedere di affrontare le criticità ancora esistenti ed evitare di mettere in uso uno strumento non efficace.
Per conoscenza, si allega il “manifesto” inviato al Ministero.
(SN/bd)
(SN/am)
Il rapporto di sostenibilità raccoglie le buone pratiche messe in atto da un’azienda, permettendole di integrare le informazioni economiche con un rendiconto dell’impatto sociale e ambientale della sua attività. E’ uno strumento sempre più richiesto da clienti, banche, finanziatori, dipendenti, comunità e pubblica amministrazione, attraverso il quale l’impresa può comunicare il valore generato non solo a livello economico ma anche sociale e ambientale, consolidando la propria reputazione aziendale anche in contesti internazionali.
Il Csr-Report Semplificato è il nuovo strumento che la Camera di Commercio di Como-Lecco mette a disposizione delle imprese per redigere, con una procedura semplice e guidata, un rapporto di sostenibilità articolato nelle sue diverse possibili componenti.
Tutti i dettagli si trovano sul sito camerale.
Il form di compilazione presenta spazi predeterminati per i testi e titoli già dimensionati, oltrechè una serie di immagini delle quali le imprese possono eventualmente avvalersi. L’impaginazione avviene in automatico ed è strutturata in modo tale da implementare in maniera efficace contenuti, grafica e fotografie.
E’ prevista anche la possibilità di avvalersi di un servizio di assistenza e supporto alla redazione. La raccolta delle informazioni necessarie e la loro sistematizzazione è agevolata e consente di ottenere un vero e proprio prodotto di comunicazione che può essere usato sia in formato digitale, sia in formato cartaceo.
Se siete interessati e volete un supporto da Api per la raccolta dei dati, potete scrivere a silvia.negri@api.lecco.it .
Con l’obiettivo di favorire l’accesso alla piattaforma, la Camera di Commercio di Como-Lecco ha inoltre previsto una misura di sostegno alle prime 20 imprese delle province di Como e di Lecco che adotteranno lo strumento Csr-Report Semplificato per redigere il rapporto di sostenibilità.
A queste imprese sarà garantito accesso gratuito alla piattaforma, assistenza alla compilazione del Report che all’esito sarà disponibile in formato.pdf e in una versione grafica completa stampabile ad alta qualità.
Le imprese registrate che completano il Report potranno inoltre decidere di richiederne la validazione da parte dell’ente certificatore Sqs con il quale è stata attivata una collaborazione nell’ambito del Programma Smart.
(SN/bd)
In particolare, il documento propone un approfondimento sulle ricadute del provvedimento sugli imballaggi oggetto del perimetro di applicazione, facilitando l’interpretazione della norma grazie a molteplici esempi pratici delle tipologie di imballaggio coinvolte, e una sezione di Faq che verrà ampliata grazie all’interazione e alle domande delle imprese e degli altri stakeholder.
Queste Linee Guida trattano un tema di grande rilevanza e con ricadute importanti sul mercato, sul mondo delle imprese, e sugli attori che si occupano del fine vita degli imballaggi; è per questo che è stato importante indire una consultazione pubblica, alla quale è possibile partecipare fino al 24 giugno 2022.
La piattaforma adottata per la consultazione consente, previa identificazione, di inviare a Conai segnalazioni sul documento, commentando direttamente il testo. Il contributo di tutti è molto importante per l’elaborazione di Linee Guida condivise, complete e esaustive: vi invitiamo quindi a consultare il documento e inviare le vostre segnalazioni.
Il documento consolidato, che recepirà le segnalazioni pervenute in questo mese di consultazione, sarà presentato nell’ambito di un webinar che si terrà il 18 luglio 2022 alle ore 11.
(SN/bd)
A partire dal decreto “Antifrodi” (art. 1 comma 1 del Dl 157/2021) e dalla legge di bilancio 2022 (art. 1 comma 29 della L. 234/2021), per finire con il decreto “Aiuti” (Dl 50/2022) e il decreto “Ucraina” (Dl 21/2022, conv. L. 51/2022), l’ultimo semestre è stato ricco di novità normative fra le quali rientrano l’obbligo di richiedere il visto di conformità nel caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, e per fruire del superbonus 110% direttamente in dichiarazione, l’obbligo di ottenere un’asseverazione di congruità delle spese, l’indicazione dei contratti collettivi (CCNL) nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture e le molteplici modifiche alle disposizioni che regolano le cessioni dei crediti d’imposta derivanti da interventi edilizi successive alla prima.
L’art. 1 comma 29 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), infatti, per le spese sostenute negli anni dal 2020 al 2024 (2025 limitatamente alle spese agevolabili con il superbonus di cui all’art. 119 del Dl 34/2020), ha esteso alla quasi totalità delle detrazioni “edilizie” la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all’art. 121 del Dl 34/2020 (l’opzione, peraltro, è stata estesa anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. d) del Tuir).
Con riguardo a questa opzione, come ricorda la circ. n. 19/2022 dell’Agenzia delle Entrate, sino all’entrata in vigore dell’art. 28 del Dl 4/2022 (decreto “Sostegni-ter”), la catena di “cessioni successive alla prima” era senza limiti quantitativi al numero di cessioni e senza limiti di tipo soggettivo sulla platea dei possibili cessionari “successivi”.
La disciplina, tuttavia, è stata modificata prima dall’art. 28 del Dl 4/2022, poco dopo dall’art. 1 del Dl 13/2022, poi ancora dalla legge di conversione del Dl 4/2022, dall’art. 29-bis del Dl 17/2022 e per finire dall’art. 14 comma 1 lett. b) del Dl 50/2022.
In sostanza, allo stato attuale, la disciplina recata dall’art. 121 del Dl 34/2020 consente una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario e due ulteriori cessioni a favore però soltanto di “soggetti vigilati”.
Quarta cessione dei crediti per le opzioni presentate da maggio
Per le comunicazioni di opzione (cessione o sconto sul corrispettivo) presentate a partire dal 1° maggio 2022, è possibile una ulteriore e ultima cessione solo da parte delle banche, ovvero delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei “clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.
Nell’ultimo paragrafo, infine, la circolare n. 19/2022 si occupa della disposizione contenuta nel comma 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021, inserito dall’art. 28-quater comma 1 del Dl 4/2022 in sede di conversione nella L. 25/2022, secondo cui per i lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022 di cui all’allegato X al Dlgs. 81/2008, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del Dl 34/2020, oltre al bonus facciate, bonus mobili di cui all’art. 16 comma 2 del Dl 63/2013 e bonus verde, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del Dlgs. 81/2015.
L’obbligo, che sussiste soltanto quando ci sono dei lavoratori dipendenti, deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto.
(MF/ms)