Credito imposta energia elettrica e gas: novità normative
- per i soggetti diversi dalle imprese a forte consumo di gas è aumentata la percentuale del credito sul secondo trimestre 2022 dal 20% al 25%;
- per i soggetti a forte consumo di gas sullo stesso periodo è applicato lo stesso incremento (dal 20% al 25%);
- per i clienti non energivori con potenza disponibile di almeno 16,5 kW la percentuale del secondo trimestre 2022 è portata dal 12 al 15% (art. 2).
Di seguito riportiamo un riepilogo delle attuali disposizioni sul credito di imposta con i relativi riferimenti normativi:
| % credito imposta | Riferimenti normativi | |||
| Energia elettrica | 1° trimestre 2022 | 2° trimestre 2022 | 1° trimestre 2022 | 2° trimestre 2022 |
| Energivori | 20 | 25 | Decreto Legge 27.01.2022, n. 4, art. 15, convertito in Legge n. 25 del 28.03.2022 | Decreto Legge 21.03.2022, n. 21, art. 5, convertito in Legge n. 51 del 20.05.2022 |
| Non energivori | – | 15 | Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 2 | |
| % credito imposta | Riferimenti normativi | |||
| Gas | 1° trimestre 2022 | 2° trimestre 2022 | 1° trimestre 2022 | 2° trimestre 2022 |
| Gasivori | 10 | 25 | Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 4 | Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 2 |
| Non Gasivori | – | 25 | Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 2 | |
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta sui consumi di gas e, quindi, tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
“6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
“6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).
Per i codici tributo relativi all’energia elettrica si rimanda alla circolare n. 304 del 26 maggio 2022.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
(RP/rp)