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Certificati di sicurezza dei servizi telematici: nuova scadenza

Con l’Informativa n. 90/2022, il CNDCEC ha reso nota la proroga al 31 gennaio 2023 del termine entro il quale gli intermediari Entratel o gli utenti Fisconline che non hanno ancora rinnovato i certificati digitali per la firma e cifratura dei documenti informatici da scambiare mediante i canali telematici e l’infrastruttura SID sono tenuti a rinnovare il proprio ambiente di sicurezza.

In caso contrario, successivamente a tale data, non sarà più garantita l’acquisizione delle trasmissioni telematiche effettuate con certificati non adeguati ai nuovi standard di sicurezza.

La scadenza, originariamente fissata al 30 aprile 2022, era già stata rinviata una prima volta al 31 dicembre 2022 dal comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2022.

In particolare, secondo quanto si legge nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate allegata all’Informativa in commento, i nuovi requisiti minimi di sicurezza da recepire sono:

  • algoritmo di hash: SHA-256;
  • algoritmo di cifratura: AES-256;
  • lunghezza delle chiavi RSA: 4096 bit (cifratura) e 4096 o 2048 bit (firma).
Gli utenti interessati sono invitati a rinnovare i propri certificati utilizzando, in alternativa, le applicazioni:
  • “Desktop Telematico – Entratel”;
  •  “Generazione certificati”.
Tramite tali applicazioni, è possibile anche verificare l’aggiornamento dei certificati, come di seguito descritto.

Innanzitutto, indipendentemente dalla tipologia di applicazione utilizzata, è opportuno inserire preventivamente nel proprio pc la chiavetta USB sulla quale sono memorizzate le credenziali di sicurezza necessarie per controllare se i certificati sono già aggiornati e, in caso contrario, procedere alla relativa rigenerazione.

Poi, nel caso di utilizzo del Desktop Telematico, occorre utilizzare la funzione “Sicurezza – Visualizza certificati” del menù “Entratel”, selezionare il bottone “Dettaglio”, dopo aver specificato il certificato da verificare, e controllare che nella cartella “Generale – Certificato selezionato” appaia la dicitura “Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits”. Nel caso in cui la dicitura riporti un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell’ambiente di sicurezza e alla generazione di uno nuovo (per approfondimenti, si rimanda alla Procedura pratica 4 ottobre 2022 n. 57).

Per quanto riguarda, invece, l’applicazione Generazione certificati, bisogna utilizzare la funzione “Gestisci ambiente – Visualizza certificati”, selezionare il bottone “Dettaglio” dopo aver specificato il certificato da verificare e controllare che nella cartella “Generale – Certificato selezionato” appaia la dicitura “Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits”. Qualora la dicitura descriva un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell’ambiente di sicurezza e alla generazione di uno nuovo.

Eventuali richieste di generazione dei certificati effettuate con una versione non aggiornata delle applicazioni saranno scartate dal sistema con il seguente messaggio: “Formato della richiesta di iscrizione al registro utenti non valido (K1024). Verificare la versione del software di generazione dell’ambiente di sicurezza”.

Ove necessario, appare consigliabile provvedere per tempo all’eventuale rigenerazione degli ambienti di sicurezza, onde evitare interruzioni della connessione internet durante la procedura di rinnovo, causate da una presumibile “congestione” del traffico dati in prossimità della scadenza.

(MF/ms)




“Bonus fiere”: istanza di rimborso entro il 30 novembre 2022

Il MISE, con D.dir. 9 settembre 2022, ha disposto, dal 12 settembre 2022, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande per il c.d. “buono fiere”, contributo a fondo perduto introdotto dall’art. 25-bis del Dl. n. 50/2022, c.d. Decreto “Aiuti” a seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili. 

L’indennità è stata istituita per consentire con più facilità la partecipazione del mondo produttivo agli eventi fieristici internazionali svolti nel nostro territorio nazionale. Il canale telematico predisposto dal Mise per la prenotazione del bonus ha cessato la sua attività, come specifica il decreto, dal 12 settembre 2022. 

Tale norma riconosce un buono, del valore massimo di 10.000 euro, alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dal 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del Dl. n. 50/2022) al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Dopo la presentazione della richiesta, il Mise invia il buono a mezzo Pec comunicato dal richiedente, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse, pari a 34 milioni di euro per l’anno 2022.

Per l’effettiva erogazione dell’agevolazione, tuttavia, i beneficiari devono:

  • presentare attraverso la medesima procedura informatica impiegata per l’inoltro della richiesta, ed entro il 30 novembre 2022, data di scadenza del buono,
  • apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti agevolabili effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche.
Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. 

Per le istanze di agevolazione:

  • che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma a dicembre 2022,
  • la dichiarazione in ordine all’avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata, tramite la procedura informatica, entro e non oltre il 31 gennaio 2023.
La mancata presentazione, entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione e la presentazione di documentazione incompleta sono causa di revoca dell’agevolazione.

Il Mise verifica la completezza e la regolarità delle richieste, determina il valore dell’agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute, fermo restando il valore massimo del buono fiere e procede altresì alla verifica del rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale previsto dal pertinente regolamento de minimis

A seguito dell’esito positivo dei controlli, il Ministero, previa registrazione dell’aiuto individuale nel relativo registro o sistema, provvede alla concessione mediante l’invio di apposita comunicazione all’impresa e al contestuale rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesseentro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica:

  • del Durc,
  • e dell’assenza di inadempimenti ai sensi dell’art. 48-bis del Dpr n. 602/1973 (concernente la morosità nei confronti di una o più cartelle di pagamento).
(MF/ms)



Dall’ 1 ottobre 2022 termini ordinari per l’emissione della e-fattura dei forfetari

Dal 1° ottobre 2022 anche i soggetti in regime di franchigia saranno tenuti a emettere fattura elettronica entro i termini ordinari, decadendo la particolare agevolazione introdotta dall’art. 18 comma 3 del Dl 36/2022, in base alla quale, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, non si applicano le sanzioni per tardiva fatturazione (art. 6 comma 2 del Dlgs. 471/97), se la e-fattura è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La disciplina ha riguardato gli operatori economici per i quali l’obbligo di emissione di e-fattura mediante Sistema di Interscambio è stato introdotto a decorrere dallo scorso 1° luglio, cioè a dire:

  • i soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011) e quelli che adottano il regime forfetario (di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014), che, nel periodo precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
  • i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/91 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000 euro.
Con riferimento alle operazioni effettuate sino al 30 settembre 2022, l’emissione delle fatture elettroniche da parte dei soggetti in regime di franchigia beneficerà ancora dei termini “estesi”, potendo essere trasmessa al SdI entro il mese successivo.

Occorrerà, tuttavia, porre particolare attenzione al fatto che dal 1° ottobre 2022 i medesimi soggetti dovranno rispettare i termini previsti dall’art. 21 comma 4 del Dpr 633/72. 

Ciò sta significare, a mero titolo esemplificativo, che il forfetario che ceda un bene mobile consegnandolo al cessionario il 30 settembre 2022 potrà emettere e-fattura entro il 31 ottobre 2022.

Nondimeno, qualora la consegna (e, quindi, il momento di effettuazione ex art. 6 del Dpr 633/72) avvenisse il giorno successivo, la fattura elettronica immediata dovrebbe essere emessa entro i “canonici” dodici giorni previsti dal citato art. 21 comma 4 primo periodo del Dpr 633/72.

Dal 1° ottobre 2022 entreranno in funzione anche le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica B2B e B2C (versione 1.7.1) nonché per quella B2G (versione 1.3.2).

In entrambe è contenuto il nuovo codice “Tipo Documento” TD28, utilizzabile per comunicare i dati degli acquisti di beni dalla Repubblica di San Marino documentati da fatture cartacee con Iva.

Può essere utile rammentare che dal 1° luglio scorso, è divenuta obbligatoria l’emissione di e-fattura via SdI per documentare le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti da tali soggetti (Dm 21 giugno 2021).

La normativa sammarinese esclude tuttavia dall’obbligo i soggetti passivi “stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00”, consentendo loro il ricorso alla fattura cartacea (art. 18 del decreto delegato 5 agosto 2021 n. 147).

La ricezione, da parte di un operatore economico nazionale, di un documento analogico con addebito dell’imposta in fattura emesso da un soggetto sammarinese che beneficia del particolare regime agevolativo, comporta l’utilizzo del codice TD28 al fine della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Qualora la controparte stabilita o identificata in San Marino avesse emesso fattura senza addebito d’imposta, il soggetto passivo nazionale dovrebbe, invece, assolvere l’Iva nel territorio dello Stato grazie ai codici TD17 o TD19.

Per quanto concerne le specifiche tecniche relative alle fatture elettroniche B2B e B2C (versione 1.7.1), si segnala che dal 1° ottobre verranno scartati, con codice errore 00471, i file XML in cui, all’interno dei campi relativi al cedente/prestatore (C/P) e al cessionario/committente (C/C), sia indicato il medesimo soggetto, non solo, come accadeva in passato, nel caso in cui siano stati scelti i codici TD16, TD17, TD18, TD19 o TD20, ma anche qualora sia indicata una delle seguenti tipologie di documento: TD01 (fattura), TD02 (acconto/anticipo su fattura), TD03 (acconto/anticipo su parcella), TD06 (parcella), TD07 (fattura semplificata), TD24 (fattura differita), TD25 (fattura “super differita”) o TD28.

I campi C/C e C/P devono invece coincidere sia nella regolarizzazione dello splafonamento (TD21), come già avveniva in precedenza, sia in caso di autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa (TD27), pena lo scarto da parte del sistema (codice errore 00472).

Si segnala, infine, che, secondo quanto previsto dalla versione 1.7.1 delle specifiche tecniche, il SdI non accetterà file XML nei quali sia riportato “contemporaneamente nel paese dell’identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente un valore diverso da IT” (codice errore 00476). Ciò escluderebbe, di fatto, la comunicazione dei dati delle operazioni intercorse fra stabili organizzazioni all’estero di soggetti passivi italiani e controparti non residenti in Italia.

(MF/ms)




Seminario fiscale 4 ottobre 2022: materiale utile

Martedì 4 ottobre scorso si è tenuto il webinar fiscale dal titolo: “Scadenze e opportunità imminenti”, tenuto dal dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco. 

In allegato potete scaricare le slide proiettate durante il corso. 

(MP/am)




Progetto finanziato di stage all’estero per diplomati, laureandi e laureati

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale (Presidenza del Consiglio dei Ministri) riprendendo una proposta emersa dalla ricerca di IMPatto Giovani (il tavolo di lavoro che raggruppa le principali associazioni di categoria giovanili tra cui il Gruppo Giovani Imprenditori Confapi), con il supporto di Invitalia sta conducendo un’indagine preliminare rivolta alle aziende, nell’ambito di un progetto che prenderà avvio nel 2023 e consentirà ai giovani diplomati, laureati e laureandi under 30 di svolgere un’esperienza di lavoro retribuita all’estero.
 
L’obiettivo dell’indagine è verificare l’interesse delle aziende per l’iniziativa e l’eventuale disponibilità ad ospitare uno o più giovani per uno stage della durata di minimo 2 mesi e massimo di 6 mesi presso sedi secondarie estere e/o società giuridiche partecipate estere.
 
Invitalia erogherà alle imprese, a copertura degli oneri di attivazione e dell’indennità di partecipazione allo stage, un voucher di 10.000 euro per ogni stagista ospitato.
Le aziende potranno, a loro discrezione, integrare tale contributo al fine di rendere maggiormente attrattiva la proposta di stage.
 
Le aziende interessate sono invitate a rispondere entro il 10 ottobre 2022 al questionario disponibile al seguente link la cui compilazione richiede pochi minuti ed ha uno scopo puramente esplorativo.
 
Per eventuali problemi tecnici in fase di compilazione o per richiedere ulteriori informazioni sull’indagine è possibile inviare una email a micreo@invitalia.it.

(MP/am)
 




Visita alla fiera Sicam 2022

In occasione della fiera SICAM 2022, Salone Internazionale dei Componenti, Accessori e Semilavorati per l’Industria del Mobile che si svolge dal 18 al 21 ottobre 2022 a Pordenone, Rete Ufficio Estero di Lecco propone alle aziende di settore una visita in collettiva durante la giornata del giovedì 20 ottobre 2022.

La quota di partecipazione alla visita – pari a Euro 120,00 + IVA – comprende:

  • Organizzazione della visita
  • Costo trasferimenti A/R Lecco/Pordenone
  • Assistenza di personale Ufficio Estero durante la visita.

Al fine di ottimizzare l’organizzazione della visita vi chiediamo gentilmente di dare riscontro entro venerdì 7 ottobre 2022.

In allegato il programma della visita e il modulo di adesione.

(GF/am)




Torneria Colombo compie 60 anni

Il Giornale di Lecco del 3 ottobre 2022, servizio dedicato alla nostra associata Torneria Automatica Alfredo Colombo. 




Indennità una tantum di 150 euro per i dipendenti con imponibile fino a 1.538 euro

Entra in vigore il 24 settembre il Dl 23 settembre 2022 n. 144 (decreto “Aiuti-ter”), pubblicato il 23 settembre in Gazzetta Ufficiale.
Oltre a misure di carattere fiscale, come la proroga e il rafforzamento per i tax credit alle imprese per l’acquisto di energia e gas, il provvedimento introduce un’ulteriore indennità una tantum di 150 euro per il mese di novembre 2022, dopo l’indennità di 200 euro prevista dagli artt. 31, 32 e 33 del Dl 50/2022.
Come per l’una tantum di 200 euro, l’indennità in esame spetta a diverse categorie di lavoratori, nonché pensionati, disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza.
Nel dettaglio, l’art. 18 riconosce ai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) un bonus di 150 euro per il mese di competenza novembre 2022, a condizione che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre non ecceda l’importo di 1.538 euro e che gli stessi non siano titolari dei trattamenti di cui al successivo art. 19. A differenza di quanto previsto dall’art. 31 del Dl 50/2022, la norma non subordina l’accesso alla fruizione dell’esonero dello 0,8% della quota Ivs a carico del lavoratore. L’indennità sarà erogata sempre automaticamente dal datore di lavoro, previa specifica dichiarazione del lavoratore, e potrà essere recuperata dall’azienda mediante la denuncia UniEmens, secondo le istruzioni che saranno rese note dall’Istituto di previdenza. L’indennità – specifica la norma – è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps.
Il medesimo importo viene poi riconosciuto, per effetto dell’art. 19 del decreto in esame, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi, sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° ottobre 2022. Per poter beneficiare dell’indennità, tali soggetti devono essere residenti in Italia e titolari di un reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto di contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021 (invece di 35.000, come previsto per l’indennità di luglio). L’indennità verrà erogata d’ufficio dall’Inps (o altro ente previdenziale qualora il trattamento pensionistico non sia gestito dall’Inps) a ciascun soggetto avente diritto una sola volta, anche nel caso in cui il soggetto percettore svolga attività lavorativa.

L’indennità di 150 euro sarà erogata nel mese di novembre dall’Inps anche ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità ex art. 32 comma 8 del Dl 50/2022 che, alla data di entrata in vigore del Dl in esame, abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, nonché, ai soggetti che percepiscano le indennità di NASpI, DIS-COLL a novembre 2022 e, nel corso dell’anno 2022, l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.
Il bonus potrà inoltre essere richiesto dai titolari di rapporti di co.co.co. ex art. 409 c.p.c. e dottorandi e assegnisti di ricerca, al ricorrere di specifiche condizioni relative ai contratti, all’iscrizione alla Gestione separata e non ad altre forme previdenziali obbligatorie, alla non titolarità dei trattamenti ex 19 comma 1 del Dl 144/2022; il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve essere superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
Il comma 12 prevede l’erogazione dell’una tantum anche ai lavoratori che nel 2021 abbiano beneficiato di una delle indennità Covid-19 ex art. 10 commi da 1 a 9 del Dl 41/2021 e dell’art. 42 del Dl 73/2021, nonché ai collaboratori sportivi di cui all’art. 32 comma 12 secondo periodo del Dl 50/2022, mentre i commi 13 e 14 prevedono l’erogazione, previa presentazione della domanda:

  • ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e ai lavoratori intermittenti che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. Il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve superare i 20.000 euro per l’anno 2021;
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e un reddito derivante da tali rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
L’indennità in esame spetta poi anche ai lavoratori autonomi occasionali senza partita Iva e agli incaricati alle vendite a domicilio ex art. 32 commi 15 e 16 del Dl 50/2022, nonché ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.
Infine, con riguardo ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’Inps e a casse di previdenza private, si segnala che l’art. 21 del Dl in esame incrementa di 150 euro – con conseguente aumento dei limiti di spesa per il 2022 – l’indennità una tantum prevista dall’art. 33 del Dl 50/2022, a condizione che, nel periodo di imposta 2021, il lavoratore autonomo o professionista abbia percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

(MF/ms)




Ukca: la nuova normativa per esportare in Gran Bretagna

UKCA (UK Conformity Assessed) è il nuovo marchio di prodotto utilizzato per le merci immesse sul mercato in Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia, non Irlanda del Nord che è rimasta all’interno del mercato unico europeo relativamente allo scambio di beni). Copre la maggior parte dei prodotti che richiedevano la marcatura CE e, in modo del tutto speculare, così come il marchio CE dimostrava la conformità ai requisiti europei, anche il marchio UKCA dimostra che tutti i requisiti della legislazione britannica sono stati soddisfatti.

Sarà necessario utilizzare il marchio UKCA dal 1° gennaio 2023 per la maggior parte dei prodotti, ma sarebbe opportuno cercare di utilizzare il marchio UKCA il prima possibile. Intanto, i beni recanti marchio CE possono ancora essere immessi sul mercato britannico, a condizione che i requisiti di conformità CE siano i medesimi previsti per il marchio UKCA. Tale disposizione ha effetto anche verso i beni che sono stati valutati da un ente notificato europeo.

Sussistono linee guida alternative e differenti disposizioni per categorie quali interoperabilità ferroviaria, prodotti da costruzione, esplosivi civili e prodotti che richiedono ecodesign ed etichettatura energetica.

Per maggiori dettagli visitate i seguenti link:

Marchio Ukca 4.0

Le nuove misure di transizione

Recap Ukca 

Per ulteriori informazioni scrivete a brexit@ice.it o consultate il sito www.ice.it/it/mercati/regno-unito/brexit-pillole-gli-esportatori-italiani

(GF/am)




Rinvio apertura del portale energivori per le dichiarazioni 2023

Informiamo le aziende interessate che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA ha pubblicato un avviso, riportato in allegato, comunicando il rinvio dell’apertura del Portale Energivori per la raccolta delle dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2023.
 
La data esatta di apertura del Portale Energivori verrà comunicata con successiva circolare che sarà resa disponibile entro il 14 ottobre p.v.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)