Come ogni anno, i soggetti passivi IVA, entro il prossimo 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 cade di domenica), sono chiamati al calcolo, nonché all’eventuale versamento, dell’acconto IVA. Tuttavia, va tenuto presente che il D.L. 30 novembre 2020, n. 157, cd. decreto “Ristori-quater”, ha stabilito, per determinate categorie di soggetti, la sospensione dei versamenti IVA, nonché delle ritenute alla fonte in scadenza nel mese di dicembre 2020. I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Sommario
- SOGGETTI TENUTI ED ESCLUSI DALL’ACCONTO IVA 2020
- I DIVERSI METODI DI CALCOLO DELL’ACCONTO IVA 2020
- CASI PARTICOLARI
- METODO STORICO
- ESEMPI
- MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL’ACCONTO
- SANZIONI
Soggetti tenuti ed esclusi dall’acconto IVA 2020
Sono soggetti obbligati al versamento dell’acconto IVA i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche IVA.
Rimangono però esclusi dall’obbligo di versamento dell’acconto IVA 2020 i soggetti passivi d’imposta che ricadano all’interno di una delle seguenti situazioni:
- nel caso in cui l’acconto dovuto per l’anno 2020 risulti di importo inferiore ad euro 103,29;
- qualora la liquidazione periodica dell’ultimo periodo dell’anno precedente a credito o a debito risulti di importo non superiore ad euro 116,72;
- se l’attività del soggetto passivo IVA è iniziata nel corso del 2020;
- se l’attività sia cessata nel corso del 2020:
- per i contribuenti con liquidazione IVA mensile: prima del 30 novembre 2020;
- per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale: entro il 30 settembre 2020;
- contribuenti che nell’anno 2019 hanno applicato il regime previsto per i contribuenti minimi (D.L. 6 luglio 2011, n. 98) ovvero regime forfetario (legge 23 dicembre 2014, n. 190). Al riguardo, risulta opportuno precisare che l’esonero dal versamento dell’acconto si applica anche per il primo periodo d’imposta di fuoriuscita da uno dei due regimi, in considerazione del fatto che manca il dato storico di riferimento per il calcolo dell’acconto;
- soggetti che esercitano attività di intrattenimento di cui all’art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972;
- produttori agricoli esonerati o in regime semplificato con versamento annuale dell’IVA;
- associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fine di lucro e pro-loco, in regime forfetario IVA. Infatti, in tali casi, non sono eseguite le liquidazioni periodiche IVA;
- contribuenti che hanno effettuato nel 2020 unicamente operazioni esenti ovvero non imponibili IVA;
- imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 novembre 2020, se soggetti alla liquidazione periodica del tributo con cadenza mensile, ovvero entro il 30 settembre 2020, se trimestrali;
- applicazione del metodo delle operazioni effettuate al 20 dicembre, con evidenza di un credito d’imposta;
- applicazione del metodo previsionale, con determinazione presunta di un credito.
Si ricorda che il decreto “Ristori-quater” (art. 2 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157) ha stabilito, per determinate categorie di soggetti, la sospensione dei versamenti IVA, nonché delle ritenute alla fonte in scadenza nel mese di dicembre 2020. Nel dettaglio, il decreto “Ristori-quater” ha previsto la sospensione dei versamenti (facoltà, non obbligo) scadenti nel mese di dicembre 2020 relativi:
– alle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale in qualità di sostituti d’imposta;
– all’IVA. Sembra ragionevole ritenere che la sospensione sia applicabile anche con riferimento al versamento dell’acconto IVA 2020, in scadenza il 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 cade di domenica);
– ai contributi previdenziali e assistenziali.
La sospensione dei versamenti in esame per il mese di dicembre 2020 è applicabile unicamente:
- ai soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
- ai soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.
Inoltre, indipendentemente dalla sussistenza o meno delle soglie di ricavi o compensi, nonché dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, la sospensione vale anche per i soggetti che:
- esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- esercitano le attività dei servizi di ristorazione, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni o rosse;
- operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al D.L. 9 novembre 2020, n. 149, cd. decreto “Ristori-bis”, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse.
I citati versamenti sospesi nel mese di dicembre 2020 andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021 ovvero
- mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
I diversi metodi di calcolo dell’acconto IVA 2020
Per il versamento dell’acconto, il contribuente ha la possibilità di scegliere il più conveniente fra tre diversi metodi previsti dalla disposizione normativa. Si può versare a titolo di acconto, senza incorrere in sanzioni, il minore dei seguenti importi:
Metodo previsionale |
88 per cento del “dato previsionale”, cioè di quanto si prevede di dovere versare con l’ultima liquidazione periodica (mensile ovvero trimestrale) dell’anno 2020.
Il rischio che scaturisce dall’applicazione di tale metodo è quello di applicazione delle sanzioni per versamento insufficiente, qualora la liquidazione definitiva evidenzi un saldo a debito eccedente rispetto alla previsione.
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Metodo storico |
88 per cento del “dato storico”, cioè di quanto versato in base all’ultima liquidazione periodica dell’anno precedente (anno 2019).
Tale metodo di calcolo è quello che generalmente viene utilizzato dai contribuenti, data l’estrema semplicità di calcolo, che non richiede alcun tipo di valutazione da parte del contribuente stesso.
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Metodo analitico |
100 per cento del “dato effettivo”, cioè l’intero importo che risulta dalla particolare liquidazione dell’imposta al 20 dicembre 2020 (da eseguirsi ai sensi dell’art. 3 del D.L. 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, disposizione ora contenuta nell’art. 6, comma 3-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, a seguito delle modificazioni apportate dall’art. 3 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349).
Operazioni per la liquidazione IVA al 20 dicembre 2020 |
Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta
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Operazioni attive |
Operazioni passive |
Liquidazione IVA mensile |
Operazioni effettuate nel periodo 1° dicembre 2020 – 20 dicembre 2020
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Operazioni registrate nel periodo 1° dicembre 2020 – 20 dicembre 2020
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Liquidazione IVA trimestrale |
Operazioni effettuate nel periodo 1° ottobre 2020 – 20 dicembre 2020
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Operazioni registrate nel periodo 1° ottobre 2020 – 20 dicembre 2020
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Casi particolari
Trasformazione di s.n.c., s.a.s., s.r.l. e s.a.p.a. in società semplice
In tale ipotesi, l’acconto IVA 2020 non sarà dovuto, qualora venga adottato il metodo previsionale. Ciò in considerazione del fatto che la trasformazione agevolata in società semplice determina la perdita della qualifica di soggetto passivo IVA.
Assegnazione ai soci ovvero cessione agevolata di beni dell’impresa
In tale ipotesi:
- qualora vi sia stata l’assegnazione di beni ai soci e scioglimento della società entro il 30 settembre 2020, l’acconto IVA per il 2020 non sarà dovuto, qualora venga utilizzato il metodo previsionale e sempre che le operazioni di liquidazione siano effettivamente ultimate entro il terzo trimestre del 2020;
- invece, nel caso in cui la società che ha effettuato l’assegnazione non sia stata liquidata, andrà versato l’acconto IVA entro il 28 dicembre 2020, scegliendo una delle metodologie di calcolo evidenziate.
Estromissione di beni strumentali dal patrimonio da parte dell’imprenditore individuale
Qualora l’imprenditore individuale abbia proceduto all’estromissione in via agevolata dei beni dal patrimonio entro il 31 maggio 2020, senza cessazione dell’attività, sarà dovuto l’acconto IVA 2020.
Invece, se, a seguito dell’estromissione di cui sopra, sia stata contestualmente cessata l’attività, non sarà dovuto l’acconto, se viene utilizzato il metodo storico.
Metodo storico
Con l’applicazione del metodo storico, l’acconto IVA 2020 risulta pari all’88 per cento del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno 2020. Ne consegue che:
- per i contribuenti con liquidazione IVA mensile, al fine di calcolare l’importo della liquidazione periodica del mese di dicembre 2019, si dovrà prendere a riferimento la somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 gennaio 2020;
- per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale:
- in base alla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta 2019. Al fine del calcolo dell’acconto, si dovrà prendere a riferimento la somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 marzo 2020;
- per la liquidazione periodica relativa al quarto trimestre 2019 per i contribuenti trimestrali “speciali” di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, quali, ad esempio, gli autotrasportatori, la base di riferimento per il calcolo dell’acconto è data dalla somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 febbraio 2020.
Metodo storico |
Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta
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Base di calcolo ai fini dell’acconto IVA 2020 con il metodo storico (*)
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Liquidazione IVA mensile |
Somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 gennaio 2020
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Liquidazione IVA trimestrale |
Somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 marzo 2020
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Liquidazione IVA trimestrale “speciale” (contribuenti in regime trimestrale naturale in virtù di disposizioni specifiche, come a mero titolo esemplificativo gli autotrasportatori)
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Somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 febbraio 2020
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(*)
- Nell’ipotesi in cui un contribuente riporti un saldo a credito per effetto di un maggiore acconto versato il periodo precedente, l’acconto IVA 2020 dovrà essere calcolato sulla base di quanto effettivamente dovuto per l’anno 2019;
Esempio
Credito IVA a seguito di maggior versamento dell’acconto
- così come chiarito dalla risoluzione 23 dicembre 2004, n. 157/E, ai fini del calcolo dell’acconto, non va presa in considerazione la maggiorazione dell’1 per cento applicata all’IVA dovuta in sede di dichiarazione annuale.
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Esempi
Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA mensile
Acconto versato nel 2019 |
Euro 5.000 |
Saldo IVA dicembre 2019 |
Euro 6.000 |
Totale |
Euro 11.000 |
Acconto IVA 2020 dovuto |
Euro 9.680 (11.000*88%) |
Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA trimestrale
Acconto versato nel 2019 |
Euro 4.000 |
Saldo IVA dicembre 2019 |
Euro 5.050 |
Di cui interessi 1% |
Euro 50 |
Totale |
Euro 9.000 (4.000 + 5.050 – 50) |
Acconto IVA 2020 dovuto |
Euro 7.920 (9.000*88%) |
Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA trimestrale “speciale”
Acconto versato nel 2019 |
Euro 7.000 |
Saldo IVA IV trimestre 2019 |
Euro 9.000 |
Totale |
Euro 16.000 |
Acconto IVA 2020 dovuto |
Euro 14.080 (16.000*88%) |
Modalità di versamento dell’acconto
L’acconto, se di ammontare uguale o superiore a euro 103,29 deve essere versato in unica soluzione.
Il versamento dell’acconto deve essere fatto in via telematica, utilizzando il modello F24.
Su tale modello deve essere indicato il codice tributo:
- “6013”, se trattasi di contribuente mensile;
- “6035”, se trattasi di contribuente trimestrale.
Lo scomputo dell’acconto IVA 2020 avviene nel modo seguente:
Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta
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Scomputo dell’acconto IVA da: |
Liquidazione IVA mensile
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Liquidazione relativa al mese di dicembre 2020 (entro il 16 gennaio 2020)
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Liquidazione IVA trimestrale
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Dichiarazione annuale IVA per il 2020 (entro il 16 marzo 2020)
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Liquidazione IVA trimestrale “speciale” (contribuenti in regime trimestrale naturale in virtù di disposizioni specifiche, come a mero titolo esemplificativo gli autotrasportatori)
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Liquidazione del IV trimestre 2020 (entro il 16 febbraio 2020)
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Attività separate in regime misto di liquidazione
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- Liquidazione di dicembre 2020 (entro il 16 gennaio 2020) o
- liquidazione IV trimestre 2020 (entro il 16 febbraio 2020)
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Sanzioni
Sulle somme non versate o versate in meno è applicabile la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento dell’imposta non versata, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
La sanzione si applica comunque sull’intero importo non versato. Non è più prevista, infatti, quella tolleranza del 5 per cento nei casi di acconto calcolato sul “dato previsionale” (C.M. 25 gennaio 1999, n. 23/E, cap. 4, par. 1.3).
Gli omessi o insufficienti versamenti dell’acconto potranno essere regolarizzati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso).
Per le sanzioni per ritardati od omessi versamenti, in presenza di ravvedimento operoso, vi è la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30 al 15 per cento (D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158).
Pertanto, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5 per cento dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).
Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi, la sanzione del 15 per cento è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1 per cento). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1 per cento per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1 per cento).
Momento del ravvedimento |
Sanzione edittale (per omesso/insufficiente versamento pari al 30%) |
Riduzione da ravvedimento |
Sanzione ridotta da ravvedimento |
Entro i primi 14 giorni (cd. ravvedimento sprint)
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15% |
1/10 |
0,1% per ogni giorno di ritardo |
Dal 15° al 30° giorno |
15% |
1/10 |
1,5% |
Dal 31° al 90° giorno |
15% |
1/9 |
1,67% |
Dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione
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30% |
1/8 |
3,75% |
Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva
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30% |
1/7 |
4,29% |
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva
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30% |
1/6 |
5% |
(MF/ms)