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Webinar: “Il mercato svizzero: focus settore elettromeccanico”

La Camera di Commercio di Como-Lecco con la sua Azienda Speciale Lario Sviluppo Impresa, in collaborazione la Camera di Commercio Italiana per a Svizzera – CCIS , propone un’attività di preparazione tecnica al mercato e di coaching individuale per le aziende lariane del settore elettromeccanico per proporsi con successo sul mercato svizzero.
Il settore manifatturiero elvetico negli ultimi anni è tornato a rivolgersi ai paesi vicini (Germania e Italia) soprattutto riguardo i seguenti prodotti e servizi: meccanica di precisione e lavorazioni meccaniche; lavorazione della lamiera; lavorazione delle plastiche; cablaggi.

L’attività prevede le seguenti iniziative gratuite: 

  • Webinar – Focus: settore elettromeccanico, venerdì 30 settembre 2022, ore 10:00 
  • Check up one to one: post webinar con il Responsabile Settore Beni Industriali CCIS
  • Coaching individuale: con il responsabile tecnico esperto e attivo nel settore della meccanica in Svizzera per una selezione di imprese
Per maggiori informazioni ed iscrizione al webinar link:  https://www.comolecco.camcom.it/archivio3_eventi-in-agenda_0_411_492_3.html
 
Se si è interessati anche al check-up post webinar è necessario inviare una email a: internazionalizzazione@comolecco.camcom.it 
 
Si allega locandina delle iniziative.

(MP/am)
 




“Uganda-EU business Forum” seconda edizione

Il prossimo 26 e 27 ottobre  si terrà a Kampala il “2° Uganda -EU Business Forum” promosso e organizzato anche da Confapi.

L’evento verrà organizzato in forma ibrida e tutte le aziende interessate potranno quindi partecipare sia in presenza sia attraverso la piattaforma dedicata.  Saranno presenti numerosi rappresentanti politici e investitori provenienti dall’Uganda e dall’Europa.
La piattaforma di match-making faciliterà incontri strutturati B2B e B2G sia tra le imprese sia con partner, finanziatori (bancari e non), fondi azionari e sovrani, Impact e Angel investor nonché con funzionari dell’Uganda Investment Authority.
 
Durante il forum verranno presentati 100 progetti destinati al settore privato e 12 progetti finanziati dal governo volti allo sviluppo di joint-venture, collaborazioni tecnologiche, partenariati commerciali e finanziamenti di investimento (equity, debito e leasing). 
 
Trovate in allegato il materiale informativo, mentre per registrarsi all’evento è necessario accedere al seguente link: https://www.ugandaeuropebusinessforum.com/register/.

(MP/am)




Webinar fiscale: “Scadenze e opportunità imminenti”

Martedì 4 ottobre 2022, ore 14.30, si terrà il webinar fiscale “Scadenze e opportunità imminenti” tenuto dal dott. Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco. 

Questi i temi trattati: 

  • riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni
  • il 31.12.2022 termina il regime transitorio di tassazione dei dividendi
  • elenchi Intrastat modifiche e ripristino dei termini di invio dei modelli
  • modalità di tenuta dei registri contabili (formato cartaceo o formato elettronico)
E’ prevista la possibilità di partecipare fisicamente presso la sede di Api Lecco Sondrio oppure online. 

Per partecipare, in entrambe le modalità, è obbligatoria l’iscrizione CLICCANDO QUI

(MP/am)




Salice, per sempre sul lago Una vita tra casa e bottega

La Provincia del 26 settembre 2022, intervista a Anna Salice, titolare della nostra associata Salice di Gravedona (Como).




“I pannelli solari? Serve tempo noi installatori navighiamo a vista”

La Provincia del 25 settembre 2022, parla il nostro consigliere Davide Gianola dell’ azienda associata Gianola Impianti. 




Consorzio Premax Per gli artigiani anche formazione

La Provincia del 24 settembre 2022, servizio sulla nostra associata Consorzio Premax.




Credito “Ricerca e Sviluppo”: sanatoria per l’indebita compensazione

L’art. 5 commi da 7 a 12 del Dl 146/2021 ha introdotto una speciale sanatoria per coloro i quali hanno compensato indebitamente il credito per ricerca e sviluppo.

Al ricorrere dei requisiti indicati dalla norma, se il credito compensato viene riversato il contribuente fruisce dello stralcio intero delle sanzioni amministrative e degli interessi, oltre che della non punibilità penale.

Premesso che l’ambito applicativo della procedura di riversamento non appare ben delineato, in alcune situazioni aderire potrebbe essere conveniente.

Sovente per qualsiasi tipo di indebita compensazione gli uffici tendono ad irrogare la sanzione del comma 5 dell’art. 13 del Dlgs. 471/97 (dal 100% al 200% del credito indebitamente compensato) e non quella del comma 4 (pari al 30% del credito stesso).

La domanda, che va redatta utilizzato il modello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 1° giugno 2022 n. 188987, deve essere trasmessa entro il 30 settembre 2022.

In base alla bozza del c.d. Dl “Aiuti-ter”, approvato dal Consiglio dei Ministri, questo termine dovrebbe essere posticipato al 31 ottobre 2022.

Rimangono invece fermi i termini per il riversamento del credito. Pertanto, i pagamenti continuano a dover avvenire entro il 16 dicembre 2022 anche in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali.

La procedura è riservata ai soggetti ammessi al credito d’imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 del Dl 145/2013 per i crediti maturati a far data dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2016.

Deve trattarsi di spese realmente sostenute ma non qualificabili, dal punto di vista tecnico, come ricerca e sviluppo. Rientrano anche gli errori commessi “nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità” oppure “nella determinazione della media storica di riferimento” (art. 5 comma 8 del Dl 146/2021).

Sono in ogni caso escluse le condotte fraudolente, simulate così come le spese prive di documentazione giustificativa.

La sanatoria è preclusa nel caso in cui il credito d’imposta sia già stato contestato “con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi” al 22 ottobre 2021 (art. 5 comma 12 del Dl 146/2021).

Applicazione della sanatoria troppo incerta

Come si può intuire, vari sono gli aspetti critici che caratterizzano la procedura di riversamento. Basti pensare al fatto che non è esattamente delineato il concetto di credito di imposta che può rientrare nella sanatoria.

È infatti noto come il confine tra credito inesistente e credito solo non spettante sia spesso labile. Il riversamento riguarda spese sostenute ma non agevolabili, locuzione alquanto vaga.

Sarebbe auspicabile che, in tempi celeri, l’Agenzia delle Entrate pubblichi una circolare esplicativa.

(MF/ms)




Chiarimenti su tassazione e dividendi

Con la risposta a interpello n. 454, pubblicata il 16 settembre, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicazione del regime transitorio relativo ai dividendi su partecipazioni qualificate ex art. 1 comma 1006 della L. 205/2017.

In particolare, viene ufficializzata l’impostazione già indicata in un interpello della Direzione centrale secondo il quale i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate incassati dal 1° gennaio 2023 sono soggetti a ritenuta del 26% ex art. 27 del Dpr 600/73 anche se la delibera di distribuzione è stata adottata entro il 31 dicembre 2022.

A seguito della riforma del regime dei dividendi operata dalla L. 205/2017, gli utili rivenienti da partecipazioni qualificate (così come, da sempre, quelli derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate) sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% dal 1° gennaio 2018.

La disciplina transitoria della L. 205/2017 conserva però, per gli utili maturati sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il previgente regime impositivo, facendoli concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile del contribuente (nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%, a seconda del periodo di formazione). Tale regime si applica a condizione che la delibera di distribuzione degli utili sia formalizzata entro il 31 dicembre 2022.

In sostanza, quindi, la norma transitoria dispone il mantenimento del previgente regime in materia di partecipazioni qualificate ai dividendi:

  • che promanano da utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
  • la cui delibera sia intervenuta prima del 31 dicembre 2022.
Riguardo alle distribuzioni di utili effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, la risposta in commento richiama un passaggio della ris. Agenzia delle Entrate 6 giugno 2019 n. 56, secondo cui il regime transitorio previsto dall’art. 1 comma 1006 della L. 205/2017 deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli utili formati in periodi di imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale.

Si ritiene, infatti, che l’arco temporale individuato dalla norma transitoria e l’applicazione del criterio di cassa per la tassazione dei dividendi conducano alla conclusione che i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica comunque la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

Tuttavia, la risposta ad interpello in commento non sembra considerare che ai fini dell’individuazione dell’intervallo temporale relativo alla disciplina transitoria la norma fa riferimento alle distribuzioni “deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022” e non al periodo di imposta in cui il socio percepisce il dividendo. In altri termini, la risposta interpello n. 454/2022 non sembra considerare che la norma lega il regime transitorio alla data della delibera e non all’anno di percezione del provento.

A questo si aggiunge anche una considerazione che riguarda il principio di cassa ed il funzionamento delle norme sui dividendi nel nostro sistema.

Infatti, il momento dell’incasso del dividendo rappresenta per il percipiente non imprenditore il presupposto impositivo che individua l’anno di tassazione, mentre il regime impositivo applicabile si collega all’aliquota IRES che è stata liquidata sugli utili realizzati dalla società di capitali che li ha prodotti. Proprio su questo meccanismo si basa la concorrenza parziale al reddito del 40%, del 49,72% e del 58,14% che corrisponde ad utili che hanno scontato l’IRES rispettivamente con aliquota del 33%, del 27,50% e del 24%.

Finora il principio è stato quello di mantenere stabile il prelievo società + socio a prescindere dal momento in cui viene incassato il provento.

Si rischia di penalizzare gli utili più vecchi

Ne consegue che non è coerente con questo sistema legare il criterio di cassa per la tassazione del dividendo con il regime impositivo applicabile al socio.

La stessa ris. Agenzia delle Entrate 6 giugno 2019 n. 56 ha affermato che, se l’obiettivo è quello di tutelare gli utili formatisi prima dell’introduzione del nuovo regime fiscale, il regime della concorrenza parziale al reddito IRPEF dei dividendi su partecipazioni qualificate si applica anche “alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017” nonostante la norma faccia riferimento quelle deliberate “dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”.

L’impostazione indicata nella risposta n. 454/2022, invece, si pone in senso opposto, mettendo in secondo piano la ratio del regime transitorio della L. 205/2017 che è quella di non penalizzare gli utili prodotti prima del 2017.

(MF/ms)
 




Materiali e oggetti in plastica riciclata: online il nuovo regolamento Ue

L’Unione Europea ha pubblicato un regolamento che si occupa di aggiornare le tecnologie di riciclaggio considerate idonee per il contatto con gli alimenti. Il tema di è grande interesse per la filiera di riciclo della plastica perché tiene conto delle innovazioni e permette di allargare le possibilità di riciclo e di impiego di alcuni materiali.

Il nuovo Regolamento Ue è il 2022/1616 e abroga il precedente regolamento (CE) n. 282/2008. Si trova on-line, scaricabile direttamente. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20 settembre 2022 ed entra in vigore il 10 ottobre 2022.

Il provvedimento è relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e disciplina in particolare:

a) l’immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n.1935/2004, contenenti materia plastica proveniente da rifiuti o fabbricata a partire da essi;
b) lo sviluppo e il funzionamento di tecnologie, processi e impianti di riciclaggio, per produrre materia plastica riciclata da utilizzare in detti materiali e oggetti di materia plastica;
c) l’uso a contatto con i prodotti alimentari di materiali e oggetti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica destinati a essere riciclati.

Nelle premesse del regolamento sono indicate le carenze delle norme preesistenti e le novità tecnologiche che hanno richiesto la revisione del testo precedente.

(SN/bd)
 
 




Antincendio: promemoria sulle novità in vigore dal 4 ottobre 2022

Trascorso un anno le novità del Dm 2 settembre 2021 (pubblicato in Gu il 4 ottobre 2021) stanno per entrare in vigore.
Questa circolare intende ricordare a tutti gli aspetti nuovi che avevamo già descritto nella circolare Api n. del 2021 a cui si rimanda per i dettagli.

La novità principale riguarda i tempi di aggiornamento del corso per addetti antincendio, è stato definito per legge che ogni 5 anni va svolto l’obbligo di aggiornamento.

Inoltre, si ricorda che ogni piano di emergenza deve tenere conto dei due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio ovvero: 

1) in esercizio
2) in emergenza
;

inoltre sottolinea che gli adempimenti da applicare devono basarsi non tanto sul numero di lavoratori presenti nei luoghi di lavoro, ma piuttosto sul numero degli occupanti; infine occorre esplicitare sistematicamente le indicazioni per persone con esigenze speciali, ai fini di garantire l’inclusività.

La formazione sul tema emergenze deve riguardare tutti i lavoratori (art.3): il datore di lavoro adotta misure di formazione e comunicazione in funzione dei fattori di rischio realmente presenti nel luogo di lavoro. Nei luoghi di piccole dimensioni si può ricorrere alla cartellonistica (brevi istruzioni o planimetrie orientate). Laddove lavorano meno di 10 addetti e non ci sono mai occupanti fino a 50 unità, il piano di emergenza non è obbligatorio anche se le misure minimali di emergenza devono essere inserite nel DVR e rese note a tutti.

(SN/bd)