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Webinar 11 aprile ore 10: “I crediti di imposta per chi investe in innovazione: cosa c’è da sapere”

Il Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio di Como-Lecco organizza per lunedì 11 aprile 2022, ore 10, il webinar  dal titolo “I crediti d’imposta per chi investe in innovazione: cosa c’è da sapere”.

Durante il seminario online un esperto presenterà le principali misure del Piano, rimanendo a disposizione per eventuali domande da parte dei partecipanti.

Per permettere all’esperto di rispondere in maniera puntuale durante il webinar, è anche possibile inviare eventuali quesiti sui crediti d’imposta a pid@comolecco.camcom.it prima dell’incontro. 

Per maggiori informazioni sull’evento e per iscriversi CLICCARE QUI

(MP/am)
 




Verso la fine dell’emergenza Covid-19: novità in vigore da aprile 2022

Il Decreto Legge n.24 del 24 marzo 2022 che si allega, descrive in modo puntuale il cambiamento delle regole per passare gradualmente ad una gestione ordinaria del rischio sanitario da Covid-19. Il decreto è in vigore dal 25 marzo 2022 e dovrà essere convertito in legge.

Di seguito si riassumono le principali misure che hanno risvolti nelle aziende e più in generale sul lavoro:

1. Gestione casi di contagio accertato e contatti stretti (art.4)

Coloro che a seguito di provvedimento dell’autorità sanitaria risultano contagiati, dal 1° aprile 2022, sono sottoposti ad isolamento pertanto è fatto divieto di abbandonare il proprio domicilio/abitazione fino ad avvenuta guarigione.

Coloro che risultano contatti stretti con soggetti positivi al virus, devono osservare la misura dell’auto sorveglianza (i.e. obbligo di indossare mascherina FFP2 al chiuso o in caso di assembramenti) per 10 giorni, con effettuazione di un tampone in caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, obbligo di tampone dopo 5 giorni dal contatto. Viene pertanto eliminata la misura della quarantena precauzionale.
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art.5)

Fino al 30 aprile 2022 c’è l’obbligo di utilizzo di Ffp2 nei mezzi di trasporto (es. treni, autobus, cabinovie e anche luoghi per spettacoli, cinema e musica dal vivo) e di utilizzo delle protezioni almeno chirurgiche nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private; l’obbligo non sussiste nel caso in cui le condizioni dei luoghi consentano di garantire l’isolamento da persone non conviventi.

Fino al 30 aprile 2022 i lavoratori che nello svolgimento delle mansioni assegnate non siano in grado di mantenere la distanza interpersonale di un metro possono utilizzare, quali Dpi Dispositivi di Protezione Individuale, le mascherine chirurgiche.

2. Green Pass (art.6 e 7)

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito solamente ai soggetti muniti del c.d. Green Pass base (certificazione Covid19 rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione dal virus o tampone) l’accesso ai seguenti servizi: mense, catering, ristoranti al chiuso (ad eccezione di quelli all’interno di alberghi); concorsi pubblici; corsi di formazione pubblici e privati; eventi e competizioni sportive che si svolgono all’aperto.

Il green pass non sarà più richiesto per accedere ad uffici postali, servizi alla persona, pubblici uffici, servizi bancari e finanziari, attività commerciali come per i servizi che soddisfano esigenze primarie della persona.
Dal 1° al 30 aprile 2022 basta esibire il Green Pass base per utilizzare i mezzi di trasporto (treni, autobus ecc.).

Dal 1° al 30 aprile 2022 nei luoghi di lavoro rimane l’obbligo di Green Pass base per chiunque acceda per lo svolgimento di attività lavorativa, di volontariato o formazione anche sulla base di contratti esterni. Conseguentemente, per la stessa durata, è confermato l’obbligo per i datori di lavoro di procedere alla verifica del possesso del Green Pass; i lavoratori privi di Green Pass saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di una valida certificazione e in ogni caso non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e diritto alla conservazione del posto di lavoro; resta ferma la facoltà per tutti i datori di lavoro – dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata – di sospendere il lavoratore privo di Green Pass per la durata del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi rinnovabili fino al 30 aprile 2022, anche in questo caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Fino al 30 aprile 2022, i dipendenti over 50 (individui soggetti ad obbligo vaccinale) per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e su richiesta esibire il Green Pass.

Dal 1° aprile al 30 aprile 2022, l’utilizzo del Green Pass rafforzato (certificazione Covid-19 rilasciata a seguito di vaccinazione o guarigione dal virus) rimane necessario per accedere ai seguenti servizi: piscine, palestre, centri benessere nonché spazi adibiti a spogliatoi; convegni e congressi; centri culturali e ricreativi; feste, conseguenti (e non) a cerimonie civili/religiose, nonché eventi a queste assimilati al chiuso; sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; sale da ballo, discoteche e locali assimilati; partecipazione del pubblico a spettacoli, nonché ad eventi/competizioni sportive al chiuso.
 
Infine si segnala che il ministro della salute (art.3) può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali, oltrechè introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero.

 
(SN/bd)
 




Carlo Antonini di Apitech premiato dalla Bicocca

Gli articoli pubblicati sul premio ricevuto dal responsabile scientifico della nostra divisione innovazione e sviluppo. 

Il cittadino Monza e Brianza: Università Bicocca, “Premio giovani talenti” a Matteo Fossati di Biassono e Carlo Antonini di Carate Brianza
 
MBNEWS: Due brianzoli premiati tra i Giovani talenti di Milano-Bicocca
 




Lavori usuranti e lavoro notturno: comunicazione entro il 31 marzo 2022

I datori di lavoro che hanno impiegato nell’anno 2021 dipendenti in lavorazioni c.d. “usuranti” o in lavoro notturno, devono predisporre entro il 31 marzo 2022 la comunicazione obbligatoria modello LAV_US al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali attraverso l’applicazione “usuranti” presente sul portale ministeriale cliclavoro
 
Modalità di comunicazione
A seguito delle nuove disposizioni ministeriali, l’accesso all’ applicazione “usuranti” è possibile solo con credenziali Spid o Cie e per le modalità di compilazione guidata rimandiamo alla nuova guida resa disponibile al link dedicato.
Ricordiamo che la comunicazione è di tipo statistico e la sua funzione è quella di fornire un monitoraggio dei periodi in cui ogni lavoratore ha svolto lavori di cui all’art. 1, co. 1. lettere da a) a d) del D.Lgs. n.67/2011 ovvero:
  1. Il lavoro usurante ai sensi del D.M. 19 maggio 1999;
  2. Il lavoro usurante notturno;
  3. Il lavoro usurante a catena;
  4. Il lavoro usurante autisti.
Per quanto riguarda la tipologia di comunicazione, inizio del lavoro a catena, evidenziamo che per la stessa i tempi d’invio del modello LAV_US sono entro i 30 giorni dal suo inizio.
Segnaliamo che nel modello vanno inseriti i dati anagrafici aziendali e dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti, suddivisi per unità produttiva ove svolgono attività; il caricamento è possibile anche attraverso un file massivo in formato.csv.
Il modello appare con le seguenti sezioni da compilare:
  • “datore di lavoro”, in cui vanno indicati i dati aziendali;
  • “dati Inps“, con l’indicazione del codice statistico contributivo, codice di autorizzazione e n. matricola;
  • “dati Inail” con l’indicazione del codice cliente Inail;
  • “altro Ente” in cui va indicato l’eventuale altro ente a cui l’azienda risulta iscritta;
  • “elenco delle unità produttive” in cui vanno indicate le unità produttive nelle quali sono impiegati lavoratori in attività usuranti (anche in somministrazione), riportando i loro dati anagrafici, il codice fiscale e il periodo nel quale ha svolto le lavorazioni usuranti;
  • “dati di invio”.
Sanzioni
È prevista una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 in caso di mancata osservazione dell’obbligo di comunicazione.
 
Servizio di assistenza
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate al servizio di assistenza attivato dalla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro attraverso il format da compilare all’indirizzo dedicato, oltre alle risposte a quesiti FAQ
da consultare prima della compilazione.

(FP/fp)




Decreto energia: “Segno di vicinanza alle nostre pmi”

La Provincia del 25 marzo 2022, parlano Enrico Vavassori, presidente della nostra associazione e Ambrogio Bonfanti, presidente del Consorzio Adda Energia.




Caroli: la “scintilla” di Basquiat e i sette pilastri dell’arte di oggi

La Provincia del 25 marzo 2022, articolo sull’evento culturale organizzato da La Semina di Merate con Api Lecco Sondrio. 




Lunedì 4 aprile, ore 17, convegno: “Energia e gas: cosa sta succedendo e possibili soluzioni per le pmi”

Il Consorzio Adda Energia e Api Lecco Sondrio organizzano per lunedì 4 aprile 2022, ore 17, presso la sede Api (via Pergola 73 a Lecco), l’incontro pubblico dal titolo:

Energia e gas: cosa sta succedendo e possibili soluzioni per le pmi” in cui interverranno due esperti per approfondire gli avvenimenti degli ultimi tempi e analizzare soluzioni alternative per le piccole e medie imprese. 

Sissi Bellomo, giornalista Il Sole 24 Ore, esperta di materie prime: "Rincari record e volatilità del mercato. Dove stiamo andando?"

Sergio Olivero, responsabile Business&Finance Innovation di Energy Center Politecnico di Torino: "Le comunità energetiche per lo sviluppo del territorio e delle pmi"

 
L’iscrizione all’evento è obbligatoria CLICCANDO QUI 

Per partecipare è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.

Alleghiamo locandina.
 

(RP/am)

 




Confapi: webinar 31 marzo, ore 18.30, con Giulio Tremonti: “Uscire dalla crisi”

Confapi organizza per giovedì 31 marzo 2022, ore 18.30, il webinar “Uscire dalla crisi“, questo il programma degli interventi:
 
  • La guerra e le conseguenze sulle imprese e sulla attività produttiva“, Giulio Tremonti Presidente Aspen Istitute Italia
     
  • Prospettive per le pmi nello scenario attuale: le priorità“, Stefano Barrese, Chief of retail and Sme Bank Division Banca Intesa Sanpaolo
     
  • Le soluzioni di Intesa Sanpaolo per le pmi nello scenario attuale“, Anna Roscio Executive Director, Direzione Sales and Marketing Imprese Intesa Sanpaolo
 
CLICCA QUI per collegarti al webinar giovedì 31 marzo alle ore 18.30.

(MP/am)




Pubblicazione erogazioni pubbliche: indicazione nel bilancio 2021

Il termine per l’approvazione del bilancio 2021 coincide con quello per la pubblicazione delle informazioni sulle erogazioni pubbliche ricevute ex art. 1 commi 125-129 della L. 124/2017, da parte delle imprese tenute ad inserire tale informativa nella Nota integrativa. 

Le modalità di adempimento si differenziano, comunque, in base alla tipologia di soggetto obbligato.

Le associazioni di protezione ambientale, le associazioni di consumatori, le associazioni, le Onlus, le fondazioni e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri sono tenute a pubblicare le informazioni relative alle somme erogate dalle Pubbliche Amministrazioni nei propri siti internet o analoghi portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno.

Ancorché in riferimento alla formulazione originaria della norma, la circ. Min. Lavoro e Politiche sociali n. 2/2019 ha osservato che, in mancanza del sito internet, risulta possibile adempiere agli obblighi in esame attraverso la pagina Facebook dell’ente oppure il sito internet della relativa rete associativa. 

Per quanto riguarda le imprese, occorre distinguere:

  • i soggetti obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese, che devono pubblicare le informazioni sulle erogazioni pubbliche nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato;
  • i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese), che assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza entro il 30 giugno di ogni anno.
A tal ultimo riguardo, non è mai stato chiarito se, qualora le imprese tenute ad inserire l’informativa sul sito internet decidano di redigere la Nota integrativa in via facoltativa, l’obbligo di trasparenza possa essere assolto all’interno della Nota stessa oppure se le informazioni debbano comunque essere riportate (anche mediante rinvio o per estratto) sul sito web.

Recentemente, l’ANC ha chiesto che ai soggetti in esame sia data la possibilità di assolvere all’obbligo mediante la pubblicazione delle informazioni sul sito internet del professionista intermediario oppure della relativa associazione di categoria. Tuttavia, tale richiesta non è stata recepita, a quanto ci risulta, in un chiarimento ufficiale.

Per quanto attiene all’ambito oggettivo dell’informativa (ovvero “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”), lo stesso non sembra comprendere le misure di sostegno all’economia concesse in considerazione dell’emergenza epidemiologica.

Come chiarito dalla circ. Min. Lavoro e Politiche sociali n. 6/2021, rientra tra i vantaggi aventi “carattere generale” (e quindi non è soggetto agli obblighi di pubblicità in esame), anche il contributo del cinque per mille.

Posto che gli obblighi di informativa riguardano gli importi “effettivamente erogati”, ai fini della rendicontazione occorre applicare il criterio di cassa, con possibile disallineamento, in riferimento alle imprese, rispetto agli importi rilevati in bilancio, che seguono il criterio di competenza.

Tra le informazioni da riportare vi sono i dati identificativi del soggetto beneficiario (se l’informativa è fornita su portali di soggetti terzi), i dati identificativi del soggetto erogante, l’importo dell’erogazione ricevuta, il periodo amministrativo di incasso e una breve descrizione della causale dell’attribuzione.

Sono previste, peraltro, alcune semplificazioni per gli aiuti contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012.

Gli obblighi di pubblicazione non si applicano, comunque, ove l’importo delle erogazioni sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato, limite che deve essere riferito, secondo la circ. Min. Lavoro e Politiche sociali n. 2/2019, al totale dei vantaggi ricevuti e non alla singola erogazione.

Si evidenzia, da ultimo, che gli obblighi riguardano gli importi erogati “nell’esercizio finanziario precedente”. Pertanto, nel 2022 devono essere rendicontate le somme erogate nel 2021.

In particolare, con riferimento agli enti non commerciali, alle cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri e alle imprese tenute alla pubblicazione sui siti internet l’obbligo informativo deve essere adempiuto entro il 30 giugno 2022.

Con riferimento alle imprese tenute alla pubblicazione nella Nota integrativa, l’obbligo informativo deve, invece, essere adempiuto in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021.

Ove lo stesso sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ai sensi degli artt. 2364 comma 2 e 2478-bis comma 2 c.c., anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente differita.

Per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, il riferimento temporale per l’informativa sembrerebbe coincidere con il periodo amministrativo (e non con l’anno solare).

(MF/ms)
 




“Bonus carburante” per i dipendenti

Il nuovo Dl 21 marzo 2022 n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina – firmato il 21 marzo dal Presidente della Repubblica Mattarella e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – introduce il c.d. “bonus carburante” per i dipendenti.

In particolare, stando alla bozza circolata, viene previsto che, per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratorenon concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir.

Il “bonus carburante” è quindi riconosciuto:

  • temporaneamente, per il solo 2022;
  • in relazione ad eventuali cessioni gratuite da parte di aziende private ai propri lavoratori dipendenti di buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburante;
  • nel limite dell’importo di valore di tali buoni pari a 200 euro per lavoratore.
Sulla base della formulazione letterale della norma, i buoni benzina potrebbero essere riconosciuti anche ad un solo dipendente, non essendo richiesto che l’erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti come invece avviene in relazione ad altre ipotesi di esclusione dal reddito previste dall’art. 51 comma 2 del Tuir.

Si ricorda che, in linea generale, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del Tuir il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro; in deroga al suddetto principio di onnicomprensività, l’art. 51 comma 2 del Tuir elenca tassativamente le somme e i valori che non concorrono, in tutto o in parte, a formare il reddito di lavoro dipendente. L’art. 51 comma 3 individua nel valore normale di cui all’art. 9 del Tuir il criterio generale di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente o ai suoi familiari (C.M. n. 326/97, § 2.3.1).

L’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del Tuir stabilisce inoltre che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta (limite elevato a 516,46 euro soltanto per il 2020 e 2021).

Se il valore complessivo dei fringe benefit ricevuti dal dipendente è superiore al suddetto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (non solo per l’eccedenza).

L’art. 51 comma 3-bis del Tuir dispone inoltre che ai “fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.

Pertanto, in linea generale, i documenti di legittimazione costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti e beneficiano dell’esclusione da imposizione se di importo inferiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro, complessivamente con gli altri fringe benefit ricevuti.

La nuova previsione relativa al “bonus carburante” si affianca al suddetto limite generale di non imponibilità dei fringe benefit.

Il valore dei buoni benzina fino a 200 euro non concorrerebbe quindi al calcolo del limite di 258,23 euro, non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell’importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente.

Si aggiunge alla soglia dei fringe benefit

In altri termini, per il 2022, il dipendente potrebbe ricevere gratuitamente dall’impresa (su scelta della stessa) buoni benzina non imponibili fino a 200 euro, oltre ad usufruire di altri fringe benefit non tassati sino al limite “tradizionale” di 258,23 euro.

Eventuali buoni benzina riconosciuti oltre il limite di 200 euro dovrebbero invece concorrere al calcolo del suddetto limite.

Dovrebbe altresì trovare applicazione con riferimento ai buoni benzina oggetto della disposizione del decreto in commento l’art. 6 del Dm 25 marzo 2016, in base al quale i documenti di legittimazione non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, né possono essere monetizzati o ceduti a terzi; i buoni devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 15 giugno 2016 n. 28, § 2.4).

Lato impresa, si ricorda che il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni benzina rientrerebbe tra i costi deducibili per la società ai sensi dell’art. 95 del Tuir.

(MF/ms)